Scusate,
ma ho visto che il Comune di Milano continua a riconoscere la possibilità di nominare un preposto anche per le imprese individuali che effettuano attività di somministrazione. Qualcuno mi sa dire su quale base?
Grazie
Scusate,
ma ho visto che il Comune di Milano continua a riconoscere la possibilità di nominare un preposto anche per le imprese individuali che effettuano attività di somministrazione. Qualcuno mi sa dire su quale base?
Grazie
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Probabilmente ritiene applicabile la normativa regionale in luogo di quella nazionale.
Ritengo errata questa impostazione ed anche il Ministero si è espresso negativamente su questa posizione.
I requisiti professionali sono definiti a livello nazionale tanto che un itinerante che avesse avviato l'attività presentando la pratica a Milano come ditta individuale indicando un preposto sarebbe sanzionabile nel resto d'italia per carenza dei requisiti professionali!!!!
Ecco perchè si è tornati ai requisiti NAZIONALI!
Il titolare di un'impresa individuale che esercita attività di somministrazione di alimenti e bevande ha presentato una Scia con l'indicazione di un preposto avente il requisiti professionale. Chiaramente l'attività è già iniziata . Che faccio?
Grazie
Il titolare di un'impresa individuale che esercita attività di somministrazione di alimenti e bevande ha presentato una Scia con l'indicazione di un preposto avente il requisiti professionale. Chiaramente l'attività è già iniziata . Che faccio?
Grazie
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Comunicazione di avvio del procedimento diretto alla decadenza per mancanza dei requisiti professionali.
Assegna un congruo termine (30 giorni minimo).
Ovviamente l'interessato o fa il corso o cede a terzi o costituisce una società.
Il titolare di un'impresa individuale che esercita attività di somministrazione di alimenti e bevande ha presentato una Scia con l'indicazione di un preposto avente il requisiti professionale. Chiaramente l'attività è già iniziata . Che faccio?
Grazie
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Se manca il requisito professionale si decade (anche se si è in attesa di ottenerne uno nuovo)
T.A.R. Campania Napoli Sez. III, Sent., 18-01-2011, n. 297
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 9 settembre 2009 e depositato in segreteria il 16 settembre 2009, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 66 del 17 giugno 2009 con il quale il Comune di Napoli, sul rilievo dell'accertata insussistenza del requisito professionale prescritto dall'art. 2 della legge n. 287 del 1991, ha revocato l'autorizzazione amministrativa n. 405321 del 24 marzo 2009 ad oggetto l'esercizio della somministrazione di cui alla tipologia A per attività di ristorazione concessa alla società ricorrente nei locali siti in Napoli alla via Santo Strato 12/D. In particolare, l'amministrazione comunale ha desunto la riferita carenza dal fatto che l'Istituto Centro Studi Accademia aveva segnalato, in data 28 aprile 2009, che la sig.ra D.C.R. non risultava iscritta ai propri corsi per l'acquisizione del requisito professionale, né aveva sostenuto il relativo esame, onde la ritenuta falsità dell'attestato prodotto.
Avverso il provvedimento impugnato parte ricorrente ha dedotto diversi motivi di violazione di legge e di eccesso di potere.
Si è costituita a resistere in giudizio l'amministrazione comunale intimata.
Con ordinanza n. 2379/2009 del 22 ottobre 2009 la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato, valutando non manifestamente infondata la censura dedotta con il terzo motivo di ricorso.
Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2010 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Il primo motivo sostiene che l'unico caso di revoca del titolo autorizzatorio, in base agli artt. 2 e 4 della legge n. 287 del 1991, sarebbe costituito dalla cancellazione dal registro degli esercenti il commercio, e non anche dalla perdita o dalla mancanza iniziale del titolo professionale. E poiché essa ricorrente risulterebbe ancora regolarmente iscritta alla Camera di commercio, il provvedimento impugnato si paleserebbe privo di presupposto.
L'assunto non è condivisibile. Come giustamente replicato dalle difese comunali, a seguito della legge n. 248 del 2006, non è più previsto l'obbligo di iscrizione al registro degli esercenti il commercio (R.E.C.), sicché l'unico requisito idoneativo per l'autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è costituito dal possesso dei requisiti professionali, tra cui la frequenza con esito positivo di un corso professionale riconosciuto dalla Regione. Ragion per cui, per conseguenza, il venir meno (o l'originaria insussistenza) di tale unico requisito professionale ben può giustificare l'adozione dell'impugnato atto di revoca.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta il fatto che il Comune non le avrebbe consentito di sanare la sua posizione, cosa che sarebbe stata senz'altro possibile atteso che essa ricorrente avrebbe conseguito un nuovo attestato di qualifica professionale in data 29 luglio 2009 presso la Regione Molise.
L'assunto non è fondato, atteso che la legittimità dell'atto di revoca deve essere giudicata con riferimento al tempo della sua adozione, a nulla rilevando sotto questo profilo successive modificazioni dello stato di fatto e di diritto dell'affare oggetto di provvedimento, fermo restando che la ricorrente ben potrà, ove del caso e se ne ricorrano i requisiti e i presupposti, dotarsi di una nuova autorizzazione, sulla base di una nuova domanda e di un successivo, autonomo provvedimento, facendo valere in quella sede il titolo abilitativo successivamente acquisito.
Infondato viene infine valutato dal Collegio anche il terzo motivo di ricorso (ancorché non negativamente delibato nella sede cautelare) con il quale parte ricorrente sostiene che la revoca non sarebbe potuta intervenire prima della definizione dell'eventuale processo penale che il Comune stesso avrebbe dovuto "avviare, comunicando all'A.G. penale la nota pervenutale dall'istituto centro studi accademia".
La tesi non ha fondamento. Premesso che la stessa parte ricorrente non contesta la falsità dell'attestato prodotto, essendosi limitata ad attribuire la responsabilità di tale falso a un soggetto terzo (il responsabile dell'agenzia che essa ricorrente stessa avrebbe querelato e denunciato), è evidente che non sostenibile che l'amministrazione, allorquando si avveda di una falsità in atti commessa da privati richiedenti atti autorizzatori, debba prima denunciare i fatti all'Autorità giudiziaria, quindi attendere gli esiti (certo non brevi) delle indagini penali e dell'eventuale giudizio penale, per poi poter procedere alla revoca solo in caso di rinvio a giudizio o di condanna del soggetto che si è avvalso dei documenti. Il provvedimento di revoca non ha, peraltro, natura e finalità sanzionatorie, bensì di cura dell'interesse pubblico alla affidabilità e professionalità dei soggetti autorizzati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, interesse pubblico che non tollera ritardi e sospensioni nella sua cura costante e indefettibile, e che, dunque, impone all'amministrazione l'immediata revoca del titolo non appena si abbia certezza della mancanza di un requisito di legge in capo all'esercente per la prosecuzione dell'esercizio dell'attività sottoposta a controllo.
Per le esposte ragioni il ricorso in esame deve giudicarsi infondato e va come tale rigettato.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell'importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Segnalo:
IL PREPOSTO ALLA VENDITA E ALLA SOMMINISTRAZIONE
Che la questione del preposto sia, da sempre, una delle più complesse problematiche che il funzionario addetto alle attività economiche si trovi a gestire lo dimostra anche la recente risoluzione del MISE, il quale afferma che nulla è cambiato rispetto alla previgente disciplina e che, quindi, il preposto possa essere nominato soltanto quando l’attività è esercitata in forma societaria. Ma questa interpretazione contrasta con la scelta del legislatore.
http://www.edkeditore.it/edk/newsletter/PLCOM/2011/PLCOM_17-2011/PLCOM_17-2011_02.html