Data: 2011-04-19 10:25:15

Mea Culpa - Ricorso ad ordinanza di ingiunzione

A seguito verbale di contestazione il trasgressore ha inoltrato all’Amministrazione scritti difensivi chiedendo di essere ascoltato. E’ stato comunicato al richiedente il luogo la data e l’ora dell’audizione. La comunicazione è stata inviata per posta normale, regolarmente protocollata,  all’indirizzo di residenza dell’interessato, che il giorno stabilito per l’audizione non si è presentato.
A questo punto è stata emessa ordinanza di ingiunzione  determinando la somma dovuta in misura ridotta ovvero quella corrispondente  alla cifra più favorevole.
Il trasgressore ha fatto ricorso al Giudice di Pace per mancata audizione, oltre ad altre motivazioni, in quanto afferma di non essere mai stato convocato, come  impone l’art. 18 della Legge 689/81.
Il violatore negli scritti difensivi  aveva dichiarato di eleggere domicilio per tutte le comunicazioni relative al procedimento amministrativo presso uno studio legale, pertanto, avendo il Comune inviato l’avviso di audizione al suo indirizzo di residenza e non presso il legale dove aveva eletto domicilio, ora sostiene di non aver  ricevuto alcuna comunicazione.
Il ricorrente ha ragione, anche se a favore dell’Amministrazione c’è comunque un invito protocollato, non per raccomandata,  inviato all’indirizzo personale e non a quello dello studio legale?  E’ sempre obbligatorio sentire gli interessati?
GRAZIE
Che faccio metto mano a tasca? Spero proprio di  no. C'è una via di salvezza?

???

riferimento id:907

Data: 2011-04-19 13:53:23

Re: Mea Culpa - Ricorso ad ordinanza di ingiunzione

Ritengo che, per quanto concerne l'audizione degli interessati, questa sia sempre obbligatoria, specie quando  questi ne fanno specifica richiesta; a mio parere il contradditorio con l'interessato é un presupposto indefettibile per la legittimità di un certo provvedimento amministrativo specie quando questo produce effetti sfavorevoli nella sfera giuridica di colui contro il quale è destinato.

Quanto alla questione della efficacia o meno della convocazione dell'interessato per l'audizione, inviata all'indirizzo di residenza anziché al domicilio eletto presso lo studio del legale, io credo che il vizio stia proprio nel fatto che essa non è stata inviata per lettera raccomandata A/r; se ciò avveniva essa poteva comunque considerarsi valida e giuridicamente inefficace anche se il destinatario la rifiutava o non la ritirava presso le poste.

riferimento id:907

Data: 2011-04-19 19:37:48

Re: Mea Culpa - Ricorso ad ordinanza di ingiunzione


Ritengo che, per quanto concerne l'audizione degli interessati, questa sia sempre obbligatoria, specie quando  questi ne fanno specifica richiesta; a mio parere il contradditorio con l'interessato é un presupposto indefettibile per la legittimità di un certo provvedimento amministrativo specie quando questo produce effetti sfavorevoli nella sfera giuridica di colui contro il quale è destinato.

Quanto alla questione della efficacia o meno della convocazione dell'interessato per l'audizione, inviata all'indirizzo di residenza anziché al domicilio eletto presso lo studio del legale, io credo che il vizio stia proprio nel fatto che essa non è stata inviata per lettera raccomandata A/r; se ciò avveniva essa poteva comunque considerarsi valida e giuridicamente inefficace anche se il destinatario la rifiutava o non la ritirava presso le poste.

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Sottoscrivo quanto detto da Nicola con una precisazione.
La giurisprudenza maggioritaria fino al 2009 riteneva sempre ANNULLABILE l'ordinanza ingiunzione viziata per mancanza del contraddittorio. tale giurisprudenza è cambiata nel 2010.
L'errore sta nel non aver inviato o la raccomandata o, meglio, il FAX o la POST CERTIFICATA.
ovviamente l'interessato ha sfruttato il fatto che ha potuto negare la ricezione della lettera ordinaria.
tuttavia come detto il Comune potrebbe vincere in giudizio!!! Aspetta a mettere le mani in tasca!


[color=red]In tema di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, la mancata audizione dell'interessato, che ne abbia fatto richiesta, da parte dell'autorità competente a ricevere il rapporto, costituisce una violazione di regola procedimentale, il cui rispetto è prescritto dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 a garanzia del diritto di difesa del presunto trasgressore nella fase amministrativa, e rende illegittima l'ordinanza -ingiunzione emanata a conclusione del procedimento stesso.
Trib. Roma Sez. II, 03-04-2009

L'autorità amministrativa dinanzi alla quale sia stata proposta opposizione avverso il provvedimento di irrogazione di sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 18 legge n. 689 del 1981, ha l'obbligo di procedere all'audizione della parte che ne abbia fatto richiesta, a meno che tale richiesta non sia stata formulata in modo condizionato, cioè per la sola ipotesi in cui la p.a. lo dovesse ritenere opportuno. Ne consegue che, mentre in quest'ultimo caso l'omessa audizionedell'opponente è priva di conseguenze, nel primo caso comporta la nullità del provvedimento sanzionatorio (nella specie, l'audizione dell'interessato non aveva avuto luogo in quanto, per errore colpevole, l'amministrazione aveva inviato la convocazione all'opponente ad un indirizzo diverso da quello anagrafico risultante dagli atti). (Cassa e decide nel merito, Trib. Ragusa, 8 Giugno 2001)
Cass. civ. Sez. V Sent., 29-02-2008, n. 5467 (rv. 602399) [/color]


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[color=blue]In tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - la mancata audizionedell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale.
Trib. Roma Sez. II, 12-05-2010

In tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - la mancata audizionedell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale. (Cassa con rinvio, Giud. pace Reggio Calabria, 25/07/2005)
Cass. civ. Sez. Unite, 28-01-2010, n. 1786 [/color]


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