Data: 2012-12-04 18:50:44

Programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi

DECRETO 19 novembre 2012  Programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale (GU n. 280 del 30-11-2012)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

DECRETO 19 novembre 2012
Programma 2012-2015  per  la  riduzione  degli  oneri  amministrativi
gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di  competenza
statale. (12A12602)
  (GU n. 280 del 30-11-2012 )
                            IL MINISTRO
                  PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
                        E LA SEMPLIFICAZIONE

  Visto l'art. 3, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.
5, convertito con la legge 4 aprile 2012, n.  35,  che  impegna  alla
adozione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione, con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, previa intesa in sede  di  Conferenza  unificata  ai  sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  del
programma 2012-2015  per  la  riduzione  degli  oneri  amministrativi
gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di  competenza
statale;
  Visto l'art. 3, comma 3-ter, del citato  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito con la legge 4 aprile  2012,  n.  35,  laddove
attribuisce al programma l'individuazione delle  aree,  dei  tempi  e
delle metodologie di intervento garantendo  la  partecipazione  e  la
consultazione,  anche  attraverso  strumenti  telematici,  delle
amministrazioni  ai  fini  dell'individuazione  degli  adempimenti
amministrativi da semplificare e dell'elaborazione delle  conseguenti
proposte, nonche' prevede che  per  l'attuazione  del  programma,  si
applichino le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'art. 25  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 3, comma 3-quater, del citato  decreto-legge,  laddove
stabilisce che sulla base degli esiti delle  attivita'  definite  nel
programma di cui al  comma  3-bis  il  Governo  emana,  entro  il  31
dicembre di ciascun anno, uno o piu' regolamenti ai  sensi  dell'art.
17, comma 2, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive
modificazioni, per la riduzione di oneri amministrativi, previsti  da
leggi dello Stato, gravanti sulle amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni. I regolamenti  sono  adottati,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, e  successive  modificazioni,  su  proposta  del
Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  di
concerto con gli altri Ministri competenti per materia, nel  rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a. eliminazione o riduzione degli adempimenti  ridondanti  e  non
necessari rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
    b.  eliminazione  o  riduzione  degli  adempimenti  eccessivi  e
sproporzionati rispetto  alle  esigenze  di  tutela  degli  interessi
pubblici;
    c. eliminazione delle duplicazioni e  riduzione  della  frequenza
degli adempimenti;
    d. informatizzazione degli adempimenti e delle procedure;
  Visto  l'art.  3,  comma  3-quinquies,  del  citato  decreto-legge,
laddove stabilisce che per la riduzione  degli  oneri  amministrativi
derivanti da regolamenti o atti  amministrativi  statali  si  procede
attraverso l'attuazione di appositi piani, adottati su  proposta  del
Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  di
concerto con gli altri Ministri competenti per  materia,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281,  e  successive  modificazioni,  nei  quali  sono
indicate  le  misure  normative,  organizzative  e  tecnologiche  da
adottare, assegnando i relativi obiettivi ai dirigenti  titolari  dei
centri di responsabilita' amministrativa;
  Ritenuta l'esigenza di dare applicazione al citato  art.  3,  commi
3-bis e 3-ter, del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito
con la legge 4 aprile 2012, n. 35;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre  2011,
con il quale il Pres. Filippo Patroni  Griffi  e'  nominato  Ministro
senza portafoglio;
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  4
dicembre 2011, con il quale il Pres. Filippo Patroni Griffi, Ministro
senza portafoglio, e' stato conferito l'incarico di Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13
dicembre 2011 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio
dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e semplificazione
al Ministro senza portafoglio Pres. Filippo Patroni Griffi;
  Acquisita l'intesa in sede  di  Conferenza  unificata  in  data  26
settembre 2012;

                              Decreta:

                              Art. 1

                              Oggetto

  1. E' approvato il programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri
amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie
di competenza statale di cui all'allegato 1,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto.
  2.  In  base  agli  esiti  della  consultazione  disciplinata
nell'allegato 1 con successivo decreto possono  essere  integrate  le
aree di regolazione elencate nel programma 2012-2015.
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo.
    Roma, 19 novembre 2012

                                          Il Ministro: Patroni Griffi

       
     
                                                          Allegato 1

Programma 2012-2015  per  la  riduzione  degli  oneri  amministrativi
  gravanti  sulle  amministrazioni  pubbliche  nelle  materie  di
  competenza statale
1. Tempistica e aree di regolazione del programma 2012-2015.
    Per  l'anno  2012  sono  in  particolare  considerate,  ai  fini
dell'individuazione di specifici interventi di riduzione degli  oneri
amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche, le  seguenti
aree:
      a. Anagrafe, elettorale e stato civile;
      b. Previdenza;
      c. Difesa.
    Per gli anni 2013-2014 sono in particolare considerate,  ai  fini
dell'individuazione di specifici interventi di riduzione degli  oneri
amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche, le  seguenti
aree:
      a. Immigrazione e cittadinanza;
      b. Lavoro pubblico e privato;
      c. Esteri;
      d. Ambiente.
    Per  l'anno  2015  sono  in  particolare  considerate,  ai  fini
dell'individuazione di specifici interventi di riduzione degli  oneri
amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche, le  seguenti
aree:
      a. Istruzione;
      b. Beni culturali;
      c. Giustizia.
2. Metodologie di consultazione.
    Per  assicurare  la  partecipazione  e  il  coinvolgimento  anche
attraverso  strumenti  telematici,  delle  amministrazioni  statali,
regionali  e  locali,  al  fine  di  individuare  gli  adempimenti
amministrativi  da  semplificare  e  le  conseguenti  proposte  di
semplificazione, e' promossa con cadenza  annuale  una  consultazione
della durata di almeno sessanta giorni;
    La  consultazione  di  cui  al  comma  precedente  e'  realizzata
attraverso i seguenti canali:
      a.  le  amministrazioni  partecipano  trasmettendo  i  propri
contributi all'indirizzo di posta elettronica pubblicato sul sito del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
      b. i dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  partecipano
attraverso un sistema di consultazione on line accessibile  dal  sito
del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
    E' assicurato  il  coinvolgimento  dell'Anci,  dell'UPI  e  della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni, a  seconda  dei  livelli  di
governo interessati dalla consultazione, nella fase di  promozione  e
raccolta delle proposte, nonche' nella fase di analisi e  valutazione
ai fini dell'elaborazione degli interventi di semplificazione.
3. Riduzione degli oneri.
    Per la riduzione di oneri amministrativi, previsti da leggi dello
Stato, all'interno delle aree di regolazione individuate e sulla base
delle  attivita'  di  partecipazione  e  consultazione,  il  Governo
provvede mediante i regolamenti di cui all'art. 3, comma 3-quater del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con la legge 4 aprile
2012, n. 35.
    Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da  regolamenti
o atti amministrativi statali si procede attraverso l'attuazione  dei
piani di cui al comma 3-quinquies, del decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5, convertito con la legge 4 aprile 2012, n. 35.
    Ove  la  consultazione  di  cui  al  punto  2  ne  evidenzi
l'opportunita', possono essere comunque realizzati o  anticipati  con
le medesime procedure, ulteriori interventi di riduzione degli  oneri
amministrativi in aree diverse da quelle espressamente  indicate  nel
crono programma di cui al punto 1.

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