Data: 2012-12-04 18:47:21

centro scommesse e bar insieme?

Salve, approfitto ancora della Vs competenza e cortesia....allora volevo chiedere se è possibile la coesistenza di un centro scommesse e di un bar nello stesso locale? Mi spiego meglio: attualmente esite il centro scommesse di cui è titolare A, un altro soggetto B vorrebbe avviare nello stesso locale l'attività di bar, preciso che si tratta di un locale con unico accesso e con due bagni. GRAZIE in anticipo!!!!!!! ::)

riferimento id:9066

Data: 2012-12-04 20:35:58

Re:centro scommesse e bar insieme?


Salve, approfitto ancora della Vs competenza e cortesia....allora volevo chiedere se è possibile la coesistenza di un centro scommesse e di un bar nello stesso locale? Mi spiego meglio: attualmente esite il centro scommesse di cui è titolare A, un altro soggetto B vorrebbe avviare nello stesso locale l'attività di bar, preciso che si tratta di un locale con unico accesso e con due bagni. GRAZIE in anticipo!!!!!!! ::)
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In linea generale NON VI SONO OSTACOLI alla coesistenza delle due attività, anche se intestate a soggetti diversi. I requisiti di sorvegliabilità (dovuti per il bar e per la sala scommesse) non sono ostativi. Anche sotto il profilo igienico è ammesso l'uso promiscuo dei servizi. Ovviamente i locali dovranno essere sempre accessibili dalle due attività e dovranno essere garantite misure di sicurezza in caso di chiusura di una delle due attività.

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Data: 2012-12-05 12:43:28

Re:centro scommesse e bar insieme?

Cosa intende per "centro scommesse"? Se si tratta di una sala Bingo, di un NEGOZIO di gioco (ippico o sportivo in questa sede non fa differenza) o di una AGENZIA, espressamente autorizzata dalla Questura ex art.88 TULPS, non credo che possa aprire un "bar" all'interno, al max una attività di somministrazione accessoria riservata ai soli clienti e non prevalente rispetto a quella principale di raccolta scommesse.
Se invece è un c.d. "corner" ossia un PUNTO di gioco, sempre autorizzato dalla Questura ex art.88 TULPS, allora in genere tale attività sono già secondarie rispetto ad altre (per es. proprio i p.e. di somministrazione).
Se trattasi invece di sala dedicata per apparecchi "comma 6" (slot e vlt) espressamente autorizzata dalla Questura ex art.2 c.2 quater DL 40/2010, vale lo stesso discorso di sopra per i negozio, agenzie e sala bingo.

riferimento id:9066

Data: 2012-12-05 14:36:27

Re:centro scommesse e bar insieme?


Cosa intende per "centro scommesse"? Se si tratta di una sala Bingo, di un NEGOZIO di gioco (ippico o sportivo in questa sede non fa differenza) o di una AGENZIA, espressamente autorizzata dalla Questura ex art.88 TULPS, non credo che possa aprire un "bar" all'interno, al max una attività di somministrazione accessoria riservata ai soli clienti e non prevalente rispetto a quella principale di raccolta scommesse.
Se invece è un c.d. "corner" ossia un PUNTO di gioco, sempre autorizzato dalla Questura ex art.88 TULPS, allora in genere tale attività sono già secondarie rispetto ad altre (per es. proprio i p.e. di somministrazione).
Se trattasi invece di sala dedicata per apparecchi "comma 6" (slot e vlt) espressamente autorizzata dalla Questura ex art.2 c.2 quater DL 40/2010, vale lo stesso discorso di sopra per i negozio, agenzie e sala bingo.
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Che confusione!!!! Per quali motivi non sarebbe possibile????? :-[

riferimento id:9066

Data: 2012-12-06 17:20:42

Re:centro scommesse e bar insieme?

In aggiunta a quanto espsoto io citerei anche due importanti disposizioni che aiutano a dipanare la matassa

[b]Art. 7, comma 8 DL 158/2012 (come da legge di conversione) [/b]
8. Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui  all'articolo 24, commi 20, 21 e 22,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011  n.  111, e' vietato ai minori  di  anni  diciotto  l'ingresso nelle  aree destinate al gioco con vincite in denaro  interne  alle  sale  bingo, nonche' nelle aree  ovvero  nelle  sale  in  cui  sono  installati  i videoterminali di cui all'articolo 110,  comma  6,  lettera  b),  del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei  punti  di vendita in cui  si  esercita  come  attivita'  principale  quella  di scommesse su eventi  sportivi,  anche  ippici,  e  non  sportivi.  La violazione del divieto e' punita ai sensi dell'articolo 24, commi  21 e 22, del predetto decreto-legge n.  98  del  2011,  convertito,  con modificazioni, dalla legge n.  111  del  2011.  Ai  fini  di  cui  al presente comma, il titolare dell'esercizio  commerciale,  del  locale ovvero  del  punto  di  offerta  del  gioco  con  vincite  in  denaro identifica i minori di eta' mediante richiesta di  esibizione  di  un documento di identita', tranne nei casi in cui la maggiore  eta'  sia manifesta.

[b]Decreto AAMS 27/07/2011[/b]
Articolo 3- Tipologia dei punti di vendita presso i quali è consentita la raccolta di gioco.
1. Sono da considerarsi punti di vendita con attività di gioco esclusiva, nei quali venga esercitata di fatto esclusivamente attività di gioco, quelli individuati nelle lettere che seguono:
a) agenzie per l’esercizio delle scommesse su eventi sportivi di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° marzo 2006, n. 111, adottato in attuazione dell’art. 1, comma 286, della legge 311/2004, nonché delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;
b) negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge, con modificazioni,
dall’art. 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché negozi di gioco di cui all'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall’articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
c) sale bingo, di cui decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29;
d) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;
e) sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito.
2. Sono da considerarsi punti di vendita assimilabili a quelli con attività di gioco esclusiva i punti di vendita individuati al comma 1 come aventi “attivita’ di gioco esclusiva”, [b]presso i quali sono comunque presenti punti autorizzati di somministrazione di alimenti e di bevande sempreché[/b]:
- dall’insegna risulti chiaramente la destinazione commerciale all’attività di gioco, e l’eventuale riferimento all’attività di somministrazione non risulti autonomo rispetto all’attività di gioco;
- l’accesso all’area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l’offerta di gioco;
- l’area di somministrazione non sia situata immediatamente dopo aver varcato l’ingresso al locale;
- l’attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l’erogazione del gioco e non disgiuntamente all’attività di gioco stessa.


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