Il titolare di un esercizio di vendita di prodotti per il bagno come mattonelle rubinetterie ci chiede di poter aprire in un altro immobile un negozio dove esporre la merce quindi arredato come un punto vendita ma senza registratore di cassa, lì avviene la contrattazione la scelta della merce e poi il pagamento lo fanno nell'altra sede. E' possibile? Ci sono problemi fiscali? Devo fargli presentare comunque una scia di vicinato? Grazie
riferimento id:9356A mio parere, ciò che l'interessato intende realizzare nell'altro fondo è in tutto e per tutto un altro esercizio di commercio al dettaglio di prodotti non alimentari, non avendo alcun rilievo il fatto che in detto esercizio non vi sia il registratore di cassa e che il pagamento avvenga nell'altra sede.
Nel nuovo fondo avviene comunque l'esposizione della merce, viene fatta accedere la clientela, ed avviene la contrattazione, e tutto ciò costituisce esercizio di attività commerciale, anche se non vi avviene il pagamento del prezzo.
Quanto detto trova conferma anche nell'art. 15, 1°c. lett. c) della L.R.T. 28/2005, come recentemente modificato dalla L.R.T. 52/2012, che considera "superficie di vendita" anche tutte le aree destinate ad esposizione della merce.
Il titolare di un esercizio di vendita di prodotti per il bagno come mattonelle rubinetterie ci chiede di poter aprire in un altro immobile un negozio dove esporre la merce quindi arredato come un punto vendita ma senza registratore di cassa, lì avviene la contrattazione la scelta della merce e poi il pagamento lo fanno nell'altra sede. E' possibile? Ci sono problemi fiscali? Devo fargli presentare comunque una scia di vicinato? Grazie
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Concordo con Nicola ma secondo me la contrattazione NON AVVIENE nel negozio B (quello di sola esposizione). Semmai qui si decide se acquistare il prodotto ma il cliente (anche formalmente) potrebbe allontanarsi senza acquistare il prodotto.
Se si reca nell'altro esercizio (negozio A) è qui che si verifica la contrattazione.
In questo caso allora per il negozio B è sufficiente la SCIA per agenzia di affari
Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 " Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza " ALL'Art. 208 CHE DISPONE: "Deve munirsi della licenza, di cui all'articolo 115 della Legge, chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia, in qualsiasi luogo, temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicità o di commissioni, senza procedere a vendita delle cose esposte".
SUGGERIMENTO: FAI PRESENTARE SIA LA SCIA DI AGENZIA CHE LA SCIA DI VICINATO COSI' NON VI SONO PROBLEMI!!!