Se in Un circolo privato autorizzato a somministrare alimenti e bevande viene meno la sorvegliabilità dei locali, si applica l'art. 31 della LR 5/2006 che prevede la REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE, PREVIA SOSPENSIONE, pur essendo il medesimo art. riferito espressamente agli esercizi aperti al pubblico ?
riferimento id:9352No, anche perché non si tratta di un'autorizzazione e quindi non potrebbe essere revocata.
Trovo più calzante applicare, pur con i dovuti distinguo, l'art. 11 TULPS, che dispone "Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione".
Poiché la somministrazione presso il circolo viene avviata a seguito di comunicazione, l'atto corretto è un ordine di cessazione dell'attività esercitata in carenza dei prescritti requisiti