Data: 2012-12-18 07:00:41

Fermo fiscale: competente a decidere è il Tribunale

Corte di Cassazione Civile sez. VI 27/11/2012 n. 21068

FATTO E DIRITTO

Il Giudice di Pace di Roma dichiarava il difetto di giurisdizione a favore della Commissione Provinciale Tributaria di Roma e la propria incompetenza per materia a favore del Tribunale di Roma in ordine alla domanda proposta da omissis;
Riassunta la causa dinanzi al Tribunale di Roma, quest'ultimo ha proposto regolamento di competenza, ritenendo che fosse competente per materia il Giudice di Pace di Roma sul rilievo che la proposta opposizione aveva oggetto il preavviso di fermo amministrativo per il mancato pagamento di due cartelle esattoriali concernenti richiesta di pagamento di sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada .
Il Consigliere relatore depositava la relazione di cui all'art. 380 bis del codice di proc. civ. concludendo per l'accoglimento dell'istanza.
Il Collegio ritiene, invece, che deve essere dichiarata la competenza per materia del Tribunale di Roma, tenuto conto della recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui la competenza per l'impugnazione di un provvedimento di fermo amministrativo, previsto dall’articolo 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, o anche, come nella specie, di un semplice "preavviso", istituto introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione, relativo a crediti non di natura tributaria è, in base all'art. 9 comma 2, del codice di proc. civ, inderogabilmente del tribunale, in virtù della natura esecutiva del provvedimento in discussione (Cass. SS.UU. 20931/2011).
La causa dovrà essere riassunta nei termini di legge decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza.
Trattandosi di regolamento d'ufficio, non va adottata alcuna statuizione relativamente alle spese processuali della presente fase.

P.Q.M.

dichiara la competenza per materia del Tribunale di Roma disponendo la riassunzione nel termine di legge con decorrenza dalla comunicazione della presente ordinanza.
(Omissis)

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