Data: 2012-12-13 18:14:21

ANTIMAFIA - nuove disposizioni nel DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012 , n. 218

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012 , n. 218
Disposizioni  integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2,  della  legge
13 agosto 2010, n. 136. (12G0240)
        (GU n. 290 del 13-12-2012 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 28/12/2012 

            Capo I

Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni
sequestrati e confiscati e di rilascio della documentazione antimafia


         

       



                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera  h),  della
Costituzione;
  Visti gli articoli 1 e 2  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136,
recante piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonche'  delega  al
Governo in materia di normativa antimafia;
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
codice delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
  Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della citata legge  n.
136 del 2010, i quali prevedono che entro  tre  anni  dalla  data  di
entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,
nel rispetto delle procedure  e  dei  principi  e  criteri  direttivi
stabiliti  dai  medesimi  articoli,  il  Governo  puo'  apportare
disposizioni integrative e correttive del citato decreto  legislativo
n. 159 del 2011;
  Ritenuto di avvalersi delle facolta'  previste  dagli  articoli  1,
comma 5, e 2, comma 4, della legge n. 136 del 2010;
  Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri
adottata nella riunione del 25 maggio 2012;
  Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 ottobre 2012;
  Sulla proposta del  Ministro  dell'interno  e  del  Ministro  della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
e  con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                              Art. 1


      Modifiche in materia di assistenza legale alla procedura
        di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati

  1. All'articolo 39 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, e  successive  modificazioni,  il  comma  1  e'  sostituito  dal
seguente:
  «1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e  la  difesa
dell'amministratore giudiziario nelle controversie, anche  in  corso,
concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora  l'Avvocato
generale dello Stato ne riconosca l'opportunita'.».

       
     
         

            Capo I

Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni
sequestrati e confiscati e di rilascio della documentazione antimafia


         

       
                              Art. 2

Modifiche  in  materia  di  situazioni  relative  ai  tentativi  di
  infiltrazione mafiosa e soggetti sottoposti alla verifica antimafia
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 84, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
  «4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere
dagli indizi a base della richiesta di rinvio  a  giudizio  formulata
nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle
generalita' del soggetto che ha  omesso  la  predetta  denuncia,  dal
procuratore  della  Repubblica  procedente  alla  prefettura  della
provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi
1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza  o  sede  le  persone
fisiche, le imprese,  le  associazioni,  le  societa'  o  i  consorzi
interessati ai contratti e subcontratti di cui all'articolo 91, comma
1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di  concessione
o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.»;
    b) all'articolo 85:
      1) al comma 2, lettera d), dopo le parole «di cui  all'articolo
2602 del codice civile», sono inserite le seguenti: «e per  i  gruppi
europei di interesse economico»;
      2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Oltre a quanto previsto dal  precedente  comma  2,  per  le
associazioni  e  societa'  di  qualunque  tipo,  anche  prive  di
personalita' giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche
ai soggetti membri del collegio sindacale  o,  nei  casi  contemplati
dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti
che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6,  comma  1,
lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
  2-ter. Per le societa' costituite all'estero,  prive  di  una  sede
secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato,  la
documentazione antimafia  deve  riferirsi  a  coloro  che  esercitano
poteri  di  amministrazione,  di  rappresentanza  o  di  direzione
dell'impresa.
  2-quater. Per le societa' di capitali di cui alle lettere b)  e  c)
del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre  a
quanto previsto nelle medesime lettere, la  documentazione  antimafia
deve riferirsi anche ai soci persone  fisiche  che  detengono,  anche
indirettamente,  una  partecipazione  al  capitale  o  al  patrimonio
superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti
responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni  in
Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci  persone
fisiche detengano la partecipazione superiore  alla  predetta  soglia
mediante altre societa' di capitali, la documentazione deve riferirsi
anche  al  legale  rappresentante  e  agli  eventuali  componenti
dell'organo di amministrazione della  societa'  socia,  alle  persone
fisiche  che,  direttamente  o  indirettamente,  controllano  tale
societa', nonche' ai direttori generali e  ai  soggetti  responsabili
delle sedi secondarie o delle stabili  organizzazioni  in  Italia  di
soggetti  non  residenti.  La  documentazione  di  cui  al  periodo
precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.»;
      3) al comma 3, le parole «commi 1 e 2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater».

       
     
         

            Capo I

Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni
sequestrati e confiscati e di rilascio della documentazione antimafia


         

       
                              Art. 3


              Validita' della documentazione antimafia

  1. All'articolo 86 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, e successive modificazioni, i commi 1 e 2  sono  sostituiti  dai
seguenti:
  «1. La comunicazione  antimafia,  acquisita  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita'  di  cui  all'articolo
88, ha una validita' di sei mesi dalla data dell'acquisizione.
  2.  L'informazione  antimafia,  acquisita  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita'  di  cui  all'articolo
92, ha una validita' di dodici  mesi  dalla  data  dell'acquisizione,
salvo che non ricorrano le modificazioni di cui al comma 3.».

       
     
         

            Capo I

Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni
sequestrati e confiscati e di rilascio della documentazione antimafia


         

       
                              Art. 4


                Modifiche in materia di comunicazioni
                      e informazione antimafia

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 87, comma 1,  sono  soppresse  le  parole  da  «,
ovvero, se richiesta» fino a «gli stessi risiedono  o  hanno  sede,»,
nonche' l'ultimo periodo;
    b) all'articolo 88:
      1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «non emerge»  sono
inserite le seguenti: «, a carico dei soggetti ivi censiti,»;
      2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  «3-bis.  Il  prefetto  procede  alle  stesse  verifiche  quando  la
consultazione della Banca  dati  e'  eseguita  per  un  soggetto  che
risulti non censito.»;
    c) all'articolo 91:
      1) al comma 4, la lettera e) e' soppressa;
      2) al comma 5, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti:
«Per le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria  nel
territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei  riguardi
delle persone fisiche che esercitano poteri  di  amministrazione,  di
rappresentanza o di direzione.  A  tal  fine,  il  prefetto  verifica
l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di  divieto,  di
cui all'articolo 67, e accerta se risultano elementi  dai  quali  sia
possibile desumere  la  sussistenza  di  tentativi  di  infiltrazione
mafiosa,  anche  attraverso  i  collegamenti  informatici  di  cui
all'articolo 98, comma 3.»;
      3) al comma 6, al primo periodo, sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, nonche' dall'accertamento delle violazioni  degli
obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui  all'articolo
3 della legge 13 agosto 2010, n.  136,  commesse  con  la  condizione
della  reiterazione  prevista  dall'articolo  8-bis  della  legge  24
novembre 1981, n. 689»;
      4) dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente:
  «7-bis. Ai fini  dell'adozione  degli  ulteriori  provvedimenti  di
competenza  di  altre  amministrazioni,  l'informazione  antimafia
interdittiva, anche emessa  in  esito  all'esercizio  dei  poteri  di
accesso, e' tempestivamente comunicata anche in via telematica:
    a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di  cui  agli
articoli 5, comma 1, e 17, comma 1;
    b) al soggetto di cui all'articolo  83,  commi  1  e  2,  che  ha
richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;
    c) alla camera  di  commercio  del  luogo  dove  ha  sede  legale
l'impresa oggetto di accertamento;
    d) al prefetto che ha disposto  l'accesso,  ove  sia  diverso  da
quello che ha adottato l'informativa antimafia interdittiva;
    e)  all'osservatorio  centrale  appalti  pubblici,  presso  la
direzione investigativa antimafia;
    f) all'osservatorio dei contratti pubblici  relativi  ai  lavori,
servizi e forniture istituito presso l'Autorita' per la vigilanza sui
contratti  pubblici,  ai  fini  dell'inserimento  nel  casellario
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati  nazionale  dei  contratti
pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82;
    g) all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato  per  le
finalita' previste dall'articolo 5-ter del decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27;
    h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;
    i) al Ministero dello sviluppo economico;
    l) agli uffici delle Agenzie delle  entrate,  competenti  per  il
luogo dove ha sede  legale  l'impresa  nei  cui  confronti  e'  stato
richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.».

       
     
         

            Capo I

Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni
sequestrati e confiscati e di rilascio della documentazione antimafia


         

       
                              Art. 5


        Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 92:
      1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «non emerge»  sono
inserite le seguenti: «, a carico dei soggetti ivi censiti,»;
      2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Il
prefetto procede con le  stesse  modalita'  quando  la  consultazione
della Banca  dati  e'  eseguita  per  un  soggetto  che  risulti  non
censito.»;
    b) all'articolo 93, il comma 6 e' abrogato.

       
     
         

            Capo I

Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni
sequestrati e confiscati e di rilascio della documentazione antimafia


         

       
                              Art. 6

Disposizioni concernenti  i  collegamenti  informatici  o  telematici
  utilizzabili  in  attesa  della  realizzazione  della  Banca  dati
  nazionale unica della documentazione antimafia
  1. All'articolo 99 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, e successive modificazioni, il comma 2-bis,  e'  sostituito  dal
seguente:
  «2-bis. Fino all'attivazione della banca dati, e comunque non oltre
dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  del
primo  dei  regolamenti  di  cui  al  comma  1,  i  soggetti  di  cui
all'articolo 83, commi 1  e  2,  acquisiscono  d'ufficio  tramite  le
prefetture la documentazione antimafia. A tali  fini,  le  prefetture
utilizzano il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di
cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n.  121,  al  fine  di
verificare la  sussistenza  di  una  delle  cause  di  decadenza,  di
sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo  di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo
91,  comma  6,  nonche'  i  collegamenti  informatici  o  telematici,
attivati in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica  3
giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della
documentazione antimafia i termini di cui agli articoli 88 e 92.».

       
     
         

            Capo I

Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni
sequestrati e confiscati e di rilascio della documentazione antimafia


         

       
                              Art. 7

Modifiche concernenti  la  rappresentanza  in  giudizio  dell'Agenzia
  nazionale  per  l'amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni
  sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
  1. All'articolo 114 del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
159, e  successive  modificazioni,  il  comma  2  e'  sostituito  dal
seguente:
  «2. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi
e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e  difesa  in  giudizio
dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui  al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.».

       
     
         

            Capo II

Disposizioni transitorie e di coordinamento


         

       
                              Art. 8


              Ulteriori disposizioni di coordinamento
                        e correzioni formali

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) agli articoli, 84, comma 3, 92, comma  2,  93,  comma  4,  94,
commi 1 e 2, 95, commi 1 e 3, le parole «articolo, 91, comma 7»  sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 91, comma 6»;
    b) all'articolo 101, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i  cui
organi sono stati sciolti ai  sensi  dell'articolo  143  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,  puo'
deliberare di avvalersi, per un  periodo  determinato,  comunque  non
superiore alla durata in carica della commissione  straordinaria  per
la  gestione  dell'ente,  della  stazione  unica  appaltante  per  lo
svolgimento delle procedure di evidenza pubblica  di  competenza  del
medesimo ente locale.»;
    c) all'articolo 108, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
  «8. La D.I.A. si avvale di personale dei  ruoli  della  Polizia  di
Stato, dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo  della  guardia  di
finanza, nonche' del Corpo  di  polizia  penitenziaria  e  del  Corpo
forestale dello Stato. Il personale dei ruoli del  Corpo  di  polizia
penitenziaria e del Corpo forestale  dello  Stato  opera  nell'ambito
delle  articolazioni  centrali  della  D.I.A.  per  le  esigenze  di
collegamento con le strutture di appartenenza, anche in  relazione  a
quanto previsto dal comma 3, nonche' per l'attivita' di analisi sullo
scambio delle informazioni di interesse all'interno  delle  strutture
carcerarie  e  di  quelle  connesse  al  contrasto  delle  attivita'
organizzate per il traffico illecito di rifiuti e agli altri  compiti
di istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri della  giustizia,  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e dell'economia e delle finanze sono definiti i contingenti
di personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale
dello Stato che opera nell'ambito della D.I.A., nonche' le  modalita'
attuative  di  individuazione,  di  assegnazione  e  di  impiego  del
medesimo personale.»;
    d)  all'articolo  116,  comma  4,  le  parole:  «1-septies  del
decreto-legge  6  settembre  1982,  n.  629,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  ottobre  1982,  n.  726,  e»  sono
soppresse.

       
     
         

            Capo II

Disposizioni transitorie e di coordinamento


         

       
                              Art. 9

Disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto  legislativo
  6 settembre 2011, n. 159, e conseguenti abrogazioni
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 119, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano  in
vigore decorsi due mesi dalla data di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del primo decreto legislativo  contenente  le  disposizioni
integrative e correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5,
e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.»;
    b) all'articolo 120, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma  1,  sono
abrogate le seguenti disposizioni:
    a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
    b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
    c) decreto del Presidente della  Repubblica  2  agosto  2010,  n.
150.».

       
     
         

            Capo II

Disposizioni transitorie e di coordinamento


         

       
                              Art. 10


                Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 15 novembre 2012

                            NAPOLITANO


                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri

                                Cancellieri, Ministro dell'interno

                                Severino, Ministro della giustizia

                                Grilli,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze

                                Patroni  Griffi,  Ministro  per  la
                                pubblica  amministrazione    e    la
                                semplificazione

Visto, il Guardasigilli: Severino

riferimento id:9246
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it