Data: 2012-12-18 19:26:08

DPCM 6/9/2012 - Separati certificati di firma

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 settembre 2012
Separati certificati di  firma,  ai  sensi  dell'articolo  28,  comma
3-bis), del Codice dell'amministrazione digitale, di cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (12A13214)
 
(GU n. 294 del 18-12-2012 )

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005 n.  82,  come  modificato
dal decreto legislativo 30  dicembre  2010  n.  235  recante  "Codice
dell'amministrazione digitale", di seguito "CAD"  e,  in  particolare
l'art. 28, comma 3-bis;
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali";
  Visto il decreto legislativo 1°  dicembre  2009,  n.  177,  recante
"Riorganizzazione  del  Centro  nazionale  per  l'informatica  nella
pubblica amministrazione, a norma dell'art. 24 della legge 18  giugno
2009, n. 69";
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  1°
aprile 2008, recante "Regole tecniche  e  di  sicurezza  del  sistema
pubblico di connettivita' (SPC)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 21 giugno 2008, n. 144;
  Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese",  con  cui  e'
stato soppresso  DigitPA,  le  cui  funzioni  sono  state  attribuite
all'Agenzia per l'Italia digitale;
  Visto il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  29
novembre 2011, con il quale il Presidente Filippo Patroni  Griffi  e'
stato nominato Ministro senza portafoglio;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  4
dicembre 2011, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e'
stato conferito l'incarico  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13
dicembre 2011 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  al  Ministro  senza  portafoglio,  Presidente  Filippo
Patroni  Griffi,  in  materia  di  pubblica  amministrazione  e
semplificazione, tra cui, in raccordo con il  Ministro  delegato  per
l'innovazione  tecnologica  e  lo    sviluppo    della    societa'
dell'informazione, prof. Francesco Profumo, le funzioni in materia di
disciplina  delle  innovazioni  connesse  all'uso  delle  tecnologie
dell'informazione  e    della    comunicazione    nelle    pubbliche
amministrazioni  e  nei  relativi  sistemi  informatici  e  di
telecomunicazione, nonche' di  adeguamento,  per  amministrazioni  ed
enti pubblici, della normativa vigente relativa all'organizzazione  e
alle procedure in ragione dell'uso delle predette tecnologie;
  Acquisito  il  parere  tecnico  di  DigitPA  di  cui  al  decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 e successive modificazioni;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
  Sentita la Conferenza Unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 19 gennaio 2012;
  Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea di  cui
alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
22 giugno 1998, modificata dalla direttiva  98/48/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, recepita  con  legge  21
giugno 1986, n. 317 e decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
  di concerto con il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca;

                              Decreta:

                              Art. 1


                            Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a)  Certificatore:  il  certificatore  di  firma  elettronica
qualificata o digitale accreditato ai sensi dell'art. 29 del CAD;
    b) Titolare: la persona fisica cui sono  attribuite  una  o  piu'
qualifiche tra quelle indicate all'art. 28, comma 3, lettera  a)  del
CAD;
    c) Terzo interessato: il soggetto di cui all'art. 28, commi  3  e
4,  del  CAD,  titolato  a  attestare  il  possesso  di  qualifiche,
abilitazioni professionali o poteri di rappresentanza;
    d) SAML: Security Assertion Markup Language  definito  dall'OASIS
Security Services Technical Committee (SSTC) nella versione 2.0;
    e) Autorita' di attributo: entita' abilitata ad attestare,  anche
per conto del terzo interessato, nel certificato  digitale  ovvero  a
fornire in rete le informazioni di cui all'art. 28, comma 3, del CAD;
    f) Asserzione: la rappresentazione informatica della attestazione
delle informazioni di cui all'art. 28, comma 3, del CAD;
    g) Commissione: la commissione di coordinamento SPC come definita
all'art. 79 del CAD.

       
     
                              Art. 2


                      Ambito di applicazione

  1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano:
    a) al Titolare;
    b) al Terzo interessato;
    c) al Certificatore.
  2. Si applicano, in quanto compatibili con il presente decreto,  le
regole tecniche del Sistema Pubblico di  Connettivita'  (di  seguito:
"SPC") di cui agli  articoli  72  e  seguenti  del  CAD,  nonche'  le
relative regole di sicurezza di cui al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008.
  3. Gli articoli 3 e 4 del presente decreto definiscono le modalita'
di attuazione di cui all'art. 28, comma 3-bis, del CAD, limitatamente
alla disponibilita' delle informazioni di cui all'art. 28,  comma  3,
del CAD all'interno di un certificato qualificato.
  4. Gli articoli 5 e 6 del presente decreto definiscono le modalita'
di attuazione di cui all'art. 28, comma 3-bis, del CAD, limitatamente
alla disponibilita' in rete delle informazioni di  cui  all'art.  28,
comma 3, del CAD.

       
     
                              Art. 3


                      Certificato di attributo

  1.  Il  terzo  interessato  che  intende  emettere  certificati  di
attributo puo' operare come certificatore accreditato o avvalersi  di
certificatori accreditati.
  2. Il certificatore al fine di emettere  certificati  di  attributo
agisce come Autorita' di attributo nel rispetto del presente decreto.
  3. Il certificatore, inserisce nel certificato  gli  attributi  del
titolare dello stesso, secondo modalita' definite  con  provvedimenti
dell'Agenzia per l'Italia digitale e  pubblicati  sul  sito  internet
dello stesso Ente.
  4. Il formato del certificato  di  attributo  e'  definito  con  il
provvedimento di cui al comma 3.
  5. Le Autorita' di attributo comunicano  all'Agenzia  per  l'Italia
digitale  la  propria  attivita'  e  forniscono  i  certificati  di
certificazione utilizzati allo scopo.
  6.  L'Agenzia  per  l'Italia  digitale  pubblica  le  informazioni
inerenti le Autorita' di attributo e i certificati di cui al comma  5
nell'elenco di  cui  alla  decisione  della  Commissione  europea  16
ottobre 2009, n. 767.
  7. Con i  provvedimenti  di  cui  al  comma  3,  sono  definite  le
modalita' operative e  le  specifiche  tecnologiche  per  l'esercizio
dell'attivita' di Autorita' di attributo.

       
     
                              Art. 4


                      Revoca degli attributi

  1. Il titolare e il terzo interessato comunicano  al  Certificatore
tempestivamente  e  comunque  non  oltre  le  ventiquattr'ore  il
modificarsi  o  il  venir  meno  delle  circostanze  oggetto  delle
informazioni di cui all'articolo dall'art. 28, comma 3, del CAD.
  2. Il Certificatore, a seguito di una delle comunicazioni di cui al
comma 1, revoca tempestivamente il certificato di attributo.

       
     
                              Art. 5


Disponibilita' in rete di qualifiche,  abilitazioni  professionali  o
                      poteri di rappresentanza

  1. I Terzi interessati al fine di rendere disponibili  in  rete  le
asserzioni agiscono come Autorita'  di  attributo  nel  rispetto  del
presente decreto.
  2.  Le  asserzioni  emesse  dalle  Autorita'  di  attributo  sono
utilizzabili  per  la  fruizione  di  servizi  telematici  o  per  la
presentazione di documenti recanti certificazione delle  informazioni
di cui  all'art.  28,  comma  3,  del  CAD  relativi  alla  qualifica
professionale nonche' di limiti d'uso e/o di valore.
  3. Il Terzo interessato puo' rendere  direttamente  disponibili  in
rete le asserzioni oppure avvalersi di un Certificatore.
  4. Nella ipotesi in cui si avvalga di  un  Certificatore  il  Terzo
interessato fornisce allo stesso le informazioni di cui  all'articolo
dall'art. 28, comma 3-bis),  del  CAD  segnalando  tempestivamente  e
comunque non oltre le 24 ore il modificarsi o  il  venir  meno  delle
circostanze oggetto delle informazioni stesse.  Il  Certificatore  e'
responsabile della disponibilita' in rete delle informazioni  di  cui
all'art. 28, comma 3, del CAD nel rispetto del presente decreto.
  5. I soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  lettere  b)  e  c)
rispettano le prescrizioni tecniche, finalizzate a gestire in rete le
informazioni di cui al comma 3 dell'art. 28 del  CAD,  emanate  dalla
Commissione ai sensi dell'art. 79 del CAD.
  6. L'Agenzia per  l'Italia  digitale  gestisce,  nell'ambito  delle
infrastrutture  nazionali  condivise  del  Sistema  Pubblico  di
Connettivita' (di seguito "SPC"),  il  Registro  delle  Autorita'  di
attributo.  A  tale  fine,  l'Agenzia  per  l'Italia  digitale  puo'
utilizzare altri  registri,  gestiti  dallo  stesso,  che,  ad  altro
titolo,  forniscono  un'analoga  funzionalita'.  L'iscrizione  nel
Registro avviene nel rispetto di quanto disciplinato dal decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008. A tal  fine  la
Commissione definisce le relative modalita' operative.
  7. Gli organismi di attuazione e controllo SPC, come  definiti  nel
decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  1°  aprile  2008,
secondo gli indirizzi della Commissione, realizzano  servizi  atti  a
facilitare in rete l'utilizzo del Registro di cui al comma 6.
  8.  Il  registro  di  cui  al  comma  6  contiene  l'elenco  delle
informazioni di cui all'art. 28, comma 3, del CAD disponibili in rete
e l'indicazione del Terzo interessato  operante  quale  Autorita'  di
attributo di dette informazioni. Il formato tecnico  e  il  contenuto
informativo di dettaglio del registro sono specificati  con  delibera
dell'Agenzia per l'Italia digitale.

       
     
                              Art. 6


                      Formato dell'asserzione

  1. Ai fini dell'attestazione delle informazioni di cui al comma  3,
dell'art. 28 del CAD, l'Autorita' di attributo produce  un'Asserzione
nel  formato  specificato  in  apposita  delibera  dell'Agenzia  per
l'Italia digitale.
  2. Per i soggetti appartenenti ad ordini o  collegi  professionali,
l'Asserzione  indica  l'identificativo  univoco  del    soggetto,
corrispondente  al  codice  fiscale,  e  il  codice  relativo  alla
professione e l'eventuale numero  di  iscrizione  all'albo.  Per  gli
ordini  o  collegi  professionali  che  siano  articolati  per
specializzazioni, ambiti territoriali e  sezioni,  l'asserzione  deve
evidenziare tali specificita'.
  3. Per i soggetti dotati di poteri di rappresentanza ovvero  aventi
qualifica di pubblico ufficiale, l'Asserzione indica l'identificativo
univoco  del  soggetto,  corrispondente  al  codice  fiscale,  e  la
specifica qualifica.
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
    Roma, 6 settembre 2012

                                          p. il Presidente           
                                    del Consiglio dei Ministri,     
                                    il Ministro per la pubblica     
                                amministrazione e la semplificazione
                                            Patroni Griffi           

  Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
            Profumo

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 317

riferimento id:9342
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it