:-\Buongiorno a tutti come al solito sono a richiedere aiuto per risolvere una richiesta di un distributore di carburanti.
La società titolare dell'impianto ad uso pubblico fino ad ora dotato di gestore ha deciso di rendere l'impianto solo self service. La società titolare vorrebbe designare la gestione ad una società controllata ma non vi sarebbe la presenza fisica di un gestore. Mi viene da pensare che un gestore non presente non è un gestore.
La legge regionale sembra non consentirlo
Art. 54 bis - Impianti senza gestore (99)
1. Nelle aree montane di cui all’articolo 50, comma 1, lettera
h bis), e insulari carenti del servizio di distribuzione di carburanti
possono essere installati anche nuovi impianti dotati
esclusivamente di apparecchiature “self-service” pre-pagamento
funzionanti senza la presenza del gestore, a condizione che ne sia
garantita un’adeguata sorveglianza secondo le modalità stabilite
dal comune.
2. Gli impianti funzionanti con la presenza del gestore già
localizzati nelle aree di cui al comma 1, possono proseguire
l’attività esclusivamente con le apparecchiature “self-service”
pre-pagamento, previa comunicazione nei termini e con le
modalità stabilite dal comune.
3. Nelle aree di cui al comma 1, possono essere localizzati
impianti senza la presenza del gestore connessi agli empori
polifunzionali.
4. Gli impianti di cui al presente articolo possono essere
istallati in deroga ai requisiti di cui all’articolo 54.
Voi cosa ne pensate ?????
Sabrina
La norma di riferimento è questa:
Decreto-legge n. 98/2011 (convertito con legge n. 111/2011) come modificato dal decreto-legge n. 1/2012.
Art. 28, comma 7:
Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di
apparecchiature per la modalita' di rifornimento senza servizio con
pagamento anticipato, durante le ore in cui e' contestualmente
assicurata la possibilita' di rifornimento assistito dal personale, a
condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza
del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata
dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti o collaboratori.
Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli
impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei
centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o
degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti
vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza
assistenza, delle apparecchiature per la modalita' di rifornimento
senza servizio con pagamento anticipato.