Attività commerciale e regolarità edilizia - TAR 20/11/12
T.A.R. Campania Napoli, Sezione III, 20 novembre 2012 n. 4653
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 10 marzo 2007 e depositato il successivo 5 aprile, il ricorrente, esercente attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presso il locale sito alla via Panoramica n. 94, ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Monte di Procida ha disposto la revoca della licenza commerciale n. 27 del 20.4.2006 e dell’autorizzazione sanitaria, ordinando nel contempo la chiusura definitiva dell’attività.
Il provvedimento è stato adottato dal Comune sulla base delle relazioni trasmesse dall’UTC concernenti l’avvenuto ampliamento edilizio e la modificazione strutturale del locale senza i prescritti titoli abilitativi “in area, peraltro, sottoposta a vincolo anche idrogeologico e a rischio frane”.
Espone il ricorrente, di aver chiesto all’amministrazione: 1) l’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e l’autorizzazione paesaggistica ex artt. 146 e 167 del d.lg. n. 42/2004 per le opere in questione; 2) una nuova autorizzazione sanitaria.
Nelle more dell’esame di quest’ultima, il Comune ha consentito con il provvedimento adottato in data 6 febbraio 2007 la prosecuzione dell’attività commerciale nella parte legittimamente autorizzata con la licenza n. 27 del 20.4.2006 e non interessati dai lavori abusivi.
A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Alla pubblica udienza del 18 ottobre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di cui appresso.
Oggetto della presente controversia è il provvedimento con il quale il Comune di Monte di Procida ha revocato la licenza commerciale e l’autorizzazione sanitaria rilasciate al ricorrente per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel locale sito alla via Panoramica n. 94, ordinando nel contempo la chiusura definitiva dell’esercizio commerciale. In particolare, il provvedimento trae origine dalla segnalazione dell’UTC relativa all’ampliamento del locale eseguito in assenza di alcun titolo abilitativo. Dagli atti di causa emerge che i lavori abusivi si sono concretizzati nella chiusura di un terrazzo di circa 80 mq. e, non hanno riguardato il corpo principale della struttura. La ricorrente lamenta per questo la sproporzione dell’ordine di cessazione dell’intera attività commerciale ossia anche di quella svolta nella parte legittima dell’immobile (non interessata dai lavori abusivi) e corrispondente alla licenza rilasciata dall’amministrazione.
Il motivo è fondato e assorbente.
Il Tribunale osserva, in linea con il proprio costante orientamento, che non può revocarsi in dubbio che il legittimo esercizio di un'attività commerciale sia ancorato, sia in sede di rilascio del relativo titolo autorizzatorio, sia per l'intera durata del suo svolgimento, alla disponibilità giuridica e alla regolarità urbanistico -edilizia dei locali in cui essa viene posta in essere (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 9 settembre 2008, n. 10058; Id., 09 agosto 2007, n. 7435; Id., 27 gennaio 2003, n. 423; Id., 22 novembre 2001, n. 5007), ma che, al tempo stesso, non può sanzionarsi con l'ordine di chiusura dell'intero esercizio il fatto che quest'ultimo si svolga solo in parte in locali realizzati in assenza di titolo edilizio (e paesistico, ove l'area interessata sia assoggetta a vincolo), rivelandosi tale ordine eccessivo e perciò viziato sotto il denunciato profilo dell'eccesso di potere. Appare, infatti, contrario a criteri di ragionevolezza - e perciò sintomo di sviamento dell'azione amministrativa - inibire per intero l'esercizio di un'attività commerciale quando soltanto una parte dei locali in cui essa è svolta non è in regola con la normativa edilizia, ben potendo l'Amministrazione, nell'esercizio del potere sanzionatorio e tenuto debitamente conto del contemperamento tra l'interesse pubblico alla repressione degli abusi e l'interesse privato sotteso all'esplicazione di un'attività imprenditoriale, limitare la sanzione alla sola parte del locale non autorizzata sotto il profilo edilizio (T.A.R., Campania, Napoli, sez. III, 8 giugno 2010, n. 13015).
Che tale soluzione fosse, nel caso di specie, concretamente percorribile lo dimostra lo stesso Comune che ha, successivamente all’ordine di chiusura dell’esercizio del dicembre 2006 e nelle more della conclusione del procedimento relativo all’eventuale rilascio di una nuova autorizzazione sanitaria, consentito con il provvedimento del febbraio 2007, la prosecuzione dell’attività commerciale nella sola “superficie autorizzata”, implicitamente e doverosamente inibendola in quella abusiva. A tale ultimo proposito, osserva il Collegio come da quello che afferma il ricorrente (pag. 8 del ricorso) l’amministrazione ha, con separato provvedimento sanzionato dal punto di vista edilizio le opere realizzate abusivamente per ampliare la superficie del locale commerciale. Detto provvedimento, sempre secondo quanto emerge dalla difesa del ricorrente, è stato impugnato avanti al T.A.R. ma non sospeso in via cautelare. In assenza (sul punto il ricorrente nulla deduce), di una sospensione del giudice della sanzione ripristinatoria, la stessa è da considerare pienamente valida ed efficace con la conseguenza che l’amministrazione, con il secondo atto, ha legittimamente vietato la prosecuzione dell’attività commerciale nella parte dell’immobile non in regola sotto il profilo edilizio.
La non scindibilità del provvedimento con il quale si è disposta la revoca della licenza e l’inibizione dell’attività in tutta la superficie del locale, sia quella legittima, sia quella abusiva, ne comporta il necessario annullamento per eccesso di potere sotto il profilo della sproporzione dell’agire amministrativo (motivo di carattere assorbente), salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.
2. L’esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe (R.G. 1936/2007) lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Paolo Carpentieri, Consigliere
Paola Palmarini, Referendario, Estensore