Data: 2012-12-03 13:16:57

Commercio e legge regionale del Veneto - Liberalizzazioni ed interpretazione

Commercio e legge regionale del Veneto - Liberalizzazioni ed interpretazione restrittiva

T.A.R. Veneto, Sezione III, 16 novembre 2012 N. 1389

FATTO E DIRITTO

La Società ricorrente espone di essere proprietaria di un immobile, sito nel Comune di Venezia, in via Brunacci 26 – 30 e di avere inviato a mezzo PEC in data 26 marzo 2012 un’istanza di rilascio di un’autorizzazione per l’apertura di una media struttura di vendita di mq 1481,36 relativa al settore merceologico non alimentare generico.
Il Comune di Venezia con provvedimento pervenuto alla ricorrente via PEC il 3 agosto 2012, ha disposto la sospensione del procedimento, sino all’approvazione della nuova normativa regionale in materia di commercio, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2012, in applicazione dell’art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30.
Il Comune ritiene che la citata normativa regionale, che ha disposto la sospensione dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni commerciali relativi a grandi strutture di vendita e parchi commerciali, sia applicabile alla struttura commerciale della Società ricorrente, in quanto, pur trattandosi di una media struttura, confina su tre lati con un parco commerciale, e pertanto prima del rilascio dell’autorizzazione è necessaria una modifica del perimetro del predetto parco commerciale.
Con il ricorso in epigrafe tale provvedimento è impugnato per le seguenti censure:
I) violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 5, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, e difetto di presupposto, perché l’art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30, non è applicabile alla fattispecie in esame;
II) violazione dell’art. 31 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, e successivamente modificato dal decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, errore di presupposto e travisamento perché la normativa statale in materia di concorrenza, ha comportato la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura almeno dalla data del 30 settembre 2012;
III) violazione degli artt. 10 e 18 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, difetto di motivazione, irragionevolezza e illogicità, perché non viene spigata la ragione per la quale il Comune ritiene necessaria una modifica del perimetro del limitrofo parco commerciale;
IV) contraddittorietà perché l’area sulla quale ricade l’immobile della Società ricorrente in sede di perimetrazione del parco commerciale era stata espressamente stralciata, ed una modifica del perimetro del parco comporta la necessità di una variante urbanistica;
V) sviamento ed illegittimità derivata perché il Comune con nota comunicata via PEC il 10 settembre 2012 ha invitato la Regione e la Provincia ad esprimere osservazioni sulla determinazione assunta.
Si è costituito in giudizio il Comune di Venezia concludendo per la reiezione del ricorso.
Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità per carenza di interesse dell’impugnazione della nota comunicata via PEC il 10 settembre 2012, che, contenendo una mera richiesta di parere del Comune ad altri enti, è priva di carattere provvedimentale.
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto per l’assorbente censura di cui al primo motivo.
Come è noto, in materia di commercio il legislatore è recentemente intervenuto disponendo una più incisiva liberalizzazione rispetto al passato.
In particolare l’art. 31, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, e da ultimo modificato dal decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto che “secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012”.
Tale norma, pur fissando un chiaro indirizzo verso la liberalizzazione del settore, non reca tuttavia una disciplina sufficientemente precisa ed incondizionata da poter essere direttamente applicabile, almeno nella parte in cui fa comunque salvi i limiti connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali, e necessita pertanto, per poter essere attuata, di un adeguamento della legislazione con la quale il principio di liberalizzazione di nuova introduzione interferisce o, quantomeno, di un’opera di coordinamento in via interpretativa di non immediata definizione.
In tale contesto la Regione Veneto, con l’art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30, ha disposto che “ai fini di assicurare un maggior livello di tutela degli interessi pubblici generali di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), nelle more dell’approvazione della nuova normativa regionale in materia di commercio al dettaglio su area privata e comunque entro e non oltre il termine di un anno dall’entrata in vigore della presente legge, sono sospesi i procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni commerciali relativi a grandi strutture di vendita e parchi commerciali, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le ipotesi di trasferimento di sede e di modificazione delle autorizzazioni rilasciate, di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e d) della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto” e successive modificazioni”“.
Si tratta di una norma che ha carattere eccezionale e derogatorio dalla disciplina ordinariamente applicabile.
In quanto tale, essendo di stretta interpretazione per il ruolo di eccezione a regole generali, non può trovare estensioni al di fuori delle fattispecie tassativamente contemplate dalla stessa, e la sua formulazione letterale costituisce un ostacolo non superabile all’accoglimento della tesi interpretativa del Comune.
Poste tali premesse, il provvedimento impugnato è pertanto illegittimo perché, come dedotto dalla Società ricorrente, la sospensione dei procedimenti prevista dalla citata norma regionale, riguarda solamente le grandi strutture di vendita e i parchi commerciali, e la struttura della parte ricorrente di mq 1481,36 è una media struttura, ed è esterna al perimetro del vicino parco commerciale, e pertanto riguarda una fattispecie alla quale non è applicabile la moratoria prevista dall’art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30.
Ne discende che, rispetto all’istanza presentata dalla Società ricorrente, deve ritenersi formato il silenzio assenso previsto dall’art. 14, comma 5, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15.
Il ricorso pertanto, ferma l’inammissibilità dell’impugnazione della nota con al quale è stata formulata dal Comune la richiesta di parere alla Regione e alla Provincia, va accolto, mentre deve essere respinta la domanda di risarcimento, in quanto, come risulta dalla documentazione allegata, la proposta di locazione ad uso commerciale avrebbe avuto decorrenza dal 1 dicembre 2012, e l’immediata definizione del merito del giudizio in esito all’udienza cautelare, mediante sentenza resa in forma semplificata, esclude si sia verificato un danno risarcibile.
La novità delle questioni oggetto della controversia giustifica tuttavia la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile relativamente all’impugnazione della nota comunicata alla ricorrente via PEC il 10 settembre 2012, contenente la richiesta di un parere alla Regione Veneto e alla Provincia di Venezia, e in parte lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento giunto via PEC alla Società ricorrente il 3 agosto 2012, che ha disposto la sospensione del procedimento avviato a seguito dell’istanza presentata il 26 marzo 2012.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore
Marco Morgantini, Primo Referendario

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