LEGGE 23 novembre 2012 , n. 222
Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di
«Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli
nelle scuole. (12G0243)
(GU n. 294 del 18-12-2012 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 02/01/2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, nelle scuole di ogni
ordine e grado, nell'ambito delle attivita' finalizzate
all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a
«Cittadinanza e Costituzione», sono organizzati percorsi didattici,
iniziative e incontri celebrativi finalizzati ad informare e a
suscitare la riflessione sugli eventi e sul significato del
Risorgimento nonche' sulle vicende che hanno condotto all'Unita'
nazionale, alla scelta dell'inno di Mameli e della bandiera nazionale
e all'approvazione della Costituzione, anche alla luce
dell'evoluzione della storia europea.
2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, e' previsto
l'insegnamento dell'inno di Mameli e dei suoi fondamenti storici e
ideali.
3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, la Repubblica riconosce il
giorno 17 marzo, data della proclamazione in Torino, nell'anno 1861,
dell'Unita' d'Italia, quale «Giornata dell'Unita' nazionale, della
Costituzione, dell'inno e della bandiera», allo scopo di ricordare e
promuovere, nell'ambito di una didattica diffusa, i valori di
cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza civile, nonche'
di riaffermare e di consolidare l'identita' nazionale attraverso il
ricordo e la memoria civica. La Giornata di cui al presente comma non
determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n.
260.
4. Le regioni e le province autonome aventi competenza legislativa
per i sistemi educativi delle comunita' linguistiche riconosciute
danno attuazione alla presente legge nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 6 della Costituzione.
5. Le attivita' di cui alla presente legge sono realizzate
nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione della presente
legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 novembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4117):
Presentato dall'on. Paola Frassinetti ed altri il 24 febbraio
2011.
Assegnato alla VII Commissione (cultura, scienza e istruzione),
in sede referente, il 25 febbraio 2011 con pareri delle Commissioni I
e V.
Esaminato dalla VII Commissione (cultura, scienza e istruzione),
in sede referente, il 9, 16 e 23 marzo 2011; il 18 gennaio 2012; il
14 e 15 febbraio 2012; il 6 marzo 2012; il 4 e 12 aprile 2012.
Nuovamente assegnato alla VII Commissione (cultura, scienza e
istruzione), in sede legislativa, il 17 maggio 2012 con pareri delle
Commissioni I e V.
Esaminato dalla VII Commissione, in sede legislativa, il 22 e 30
maggio 2012; il 5 giugno 2012 e approvato in un Testo Unico con
l'atto n. 2135 (on. Coscia ed altri) il 14 giugno 2012.
Senato della Repubblica (atto n. 3366):
Assegnato alla 7ª Commissione (istruzione pubblica, beni
culturali), in sede referente, il 28 giugno 2012 con pareri delle
Commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla 7ª Commissione (istruzione pubblica, beni
culturali), in sede referente, il 25 luglio 2012; l'11, 18 e 25
settembre 2012; il 2 e 10 ottobre 2012.
Esaminato in Aula il 23 ottobre 2012 e il 7 novembre 2012 ed
approvato l'8 novembre 2012.