LEGGE REGIONALE n. 69 del 03/12/2012
Legge di semplificazione dell`ordinamento regionale 2012.
Sezione IV
Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59
(Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della
legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 “Norme per la
gestione dell’anagrafe del cane. La tutela degli animali
d’affezione e la prevenzione del randagismo”)
Art. 21
Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 59/2009
1. L’articolo 15 della legge regionale 20 ottobre
2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione
della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 “Norme
per la gestione dell’anagrafe del cane. La tutela degli
animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”), è
sostituito dal seguente:
“Art. 15
Manifestazioni che prevedono l’impiego di animali
1. Le manifestazioni che prevedono l´impiego di
animali, comprese quelle iscritte nell´elenco di cui
all´articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5
(Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni
di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana.
Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21
“Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti
e attività culturali”) sono autorizzate dal comune dove
si svolgono, sulla base dei criteri definiti dal regolamento
di cui all´articolo 41, previo parere favorevole
dell´azienda USL competente.”.
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