Data: 2012-12-07 05:16:57

INFORMATICA nel processo - DECRETO 15 ottobre 2012 , n. 209

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 15 ottobre 2012 , n. 209
Regolamento recante: «Regole tecniche  per  l'adozione  nel  processo
civile e penale delle tecnologie dell'informazione e comunicazione  -
modifiche al decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44». (12G0235)
 
  (GU n. 284 del 5-12-2012 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 20/12/2012

                    IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA


                          di concerto con


            IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
                        E LA SEMPLIFICAZIONE


  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 4 del decreto-legge  29  dicembre  2009,  n.  193,
recante «Interventi urgenti in materia di funzionalita'  del  sistema
giudiziario», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge  22
febbraio 2010, n. 24;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni;
  Visti gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 29 novembre  2008,
n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a  famiglie,  lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare  in  funzione  anti-crisi  il
quadro strategico nazionale», convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
  Visto l'articolo 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
  Visto il decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011,  n.
44, recante  il  «Regolamento  concernente  le  regole  tecniche  per
l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione  dei  principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni,  ai  sensi  dell'articolo  4,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,  convertito  nella  legge  22
febbraio 2010, n. 24»;
  Rilevata la necessita' di modificare il predetto  regolamento,  per
adeguarlo alle sopravvenute modifiche legislative in tema di notifica
a mezzo della posta elettronica certificata;
  Acquisito il parere espresso in data 29 dicembre 2011  dal  Garante
per la protezione dei dati personali;
  Acquisito il parere espresso in data 21 dicembre 2011 da DigitPA;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 2012;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  in
data 28 settembre 2012;

                              Adotta
                      il seguente regolamento:

                              Art. 1


                Modifiche all'articolo 13 del decreto
        del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44

  1. All'articolo  13,  comma  4,  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia 21  febbraio  2011,  n.  44,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
  a) il primo periodo e' soppresso;
  b) al secondo periodo, le parole: «Fuori del caso  di  rifiuto  per
omessa sottoscrizione,» sono soppresse;
  c) al secondo periodo, le parole: «dal codice di procedura  civile»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dalla  vigente    normativa
processuale».

       
     
                              Art. 2


                Modifiche all'articolo 15 del decreto
        del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44

  1. All'articolo 15 del decreto  del  Ministro  della  giustizia  21
febbraio 2011, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche:
  a) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «L'atto  del  processo,
redatto in formato elettronico da un  soggetto  abilitato  interno  e
sottoscritto con firma digitale, e'  depositato  telematicamente  nel
fascicolo informatico.»;
  b) al comma 4 le parole «e vi appone la  sua  firma  digitale,  ove
previsto» sono sostituite dalle seguenti: «e provvede  a  depositarlo
nel fascicolo informatico, apponendovi la propria firma digitale».

       
     
                              Art. 3


                Modifiche all'articolo 16 del decreto
        del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44

  1. All'articolo 16 del decreto  del  Ministro  della  giustizia  21
febbraio 2011, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche:
  a)  le  parole  «ricevuta  di  avvenuta  consegna  breve»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite  dalle  seguenti:  «ricevuta  di  avvenuta
consegna»;
  b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma  6,  e  salvo  il
caso  fortuito  o  la  forza  maggiore,  negli  uffici  giudiziari
individuati con il decreto di  cui  all'articolo  51,  comma  2,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel caso in cui viene generato  un
avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta
elettronica certificata, si procede ai sensi del comma 3 del medesimo
articolo 51 e viene pubblicato nel portale  dei  servizi  telematici,
secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi  dell'articolo  34,
un  apposito  avviso  di  avvenuta  comunicazione  o  notificazione
dell'atto nella cancelleria o  segreteria  dell'ufficio  giudiziario,
contenente i soli elementi identificativi del  procedimento  e  delle
parti e loro patrocinatori. Tale avviso e' visibile solo dai soggetti
abilitati esterni legittimati ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del
decreto ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44».

       
     
                              Art. 4


                Modifiche all'articolo 17 del decreto
        del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44

  1. All'articolo  17,  comma  6,  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, le parole «nei modi  di  cui  agli
articoli  138  e  seguenti  del  codice  di  procedura  civile»  sono
sostituite dalle seguenti: «con le modalita' previste dalla normativa
processuale vigente».

       
     
                              Art. 5


                Modifiche all'articolo 18 del decreto
        del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44

  1. All'articolo 18 del decreto  del  Ministro  della  giustizia  21
febbraio 2011, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche:
  a) al comma 1 le parole «ricevuta di avvenuta consegna breve»  sono
sostituite dalle seguenti: «ricevuta di avvenuta consegna»;
  b) il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «Quando  il  difensore
procede alla notificazione delle comparse o delle memorie,  ai  sensi
dell'articolo 170, quarto comma, del codice di procedura  civile,  la
notificazione e' effettuata mediante  invio  della  memoria  o  della
comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1.».

       
     
                              Art. 6


                Modifiche all'articolo 29 del decreto
        del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44

  1. L'articolo 29  del  decreto  del  Ministro  della  giustizia  21
febbraio 2011, n. 44, e' sostituito dal seguente:
  «1. Il portale dei servizi telematici  e  il  gestore  dei  servizi
telematici garantiscono la  disponibilita'  dei  servizi  secondo  le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. In ogni caso
e' garantita la  disponibilita'  dei  servizi  di  consultazione  nei
giorni feriali dalle ore otto  alle  ore  ventidue,  dal  lunedi'  al
venerdi', e dalle ore otto alle ore tredici del sabato e  dei  giorni
ventiquattro e trentun dicembre.».
  2. Fino alla adozione delle specifiche tecniche di cui al comma che
precede,  il  portale  dei  servizi  telematici  garantisce  la
disponibilita' dei servizi di consultazione nei giorni feriali  dalle
ore otto alle ore ventidue, dal lunedi' al venerdi', e dalle ore otto
alle ore tredici del sabato e  dei  giorni  ventiquattro  e  trentuno
dicembre.

       
     
                              Art. 7


                Modifiche all'articolo 35 del decreto
        del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44

  1. All'articolo  35,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia 21 febbraio 2011, n.  44,  dopo  le  parole  «L'attivazione
della trasmissione  dei  documenti  informatici»,  sono  inserite  le
seguenti «da parte dei soggetti abilitati esterni».

       
     
                              Art. 8


                      Clausola di invarianza

  Dall'attuazione del presente decreto non devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 15 ottobre 2012

                                          Il Ministro della giustizia
                                                    Severino         

Il Ministro per la pubblica amministrazione
          e la semplificazione           
              Patroni Griffi             


Visto, il Guardasigilli: Severino


Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 386

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