Data: 2012-12-17 08:58:57

feste nei circoli privati

buongiorno,
fermo restando che per organizzare feste aperte a tutti nei circoli, il presidente deve presentare scia per somm.ne tem.nea, notifica sanitaria e scia per pubblico trattenimento, c'è un numero massimo di feste che è possibile organizzare nell'arco dell'anno? questo quesito mi è stato posto da più di un circolo...se così è, qual'è il riferimento normativo?
grazie e buon inizio settimana...!

riferimento id:9317

Data: 2012-12-17 16:04:45

Re:feste nei circoli privati


buongiorno,
fermo restando che per organizzare feste aperte a tutti nei circoli, il presidente deve presentare scia per somm.ne tem.nea, notifica sanitaria e scia per pubblico trattenimento, c'è un numero massimo di feste che è possibile organizzare nell'arco dell'anno? questo quesito mi è stato posto da più di un circolo...se così è, qual'è il riferimento normativo?
grazie e buon inizio settimana...!
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Qualche Comune ha individuato detta limitazione nel D.P.C.M. n.504/1999 che INVECE riguarda soltanto il regime di agevolazione SIAE. Oltre detto numero (4 eventi/anno) si smette di fruire della riduzione SIAE ma ben se ne possono fare quante se ne credono!


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D.P.C.M. n.504/1999 - Riduzioni SIAE associazioni di volontariato
Sommario, Preambolo, Art.1, Art.2, Art.3,
Sommario
Preambolo
Art. 1. - Requisiti soggettivi
Art. 2. - Requisiti oggettivi
Art. 3. - Prescrizioni procedurali
Preambolo
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio;
Visto l'articolo 1, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, che ha introdotto nella
citata legge 22 aprile 1941, n. 633, l'articolo 15-bis;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli affari
normativi nell'adunanza del 26 ottobre 1998;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Adotta
il seguente regolamento:
Articolo 1
Requisiti soggettivi
1. Le disposizioni di cui all'articolo 15-bis, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633,
come introdotto dall'articolo 1, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, si
applicano agli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti da
almeno due anni nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano. Le predette disposizioni si applicano, alle associazioni, comitati, fondazioni ed
agli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, costituiti da almeno due
anni, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura
privata autenticata o registrata, prevedano espressamente ed in via esclusiva lo
svolgimento di attività dirette ad arrecare benefici, a persone svantaggiate in ragione di
condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, in uno o più dei seguenti
settori:
a) assistenza sociale e socio-sanitaria;
b) assistenza sanitaria;
c) beneficenza;
d) istruzione;
e) formazione;
f) tutela dei diritti civili.
2. Ferma restando l'esclusione dagli enti di cui al comma 1 dei soggetti indicati dall'articolo
10, comma 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, gli enti stessi devono
possedere i requisiti ed adempiere alle prescrizioni di cui al comma 1, lettere c), d), e) f),
g) ed h), e di cui al comma 6, lettere a), b), c) e d), del medesimo articolo 10.
3. Ai fini della partecipazione alla manifestazione nella quale hanno luogo le esecuzioni,
rappresentazioni o recitazioni previste nel citato articolo 15-bis negli organismi costituiti su
base associativa, la qualità di socio deve essere stata conseguita almeno sessanta giorni
prima dello svolgimento della manifestazione stessa.
Articolo 2
Requisiti oggettivi
1. Ai fini del presente regolamento:
a) ciascuno degli enti di cui al precedente articolo 1 può organizzare le manifestazioni
previste nello stesso articolo in numero non superiore a quattro nell'arco di un anno solare.
Le manifestazioni stesse, organizzate a soli fini di solidarietà, non debbono comunque
avere carattere di concorrenzialità sul mercato;
b) l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione debbono consistere in prestazioni
artistiche dal vivo e non possono essere fissate, riprodotte, trasmesse o comunicate al
pubblico in maniera da consentire la fruizione da parte di soggetti diversi dai soci e dagli
invitati presenti alla manifestazione;
c) si intende per sede della manifestazione quella indicata nell'atto costitutivo come sede
legale del centro, dell'istituto o della associazione. Qualora la sede stessa non sia idonea
per capienza o per agibilità o per ragioni di sicurezza allo svolgimento della esecuzione,
rappresentazione o recitazione, è ammesso che le stesse avvengano in altri locali, purché
non si tratti di luoghi pubblici o aperti al pubblico e purché siano rispettate le vigenti norme
di pubblica sicurezza e di tutela dell'incolumità delle persone ed in particolare sia stata
ottenuta, nelle forme prescritte, l'autorizzazione di cui all'articolo 118 del regolamento per
l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;
d) a ciascuna delle esecuzioni, rappresentazioni o recitazioni non possono presenziare
complessivamente soci e invitati in numero superiore a cinquecento.
Articolo 3
Prescrizioni procedurali
1. Gli enti di cui all'articolo 1 del presente regolamento che intendano avvalersi dei benefici
di cui all'articolo 15-bis, comma 1, primo capoverso, della legge 22 aprile 1941, n. 633,
debbono far pervenire alla S.I.A.E., con anticipo di almeno trenta giorni dalla data di
svolgimento della manifestazione:
a) il programma dettagliato della manifestazione;
b) copia o fac-simile del biglietto di invito del quale debbono essere muniti gli invitati;
c) l'indicazione del luogo dove sarà effettuata la manifestazione e una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio della autorizzazione di cui all'articolo 118 del regolamento per
l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;
d) una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente organizzatore della
manifestazione attestante che: 1) l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione
avvengono esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti interpreti ed esecutori ed a
soli fini di solidarietà; 2) l'ente organizzatore della manifestazione sia in possesso dei
requisiti ed abbia compiuto gli adempimenti di cui al presente regolamento, anche con
riferimento a quanto prescritto all'articolo 1, comma 3.
2. La S.I.A.E. verifica la veridicità delle dichiarazioni di cui al precedente comma. La
presentazione della documentazione di cui allo stesso comma vale come assenso affinché
la S.I.A.E. possa effettuare gli opportuni controlli ed abbia facoltà di accesso ai documenti
amministrativi e contabili degli enti interessati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.

Vedi : http://www.cesvov.it/normativa/archivio/Circ_165e.pdf

riferimento id:9317

Data: 2013-02-19 14:13:19

Re:feste nei circoli privati

Ma in questo modo il circolo "privato" non perde la propria natura e si trasforma in un pubblico esercizio "mascherato"?

riferimento id:9317

Data: 2013-02-19 19:13:06

Re:feste nei circoli privati


Ma in questo modo il circolo "privato" non perde la propria natura e si trasforma in un pubblico esercizio "mascherato"?
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DIPENDE.
Si può mascherare un pubblico esercizio anche con 3 spettacoli in cui inviti i POOH, i GENESIS e MADONNA!!!
Così come puoi fare 10 spettacoli con il Chiarelli che racconta le barzellette e non avere nemmeno da ripagarti la luce!

riferimento id:9317

Data: 2013-02-21 12:00:30

Re:feste nei circoli privati

:D :D
Passerò il tuo nominativo al Presidente del Circolo...!

Ogni volta che nel circolo si svolgono spettacoli occorre scia artt. 68/69 tulps, ok?

riferimento id:9317

Data: 2013-02-21 18:42:21

Re:feste nei circoli privati


:D :D
Passerò il tuo nominativo al Presidente del Circolo...!

Ogni volta che nel circolo si svolgono spettacoli occorre scia artt. 68/69 tulps, ok?
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Se gli spettacoli sono riservati ai soci NON occorre niente.
Se sono aperti al pubblico e sono gratuiti NON occorre niente.
Se sono aperti al pubblico e vi è pagamento di biglietto occorre licenza TULPS

riferimento id:9317
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