Data: 2012-12-07 05:20:55

Toscana - L.R. 69/2012 - Legge di semplificazione 2012

LEGGE REGIONALE n. 69 del 03/12/2012
Legge di semplificazione dell`ordinamento regionale 2012.

riferimento id:9126

Data: 2012-12-07 05:25:39

Art. 4 - SUAP e funghi epigei spontanei

Art. 4
Modifiche all’articolo 4 della l.r. 16/1999
1. Il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale
22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi
epigei spontanei), è sostituito dai seguenti:
“4. Gli imprenditori agricoli e i soci di cooperative
agricolo-forestali autorizzate ai sensi dell’articolo 8,
comma 2, che intendono effettuare la raccolta a fini di
integrazione del reddito, presentano una segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi), allo sportello
unico per le attività produttive (SUAP) nella quale
specificano la categoria di appartenenza ed il possesso
dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie
fungine di cui all’articolo 20.
4 bis. Il SUAP trasmette la SCIA all’unione di comuni
subentrata alla comunità montana ai sensi della legge
regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità
montane) e della legge regionale 27 dicembre 2011, n.
68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) o, laddove
questa non sia costituita, alla provincia nella quale ricade
il comune di residenza.
4 ter. Gli enti di cui al comma 5, effettuano una verifica
del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta
giorni dalla data di presentazione della SCIA.
4 quater. Nell’ambito del territorio della provincia di
residenza la raccolta è consentita senza limiti quantitativi
giornalieri. Su richiesta degli incaricati preposti all’attività
di vigilanza, indicati all’articolo 23, i soggetti sono
tenuti ad esibire copia della SCIA presentata.”.

riferimento id:9126

Data: 2012-12-07 05:26:28

Art. 6 - SUAP e anagrafe regionale delle aziende agricole

Art. 6
Modifiche all’articolo 26 della l.r. 23/2000
1. Al comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale
8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale
delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei
procedimenti amministrativi ed altre norme in materia
di agricoltura), le parole: “al Comune denuncia d’inizio
dell’attività ai sensi dell’art. 58 della legge regionale 20
gennaio 1995, n. 9” sono sostituite dalle seguenti: “allo
sportello unico per le attività produttive (SUAP), segnalazione
certificata d’inizio attività (SCIA), di cui all’articolo
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi)”.
2. Al comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 23/2000 le
parole: “al Comune denuncia d’inizio dell’attività ai sensi
dell’art. 58 della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9,”
sono sostituite dalle seguenti: “ al SUAP una SCIA”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 23/2000
è aggiunto il seguente:
“3 bis. Il comune effettua una verifica del rispetto
delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla
data di presentazione della SCIA.”.

riferimento id:9126

Data: 2012-12-07 05:27:39

Artt. 7-10 - Modifiche alla disciplina sull'AGRITURISMO

Art. 7
Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 30/2003
1. L’articolo 8 della legge regionale 23 giugno 2003,
n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana),
è sostituito dal seguente:
“Art. 8
Esercizio dell’attività agrituristica
1. Non possono esercitare l’attività agrituristica:
a) coloro che non sono imprenditori agricoli ai sensi
dell’articolo 2135 del codice civile;
b) coloro che hanno riportato nel triennio precedente,
con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei
delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515,
517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di
igiene e sanità ovvero di frode nella preparazione degli
alimenti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
c) coloro che sono stati sottoposti a misura di prevenzione
ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423
(Misure di prevenzione nei confronti delle persone
pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità)
oppure sono stati dichiarati delinquenti abituali, salvo
che abbiano ottenuto la riabilitazione;
d) coloro che, ai sensi della legislazione antimafia,
sono stati sottoposti a misure di prevenzione, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione, o che hanno procedimenti
penali in corso per l’applicazione di tali misure di
prevenzione;
e) coloro che non sono in possesso dei requisiti soggettivi
di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza), e di cui all’articolo 5 della legge 9 febbraio
1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede
stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori
produttori diretti).
2. L’esercizio delle attività agrituristiche è soggetto a
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi
dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi).
3. La SCIA e le variazioni di cui ai commi 6, 7 e 8,
sono presentate allo sportello unico per le attività produttive
(SUAP). L’attività può essere avviata dalla data di
presentazione della SCIA.
4. Il regolamento di attuazione disciplina il contenuto
della SCIA, le modalità di presentazione e la connessione
della SCIA con i procedimenti relativi agli immobili
e agli impianti nel rispetto di quanto previsto al capo III
della l.r. 40/2009.
5. Il comune nel cui territorio è situata l’UTE in cui
si svolge l’attività agrituristica effettua una verifica del
rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento entro
sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.
6. Qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti
in base ai quali l’attività è stata avviata è comunicata
all’ARTEA entro trenta giorni dal suo verificarsi tramite
l’aggiornamento del proprio fascicolo aziendale, con
eventuale successiva variazione della SCIA.
7. In caso di trasferimento dell’azienda agricola, per
la prosecuzione dell’attività agrituristica il nuovo titolare
aggiorna il proprio fascicolo aziendale presso l’anagrafe
regionale delle aziende agricole redigendo la relazione
sull’attività agrituristica e presenta, entro trenta giorni
dall’atto di trasferimento, una SCIA in cui attesta il
possesso dei requisiti soggettivi e il fatto che non sono
intervenute variazioni dei requisiti oggettivi che hanno
originato l’inizio dell’attività agrituristica precedente.
8. In caso di variazione delle attività agrituristiche
l’imprenditore deve aggiornare la relazione sull’attività
agrituristica e presentare una variazione della SCIA.
9. La modulistica per la presentazione della SCIA è
compilata sul sistema informativo ARTEA all’interno
della DUA.
Art. 8
Modifiche all’articolo 9 della l.r. 30/2003
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 30/2003 la
parola: “DIA” è sostituita dalla seguente: “SCIA”.
Art. 9
Modifiche all’articolo 11 della l.r. 30/2003
1. Alle lettere a), b), e d) del comma 1 dell’articolo
11 della l.r. 30/2003 la parola: “DIA” è sostituita dalla
seguente: “SCIA”.
Art. 10
Modifiche all’articolo 22 della l.r. 30/2003
1. Al comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 30/2003 la
parola: “DIA” è sostituita dalla seguente: “SCIA”.

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Data: 2012-12-07 05:28:19

Artt. 11-13 - FIERE e SCIA

Art. 11
Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 18/2005
1. L’articolo 6 della legge regionale 31 gennaio 2005,
n. 18 (Disciplina del settore fieristico) è sostituito dal
seguente:
“Art. 6
Segnalazione certificata di inizio attività
1. Lo svolgimento di una manifestazione fieristica è
22 7.12.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 67
soggetto alla presentazione, da parte dell’organizzatore,
di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA),
ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)
allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
2. Nella SCIA l’interessato dichiara:
a) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5;
b) l’eventuale qualifica della manifestazione fieristica
ai sensi dell’articolo 7.
3. Alla SCIA è allegato il disciplinare della manifestazione
fieristica e la dichiarazione del titolare del quartiere
o spazio fieristico attestante il rispetto dei requisiti
di idoneità di cui all’articolo 8.
4. Il comune effettua una verifica del rispetto delle
disposizioni di legge e di regolamento entro sessanta
giorni dalla data di presentazione della SCIA”.
Art. 12
Modifiche all’articolo 7 della l.r. 18/2005
1. Al comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 18/2005 le
parole: “dichiarazione di inizio attività” sono sostituite
dalla seguente: “SCIA”.
Art. 13
Modifiche all’articolo 13 della l.r. 18/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 18/2005 le
parole: “dichiarazione di inizio attività” sono sostituite
dalle seguenti: “ la SCIA”.

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Data: 2012-12-07 05:28:54

Artt. 14-16 - SUAP, SCIA e api

Art. 14
Modifiche all’articolo 4 della l.r. 21/2009
1. La rubrica dell’articolo 4 della legge regionale 29
aprile 2009, n. 21 (Norme per l’esercizio, la tutela e la
valorizzazione dell’apicoltura), è sostituita dalla seguente:
“Segnalazione certificata d’inizio attività”.
2. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 21/2009 è sostituito
dal seguente:
“1. Chiunque, persona fisica o giuridica che, per
la prima volta, entra in possesso degli alveari, dichiara,
mediante segnalazione certificata d’inizio attività
(SCIA), di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1992,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),
anche tramite le forme associate di apicoltori,
allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), la
collocazione dell’apiario o degli apiari installati e la loro
consistenza in termini di numero di alveari. Nella SCIA
è specificato se l’allevamento viene condotto per fini di
autoconsumo o commerciali.”
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 21/2009
è inserito il seguente:
“1 bis. Il SUAP trasmette la SCIA ai servizi veterinari
dell’azienda unità sanitaria locale (azienda USL) dove
ha sede legale l’impresa o dove la persona fisica ha la
residenza, che effettuano una verifica del rispetto delle
disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di
presentazione della SCIA.”
4. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 21/2009 le
parole: “dichiarazione di inizio attività” sono sostituite
dalla seguente: “SCIA”.
5. Al comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 21/2009 le
parole: “dichiarazione di inizio attività” sono sostituite
dalla seguente: “SCIA”.
Art. 15
Modifiche all’articolo 5 della l.r. 21/2009
1. Il comma 1, dell’articolo 5 della l.r. 21/2009 è
sostituito dal seguente:
“1. Gli apicoltori che intendono, successivamente
alla SCIA, installare nuovi apiari stanziali al di fuori del
territorio di competenza dell’azienda USL ove ricade la
collocazione indicata nella SCIA di cui all’articolo 4,
comma 1, ne danno comunicazione, tramite il SUAP,
entro dieci giorni dall’installazione, ai servizi veterinari
della azienda USL dove l’apicoltore ha la residenza o
dove ha sede legale l’impresa apistica.”
2. Al comma 3, dell’articolo 5 della l.r. 21/2009 la
parola: “dichiarazioni” è sostituita dalla seguente: “comunicazioni”.
Art. 16
Modifiche all’articolo 6 della l.r. 21/2009
1. Al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 21/2009
la parola: “dichiarazione” è sostituta dalla seguente:
“comunicazione”.

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Data: 2012-12-07 05:29:32

Art. 17 - SUAP ed acque minerali

Art. 17
Sostituzione dell’articolo 41 della l.r. 38/2004
1. L’articolo 41 della legge regionale 27 luglio 2004,
n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione
e dell’utilizzazione delle acque minerali, di
sorgente e termali), è sostituito dal seguente:
“Art. 41
Avvio dell’attività di utilizzazione dell’acqua
minerale naturale e di sorgente
1. L’avvio di un’attività di utilizzazione dell’acqua
minerale naturale e di sorgente è assoggettato ad una
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi
dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi), presentata
allo sportello unico per le attività produttive (SUAP),
attestante il possesso dei requisiti previsti dall’articolo
42 e dal regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene
dei prodotti alimentari.
2. Il contenuto della SCIA è definito nel regolamento
di cui all’articolo 49, con l’indicazione specifica della
documentazione da presentare per ciascuna delle attività
di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di
sorgente.
3. Il comune esercita una verifica del rispetto delle
disposizioni
di legge e di regolamento, entro sessanta
giorni dalla data di presentazione della SCIA.
4. L’azienda USL può effettuare, entro trenta giorni
dal ricevimento della SCIA di cui al comma 1, un
sopralluogo di verifica presso la sede dell’attività di
utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente
secondo le modalità di cui all’articolo 14 del
regolamento
emanato con decreto del Presidente della
Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento
di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento
(CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche
in materia di igiene per gli alimenti di origine
animale).
5. Il SUAP trasmette la segnalazione di cui al comma
1, all’azienda USL competente per territorio ai fini della
registrazione nell’anagrafe di cui all’articolo 15 del
d.p.g.r. 40/R/2006.
6. Il soggetto esercente attività di utilizzazione di
acqua minerale naturale e di sorgente è tenuto a comunicare
al SUAP la variazione dei dati identificativi, la
cessione o la cessazione dell’attività, nonché ogni variazione
significativa dell’attività.
7. In caso di variazione significativa dell’attività,
delle strutture e del ciclo produttivo, l’azienda USL
può effettuare, entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 6, un sopralluogo di
verifica secondo le modalità di cui all’articolo 14 del
d.p.g.r. 40/R del 2006.”.

riferimento id:9126

Data: 2012-12-07 05:33:44

Art. 18 - PISCINE

Art. 18
Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 8/2006
1. L’articolo 14 della legge regionale 9 marzo 2006,
n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico- sanitari delle
piscine ad uso natatorio) è sostituito dal seguente:
“Art. 14
Segnalazione certificata di inizio attività
1. Per le piscine private ad uso collettivo di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), il titolare
presenta allo SUAP una segnalazione certificata
di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti
amministrativi).
2. Il comune ove ha sede l’impianto esercita, avvalendosi
dell’azienda USL competente, una verifica del
rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, entro
sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.
3. Qualora dalla verifica di cui al comma 2, o dai controlli
esterni operati dall’azienda USL siano evidenziate
violazioni delle disposizioni di legge e di regolamento, il
comune dispone la sospensione o la cessazione dell’attività
dell’impianto.
4. Il SUAP comunica immediatamente all’azienda
USL competente tutti i dati relativi alle SCIA ricevute,
al fine di consentire il regolare svolgimento dell’attività
di vigilanza.”.
Art. 19
Modifiche all’articolo 18 della l.r. 8/2006
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 8/2006 le
parole: “senza la dichiarazione di inizio di attività” sono
sostituite dalle seguenti: “senza la SCIA”.

riferimento id:9126

Data: 2012-12-07 05:34:20

Art. 20 - strutture veterinarie, SCIA e SUAP

Art. 20
Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 7/2009
1. L’articolo 12 della legge regionale 6 marzo 2009,
n. 7 (Disciplina delle strutture veterinarie pubbliche e
private), è sostituito dal seguente:
“Art. 12
Avvio dell’attività della struttura veterinaria
1. Il titolare di studio veterinario di cui all’articolo 5,
comma 1, può iniziare l’attività previa comunicazione
al servizio veterinario dell’azienda USL competente per
territorio e, per conoscenza, all’ordine professionale provinciale
dei medici veterinari. In caso di studio veterinario
associato, la comunicazione deve essere sottoscritta
da tutti gli associati.
2. Per le strutture veterinarie di cui all’articolo 5,
comma 2, e agli articoli 6, 7, 8 e 9, il titolare della
struttura può iniziare l’attività previa presentazione allo
sportello unico per le attività produttive (SUAP), di una
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi
dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi), con cui
si attesta la sussistenza dei requisiti generali di cui all’articolo
4 e dei requisiti specifici previsti rispettivamente
dall’articolo 5, comma 2, e dagli articoli 6, 7, 8 e 9.
3. Il comune in cui ha sede la struttura esercita una
verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta
giorni dalla data di presentazione della SCIA.
4. Il SUAP comunica l’avvio dell’attività della struttura
veterinaria di cui al comma 2, al servizio veterinario
dell’azienda USL competente per territorio, nonché, per
conoscenza, all’ordine professionale provinciale dei
medici veterinari.
5. Alla comunicazione di cui al comma 1 ed alla
segnalazione di cui al comma 2, è allegata la documentazione
indicata con deliberazione della Giunta regionale.”.

riferimento id:9126

Data: 2012-12-07 05:38:24

Art. 24 - Inquinamento acustico e recepimento DPR 227/2011

Art. 24
Modifiche all’articolo 12 della l.r. 89/1998
1. All’inizio del comma 1 dell’articolo 12 della legge
regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di
inquinamento acustico), sono inserite le parole: “Fatto
salvo quanto previsto al comma 6 ter,”.
2. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 89/1998, dopo
le parole: “documentazione di impatto acustico” sono
aggiunte le seguenti: “di cui al comma 1”.
3. Al comma 3 ter dell’articolo 12 della l.r. 89/1998,
dopo le parole “La deliberazione di cui ai commi 2 e 3,
individua” è inserita la seguente: “altresì”.
4. Al comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 89/1998, le
parole:
“Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti”
sono sostituite dalle seguenti: “Fatto salvo quanto
previsto al comma 6 ter, oltre ai titolari dei progetti relativi
alle opere di cui al comma 1”.
5. Il comma 5 dell’articolo 12 della l.r. 89/1998, è sostituito
dal seguente:
“5. Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei
provvedimenti di autorizzazione di cui al comma 4,
sia prevista segnalazione certificata di inizio di attività
(SCIA), la documentazione prescritta dal comma 1 deve
essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla
segnalazione o al diverso atto di iniziativa.”.
6. Il comma 6 dell’articolo 12 della l.r. 89/1998, è
sostituito dal seguente:
“6. Oltre alla documentazione di impatto acustico
prescritta ai sensi dei commi 1 e 4, qualora i livelli di
rumore previsti superino i limiti di emissione stabiliti dal
piano comunale di classificazione acustica oppure, ove
questo non sia stato approvato, dal d.p.c.m. 14 novembre
1997, deve essere presentata la documentazione contenente
l’indicazione delle misure previste per ridurre
o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività o
dagli impianti predisposta da un tecnico competente in
acustica.”.
7. Dopo il comma 6 bis è inserito il seguente:
“6 ter. Sono escluse dall’obbligo di presentare la
documentazione di impatto acustico di cui ai commi 1 e
4, le attività a bassa rumorosità di cui all’allegato B del
decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011,
n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti
amministrativi in materia ambientale gravanti
sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), fatta
eccezione per i casi individuati nell’articolo 4, comma 1,
del medesimo decreto, per i quali permane l’obbligo di
presentare la documentazione di impatto acustico.”.
8. Dopo il comma 6 ter è inserito il seguente:
“6 quater. Secondo quanto previsto all’articolo 4 del
d.p.r. 227/2011, la documentazione di impatto acustico
e la relazione previsionale di clima acustico possono
essere rese mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà di cui all’articolo 8, comma 5, della l.
447/1995, in tutti i casi in cui le attività comportano
livelli di rumore che non superano i limiti di emissione
stabiliti dal piano comunale di classificazione acustica
oppure, ove questo non sia stato approvato, dal d.p.c.m.
14 novembre 1997.”.

riferimento id:9126

Data: 2012-12-07 05:40:15

Art. 25 - DURC e SCIA EDILIZIA e L.R. 1/2005

Art. 25
Modifiche all’articolo 82 della l.r. 1/2005
1. Il comma 8 dell’articolo 82 della legge regionale 3
gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio),
è sostituito dal seguente:
“8. Nell’ambito dell’attività di vigilanza di cui all’articolo
129, comma 1, relativamente agli interventi
edilizi in corso di realizzazione, il comune acquisisce
d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva
(DURC) dell’impresa esecutrice, ordinando, in caso di
inosservanza degli obblighi contributivi, la sospensione
dei lavori.”.
2. Il comma 9 dell’articolo 82 della l.r. 1/2005 è sostituito
dal seguente:
“9. Al fine di favorire l’attività di controllo sulla
regolarità contributiva e il relativo sanzionamento, il
comune trasmette ogni tre mesi in via telematica ad
INPS, INAIL e Cassa edile l’elenco delle imprese esecutrici
degli interventi edilizi in corso di realizzazione. Le
inosservanze degli obblighi contributivi da parte delle
imprese esecutrici sono tempestivamente comunicate al
comune, che ordina la sospensione dei lavori.”.
3. Il comma 10 dell’articolo 82 della l.r.1/2005 è
abrogato.
Art. 26
Modifiche all’articolo 84 della l.r. 1/2005
1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 84 della l.r.
1/2005 è abrogata.
2. Il comma 3 dell’articolo 84 della l.r.1/2005 è sostituito
dal seguente:
“3. La SCIA è inefficace qualora sia presentata senza
gli atti di cui al comma 2, lettera d).”.
3. Il comma 5 dell’articolo 84 della l.r. 1/2005 è sostituito
dal seguente:
“5. La SCIA è sottoposta al termine massimo di efficacia
pari a tre anni dalla data di presentazione. L’inizio
dei lavori è contestuale alla presentazione della SCIA.
L’interessato è tenuto a trasmettere al competente ufficio
comunale la comunicazione di fine lavori. Qualora i
lavori non siano ultimati nei termini, l’avente titolo deve
presentare una nuova SCIA concernente la parte non
ultimata. Nel caso di varianti in corso d’opera, quando
non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 83 bis,
comma 1, l’interessato deve presentare una nuova SCIA,
descrivendo le variazioni da apportare all’intervento
originario.”.

riferimento id:9126

Data: 2012-12-07 05:43:04

Artt. 27-48 - Ampie modifiche a L.R. 39/2005 su energia e territorio


Art. 27
Modifiche all’articolo 3 della l.r. 39/2005
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della
legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in
materia di energia), è sostituita dalla seguente:
“d) rilascia le autorizzazioni di cui agli articoli 11
e 13 e le concessioni di cui all’articolo 14, per quanto
concerne:
1) gli impianti geotermici;
2) gli impianti eolici di potenza superiore a 1 megawatt;
3) le linee e gli impianti di trasmissione, trasformazione,
distribuzione di energia elettrica di tensione nominale
superiore a 100 mila volt qualora assoggettati a
procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA)
regionale ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2010,
n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica
“VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”
e di valutazione di incidenza) o qualora interessino un
ambito territoriale interregionale;
4) le opere di sviluppo della rete elettrica di cui
all’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili,
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE), funzionali all’immissione ed
al ritiro dell’energia prodotta da una pluralità di impianti
di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
non inserite nei preventivi di connessione, qualora interessino
ambiti territoriali interprovinciali.”;
2. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r.
39/2005 è sostituita dalla seguente:
“e) esercita le funzioni connesse alle segnalazioni
certificate di inizio attività (SCIA), per gli interventi su
opere esistenti o in corso di realizzazione di cui all’articolo
16, comma 4, per le tipologie di opere indicate alla
lettera d);”.
3. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 della
l.r. 39/2005 è inserita la seguente:
“e bis) esercita le funzioni connesse alla procedura
abilitativa semplificata (PAS), per gli interventi su opere
esistenti o in corso di realizzazione di cui all’articolo
16 bis, comma 5, per le tipologie di opere indicate alla
lettera d);”.
Art. 28
Modifiche all’articolo 3 bis della l.r. 39/2005
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 bis della
l.r. 39/2005 è sostituita dalla seguente:
“d) esercitano le funzioni connesse alla SCIA per gli
interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione
di cui all’articolo 16, comma 4, per le tipologie di opere
indicate alla lettera c);”.
2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 bis
della l.r. 39/2005 è inserita la seguente:
“d bis) esercitano le funzioni connesse alla PAS per
gli interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione
di cui all’articolo 16 bis, comma 5, per le tipologie di
opere indicate alla lettera c);”.
Art. 29
Modifiche all’articolo 3 ter della l.r. 39/2005
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 ter della
l.r. 39/2005 è sostituita dalla seguente:
“b) esercitano le funzioni connesse alla SCIA per gli
interventi di cui all’articolo 16, comma 3;”.
2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 ter
della l.r. 39/2005 è inserita la seguente:
“b bis) esercitano le funzioni connesse alla PAS per
gli interventi di cui all’articolo 16 bis), comma 4;”.
3. Dopo la lettera b bis) del comma 2 dell’articolo 3
ter della l.r. 39/2005 è inserita la seguente:
“b ter) esercitano le funzioni connesse alle comunicazioni
di cui all’articolo 17, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;”.
4. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 ter della
l.r 39/2005 le parole: “alla lettera b)” sono sostituite dalle
seguenti: “alle lettere b), b bis) e b ter)”.
Art. 30
Modifiche all’articolo 10 della l.r. 39/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 39/2005 le
parole: “a denuncia di inizio dell’attività (DIA)” sono
sostituite dalle seguenti: “a SCIA o a PAS”; la parola
“idrogeno,” è soppressa.
Art. 31
Modifiche all’articolo 11 della l.r. 39/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 39/2005 le
parole: “Fatto salvo” sono sostituite dalle seguenti: “Ferme
restando le competenze dello Stato e fatto salvo”.
2. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 11 della
l.r. 39/2005 le parole: “, fatto salvo quanto previsto alla
lettera h)” sono soppresse.
3. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r.
39/2005 è abrogata.
4. La lettera i) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r.
39/2005 è abrogata.
5. Il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 39/2005 è sostituito
dal seguente:
“2. Con l’autorizzazione unica sono rilasciate, a conclusione
del procedimento di cui all’articolo 12, comma
2, tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione
dell’impianto, ivi comprese quelle di carattere paesaggistico
e ambientale. Limitatamente alle opere ad essa
soggette non si applica il procedimento di “sportello
unico”, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento
per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo
sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo
38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133). L’esercizio degli impianti rimane comunque
subordinato agli adempimenti susseguenti alla realizzazione
delle opere, imposti dalle norme vigenti.”.
Art. 32
Modifiche all’articolo 12 della l.r. 39/2005
1. Alla rubrica dell’articolo 12 della l.r. 39/2005 la
parola: “unificato” è sostituita dalla seguente: “unico”.
2. Il comma 5 dell’articolo 12 della l.r. 39/2005 è
abrogato.
3. Al comma 6 dell’articolo 12 della l.r. 39/2005 il
primo periodo è sostituito dal seguente: “Nei procedimenti
relativamente ai quali non sia già intervenuta la
decisione concernente la VIA, essa è acquisita nell’ambito
del procedimento unificato”.
4. Al comma 7 dell’articolo 12 della l.r. 39/2005
le parole: “in applicazione della direttiva 96/61/CE
del Consiglio del 24 settembre 1996 (Direttiva sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento)”
sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi del d.lgs.
152/2006,”.
Art. 33
Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 39/2005
1. L’articolo 13 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 13
Autorizzazione per gli impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili e relativo
procedimento di rilascio
1. Fermo restando quanto disposto agli articoli 16 bis
e 17, in applicazione dell’articolo 5 del d.lgs. 28/2011,
sono soggetti all’autorizzazione unica di cui all’articolo
11, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili e le centrali ibride come definite dall’articolo
8, comma 2, del d.l.gs. 387/2003, secondo il procedimento
di cui al presente articolo.
2. Ai fini dell’autorizzazione unica di cui al comma 1,
l’istanza è corredata dal piano degli interventi di dismissione
e delle opere di messa in pristino del sito.
3. In conformità al paragrafo 13.1, lettera j), del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre
2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili), la Giunta regionale
stabilisce, in via generale, l’importo della cauzione a
garanzia dell’esecuzione degli interventi di dismissione
e delle opere di messa in pristino, che i soggetti richiedenti
l’autorizzazione di cui al comma 1 si impegnano a
corrispondere.
4. Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza,
l’amministrazione competente, verificata la completezza
formale della documentazione, comunica al richiedente
l’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 10
della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni
in materia di procedimento amministrativo), oppure
comunica l’improcedibilità dell’istanza per carenza della
documentazione prescritta; in tal caso, il procedimento
è avviato solo alla data dell’istanza completa. Trascorsi
i quindici giorni senza che l’amministrazione abbia
comunicato l’improcedibilità, il procedimento si intende
avviato.
5. Entro trenta giorni dall’avvio del procedimento,
l’amministrazione convoca la conferenza dei servizi, che
si svolge con le modalità di cui all’articolo 12, comma 2.
6. L’eventuale ulteriore documentazione o i chiarimenti
necessari per la valutazione degli interventi, sono
richiesti, anche su impulso delle altre amministrazioni
interessate, dall’amministrazione procedente in un’unica
soluzione. Se il proponente non fornisce la documentazione
integrativa entro i successivi trenta giorni,
salvo proroga per un massimo di ulteriori trenta giorni
concessa a fronte di comprovate esigenze tecniche, si
procede all’esame del progetto sulla base degli elementi
disponibili.
7. Nel caso di impianti soggetti a verifica di assoggettabilità,
essa è effettuata sul progetto preliminare con le
modalità di cui alla l.r. 10/2010, prima della presentazione
dell’istanza di autorizzazione unica secondo quanto
disposto all’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 28/2011.
8. Nel caso di impianti soggetti a VIA, i lavori della
conferenza di servizi di cui al comma 3, restano sospesi
fino al termine prescritto per la conclusione di detto procedimento,
che si svolge secondo le disposizioni di cui
alla l.r. 10/2010.
9. Ferme restando le eventuali sospensioni del procedimento
previste dai commi 4 e 6, nonché l’eventuale
sospensione del procedimento dovuta all’esercizio di
poteri sostitutivi previsti dalla l.r. 53/2001, il termine di
conclusione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione
unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti
di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non
può essere comunque superiore a novanta giorni.
10. Per quanto non disciplinato dal presente articolo
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, nonché
le disposizioni di cui al d.lgs. 28/2011 e al d.m. sviluppo
economico 10 settembre 2010 emanato in attuazione
dell’articolo 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003.”.
Art. 34
Modifiche all’articolo 14 della l.r. 39/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 39/2005, le
parole:
“lettera h)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera
g)”.
2. Il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 39/2005 è sostituito
dal seguente:
“3. Nel procedimento per il rilascio degli atti di cui al
comma 1, è altresì rilasciata, laddove necessaria, l’autorizzazione
di cui all’articolo 13.”.
Art. 35
Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 39/2005
1. L’articolo 16 della l.r 39/2005 è sostituito dal
seguente:
“Art. 16
Interventi soggetti a SCIA
1. Gli interventi di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti
a SCIA, ai fini degli adempimenti in materia edilizia e
di energia, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo
VI della l.r. 1/2005, delle disposizioni di cui ai commi
2, 5 e 6, del presente articolo, nonché nel rispetto degli
articoli 3, 3 bis, 3 ter, 8, 10, 18, 20, 21, 26, 39 e 42, della
presente legge.
2. Per gli interventi di cui al presente articolo la relazione
di cui all’articolo 84, comma 2, lettera a), della
l.r.1/2005, assevera la conformità delle opere anche alla
presente legge, alle sue disposizioni attuative e agli strumenti
di programmazione di cui al capo II.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 6, nonché
all’articolo 16 bis ed all’articolo 17, sono soggetti a
SCIA i seguenti interventi:
a) l’installazione di impianti di illuminazione in spazi
aperti di potenza complessiva superiore a 25.000 lumen,
laddove gli stessi impianti non siano già soggetti a permesso
di costruire ai sensi della l.r. 1/2005;
b) l’installazione, alle condizioni fissate dal PAER
e dai provvedimenti attuativi dello stesso, di pannelli
solari termici da 20 metri quadrati fino a complessivi
100 metri quadrati;
c) la costruzione e l’esercizio delle linee elettriche
e relativi impianti di tensione nominale di esercizio da
1.001 a 30.000 volt a limitato impatto territoriale, come
individuate al comma 5;
d) la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione,
stoccaggio, trasporto e distribuzione di energia a limitato
impatto territoriale, come individuati al comma 5;
e) la costruzione e l’esercizio di linee elettriche di
distribuzione di tensione nominale inferiore o uguale a
1.000 volt;
f) la costruzione e l’esercizio degli impianti, alimentati
da fonti convenzionali, di produzione combinata di
energia elettrica e calore, quando la capacità di generazione
massima è inferiore a 1 megawatt elettrico oppure
a 3 megawatt termici;
g) l’installazione di impianti di produzione di calore
da risorsa geotermica, senza prelievo di fluido geotermico,
destinati al riscaldamento e alla climatizzazione
di edifici.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 6, nonché
all’articolo 16 bis, sono soggetti a SCIA i seguenti
interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione:
a) le modifiche locali del tracciato delle linee elettriche
già realizzate, che si rendano necessarie, anche
in attuazione del regolamento di cui all’articolo 39, al
fine di ovviare al verificarsi di riconosciute situazioni di
pericolosità e di degrado ambientale nei confronti degli
insediamenti esistenti;
b) le modifiche da operarsi in applicazione dell’articolo
122, commi 4, 5 e 6, del r.d. 1775/1933;
c) gli interventi di manutenzione straordinaria su
opere esistenti, così come definiti dal regolamento di cui
all’articolo 39;
d) le varianti in corso d’opera non costituenti variazione
essenziale del progetto autorizzato, così come
definite dal regolamento di cui all’articolo 39.
5. Con il regolamento di cui all’articolo 39, sono
individuate
le tipologie di opere ed impianti, di cui al
comma
3, lettere c) e d), a limitato impatto territoriale da
assoggettarsi
a SCIA, in relazione:
a) alla dimensione e alle caratteristiche tecniche delle
opere progettate;
b) alle caratteristiche e alla sensibilità delle aree interessate
dagli interventi;
c) alla compatibilità delle linee ed impianti con gli
atti di pianificazione territoriale ed ambientale .
6. Qualora per le attività di cui al presente articolo
sia richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza, esse sono soggette all’autorizzazione
unica di cui all’articolo 11.”.
Art. 36
Inserimento dell’articolo 16 bis nella l.r. 39/2005
1. Dopo l’articolo 16 della l.r. 39/2005 è inserito il
seguente:
“Art. 16 bis
Interventi soggetti a PAS
1. Gli interventi di cui ai commi 4 e 5 sono soggetti a
PAS, secondo le disposizioni di cui al presente articolo e
di cui all’articolo 6 del d.lgs. 28/2011.
2. La dichiarazione di cui all’articolo 6, comma 2, del
d.lgs. 28/2011, costituisce titolo abilitativo ai fini degli
adempimenti in materia edilizia e di energia.
3. La relazione che accompagna la dichiarazione
di cui al comma 2, assevera la conformità delle opere
alla presente legge, alle sue disposizioni attuative e agli
strumenti di programmazione di cui al capo II, nonché a
quanto previsto all’articolo 84, comma 2, lettera a), della
l.r. 1/2005.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 7, sono
soggetti a PAS i seguenti interventi, qualora non costituiscano
attività libera ai sensi dell’articolo 17:
a) la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili e le relative
opere di connessione alla rete elettrica, quando la capacità
di generazione sia inferiore alle seguenti soglie di potenza:
1) per gli impianti eolici, 60 chilowatt;
2) per gli impianti solari fotovoltaici, 20 chilowatt;
3) per gli impianti a fonte idraulica, 100 chilowatt;
4) per gli impianti a biomasse, 200 chilowatt;
5) per gli impianti alimentati a gas di discarica o
gas residuati dei processi di depurazione o biogas, 250
chilowatt.
b) la costruzione e l’esercizio degli impianti, alimentati
da fonti rinnovabili, di produzione combinata di
energia elettrica e calore, quando la capacità di generazione
massima è inferiore a 1 megawatt elettrico oppure
a 3 megawatt termici;
c) l’installazione di torri anemometriche destinate
alla rilevazione del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche:
1) che siano realizzate mediante strutture mobili,
semifisse o comunque amovibili;
2) che siano installate in aree non soggette a vincolo
o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario
del fondo;
3) che la rilevazione abbia durata superiore a trentasei
mesi;
4) che dette torri siano rimosse entro un mese dalla
conclusione delle attività di rilevazione a cura del soggetto
titolare con il ripristino dello stato dei luoghi.
d) la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili a limitato
impatto territoriale, come individuati al comma 6;
e) l’installazione di impianti solari fotovoltaici i cui
moduli siano collocati sugli edifici qualora la superficie
di detti moduli non superi la superficie complessiva del
tetto dell’edificio su cui siano collocati.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, sono
soggetti a PAS i seguenti interventi su opere esistenti o in
corso di realizzazione:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria su
impianti esistenti di produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili, così come definiti dal regolamento di
cui all’articolo 39;
b) le varianti in corso d’opera non costituenti variazione
essenziale del progetto autorizzato di impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, così
come definite dal regolamento di cui all’articolo 39.
6. Con il regolamento di cui all’articolo 39, sono
individuate le tipologie di opere ed impianti di cui al
comma 4, lettera d), a limitato impatto territoriale, da
assoggettare a PAS in relazione:
a) alla dimensione e alle caratteristiche tecniche delle
opere progettate;
b) alle caratteristiche e alla sensibilità delle aree interessate
dagli interventi;
c) alla compatibilità delle linee ed impianti con gli
atti di pianificazione territoriale ed ambientale.
7. Qualora per le attività di cui al presente articolo
sia richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza, esse sono soggette all’autorizzazione
unica di cui all’articolo 11.”.
Art. 37
Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 39/2005
1. L’articolo 17 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 17
Attività libera
1. Per tutti gli interventi di cui al presente articolo,
resta fermo il rispetto delle normative di settore aventi
incidenza in relazione alla realizzazione o all’installazione
degli impianti, in particolare, delle norme antisismiche,
di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie. Per
gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 12,
resta fermo l’obbligo del preventivo rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica ai sensi del titolo VI, capo IV,
della l.r. 1/2005.
2. Non necessitano di titolo abilitativo, ai sensi della
presente legge e della l.r.1/2005, i seguenti interventi laddove
realizzati secondo le condizioni stabilite dal PAER
e dai provvedimenti attuativi dello stesso:
a) l’installazione di pannelli solari termici di sviluppo
uguale o inferiore a 20 metri quadrati;
b) l’installazione di pannelli solari termici per applicazioni
nel settore florovivaistico;
c) l’installazione di pannelli solari fotovoltaici di
potenza nominale uguale o inferiore a 5 chilowatt;
d) l’installazione di impianti eolici di potenza uguale
o inferiore a 5 chilowatt;
e) l’installazione di impianti di cogenerazione a gas
naturale fino a 3 megawatt termici;
f) l’installazione di impianti di produzione energetica
alimentati a biomassa fino a 0,5 megawatt termici.
3. Non necessitano di titolo abilitativo, ai sensi della
presente legge e della l.r.1/2005, i seguenti interventi:
a) l’installazione di singoli generatori eolici con
altezza complessiva non superiore ad 1,5 metri e diametro
non superiore a 1 metro;
b) l’installazione di impianti solari termici o fotovoltaici
aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la
stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e
i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici
stessi, qualora la superficie dell’impianto non sia superiore
a quella del tetto.
4. Non necessitano di titolo abilitativo, ai sensi
della presente legge e della l.r.1/2005, l’installazione di
impianti, alimentati da fonti convenzionali o rinnovabili,
di produzione combinata di energia elettrica e calore,
quando la capacità di generazione è inferiore a 50 chilowatt
elettrici.
5. Nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 80,
comma
2, lettera a), e comma 5, della l.r. 1/2005, non
necessitano di titolo abilitativo, anche ai sensi della presente
legge, l’installazione degli impianti di produzione
energetica aventi tutte le seguenti caratteristiche:
a) realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino
i volumi e le superfici, non comportino modifiche
delle destinazioni d’uso, non riguardino le parti strutturali
dell’edificio, non comportino aumento del numero
delle unità immobiliari e non implichino incremento dei
parametri urbanistici;
b) laddove vi sia produzione di energia elettrica, la
relativa capacità di generazione sia compatibile con il
regime di scambio sul posto;
c) laddove vi sia produzione di calore, questo sia
destinato alla climatizzazione o alla produzione di acqua
calda sanitaria dell’edificio stesso.
6. Nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 80,
comma 2, lettera a), e comma 5, della l.r. 1/2005, non
necessitano di titolo abilitativo, anche ai sensi della presente
legge, l’installazione di impianti solari termici, qualora
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o
su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti
verticali esterne agli edifici;
b) gli impianti siano realizzati al di fuori della zona
A, di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici
2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità
edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti
massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali
e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive,
al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini
della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della
revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della
legge 6 agosto 1967, n. 765).
7. Non necessita di titolo abilitativo, ai sensi della presente
legge e della l.r.1/2005, l’installazione di impianti
solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche:
a) siano realizzati su edifici esistenti o sulle loro
pertinenze;
b) abbiano una capacità di generazione compatibile
con il regime di scambio sul posto;
c) siano realizzati al di fuori della zona A di cui al
d.m. lavori pubblici 1444/1968.
8. Non necessita di titolo abilitativo, ai sensi della
presente legge e della l.r.1/2005, l’installazione di depositi
di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva
non superiore a 13 metri cubi.
9. Non necessita del preventivo rilascio di titolo abilitativo,
ai sensi della presente legge e della l.r.1/2005
l’installazione di torri anemometriche destinate alla rilevazione
del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche:
a) che siano realizzate mediante strutture mobili,
semifisse o comunque amovibili;
b) che siano installate in aree non soggette a vincolo
o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario
del fondo;
c) che la rilevazione abbia durata inferiore a trentasei
mesi;
d) che dette torri siano rimosse entro un mese dalla
conclusione delle attività di rilevazione a cura del soggetto
titolare, con il ripristino dello stato dei luoghi.
10. Per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 e 9, l’interessato provvede a dare preventiva comunicazione
al comune.
11. Non necessitano di titolo abilitativo, ai sensi
della presente legge e della l.r.1/2005, le modifiche e
manutenzioni degli impianti di cui agli articoli 11, 13,
15, 16, comma 3, e 16 bis, comma 4, esistenti o in corso
di realizzazione, salvo quanto previsto dall’articolo 16,
comma 4 e dall’articolo 16 bis, comma 5.
12. Sono soggette a preventiva comunicazione
all’amministrazione competente:
a) le modifiche degli oleodotti esistenti tali che non
costituiscono nuova opera, ai sensi del regolamento di
cui all’articolo 39;
b) le modifiche degli impianti di stoccaggio di oli
minerali di capacità superiore a 25 metri cubi, individuate
dal regolamento di cui all’articolo 39, non soggette ad
autorizzazione ai sensi dell’articolo 1, comma 58, della
l. 239/2004.”.
Art. 38
Modifiche all’articolo 18 della l.r. 39/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 39/2005 le
parole: “e 16” sono sostituite dalle seguenti: “, 16 e 16
bis”.
Art. 39
Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 39/2005
1. L’articolo 20 della l.r. 39/2005 è sostituito dal
seguente:
“Art. 20
Sanzioni amministrative
1. La costruzione e l’esercizio delle opere ed impianti
in assenza delle autorizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e
15, è assoggettata ad una sanzione amministrativa consistente
nel pagamento in solido, a carico del proprietario
dell’impianto, dell’esecutore delle opere e del direttore
dei lavori, di una somma, comunque non inferiore a euro
1.000,00, determinata per quanto non autorizzato, come
segue:
a) da euro 60,00 a euro 360,00 per ogni chilowatt
elettrico di potenza nominale, in caso di impianti non
termici di produzione di energia;
b) da euro 40,00 a euro 240,00 per ogni chilowatt
termico di potenza nominale in caso di impianti termici
di produzione di energia;
c) da euro 20,00 a euro 120,00 al metro, in caso di
linee e relativi impianti elettrici con tensione nominale
di esercizio fra 100.000 e 150.000 volt, nonché in caso
delle infrastrutture di trasporto e distribuzione di cui
all’articolo 11, comma 1, lettera c);
d) da euro 10,00 a euro 60,00 al metro, in caso di
linee e relativi impianti elettrici con tensione inferiore a
quelli di cui alla lettera c);
e) da euro 500,00 a euro 3.000,00 al metro quadro,
in caso di stazioni e cabine elettriche, nonché in caso di
impianti di lavorazione e trasformazione idrocarburi di
cui all’articolo 11, comma 1, lettera g);
f) da euro 50,00 a euro 300,00 al metro cubo in caso
di impianti di stoccaggio idrocarburi di cui all’articolo 11,
comma 1, lettere d), e) e f).
2. Fatto salvo l’obbligo di ripristino, l’esecuzione
degli interventi di cui all’articolo 16, in assenza di SCIA
o in difformità dalla stessa, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro
500,00 a euro 20.000,00 a carico dei soggetti individuati
ai sensi del comma 1.
3. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi,
l’esecuzione degli interventi di cui all’articolo 16 bis
in assenza della dichiarazione prevista al comma 2 del
medesimo articolo, o in difformità da quanto in essa
dichiarato o da quanto prescritto negli atti di assenso che
la accompagnano, è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 500,00 a euro 30.000,00 a carico
dei soggetti individuati ai sensi del comma 1.
4. Fatto salvo l’obbligo di riduzione a conformità, la
violazione da parte dei soggetti di cui al comma 1, di uno
o più obblighi o prescrizioni posti con l’autorizzazione, è
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma pari ad un terzo di quelle stabilite dal comma
1, comunque non inferiore a euro 300,00.
5. La mancata comunicazione nei casi di cui all’articolo
17, commi 5, 6, 7 e 8, è punita con la sanzione
amministrativa pari a euro 258,00. Tale sanzione è ridotta
di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente,
quando l’intervento è in corso di esecuzione.
6. La mancata comunicazione nei casi di cui all’articolo
17, commi 2, 3, 4, 9 e 11, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma non inferiore
a euro 258,00 e, comunque, non superiore a euro
1.548,00.
7. Con cadenza almeno triennale la Giunta regionale
con propria deliberazione adegua l’importo delle sanzioni
amministrative stabilite al presente articolo, prendendo
atto della variazione percentuale annua dell’indice
dei prezzi al consumo indicata dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT).
8. Per quanto non espressamente disposto dal presente
articolo si applicano le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e
della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni
in materia di sanzioni amministrative).”.
Art. 40
Modifiche all’articolo 21 della l.r. 39/2005
1. Il comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 39/2005 è
sostituito dal seguente:
“1. Nei casi previsti dall’articolo 20, commi 1, 2 e
3, i trasgressori provvedono al ripristino dello stato dei
luoghi. Nei casi previsti dall’articolo 20, comma 4, i trasgressori
provvedono alla riduzione a conformità.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 39/2005 la
parola: “DIA” è sostituita dalle seguenti: “SCIA o PAS”.
Art. 41
Modifiche all’articolo 26 della l.r. 39/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 39/2005
le parole: “e 16” sono sostituite dalle seguenti: “, 16
e 16 bis”.
Art. 42
Modifiche all’articolo 28 della l.r. 39/2005
1. I commi 1, 3, 4 e 5 dell’articolo 28 della l.r.
39/2005 sono abrogati.
Art. 43
Abrogazione dell’articolo 29 della l.r. 39/2005
1. L’articolo 29 della l.r. 39/2005 è abrogato.
Art. 44
Modifiche all’articolo 30 della l.r. 39/2005
1. Il comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 39/2005 è
abrogato.
Art. 45
Abrogazione dell’articolo 32 della l.r. 39/2005
1. L’articolo 32 della l.r. 39/2005 è abrogato.
Art. 46
Modifiche all’articolo 33 della l.r. 39/2005
1 Al comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 39/2005 le
parole “agli articoli 31 e 32” sono sostituite dalle seguenti:
“all’articolo 31”.
Art. 47
Modifiche all’articolo 39 della l.r. 39/2005
1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 39 della
l.r. 39/2005 dopo le parole “di cui all’articolo 16, comma
3” sono inserite le seguenti “e di cui all’articolo 16 bis,
comma 4”.
2. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 39 della
l.r. 39/2005: le parole “lavorazione o” sono abrogate; le
parole: “comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “comma
12”.
3. La lettera g) del comma 2 dell’articolo 39 della l.r.
39/2005 è sostituita dalla seguente:
“g) ove non definiti dalla normativa statale, i termini
entro i quali devono iniziare e finire i lavori di realizzazione
delle opere ed impianti, il cui mancato rispetto
determina la decadenza dell’autorizzazione, con la possibilità
di proroga di detti termini per comprovate ragioni
tecniche o particolari condizioni operative;”.
4. Dopo la lettera i) del comma 2 dell’articolo 39
della l.r. 39/2005 è inserita la seguente:
“i bis) le modalità di trasmissione delle comunicazioni
per l’attività libera, delle dichiarazioni di cui all’articolo
16 comma 2 relative alle PAS, alle SCIA o alle istanze per
il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla costruzione
e all’esercizio degli impianti di cui al capo III della presente
legge;”.
5. La lettera k) del comma 2 dell’articolo 39 della l.r.
39/2005 è abrogata.
6. Al comma 3 dell’articolo 39 della l.r. 39/2005 dopo
le lettere: “f), g),” è inserita la seguente “i bis),”.
Art. 48
Inserimento dell’articolo 39 bis nella l.r. 39/2005
1. Dopo l’articolo 39 della l.r. 39/2005 è inserito il
seguente:
“Art. 39 bis
Disposizione transitoria
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 17, comma
2, fino all’approvazione del PAER e dei provvedimenti
attuativi dello stesso, si applicano le condizioni stabilite
dal PIER e dai provvedimenti attuativi dello stesso.”.

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Data: 2012-12-07 05:46:32

Testo COORDINATO delle leggi regionali modificate dalla L.R. 69/2012

Testo COORDINATO delle leggi regionali modificate dalla L.R. 69/2012

Legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:1995-01-03;3

Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:1999-03-22;16

Legge regionale 8 marzo 2000, n. 23
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2000-03-08;23

Legge regionale 23 giugno 2003, n. 30
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2003-06-23;30

Legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-01-31;18

Legge regionale 29 aprile 2009, n. 21
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2009-04-29;21

Legge regionale 27 luglio 2004, n. 38
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2004-07-27;38

Legge regionale 9 marzo 2006, n. 8
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2006-03-09;8

Legge regionale 6 marzo 2009, n. 7
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2009-03-06;7

Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2009-10-20;59

Legge regionale 31 luglio 1998, n. 42
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:1998-07-31;42

Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:1998-12-01;89

Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-01-03;1

Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-02-24;39

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