DECRETO 19 novembre 2012 Programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale (GU n. 280 del 30-11-2012)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
DECRETO 19 novembre 2012
Programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi
gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza
statale. (12A12602)
(GU n. 280 del 30-11-2012 )
IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE
Visto l'art. 3, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.
5, convertito con la legge 4 aprile 2012, n. 35, che impegna alla
adozione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del
programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi
gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza
statale;
Visto l'art. 3, comma 3-ter, del citato decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito con la legge 4 aprile 2012, n. 35, laddove
attribuisce al programma l'individuazione delle aree, dei tempi e
delle metodologie di intervento garantendo la partecipazione e la
consultazione, anche attraverso strumenti telematici, delle
amministrazioni ai fini dell'individuazione degli adempimenti
amministrativi da semplificare e dell'elaborazione delle conseguenti
proposte, nonche' prevede che per l'attuazione del programma, si
applichino le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'art. 25 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, comma 3-quater, del citato decreto-legge, laddove
stabilisce che sulla base degli esiti delle attivita' definite nel
programma di cui al comma 3-bis il Governo emana, entro il 31
dicembre di ciascun anno, uno o piu' regolamenti ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, per la riduzione di oneri amministrativi, previsti da
leggi dello Stato, gravanti sulle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni. I regolamenti sono adottati, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di
concerto con gli altri Ministri competenti per materia, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a. eliminazione o riduzione degli adempimenti ridondanti e non
necessari rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
b. eliminazione o riduzione degli adempimenti eccessivi e
sproporzionati rispetto alle esigenze di tutela degli interessi
pubblici;
c. eliminazione delle duplicazioni e riduzione della frequenza
degli adempimenti;
d. informatizzazione degli adempimenti e delle procedure;
Visto l'art. 3, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge,
laddove stabilisce che per la riduzione degli oneri amministrativi
derivanti da regolamenti o atti amministrativi statali si procede
attraverso l'attuazione di appositi piani, adottati su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di
concerto con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nei quali sono
indicate le misure normative, organizzative e tecnologiche da
adottare, assegnando i relativi obiettivi ai dirigenti titolari dei
centri di responsabilita' amministrativa;
Ritenuta l'esigenza di dare applicazione al citato art. 3, commi
3-bis e 3-ter, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito
con la legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2011,
con il quale il Pres. Filippo Patroni Griffi e' nominato Ministro
senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4
dicembre 2011, con il quale il Pres. Filippo Patroni Griffi, Ministro
senza portafoglio, e' stato conferito l'incarico di Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
dicembre 2011 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio
dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e semplificazione
al Ministro senza portafoglio Pres. Filippo Patroni Griffi;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata in data 26
settembre 2012;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. E' approvato il programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri
amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie
di competenza statale di cui all'allegato 1, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
2. In base agli esiti della consultazione disciplinata
nell'allegato 1 con successivo decreto possono essere integrate le
aree di regolazione elencate nel programma 2012-2015.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 19 novembre 2012
Il Ministro: Patroni Griffi
Allegato 1
Programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi
gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di
competenza statale
1. Tempistica e aree di regolazione del programma 2012-2015.
Per l'anno 2012 sono in particolare considerate, ai fini
dell'individuazione di specifici interventi di riduzione degli oneri
amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche, le seguenti
aree:
a. Anagrafe, elettorale e stato civile;
b. Previdenza;
c. Difesa.
Per gli anni 2013-2014 sono in particolare considerate, ai fini
dell'individuazione di specifici interventi di riduzione degli oneri
amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche, le seguenti
aree:
a. Immigrazione e cittadinanza;
b. Lavoro pubblico e privato;
c. Esteri;
d. Ambiente.
Per l'anno 2015 sono in particolare considerate, ai fini
dell'individuazione di specifici interventi di riduzione degli oneri
amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche, le seguenti
aree:
a. Istruzione;
b. Beni culturali;
c. Giustizia.
2. Metodologie di consultazione.
Per assicurare la partecipazione e il coinvolgimento anche
attraverso strumenti telematici, delle amministrazioni statali,
regionali e locali, al fine di individuare gli adempimenti
amministrativi da semplificare e le conseguenti proposte di
semplificazione, e' promossa con cadenza annuale una consultazione
della durata di almeno sessanta giorni;
La consultazione di cui al comma precedente e' realizzata
attraverso i seguenti canali:
a. le amministrazioni partecipano trasmettendo i propri
contributi all'indirizzo di posta elettronica pubblicato sul sito del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
b. i dipendenti delle pubbliche amministrazioni partecipano
attraverso un sistema di consultazione on line accessibile dal sito
del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
E' assicurato il coinvolgimento dell'Anci, dell'UPI e della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni, a seconda dei livelli di
governo interessati dalla consultazione, nella fase di promozione e
raccolta delle proposte, nonche' nella fase di analisi e valutazione
ai fini dell'elaborazione degli interventi di semplificazione.
3. Riduzione degli oneri.
Per la riduzione di oneri amministrativi, previsti da leggi dello
Stato, all'interno delle aree di regolazione individuate e sulla base
delle attivita' di partecipazione e consultazione, il Governo
provvede mediante i regolamenti di cui all'art. 3, comma 3-quater del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con la legge 4 aprile
2012, n. 35.
Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti
o atti amministrativi statali si procede attraverso l'attuazione dei
piani di cui al comma 3-quinquies, del decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5, convertito con la legge 4 aprile 2012, n. 35.
Ove la consultazione di cui al punto 2 ne evidenzi
l'opportunita', possono essere comunque realizzati o anticipati con
le medesime procedure, ulteriori interventi di riduzione degli oneri
amministrativi in aree diverse da quelle espressamente indicate nel
crono programma di cui al punto 1.