Buonasera a tutta le redazione
Il d.l. 13.09.2012, n. 158, convertito con modificazioni in L. 8.11.2012, n. 189 ha introdotto importanti novità restrittive sul settore dei giochi.
La maggior parte delle disposizioni troverà applicazione dal 1.1.2013, tuttavia ci sono due principi ad efficacia immediata.
1) Divieto di installare pc e/o totem per il gioco a distanza da parte dei concessionari di gioco fisico;
2) Divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di 18 anni e obbligo d’identificazione dei minori da parte del titolare del punto vendita.
Per quanto sopra si chiede cortese chiarimento in ordine alla nozione di "concessionari di gioco fisico"
Si ringrazia
C'è il gioco a distanza, quello su internet e il gioco "fisico", cioè quello esercitato in un luogo fisico (agenzia scommesse, bar ecc.)
Qui trovi gli elenchi dei concessionari.
http://www.aams.gov.it/site.php?id=2483
si ringrazia per la risposta.
Quindi rientrerebbe nella nozione di "concessionario di gioco fisico" anche un bar o un qualsiasi esercizio ove sia installato un apparecchio di cui al c.6/a dell'art. 110 tulps oppure un semplice apparecchio da gioco meccanico?
Si fa prima se incollo la disposizione in questione:
[i]Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attivita' di offerta di giochi con
vincita in denaro, e' vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la
connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line,
da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio
rilasciato dalle competenti autorita'[/i]
si ringrazia per la risposta.
Quindi rientrerebbe nella nozione di "concessionario di gioco fisico" anche un bar o un qualsiasi esercizio ove sia installato un apparecchio di cui al c.6/a dell'art. 110 tulps oppure un semplice apparecchio da gioco meccanico?
[/quote]
Assolutamente no, il Concessionario è una cosa, l'esercente di un bar o altro p.e. un'altra.
L'AAMS, all'esito di gare ad evidenza pubblica europea, rilascia a soggetti in possesso di determinati requisiti (soggettivi, di affidabilità economica etc.) una "concessione".
Queste si distinguono tra concessioni per scommesse per il "gioco a distanza" ex art.24 L. 88/2009 (normalmente chiamate "on line" che implica il gioco non solo tramite internet ma anche per es. tramite telefono e IPTV) e quelle su "rete fisica" con assegnazione di un certo numero di "diritti di gioco" per l'apertura di punti e negozio di gioco (ippico o sportivo).
Il titolare di un bar è solo un incaricato del Concessionario per la raccolta di determinate forme di scommesse su rete fisica ed è il soggetto che materialmente deve munirsi della licenza 88 tulps .
Ci sono poi le concessioni per la gestione delle rete telamatica a cui devono essere collegati obbligatoriamente tutti gli apparecchi "comma 6" (slot e vlt).
visita http://www.aams.gov.it/site.php?id=6980