Data: 2012-12-13 15:41:56

legge 24 marzo 2012, n. 27

Segnalo, qualora non già fatto, che sulla Gazzetta Ufficiale di ieri è stato pubblicato il DECRETO 19 ottobre 2012  del Ministro della Salute [b]"Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi degli esercizi commerciali indicati dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 che vendono al dettaglio medicinali veterinari, dietro presentazione di prescrizione medico-veterinaria; disciplina dell'attivita' di farmacovigilanza di tali esercizi e della tracciabilita' dei medicinali veterinari. (12A13019) (GU n. 289 del 12-12-2012)" [/b]

Quindi le parafarmacie possono vendere i Medicinali Veterinari senza necessità di alcuna autorizzazione da parte della regione, della provincia autonoma o degli organi da esse individuati, a parte gli obblighi sulla tracciabillità dei medicinali e dei requisiti di cui al Decreto 19/10/2012.

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