Data: 2011-04-20 19:34:07

PISCINE - formazione del personale - DGR 235/2011

Atto: Delibera n. 235 del 11/04/2011
Oggetto: Indirizzi per la realizzazione delle attività formative di cui agli artt. 47 e 52 del DPGR del 5.03.2010, n.23 "Regolamento di attuazione della legge regionale 9.03.2006, n.8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio).
http://web.rete.toscana.it/attinew/?LO=00000001a6b7c8d90000000300000015000045ae397ebaa70000000000012b8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
Allegati
http://web.rete.toscana.it/attinew/?MIval=_pag4a&prec=Delibera+n.235+del+11/04/2011&v_tipoprat=AD&v_vers=DG&v_codprat=2011DG00000000248&accesso=1&provenienza=_pag2d&ricercaatti=su%20tutte%20le%20banche%20dati

riferimento id:923

Data: 2013-01-26 15:41:27

Re:PISCINE - proroga anche per la formazione del personale?

salve,
che fine fa la scadenza del 11.04.13 prevista dalla normativa (DGR 235/2011) in merito all'obbligo di formazione di responsabile ed addetti agli impianti tecnologici in seguito alla proroga del termine di adeguamento al reg. del DPGR del 5.03.2010, n.23 "Regolamento di attuazione della legge regionale 9.03.2006, n.8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) introdotta dalla l.r.  27 dicembre 2012,  n.  81,  art .  15.
grazie

riferimento id:923

Data: 2013-01-27 08:26:29

Re:PISCINE - proroga anche per la formazione del personale?


salve,
che fine fa la scadenza del 11.04.13 prevista dalla normativa (DGR 235/2011) in merito all'obbligo di formazione di responsabile ed addetti agli impianti tecnologici in seguito alla proroga del termine di adeguamento al reg. del DPGR del 5.03.2010, n.23 "Regolamento di attuazione della legge regionale 9.03.2006, n.8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) introdotta dalla l.r.  27 dicembre 2012,  n.  81,  art .  15.
grazie
[/quote]

Salve, un conto sono gli ADEGUAMENTI STRUTTURALI disciplinati dall'art. 19 della legge regionale e, come correttamente osservato, prorogati al 2014 dalla recente modifica di fine anno.
Altra cosa è l'adeguamento formativo dell'art. 12 della legge regionale (applicato poi dall'art. 47 del regolamento).
I due regimi di adeguamento seguono sorti, anche temporali, distinte.

**********************************

L.R. 27-12-2012 n. 81
Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. - Modifiche alla L.R. n. 51/2009, alla L.R. n. 40/2005 e alla L.R. n. 8/2006.
Pubblicata nel B.U. Toscana 27 dicembre 2012, n. 74, parte prima
CAPO IV

Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)

Art. 15  Modifiche all'articolo 19 della L.R. n. 8/2006.

1.  Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), è sostituito dal seguente:
"1. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 5, si adeguano alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine del 20 marzo 2014.".


***************************

L.R. 9-3-2006 n. 8
Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio.
Pubblicata nel B.U. Toscana 15 marzo 2006, n. 8, parte prima.
Art. 19
Norme transitorie e deroghe.

1. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 5, si adeguano alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso (6).

2. [Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenute a comunicare al comune, nei termini indicati al comma 1, l'avvenuto adeguamento alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale di cui all'articolo 5] (7).

3. Nel caso di impossibilità tecnica di adeguamento alle norme previste dalla presente legge e dal regolamento regionale di cui all'articolo 5, allo scopo di mantenere comunque un congruo livello di attività negli impianti esistenti, è prevista una deroga definitiva, limitatamente ad alcuni requisiti individuati nel regolamento di cui all'articolo 5.

4. La deroga di cui al comma 3 è concessa dal comune, previa acquisizione del parere dell'azienda USL competente, applicando una riduzione del numero massimo dei bagnanti, definito dal regolamento regionale di cui all'articolo 5, rapportata alle carenze dell'impianto e comunque non inferiore al 25 per cento.

(6) Comma così sostituito dall’art. 42, comma 1, L.R. 21 marzo 2011, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 93 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguate alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale di cui all'articolo 5, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale; qualora gli adeguamenti prevedano interventi di particolare complessità, il comune può concedere un ulteriore termine di un anno.».

(7) Comma abrogato dall’art. 42, comma 2, L.R. 21 marzo 2011, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 93 della stessa legge).


*******************************

D.P.G.R. 26-2-2010 n. 23/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio).
Pubblicato nel B.U. Toscana 5 marzo 2010, n. 13, parte prima.
Capo V - Dotazione di personale

Art. 47
Personale addetto e relative attività formative (Art. 12 L.R. n. 8/2006).

1. Al fine di garantire l’igiene, la sicurezza degli impianti e dei bagnanti e la funzionalità della piscina sono preposte le seguenti figure:

a) il responsabile della piscina;

b) l’assistente bagnanti;

c) l’addetto agli impianti tecnologici.

2. Il responsabile della piscina assicura il corretto funzionamento della struttura, anche ai sensi dell’articolo 49, sulla base del conseguimento del diploma di laurea in tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

3. Le competenze tecniche dell’assistente ai bagnanti, abilitato ai sensi dell’articolo 12 comma 2 della L.R. n. 8/2006, sono debitamente documentate e la relativa documentazione è conservata presso la struttura ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza.

4. L’addetto agli impianti tecnologici garantisce il corretto funzionamento degli impianti stessi sulla base del conseguimento di uno dei seguenti titoli:

a) qualifica triennale ovvero diploma di istruzione quinquennale rilasciati da istituti tecnicoprofessionali e istituti tecnici industriali (indirizzo chimico, meccanico, elettrico, termico, idraulico);

b) qualifica professionale conseguita nell’ambito del sistema regionale della formazione professionale e attinente agli indirizzi di cui alla lettera a);

c) diploma di laurea attinente agli indirizzi di cui alla lettera a).

5. I compiti dell’addetto agli impianti tecnologici possono essere svolti in via diretta anche dal responsabile della piscina, qualora questi sia in possesso di uno dei titoli di cui al comma 4.

6. Coloro che non sono in possesso dei titoli indicati dal comma 2 e dal comma 4 esercitano rispettivamente le funzioni di responsabile della piscina e di addetto agli impianti tecnologici sulla base di competenze tecniche specifiche acquisite mediante la partecipazione a distinti corsi di formazione organizzati ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

7. Con apposita Delib.G.R. sono stabiliti i requisiti essenziali e le modalità operative dei corsi di formazione di cui al comma 6, nonché le modalità di verifica delle competenze acquisite. Con successivo decreto del dirigente competente sono definiti nel dettaglio i contenuti e l’articolazione dei corsi di formazione.

riferimento id:923

Data: 2013-02-07 12:11:56

Re:PISCINE - formazione del personale - DGR 235/2011 modif. dalla 607/2012

Sinceramente avevo anch'io questa impressione...
ma mi risulta di difficile individuazione la data entro la quale il personale delle piscine esitenti (tipologia 1: con dichiaranzione di esercizio e tipologia 2: senza dichiarazione di esercizio da presentare al comune competente) DEVONO possedere i requisiti formativi richiesti.

Ho capito che il personalee di tipologia 1 ha diritto a riduzione del monte orario del corso ai sensi del punto 2 dell'all.A alla DGRT 607 del 10-07-12 e DEVE effettuare tale corso entro 2 anni dalla pubblicazione della suddetta DGRT (cioè o prima del 10-07-14).

Il personale di tipologia 2 (cioè la maggiorparte) entro quando dovrebbe fare il corso?

graie mille
Fabio Bravi

riferimento id:923

Data: 2013-02-10 13:59:18

Re:PISCINE - formazione del personale - DGR 235/2011

Salve a tutti,
ad oggi sulla famosalegge regionale toscana sulle piscine sappiamo che la sua entrata in vigore è stata prorogata al marzo 2013.
Quali saranno le modifiche dei contenuti della legge lo scopriremo in questi giorni andando a leggere e studiare quali punti (alcuni davvero assurdi) della legge siano stati modificati.
Fa ben sperare però alemo il fatto che chi gestiva la piscina dal 2006 possa almeno autocertificarsi e poter così accedere al da 20 ore piuttosto che da quello di 38!!!
Per questa assurda situazione in Toscana se ne discute anche sui link al forum che ho segnalato. Talora non siano graditi all' amministratore di questo forum, mi scuso in anticipo e ne accetto la rimozione.
Talora vogliate invece unirvi alla discussione anche lì siete ben accolti.

riferimento id:923

Data: 2013-02-10 20:52:35

Re:PISCINE - formazione del personale - DGR 235/2011


Salve a tutti,
ad oggi sulla famosalegge regionale toscana sulle piscine sappiamo che la sua entrata in vigore è stata prorogata al marzo 2013.
Quali saranno le modifiche dei contenuti della legge lo scopriremo in questi giorni andando a leggere e studiare quali punti (alcuni davvero assurdi) della legge siano stati modificati.
Fa ben sperare però alemo il fatto che chi gestiva la piscina dal 2006 possa almeno autocertificarsi e poter così accedere al da 20 ore piuttosto che da quello di 38!!!
Per questa assurda situazione in Toscana se ne discute anche sui link al forum che ho segnalato. Talora non siano graditi all' amministratore di questo forum, mi scuso in anticipo e ne accetto la rimozione.
Talora vogliate invece unirvi alla discussione anche lì siete ben accolti.
[/quote]

In questo FORUM non abbiamo censurato mai nessuno (salvo che si trattasse di Hacker o link a siti non "convenienti" o marcatamente pubblicitari).
Anche in questo caso abbiamo dovuto [color=red]rimuovere i link a siti esterni[/color] (errati o riferiti ad una pubblicità) lasciando il contenuto delle osservazioni che appaiono invece pertinenti e degne di approfondimento.

Saluti

riferimento id:923

Data: 2013-02-12 15:12:19

Re:PISCINE - formazione del personale - DGR 235/2011 modif. dalla 607/2012


Sinceramente avevo anch'io questa impressione...
ma mi risulta di difficile individuazione la data entro la quale il personale delle piscine esitenti (tipologia 1: con dichiaranzione di esercizio e tipologia 2: senza dichiarazione di esercizio da presentare al comune competente) DEVONO possedere i requisiti formativi richiesti.

Ho capito che il personalee di tipologia 1 ha diritto a riduzione del monte orario del corso ai sensi del punto 2 dell'all.A alla DGRT 607 del 10-07-12 e DEVE effettuare tale corso entro 2 anni dalla pubblicazione della suddetta DGRT (cioè o prima del 10-07-14).

Il personale di tipologia 2 (cioè la maggiorparte) entro quando dovrebbe fare il corso?

graie mille
Fabio Bravi
[/quote]


Nessuno ha quindi capito le sorti (temporali) del regime di adeguamento per la formazione (diverse da quelle dei requisiti strutturali), in particolare per il personale di tipologia 2 di cui sopra?
grazie
fabio bravi

riferimento id:923

Data: 2013-03-27 08:27:11

Re:PISCINE - formazione del personale - DGR 235/2011

Salve a tutti.
La mia richiesta di chiarimento riguarda il Documento di valutazione del Rischio (Art. 49 DPGR 23/2010 e Art. 16 LRT 8/2006).

1) Per le piscine esistenti, quando deve essere predisposto ed applicato il Documento di Valutazione del Rischio da parte del Responsabile?, rientra anche questo nel termine del 20 marzo 2014? (Art. 19 c. 1 L 8/'06) o solo al termine del corso di formazione che comunque deve essere svolto entro il mese di luglio 2014 (entro 2 anni dalla pubblicazione della delibera 607 del 10-07-'12)?

2) E per le piscine nuove costruite dopo il marzo 2010, cioè dopo l'entrata in vigore del DPGR 23/'10, quali termini ci sono per il Documento di Valutazione del Rischio?

Grazie a tutti
Roberto

riferimento id:923

Data: 2013-03-30 17:43:56

Re:PISCINE - formazione del personale - DGR 235/2011

vedi qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=17718.0

riferimento id:923

Data: 2016-03-04 07:55:59

Re:PISCINE - formazione del personale - DGR 235/2011

PISCINE in Toscana - l'adeguamento slitta al 31 dicembre 2016

[img width=300 height=150]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xlf1/t31.0-8/12783527_10209318306143919_3224194709396316103_o.jpg[/img]

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=32702.0

riferimento id:923
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it