Data: 2012-12-15 08:13:08

DM 9/10/2012 - trasporto e soccorso di animali in stato di necessita'

DM 9/10/2012 - trasporto e soccorso di animali in stato di necessita'

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 ottobre 2012 , n. 217
Regolamento di attuazione dell'articolo 177,  comma  1,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 31,
comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di  trasporto
e soccorso di animali in stato di necessita'. (12G0238)
 

(GU n. 289 del 12-12-2012 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 27/12/2012

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                          E DEI TRASPORTI

  Visto il decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  recante:
«Nuovo Codice della Strada», e successive modificazioni,  di  seguito
denominato  codice  della  strada,  ed  il  relativo  regolamento  di
esecuzione ed attuazione, adottato con decreto del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
  Visto l'articolo 177,  comma  1,  del  codice  della  strada,  come
modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010,  n.
120, il quale consente l'uso del dispositivo  acustico  supplementare
di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione  visiva  a
luce  lampeggiante  blu,  tra  gli  altri,  ai  conducenti  delle
autoambulanze e dei mezzi di soccorso anche  per  il  recupero  degli
animali  o  di  vigilanza  zoofila,  demandando  al  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti l'individuazione, con proprio decreto,
dei servizi  urgenti  di  istituto  che  legittimano  l'utilizzo  dei
medesimi dispositivi, nonche' «le condizioni alle quali il  trasporto
di un animale in gravi condizioni di salute puo'  essere  considerato
in stato di  necessita',  anche  se  effettuato  da  privati»,  e  la
documentazione che deve essere  esibita  alle  autorita'  di  polizia
stradale per i necessari controlli;
  Visto l'articolo 203, comma 2, lettera ii), del citato decreto  del
Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, il quale classifica  per
uso speciale gli  autoveicoli  dotati  di  attrezzature  riconosciute
idonee dal Ministero dei trasporti e della navigazione per detto uso;
  Visto  l'articolo  32  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,
istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
  Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante:  «Legge  quadro  in
materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»;
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, ed in specie  l'articolo  6,
il quale affida la vigilanza sulle  norme  relative  alla  protezione
degli animali, nei  limiti  dei  compiti  attribuiti  dai  rispettivi
decreti prefettizi di nomina, alle guardie particolari giurate  delle
associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  febbraio  1954,
n. 320, recante: «Regolamento di polizia veterinaria»;
  Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1987,  n.  553,  recante:
«Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze»,  e
successive modificazioni;
  Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2008, di recepimento  della
direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  con  il
quale sono  state  disciplinate  le  caratteristiche  tecniche  delle
autoambulanze;
  Visto il decreto ministeriale 1° settembre 2009, n.  137,  recante:
«Regolamento recante disposizioni in materia di  immatricolazione  ed
uso delle autoambulanze»;
  Vista la deliberazione 26 novembre 2003 della Conferenza permanente
Stato-Regioni con la quale, tra l'altro, sono  state  individuate  le
tipologie delle strutture veterinarie pubbliche e private;
  Visti i pareri espressi dal Ministero dell'interno,  dal  Ministero
della salute  e  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare;
  Ritenuto di dover provvedere ad attuare le  novellate  disposizioni
del  citato  articolo  177,  comma  1,  del  codice  della  strada,
consentendone  la  piena  e  concreta  applicazione,  contemperando
l'esigenza di assicurare una efficace tutela  del  benessere  animale
con  il  preminente  interesse,  costituzionalmente  tutelato,  di
garantire l'incolumita' pubblica e la  sicurezza  della  circolazione
stradale;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 2012;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23  agosto  1988,
n. 400;

                              Adotta
                      il seguente regolamento:

                              Art. 1


                      Ambito di applicazione

  1. In attuazione delle disposizioni  contenute  nell'articolo  177,
comma 1, del codice della strada, approvato con  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato «codice della  strada»,
cosi' come modificato dall'articolo  31,  comma  1,  della  legge  29
luglio  2010,  n.  120,  il  presente  regolamento  si  applica  alle
autoambulanze  veterinarie,  classificate  quali  veicoli  per  uso
speciale a norma della direttiva 2007/46/CE e ai veicoli adibiti alle
attivita' di vigilanza zoofila, svolte da soggetti pubblici e privati
nell'adempimento di servizi urgenti di istituto, nonche'  ai  veicoli
in  disponibilita'  degli  enti  proprietari  e  concessionari  delle
autostrade, impegnati nell'attivita' di recupero di  animali  la  cui
presenza possa costituire pericolo per la circolazione stradale.
  2. Ai veicoli condotti dai privati che effettuano il  trasporto  di
animali  in  stato  di  necessita',  cosi'  come  disciplinato  dal
successivo  articolo  6,  si  applica  la  disciplina  contenuta
nell'articolo 156 codice della strada.

       
     
                              Art. 2


                      Caratteristiche tecniche

  1. I veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, si distinguono in:
    a)  autoambulanze  veterinarie,  destinate  al  soccorso  o  al
trasporto  degli  animali  in  stato  di  necessita',  cosi'  come
disciplinato  dal  successivo  articolo  6,  dotate  di  specifiche
attrezzature di assistenza e di trasporto;
    b) veicoli adibiti alle attivita'  di  protezione  animale  o  di
vigilanza zoofila della categoria internazionale M1 o N1;
    c)  veicoli  in  disponibilita'  degli  enti  proprietari  e
concessionari delle autostrade della categoria  internazionale  M1  o
N1.
  2. I veicoli di cui al comma 1, lettera a), in relazione alla  loro
massa  complessiva  a  pieno  carico,  devono  essere  conformi  alle
caratteristiche  tecniche  previste  nell'allegato  1  al  presente
regolamento, del quale costituisce parte integrante. I veicoli di cui
al comma 1, lettere b) e c), devono essere conformi  alle  pertinenti
prescrizioni  tecniche  previste  per  la  rispettiva  categoria  di
appartenenza.
  3. Il Ministero della salute, con apposite linee guida, sentito  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per  gli  aspetti  che
attengono alla sicurezza della circolazione  stradale,  individua  le
attrezzature specifiche delle autoambulanze veterinarie, i  requisiti
del personale adibito  al  soccorso  e  al  trasporto  degli  animali
nonche' le disposizioni di protezione individuale e l'equipaggiamento
di cui il personale deve disporre.

       
     
                              Art. 3


                          Immatricolazione

  1. I veicoli di cui all'articolo 2, comma 1, sono immatricolati:
    a) ai sensi dell'articolo 82 codice della strada, in uso  proprio
per prestazioni di trasporto senza  corrispettivo  e  senza  fini  di
lucro;
    b)  ai  sensi  dell'articolo  85  codice  della  strada,  nonche'
dell'articolo 244 del decreto del Presidente della Repubblica n.  495
del 1992, in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente per
prestazioni di trasporto dietro  corrispettivo  e  sulla  base  della
licenza comunale di esercizio.
  2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, la carta di
circolazione e' rilasciata esclusivamente:
    a) a nome di amministrazioni  ed  enti  pubblici,  competenti  in
materia di sanita' pubblica veterinaria e di polizia veterinaria o di
protezione animale ovvero preposti alla vigilanza zoofila;
    b) a nome di associazioni di volontariato  operanti  nel  settore
della protezione animale riconosciute dalle Regioni e dalle  Province
autonome di Trento e di Bolzano ed iscritte nei relativi elenchi,  di
ONLUS ed enti  morali  con  finalita'  di  protezione  animale  o  di
vigilanza zoofila riconosciute  dal  Ministero  della  salute  o  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
    c) a nome di imprese che esercitano, quale attivita'  principale,
il trasporto od il soccorso di animali;
    d) a nome di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari, operanti
in regime di diritto  privato,  per  i  veicoli  in  uso  dei  medici
veterinari  titolari,  responsabili  od  associati,    al    fine
dell'espletamento dei propri compiti di istituto;
    e)  a  nome  degli  enti  proprietari  o  concessionari  delle
autostrade.
  3. I soggetti pubblici e privati individuati  al  comma  2  debbono
disporre dei veicoli di cui all'articolo 2,  comma  1,  a  titolo  di
proprieta', di usufrutto, di locazione con facolta' di acquisto o  di
acquisto con patto di riservato dominio; in  tal  caso  la  carta  di
circolazione e' rilasciata secondo le  prescrizioni  contenute  negli
articoli 91 e 93 codice della strada.  I  medesimi  soggetti  possono
altresi' disporre dei predetti veicoli a  titolo  di  comodato  o  di
locazione senza conducente, entrambi di  durata  superiore  a  trenta
giorni, con conseguente  obbligo  di  aggiornamento  della  carta  di
circolazione, ai sensi dell'articolo 94, comma  4-bis,  codice  della
strada, secondo le modalita' stabilite dalla Direzione  generale  per
la motorizzazione. La locazione senza conducente di durata  inferiore
a  trenta  giorni  e'  ammessa  esclusivamente  per  la  temporanea
sostituzione di veicoli gia' in  disponibilita'  del  locatario,  nel
caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi temporanei:
    a) guasto meccanico, furto o incendio;
    b) caso fortuito o forza maggiore.
  4. Il veicolo locato senza conducente e' utilizzato per il medesimo
uso cui e' adibito il veicolo sostituito.

       
     
                              Art. 4


                        Utilizzo dei veicoli

  1. I veicoli di cui all'articolo 2, comma 1, sono immatricolati  in
uso proprio per prestazioni di trasporto  effettuate  secondo  quanto
previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a):
    a) a nome dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera
a),  esclusivamente  per  l'assolvimento  dei  propri    compiti
istituzionali in materia di sanita' pubblica veterinaria e di polizia
veterinaria o di protezione animale ovvero di vigilanza zoofila;
    b) a nome dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera
b), esclusivamente per il  perseguimento  dei  propri  scopi  sociali
concernenti la protezione animale o la vigilanza zoofila;
    c) a nome dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera
d), esclusivamente per l'espletamento dei propri compiti di istituto;
    d) a nome dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera
e), esclusivamente per l'espletamento dei propri compiti di  istituto
inerenti la tutela della sicurezza della circolazione stradale.
  2. I veicoli di cui all'articolo  2,  comma  1,  lettera  a),  sono
immatricolati in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente
a nome dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b)  e  c)
esclusivamente per prestazioni di trasporto effettuate secondo quanto
previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b).

       
     
                              Art. 5


Utilizzo dei dispositivi supplementari di allarme e  di  segnalazione
                              visiva

  1. Ai sensi dell'articolo 177, comma 1, del  codice  della  strada,
l'uso  dei  dispositivi  acustici  supplementari  di  allarme  e  i
dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce  lampeggiante
blu e' consentito ai conducenti dei veicoli di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera a), esclusivamente  per  l'espletamento  di  servizi
urgenti di istituto inerenti il soccorso od il trasporto di  animali,
i  quali  debbano  essere  trasferiti  verso  strutture  veterinarie
autorizzate sia pubbliche che private in ragione del  loro  stato  di
necessita', cosi' come disciplinato all'articolo 6, ed  a  condizione
che il soccorso od il trasporto sia stato richiesto da  parte  di  un
medico veterinario ovvero, in caso contrario, un  medico  veterinario
abbia successivamente accertato lo stato di  necessita'  dell'animale
soccorso o trasportato.
  2. L'uso dei dispositivi di cui al comma 1 e' altresi' consentito:
    a) ai conducenti dei veicoli di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera b), in disponibilita' dei soggetti previsti dall'articolo  3,
comma 2, lettera a), esclusivamente  per  l'espletamento  di  servizi
urgenti di istituto inerenti la protezione  animale  o  la  vigilanza
zoofila;
    b) ai conducenti dei veicoli di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera b), in disponibilita' dei soggetti previsti dall'articolo  3,
comma 2, lettera b), a  condizione  che  siano  condotti  da  guardie
particolari giurate, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi
decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli  55  e  57  del
codice  di  procedura  penale,  ed  esclusivamente    al    fine
dell'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 6  della  legge
20 luglio 2004, n. 189;
    c) ai conducenti dei veicoli di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera c), a condizione che  siano  impiegati  per  il  recupero  di
animali, anche  in  stato  di  necessita',  cosi'  come  disciplinato
all'articolo  6,  che  costituiscano  intralcio  o  pericolo  per  la
circolazione stradale.

       
     
                              Art. 6


                        Stato di necessita'

  1. Ai sensi dell'articolo 177, comma 1, del codice della strada, un
animale e' considerato in stato di necessita' quando presenta sintomi
riferibili ai seguenti stati patologici:
    a) trauma grave o malattia  con  compromissione  di  una  o  piu'
funzioni  vitali  o  che  provoca  l'impossibilita'  di  spostarsi
autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto;
    b) presenza di ferite aperte, emorragie, prolasso;
    c) alterazione dello stato di coscienza e convulsioni;
    d) alterazioni gravi del ritmo cardiaco o respiratorio.

       
     
                              Art. 7


                          Documentazione

  1. Al fine di consentire agli organi di polizia  stradale,  di  cui
all'articolo 12, comma 1, del codice della strada,  di  accertare  il
regolare utilizzo dei dispositivi acustici supplementari di allarme e
dei  dispositivi  supplementari  di  segnalazione  visiva  a  luce
lampeggiante blu, previsti dall'articolo 177,  comma  1,  del  codice
della strada, i conducenti dei veicoli di cui all'articolo  2,  comma
1, lettera a),  sono  tenuti  ad  esibire  la  richiesta  scritta  di
soccorso o  di  trasporto  ovvero,  in  mancanza,  la  certificazione
relativa  allo  stato  di  necessita'  dell'animale  soccorso  o
trasportato, rilasciate da un  medico  veterinario.  In  quest'ultimo
caso, si applica la procedura di cui al comma 2.
  2. Qualora l'accertamento sul regolare utilizzo dei dispositivi  di
cui al comma 1, da parte degli organi di polizia stradale, non  possa
essere  immediatamente  effettuato  ovvero  sia  impedito  o  reso
eccessivamente difficoltoso in ragione di specifiche  circostanze  di
luogo o di tempo, l'ufficio o il  comando  da  cui  dipende  l'agente
accertatore  invita,  pena  l'applicazione  delle  sanzioni  previste
dall'articolo 180, comma 8, codice della strada,  l'intestatario  del
veicolo ad esibire, entro il termine  di  trenta  giorni,  decorrenti
dalla notifica dell'invito, la richiesta scritta  di  soccorso  o  di
trasporto ovvero la certificazione relativa allo stato di  necessita'
dell'animale  soccorso  o  trasportato,  rilasciate  da  un  medico
veterinario.

       
     
                              Art. 8


                            Norme finali

  1.  Le  procedure  e  la    documentazione    occorrente    per
l'immatricolazione dei veicoli  previsti  all'articolo  2,  comma  1,
nonche'  i  criteri  e  le  modalita'  per  la  compilazione  e
l'aggiornamento  delle  relative  carte  di  circolazione,  per  le
finalita' di  cui  al  presente  regolamento,  sono  stabilite  dalla
Direzione Generale per la Motorizzazione.
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Roma, 9 ottobre 2012

                                    Il Ministro delle infrastrutture
                                            e dei trasporti         
                                                Passera             

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2012
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 14, foglio n. 259

       
     
                                                          Allegato 1

                      Caratteristiche tecniche
                  delle autoambulanze veterinarie

1. Caratteristiche generali.
  1.1 Le autoambulanze veterinarie,  in  relazione  alla  loro  massa
complessiva a pieno carico e al numero dei  posti  a  sedere,  devono
essere conformi alle norme applicabili, alla  data  di  presentazione
delle  domande  di  omologazione  ovvero  di  approvazione  in  unico
esemplare, ai veicoli delle categorie internazionali M1 ed M2;
  1.2  La  tara  delle  autoambulanze  veterinarie,  oltre  a  quanto
definito dalla normativa vigente  per  la  generalita'  dei  veicoli,
comprende  anche  tutta  l'attrezzatura  fissa  necessaria  allo
svolgimento delle specifiche funzioni (ad esempio le attrezzature per
il  trasporto  ed  il  contenimento  degli  animali  quali  gabbie,
trasportini, casse, barelle, box di dotazione ed  eventuali  serbatoi
fissi d'acqua e loro contenuto).
  1.3 Le autoambulanze veterinarie debbono essere dotate:
    di almeno due posti a sedere, compreso quello del conducente;
    di almeno una porta su una fiancata,  con  esclusione  di  quelle
d'accesso alla cabina, nonche'  una  porta  posizionata  sulla  parte
posteriore del veicolo stesso;
    di un vano  sanitario,  avente  le  caratteristiche  indicate  al
successivo punto 2,  confinato  e  separato  dalla  cabina  di  guida
mediante divisorio  inamovibile,  destinato  all'alloggiamento  delle
attrezzature di soccorso e trasporto.
2. Compartimento sanitario.
  Le  autoambulanze  veterinarie  devono  essere  dotate  di  un
compartimento sanitario  separato  dalla  cabina  di  guida  mediante
divisorio inamovibile. E' ammessa la presenza di porta o sportello  a
chiusura scorrevole a perfetta tenuta. Su tale porta o  sportello  e'
ammessa la presenza di vetri purche' di sicurezza.
  Nel compartimento sanitario deve trovarsi una porta  posteriore  ad
una o due ante di  lunghezza  massima  possibile  in  relazione  alla
struttura del veicolo e comunque tale da consentire il facile accesso
agli animali in stato di necessita'.
  Il compartimento sanitario deve essere coibentato ed  insonorizzato
e il materiale di rivestimento deve essere ignifugo,  autoestinguente
e avere caratteristiche tali da non essere intaccato se sottoposto  a
disinfezione. Inoltre, deve essere antiscivolo, soprattutto nei punti
di salita/discesa e in quelli maggiormente soggetti ad usura, e  deve
essere lavabile e igienizzabile. Tutte le strutture  di  rivestimento
devono essere arrotondate, sagomate e prive  di  spigoli  vivi.  Deve
essere previsto un adeguato sistema di illuminazione e aerazione.
  Le dimensioni  minime  interne  del  compartimento  sanitario,  con
esclusione di attrezzature ed arredi sono:
    lunghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 2,40 m;
    larghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 1,60 m;
    altezza (in una fascia centrale ampia almeno 0,90 m, lunga almeno
2,00 m e di superficie non inferiore a 2,4 m²): 1,75 m.
  Eventuali posti a  sedere  nel  comparto  sanitario  devono  essere
realizzati con sedili ancorati  al  veicolo,  che  devono  avere  una
larghezza tra i bordi del cuscino di almeno 40  cm  e  devono  essere
provvisti di cinture di sicurezza. Sono ammessi sedili ribaltabili.
3. Segni distintivi.
  3.1. Le autoambulanze  veterinarie  possono  essere  dotate  di  un
dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce  lampeggiante
blu e di quello di allarme previsti dall'art. 177  del  codice  della
strada.
  3.2. Le autoambulanze veterinarie devono essere di colore bianco  e
devono essere dotate di  una  fascia  di  pellicola  retroriflettente
vinilica autoadesiva di colore arancione, di altezza minima di 20 cm,
applicata lungo le fiancate e la parte posteriore nonche' nella parte
interna delle ante della porta posteriore.
  3.4.  Nella  parte  anteriore  delle  autoambulanze  deve  essere
riportata, con lo stesso materiale di cui al punto 3.2.,  la  scritta
AMBULANZA VETERINARIA diritta o rovesciata in immagine speculare  con
dimensioni complessive minime di 6 x 60 cm.
  3.5. Sulle due fiancate delle autoambulanze deve essere  riportata,
in forma chiaramente individuabile, la  denominazione  dell'ente  che
abbia la proprieta' o la disponibilita' del veicolo.
4. Accessori.
  Le autoambulanze veterinarie devono essere munite di  2  estintori:
uno in cabina e l'altro nel comparto sanitario.

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