quando pur essendo presente il trasgressore sul posto la contestazione non è stata immediata e sul verbale, redatto dopo oltre 2 mesi, non si fa menzione alcuna del motivo per cui non vi è stata la contestazione immediata è possibile chiedere ed ottenere l'annullamento del verbale seppur notificato entro il termine dei 90 giorni?
quando pur essendo presente il trasgressore sul posto la contestazione non è stata immediata e sul verbale, redatto dopo oltre 2 mesi, non si fa menzione alcuna del motivo per cui non vi è stata la contestazione immediata è possibile chiedere ed ottenere l'annullamento del verbale seppur notificato entro il termine dei 90 giorni?
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Non è possibile. La giurisprudenza UNANIME ritiene che non sia sindacabile la scelta di non notificare contestualmente al trasgressore la violazione nè è sindacabile il ritardo nella notifica se questo avviene comunque entro il termine di prescrizione di 90 giorni.
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L'art. 14 della legge n. 689/1981 (Depenalizzazione), prevede l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria da violazione amministrativa per il caso di inosservanza dell'obbligo di notificazione degli estremi della violazione entro un termine predeterminato, ma non anche per il caso di omessa contestazione immediata dell'infrazione, quando essa è possibile.
Trib. Roma Sez. II, 02-05-2012
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Il termine di centottanta giorni, previsto dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, per la contestazione degli illeciti previsti dagli artt. 2 e 3 della medesima legge decorre, qualora non vi sia stata la contestazione immediata dell'infrazione, dalla data in cui l'autorità amministrativa ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della violazione; compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per accertamento, in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato. (Dichiara inammissibile, Trib. Salerno, Sez. dist. Montecorvino Rovella, 16/09/2005)
Cass. civ. Sez. II, 13-12-2011, n. 26734 (rv. 620263)
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Nelle sanzioni amministrative attinenti alla materia della circolazione stradale, la mancanza della contestazione immediata della sanzione (prescritta dall'art. 14 della L. n. 689 del 1981), anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione, né è causa di nullità del procedimento sanzionatorio, quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione, ma determina esclusivamente una attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento nella sede della opposizione giudiziale, in cui le sue risultanze possono essere sottoposte - se del caso - ad un sindacato più approfondito, data l'impossibilità per l'interessato di far valere ragioni efficacemente deducibili solo all'epoca della contestazione dell'infrazione.
Trib. Campobasso, 02-05-2011
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Essendo insindacabili in sede giudiziaria le modalità di organizzazione del servizio che la p.a. appronta per la prevenzione e l'accertamento delle infrazioni, nel caso non si sia proceduto alla contestazione immediata nei confronti del trasgressore, l'indicazione nel verbale di una ragione che renda ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, comporta "ipso facto" la legittimità del verbale medesimo e della conseguente irrogazione della sanzione, senza che sussista alcun margine da parte del giudice di apprezzare nel concreto le scelte organizzative compiute dall'amministrazione ai fini dell'espletamento del servizio.
Trib. Salerno Sez. I, 16-09-2010
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In tema di sanzioni amministrative, la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione e non invalida perciò la pretesa punitiva dell'autorità amministrativa, quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione.(Fattispecie relativa a sanzione amministrativa non attinente alla materia della circolazione stradale). (Cassa con rinvio, Trib. Aosta, 04/06/2004)
Cass. civ. Sez. II, 29-12-2009, n. 27508 (rv. 610636)