Nella VARIANTE SUAP rientrano tutte le attività produttive - SENTENZA
TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 14.11.2012 n. 2750
N. 02750/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00026/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 26 del 2012, proposto da:
Antonello Ghezzi, Maria Luigia Giussani e Simon Immobiliare Srl, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Bruno Bianchi, con domicilio eletto presso il medesimo in Milano, via Settembrini, 35;
contro
Comune di Desio e Autorità Competente per la V.A.S., non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Lino Esposito Quitadamo, rappresentato e difeso dagli avv.ti M. Alessandra Bazzani e Francesca M. Colombo, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Visconti di Modrone, 12;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Mc Donald'S Development Italy Inc., rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Alemani, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Milano, via Filippo Corridoni, 11;
ad opponendum:
Immobiliare Desiderio S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Basile ed Avio Giacovelli, con domicilio eletto presso il primo in Milano, via Morigi, 2/A;
per l'annullamento
della delibera del consiglio comunale n. 34 del 27.10.2011 di "approvazione del progetto edilizio comportante la variante dello strumento urbanistico ai sensi dell'art. 6, comma 6, l.r. n. 1/2007, art. 97 l.r. n. 12/2005 e art. 5 d.p.r. n. 447/1998 e s.m.i., presentato da Lino Esposito Quitadamo, per la realizzazione di un edificio commerciale da adibire a ristorante, sul terreno identificato catastalmente dai mappali 190, 191, 264, e 274 del foglio 58";
del verbale della conferenza dei servizi del 18.5.2011, contenente parere favorevole al progetto edilizio;
del decreto dell'autorità competente per la v.a.s., d'intesa con l'autorità procedente, prot. n. 13794 del 20.4.2011 avente ad oggetto "procedimento di suap relativo all'edificazione di immobile commerciale da adibire a ristorante, in variante al pgt, unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica";
delle delibera del commissario straordinario n. 38 dell' 1.3.2011 di avvio del procedimento di verifica di esclusione della valutazione ambientale strategica, con contestuale individuazione dell'autorità competente per la v.a.s.;
di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Lino Esposito Quitadamo;
Visti gli atti di intervento in giudizio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2012 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 27.10.2011, l’Amministrazione di Desio (MB), approvava il progetto edilizio in variante dello strumento urbanistico, presentato dal sig. Lino Esposito Quitadamo, ai sensi dell’art. 6 comma 6° della legge regionale 1/2007, dell’art. 97 della legge regionale 12/2005 e dell’art. 5 del DPR 447/1998, per la realizzazione di un edificio commerciale da adibire a ristorante, sul terreno identificato catastalmente ai mappali 190, 191, 264 e 274 del foglio 58.
Gli esponenti, proprietari di terreni che essi asseriscono essere siti nelle vicinanze di quello di cui al progetto edilizio, impugnavano la suddetta delibera consiliare, oltre ad altri atti connessi, chiedendone altresì la sospensione, per i motivi che possono così essere sintetizzati:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 6°, della LR 2.2.2007, n. 1; dell’art. 97 della LR 11.3.2005, n. 12; dell’art. 5 del DPR 20.10.1998, n. 447; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto;
2) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152; dell’art. 4 della LR 11.3.2005, n. 12; della DCR Lombardia n. VIII/351 del 13.3.2007; della DGR Lombardia n, 8/6420 del 27.12.2007; della DGR Lombardia n. 9/761 del 10.11.2010;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della LR 11.3.2005, n. 12; della DCR Lombardia n. VIII/351 del 13.3.2007; della DGR Lombardia n, 8/6420 del 27.12.2007; eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione;
4) violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del DPR 20.10.1998 n. 447 ed eccesso di potere per violazione del procedimento;
5) eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti successivi e per mancanza di idonei parametri di riferimento.
Si costituiva in giudizio dapprima il solo sig. Quitadamo, concludendo per il rigetto del ricorso.
In vista dell’udienza cautelare, proponeva rituale atto di intervento in giudizio ad opponendum (in contrasto cioè con le pretese dei ricorrenti), la società Immobiliare Desiderio Srl, che aveva nel frattempo acquistato dal sig. Quitadamo il terreno di cui è causa.
In esito all’udienza di sospensiva del 23.2.2012, la domanda cautelare era respinta con ordinanza della Sezione II del TAR Lombardia n. 267/2012.
Gli esponenti proponevano appello cautelare, ma il Consiglio di Stato, con ordinanza della Sezione IV n. 2048 del 29.5.2012, respingeva l’impugnativa, ritenendo insussistente il fumus del gravame.
Il successivo 22.6.2012, depositava in giudizio atto di intervento, chiedendo la reiezione del gravame, la società Mc Donald’S Development Italy, Inc., che aveva a sua volta acquistato da Immobiliare Desiderio Srl il compendio immobiliare di cui sopra.
Alla pubblica udienza del 25.10.2012, la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, reputa il Collegio di prescindere dall’esame delle eccezioni pregiudiziali sollevate dai difensori delle controparti, attesa la complessiva infondatezza del ricorso, per le ragioni che seguono.
1. Con il primo motivo di ricorso, gli esponenti sostengono l’insussistenza dei presupposti di legge per l’approvazione di una variante ai sensi dell’art. 5 del DPR 447/1998, norma in forza della quale è consentita l’approvazione di un progetto di localizzazione di un impianto produttivo, anche in deroga allo strumento urbanistico vigente, purché siano rispettate le norme in materia di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, attraverso un peculiare procedimento che prevede la convocazione di una conferenza di servizi e la successiva eventuale pronuncia definitiva da parte del consiglio comunale (c.d. “variante SUAP”, cioè sportello unico per le attività produttive).
Il motivo, espresso peraltro in forma assai generica, visto che non vengono indicati dai ricorrenti gli elementi concreti di presunto contrasto del progetto con la vigente legislazione, è peraltro infondato.
La procedura di cui all’art. 5 citato (norma che nella Regione Lombardia è integrata dall’art. 97 della legge regionale 12/2005 sul governo del territorio), è volta a favorire, in maniera semplificata, l’insediamento o la riorganizzazione di attività produttive, da intendersi in senso ampio, per cui nelle stesse sono comprese anche quelle agricole, commerciali (come nel caso di specie, trattandosi dell’insediamento di un ristorante con l’insegna “McDrive”), artigiane, turistiche, alberghiere e finanziarie; in pratica pressoché tutte le attività d’impresa di cui all’art. 2082 del codice civile (cfr. art. 1, comma 1-bis del DPR 447/1998; in giurisprudenza si veda TAR Puglia, Lecce, sez. I, 24.3.2005, n. 1601, che ha ammesso la legittimità della variante di cui è causa, anche se nella zona esistono impianti produttivi preesistenti dello stesso genere o di genere diverso, con evidente favore per l’applicazione del menzionato art. 5).
Nel caso di specie, le zone oggetto dell’intervento (foglio 58, mappali 190, 191, 264 e 274, cfr. doc. 1 dei ricorrenti), risultavano classificate in data 27.4.2011, quindi prima dell’approvazione definitiva della variante, quali aree di completamento soggette a permesso di costruire convenzionato con indirizzo funzionale commerciale, con la presenza di taluni vincoli (di elettrodotto, di rispetto stradale ed in parte di carattere paesaggistico ed ambientale; cfr. il doc. 3 di Immobiliare Desiderio).
L’insediamento produttivo da realizzarsi in variante, avendo natura commerciale, appare quindi coerente con la destinazione pregressa dell’area; la necessità della variante urbanistica – che ha indotto l’Amministrazione alla procedura di cui all’art. 5 citato – è giustificata da ragioni di carattere viabilistico, come facilmente può desumersi dal punto 3 della delibera consiliare impugnata, nella quale l’oggetto della variante è individuato nella parziale ridefinizione dell’ambito “PCC2” (ambito soggetto a permesso di costruire convenzionato), nonché nella variante della ex strada statale “SS 527 Bustese” tra le città di Nova Milanese e di Desio (cfr. doc. 1 dei ricorrenti, pag. 5).
Nella relazione tecnica che accompagna il progetto di cui è causa (cfr. doc. 6 di Immobiliare Desiderio), viene in primo luogo confermata la destinazione commerciale dell’area (che ospitava, un tempo, una concessionaria di vendita di automobili), oltre alla necessità di una variante per la soluzione delle questioni viabilistiche.
Si aggiunga altresì (cfr. doc. 2 dei ricorrenti, vale a dire il verbale della conferenza di servizi del 18.5.2011), che sull’intera superficie dell’area, l’immobile commerciale occuperà circa 417 metri quadrati (sui 2.300 mq ammessi dal PGT), mentre sono previsti oltre 1.000 mq di verde attrezzato, 4.145 mq di parcheggio e oltre 2.000 mq per sede stradale (cfr. il citato doc. 2, pag. 4) e che non vi sono stati pareri contrari da parte degli enti intervenuti alla conferenza di servizi (ASL, Agenzia Regionale di protezione dell’ambiente-ARPA, Provincia di Monza-Brianza, Vigili del Fuoco e Polizia Locale).
Nella convenzione urbanistica stipulata fra l’originario proprietario sig. Quitadamo ed il Comune di Desio, sono poi previste ulteriori obbligazioni a carico del privato proponente, quale ad esempio la cessione gratuita di aree al Comune (cfr. la copia della convezione, doc. 3 del sig. Quitadamo, all’art. 11).
Ciò premesso, appaiono sussistere nella presente fattispecie i presupposti per l’adozione di una variante allo strumento urbanistico con le modalità dell’art. 5 del DPR 447/1998, per cui il primo motivo deve rigettarsi.
2. Nel secondo motivo, sono censurate le modalità attraverso le quali l’Amministrazione di Desio ha individuato l’Autorità competente ai fini della valutazione ambientale strategica (VAS), di cui al D.Lgs. 152/2006 ed all’art. 4 della LR 12/2005.
In particolare, viene contestata la deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Desio n. 38 del 2011, di scelta dell’Autorità competente contestualmente all’avvio del procedimento di cui all’art. 5 del DPR 447/1998 (cfr. doc. 4 dei ricorrenti).
Il motivo, al di là delle contestazioni sollevate dalle controparti sulla sua inammissibilità, è peraltro anche infondato nel merito, visto che il Commissario Straordinario ha dapprima individuato quale Autorità competente il Settore Governo del Territorio e Ambiente del Comune ed ha poi disposto l’avvio del procedimento di variante semplificata (cfr. ancora il citato doc. 4); la scansione temporale degli adempimenti è quindi chiara e non assume rilevanza la circostanza che il Commissario abbia redatto una sola deliberazione anziché due distinti atti: quello che rileva è che il procedimento sia stato avviato al momento in cui era già stata individuata l’Autorità competente per la VAS.
3. Nel terzo mezzo di gravame, viene denunciata la presunta illegittimità dell’esclusione del progetto di cui è causa dalla valutazione ambientale strategica (VAS).
Secondo gli esponenti, sarebbe stato trascurato il rilevante impatto sulla viabilità dell’opera da realizzarsi (ristorante); inoltre non sarebbe stata tenuta sufficientemente in esame la presenza del corridoio ecologico previsto dal Piano di Governo del Territorio (PGT).
In realtà, la semplice ed attenta lettura del decreto dell’Autorità competente di esclusione del progetto dalla VAS (cfr. doc. 3 dei ricorrenti), mostra come sono stati presi in esame i profili viabilistici e di impatto ambientale, affrontati anche con maggiore dettaglio nel rapporto preliminare ambientale (c.d. procedura di screening, cfr. il doc. 9 dei ricorrenti, pagg. da 18 a 25).
Sulla viabilità è stato acquisito anche il parere favorevole della Polizia Locale di Desio (cfr. doc. 11 di Immobiliare Desiderio, allegato “D”); mentre la Provincia di Monza e Brianza ha escluso che l’intervento interferisca direttamente sulla rete ecologica, determinando invece una parziale modifica dei contorni del corridoio ecologico (cfr. il doc. 11 di Immobiliare Desiderio, all. “C”, ultima pagina).
Questi documenti non sono stati oggetto, fra l’altro, di specifica contestazione da parte degli esponenti, per cui si deve rigettare anche il terzo motivo.
4. Nel quarto mezzo è denunciata in primo luogo la presunta violazione dell’art. 5, comma 2°, del DPR 447/1998, in quanto il Consiglio Comunale non si è pronunciato sulla proposta di variante risultante dalla Conferenza di Servizi entro il termine previsto dalla citata disposizione normativa (sessanta giorni), termine che i ricorrenti asseriscono essere perentorio.
La doglianza non merita condivisione, in quanto la perentorietà del citato termine di sessanta giorni non solo non è prevista espressamente dalla norma, ma neppure sembra rispondere ai principi dell’ordinamento, in forza dei quali (cfr. l’art. 2 della legge 241/1990), i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi sono di regola ordinatori, soprattutto allorché si tratta di complessi procedimenti che vedono la partecipazione di una pluralità di soggetti, a garanzia del contemperamento di tutti gli interessi, pubblici o privati, coinvolti (si consenta di rinviare, sul punto, alle sentenze del Consiglio di Stato, sez. IV, 12.6.2012, n. 2264 e del TAR Lombardia, Milano, sez. I, 13.6.2012, n. 1633 e sez. II, 20.12.2010, n. 7614).
Ancora, nel quarto motivo, viene denunciata la circostanza che il parere favorevole della Conferenza di Servizi sia stato adottato il 18.5.2011 (cfr. doc. 2 dei ricorrenti), prima che la Provincia esprimesse definitivamente il proprio parere, adottato con Disposizione Dirigenziale del 6.6.2011 (cfr. doc. 10 dei ricorrenti).
Anche tale parte del motivo è infondata, non essendosi in realtà verificata alcuna violazione procedimentale: all’esito della seduta del 18.5.2011, il rappresentante della Provincia aveva espresso un parere favorevole, seppure condizionato dall’approvazione di una successiva delibera di Giunta (cfr. doc. 2 dei ricorrenti, pag. 5); l’Amministrazione Provinciale ha poco dopo adottato la determinazione dirigenziale n. 45 del 6.6.2011 di conferma/ratifica del parere anticipato in sede di conferenza (cfr. doc. 10 dei ricorrenti), al punto che potrebbe anche ragionevolmente sostenersi che il momento finale della Conferenza non sia stato al 18.5.2011 ma al successivo 6.6.2011.
In conclusione, anche il quarto motivo deve interamente rigettarsi.
5. Nel quinto ed ultimo mezzo, si sostiene che la delibera consiliare impugnata n. 34/2011 sarebbe illegittima in quanto, successivamente alla sua approvazione, il Consiglio Comunale di Desio, con deliberazione n. 38 dell’8.11.2011 ha adottato una variante al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi del PGT, che ha mutato la destinazione urbanistica nella zona dove è compresa l’area di cui è causa, classificandola come area agricola (cfr. doc. 11 dei ricorrenti).
La censura è però infondata, tenuto conto che l’art. 9 delle Disposizioni di attuazione del Piano delle Regole, nel testo modificato per effetto della succitata delibera di variante, fa salve (escludendo espressamente l’applicazione delle misure di salvaguardia), le domande di permesso di costruire presentate, per le quali sia stato approvato l’atto di convenzionamento al momento dell’adozione della variante (cfr. il doc. 13 di Immobiliare Desiderio, pag. 16).
Nel caso di specie, la variante è stata adottata in data 8.11.2011, mentre la delibera impugnata, che approva anche la bozza di convenzione, è stata approvata anteriormente il 27.10.2011 (cfr. doc. 1 dei ricorrenti), per cui trova senza dubbio applicazione la menzionata norma transitoria dell’art. 9, con salvezza quindi del progetto edilizio di cui è causa.
Ciò premesso, l’intero ricorso va respinto.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a favore delle parti costituite, anche intervenienti, mentre non occorre provvedere nei riguardi delle parti evocate in giudizio ma non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di causa, che liquida in:
- euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge (IVA e CPA) a favore del sig. Lino Esposito Quitadamo;
- euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge (IVA e CPA) a favore di Immobiliare Desiderio Srl;
- euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge (IVA e CPA) a favore di Mc Donald’S Development Italy Inc.
Nulla sulle spese per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore
Gaia Palmieri, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
VARIANTE SUAP - nuova sentenza Consiglio di Stato
[color=red][b]CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – sentenza 8 gennaio 2016 n. 27[/b][/color]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=31266.0