Data: 2011-04-19 06:38:38

pubblicazione permessi di costruire

Buongiorno,
avrei bisogno di un chiarimento in merito all'oggetto.
I permessi di costruire devono essere pubblicati on line al momento del loro rilascio con assegnazione di numero di protocollo esterno ovvero al momento del ritiro da parte dell'intestatario?

Grazie e a presto.

Diletta.

riferimento id:901

Data: 2011-04-19 19:25:17

Re: pubblicazione permessi di costruire


Buongiorno,
avrei bisogno di un chiarimento in merito all'oggetto.
I permessi di costruire devono essere pubblicati on line al momento del loro rilascio con assegnazione di numero di protocollo esterno ovvero al momento del ritiro da parte dell'intestatario?
Grazie e a presto.
Diletta.
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I punti fermi: il permesso a costruire NON è atto recettizio, cioè produce effetti dal momento dell'emanazione e non dal momento della consegna all'interessato.
Ciò premesso la giurisprudenza ritiene però che, ai fini dell'avvio del lavori, il termine annuale di decadenza decorre dalla data di consegna all'interessato.
Quindi, a mio avviso, i permessi a costruire vanno pubblicati AL MOMENTO DEL RILASCIO e non del ritiro, proprio per la loro caratteristica di atti non recettizi.


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Pur non rivestendo la concessione edilizia natura di provvedimento  recettizio, il termine annuale di decadenza per mancato inizio dei lavori, di cui all'art. 4, legge n. 10 del 1977 (oggi sostituito dall'art. 15, D.P.R. n. 380 del 2001), comincia a decorrere soltanto dal momento in cui il provvedimento abilitativo viene comunicato all'interessato o da quello eventualmente antecedente in cui quest'ultimo ne abbia avuto completa conoscenza, e non da quello della pubblicazione nell'albo pretorio (cfr., Cons. Giust. Amm. Sic., 21 gennaio 1992, n. 586/91; Cons. Stato, sez. V, 5 febbraio 1985, n. 68; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 31 maggio 2000, n. 633; T.A.R. Sardegna, 10 novembre 1992, n. 1429).
T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 05-04-2006, n. 435
In questo senso anche: Cons. Stato Sez. V, 12-08-1998, n. 1255

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Data: 2011-04-20 07:37:13

Re: pubblicazione permessi di costruire

Se pubblico l'atto al momento del rilascio, non devo comunque successivamente dare notizia che lo stesso è stato ritirato?

Grazie.

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Data: 2011-04-20 12:46:41

Re: pubblicazione permessi di costruire


Se pubblico l'atto al momento del rilascio, non devo comunque successivamente dare notizia che lo stesso è stato ritirato?

Grazie.
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NO, non vi è alcun obbligo di diffondere la notizia del ritiro dell'atto. Questo momento è rilevante per il solo interessato che avrà firmato (cartaceo) o ricevuto la PEC (elettronico) per ritirarlo

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Data: 2011-04-29 15:32:51

Re: pubblicazione permessi di costruire

Ai sensi dell'art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241, la motivazione del provvedimento amministrativo è obbligatoria, sicché la mera notizia che esiste un provvedimento non può essere equiparata alla piena conoscenza del provvedimento medesimo. Di conseguenza, la piena conoscenza del provvedimento presuppone la conoscenza del contenuto essenziale dell'atto, non potendo il termine per l'impugnazione decorrere dalla semplice conoscenza del suo contenuto dispositivo sfavorevole, ma occorrendo anche la consapevolezza dei vizi da cui eventualmente l'atto è affetto, conseguita attraverso la valutazione della motivazione (Conferma della sentenza del T.a.r. Toscana -Firenze, sez. I, n. 2011/2009).

Cons. Stato Sez. VI, 31-03-2011, n. 2006

riferimento id:901

Data: 2017-12-12 15:03:13

Re:pubblicazione permessi di costruire

Mi pare che il dlgs 97/2016 ha abrogato l'obbligo di pubblicazione del permesso di costruire ( lettera a del dlgs 33/2013) o sbaglio?
Mi pare anche che però permane l'obbligo del comma 6 dell'art, 20 del DPR 380 nella parte in cui dice: Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio.
Affissione è pubblicazione?
Dunque il PDC è documento per il quale sussiste l'obbligo di pubblicazione, e dunque è soggetto ad accesso civico generalizzato?

riferimento id:901

Data: 2017-12-13 09:22:59

Re:pubblicazione permessi di costruire

Mi pare che il dlgs 97/2016 ha abrogato l'obbligo di pubblicazione del permesso di costruire ( lettera a del dlgs 33/2013) o sbaglio?
[color=red]Sì, è venuto meno l'obbligo GENERALE di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi[/color]

Mi pare anche che però permane l'obbligo del comma 6 dell'art, 20 del DPR 380 nella parte in cui dice: Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio.
Affissione è pubblicazione?

[color=red]
LA NORMA PER IL PDC RIMANE MA NON RELATIVAMENTE ALL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE INTEGRALE, MA SOLO DELL'AVVENUTO RILASCIO (QUINDI GLI ESTREMI)
6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all’interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al medesimo comma, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell’intervento. Il termine di cui al primo periodo è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
(comma così sostituito dall'art. 13, comma 2, lettera d), legge n. 134 del 2012, poi così modificato dall'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 127 del 2016)
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Dunque il PDC è documento per il quale sussiste l'obbligo di pubblicazione, e dunque è soggetto ad accesso civico generalizzato?
[color=red]VEDI SOPRA.

RIMANE OBBLIGO DI PUBBLICARE GLI ESTEREMI E QUINDI SU QUESTI SI PUO' ESERCITARE L'ACCESSO CIVICO.

TIENI PERO' CONTO CHE OGGI L'ACCESSO CIVICO RIGUARDA NON SOLO GLI ATTI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE, MA TUTTI I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.
QUINDI UN SOGGETTO BEN PUO' CHIEDERE ACCESSO CIVICO RISPETTO AD UN PDC ANCHE NELLA VERSIONE INTEGRALE, PUR NON ESSENDO QUESTO SOGGETTO AD OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE
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riferimento id:901
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