Buonasera, ho necessità impellente, vista la diatriba con l'ufficio edilizia del mio comune, di conoscere il tuo pensiero in merito a:
Art. 7 Procedimento unico ... omissis... Verificata la completezza della documetazione il Suap ADOTTA il provvedimento conclusivo
entro 30 giorni... omissis...
L'ufficio edilizia afferma che il rilascio del titolo finale, permesso a costruire, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i é di loro esclusiva competenza
in quanto il termine ADOTTA non equivale a RILASCIA.
Ti rappresento che il regolamento comunale dello sportello unico per le attività produttive ha sancito l'attribuzione al Suap delle competenze
dello sportello unico per l'edilizia produttiva, ai sensi dell'art.4, comma 6, del D.p.r. 160/2010.
Anche perché se così fosse nessun rilascio delle autorizzazioni, ancora ove previste, sarebbe di competenza Suap.
Grazie, é importante.
Buonasera, ho necessità impellente, vista la diatriba con l'ufficio edilizia del mio comune, di conoscere il tuo pensiero in merito a:
Art. 7 Procedimento unico ... omissis... Verificata la completezza della documetazione il Suap ADOTTA il provvedimento conclusivo
entro 30 giorni... omissis...
L'ufficio edilizia afferma che il rilascio del titolo finale, permesso a costruire, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i é di loro esclusiva competenza
in quanto il termine ADOTTA non equivale a RILASCIA.
Ti rappresento che il regolamento comunale dello sportello unico per le attività produttive ha sancito l'attribuzione al Suap delle competenze
dello sportello unico per l'edilizia produttiva, ai sensi dell'art.4, comma 6, del D.p.r. 160/2010.
Anche perché se così fosse nessun rilascio delle autorizzazioni, ancora ove previste, sarebbe di competenza Suap.
Grazie, é importante.
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Mi fa piacere che vi addentriate in questo fine dibattito sull'art. 7 ma la risposta al quesito è nell'art. 4:
1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e
tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le
amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi
comprese quelle preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumita'.
IN LUOGO DEGLI ALTRI UFFICI.
Tradotto: l'ufficio tecnico può anche rilasciare il permesso a costruire ma NON LO RILASCIA più al richiedente. Lo rilascia al SUAP il quale lo trasmette all'interessato.
Tradotto: il provvedimento finale, IN SENSO TECNICO, è solo quello del SUAP. Solo questo è l'atto che attribuisce effetti giuridici abilitativi. Il contenuto sarà però determinato dall'atto dell'ufficio tecnico.
Secondo me l'ufficio tecnico può continuare a rilasciare atti che formalmente si chiamano permesso a costruire. Importante è che NON SCRIVANO che gli effetti decorrono da quell'atto.
Grazie, vediamo se ho ben capito.
L'ufficio tecnico può anche redigere l'atto riguardante il permesso a costruire ma comunque dovrà inviarlo al Suap.
Il Suap, dopo averlo ricevuto, deve rilasciare un proprio atto o é sufficiente che tramite PEC con propria nota, a firma
del responsabile Suap, lo invii all'impresa richiedente?
E' sufficiente ciò, per far partire gli effetti giuridici dalla data di consegna della PEC?
Saluti
Grazie, vediamo se ho ben capito.
L'ufficio tecnico può anche redigere l'atto riguardante il permesso a costruire ma comunque dovrà inviarlo al Suap.
Il Suap, dopo averlo ricevuto, deve rilasciare un proprio atto o é sufficiente che tramite PEC con propria nota, a firma
del responsabile Suap, lo invii all'impresa richiedente?
E' sufficiente ciò, per far partire gli effetti giuridici dalla data di consegna della PEC?
Saluti
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L'ufficio tecnico può anche redigere l'atto riguardante il permesso a costruire ma comunque dovrà inviarlo al Suap.
[color=red]confermo[/color]
Il Suap, dopo averlo ricevuto, deve rilasciare un proprio atto o é sufficiente che tramite PEC con propria nota, a firma
del responsabile Suap, lo invii all'impresa richiedente?
[color=red]Entrambe le soluzioni sono possibili. IO SCONSIGLIO di fare un atto vero e proprio, con la forma dell'autorizzazione in quanto il DPR 160/2010 a differenza del DPR 447/1998 parla di "RISPOSTA UNICA" e non più di autorizzazione. E questa risposta è telematica. Quindi è sufficiente una PEC di questo tenore:
Risposta unica ai sensi del DPR 160/2010
La presente risposta unica fa seguito alla sua domanda del ................... con la quale sono stati attivati procedimenti di competenza dello Sportello Unico per le attività produttive (SUAP).
La sua istanza è stata verificata anche mediante la richiesta di pareri ed atti ai competenti uffici ed enti interessati dal procedimento.
In allegato alla presente Le trasmettiamo l'esito dei procedimenti attivati.
Le motivazioni della presente risposta unica devono intendersi riferite alle motivazioni in fatto ed in diritto contenute negli allegati documenti.
Il procedimento è stato gestito in modalità completamente telematica. Tutta la documentazione è depositata presso gli archivi elettronici del SUAP e sarà inviata ai competenti enti per le verifiche ed i controlli.
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e precisazioni.
Avverso il presente atto .........................
Il responsabile SUAP
..................................
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E' sufficiente ciò, per far partire gli effetti giuridici dalla data di consegna della PEC?
[color=red]Certo, gli effetti decorrono dalla ricezione della PEC da parte dell'interessato attestata dalla ricevuta di consegna emessa dal gestore di posta elettronica certificata[/color]
Grazie per l'invio sui contenuti della risposta unica.
Saluti