Condono e fascia di rispetto di corso d'acqua - CdS 5/11/2012
Consiglio di Stato, Sez. IV n. 5619 del 5 novembre 2012 .
Urbanistica.E’ legittimo il rigetto di sanatoria edilizia per immobile realizzato in fascia di rispetto di corso d’acqua pubblico ex R.D. 523/1904.
Il divieto di costruzione di opere sugli argini dei corsi d’acqua, previsto dalla lettera f) dell’art. 96, del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 è informato alla ragione pubblicistica di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici e ha carattere legale e inderogabile: ne segue che le opere costruite in violazione di tale divieto ricadono nella previsione dell’art. 33 della legge n. 47 del 1985 e non sono pertanto suscettibili di sanatoria (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
http://lexambiente.it/urbanistica/64-consiglio-di-stato64/8735-urbanisticae-legittimo-il-rigetto-di-sanatoria-edilizia-per-immobile-realizzato-in-fascia-di-rispetto-di-corso-dacqua-pubblico-ex-rd-5231904.html