Nel mese di settembre il presidente di una cooperativa esercente attività di bar al pubblico mi comunica che è stata definita la procedura di sfratto per morosità nei confronti del gestore. Successivamente con delibera dell'assemblea dei soci si è deciso di non destinare più quei locali all'attività di somministrazione, ma ad altre attività commerciali (es. vicinato). Il gestore non ha presentato comunicazione di cessazione attività.
Può il titolare di un esercizio di vicinato + edicola esclusiva, trasferire la propria attività nei locali di cui sopra presentando SCIA di trasferimento ? La legge regionale Piemonte n. 38 del 2006 all'art. lett. i) prevede la revoca dell'autorizzazione di somm.ne quando vene meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e il titolare dell'attività non richiede l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza. Quindi teoricamente il gestore sfrattato può trovare una nuova sede entro un anno, e l'edicolante dovrebbe potersi trasferire nei locali resisi disponibili, giusto ? :-\ Grazie mille come sempre.
Nel mese di settembre il presidente di una cooperativa esercente attività di bar al pubblico mi comunica che è stata definita la procedura di sfratto per morosità nei confronti del gestore. Successivamente con delibera dell'assemblea dei soci si è deciso di non destinare più quei locali all'attività di somministrazione, ma ad altre attività commerciali (es. vicinato). Il gestore non ha presentato comunicazione di cessazione attività.
Può il titolare di un esercizio di vicinato + edicola esclusiva, trasferire la propria attività nei locali di cui sopra presentando SCIA di trasferimento ? La legge regionale Piemonte n. 38 del 2006 all'art. lett. i) prevede la revoca dell'autorizzazione di somm.ne quando vene meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e il titolare dell'attività non richiede l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza. Quindi teoricamente il gestore sfrattato può trovare una nuova sede entro un anno, e l'edicolante dovrebbe potersi trasferire nei locali resisi disponibili, giusto ? :-\ Grazie mille come sempre.
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Confermo quanto detto nel quesito: il gestore ha tempo dodici mesi per "riattivare" l'autorizzazione, pena la sua revoca, alla scadenza del suddetto periodo. Comunque, con lo sfratto esecutivo, i locali sono tornati nella disponibilità totale del proprietario che può immediatamente darli in locazione/uso/gestione ad altro soggetto, quale l'edicolante che, previa la presentazione della documentazione prevista dalla legge, potrà iniziare la sua attività, indipendentemente dalla presentazione della comunicazione di cessione attività.