Data: 2012-11-29 13:14:10

Elettrosmog. Legittimità regolamenti comunali per assicurare il corretto .......


TAR Lombardia (MI) Sez. I,  n. 2614 del 25 ottobre 2012
Elettrosmog. Legittimità regolamenti comunali per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici.

Il potere comunale di stabilire mediante gli strumenti urbanistici, la specifica destinazione d’uso in cui è consentita l'installazione degli impianti di telefonia è rinvenibile nella legge urbanistica fondamentale (n. 1150/1942), in cui è previsto che il piano regolatore generale deve indicare la “divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all’espansione dell’aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona” (art. 7, comma 2, n. 2), nonché “le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale” (art. 7, comma 2, n. 4). Disposizioni, queste, pienamente applicabili alla disciplina amministrativa sull’elettrosmog, essendone stata, invece, dichiarata l’illegittimità costituzionale solo in riferimento alla reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio. Pertanto, il Comune è legittimato ad adottare previsioni regolamentari volte ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, in sintonia con la pianificazione urbanistica. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
http://lexambiente.it/elettrosmog/79-giurisprudenza-amministrativa-tar79/8701-elettrosmog-legittimita-regolamenti-comunali-per-assicurare-il-corretto-insediamento-urbanistico-e-territoriale-degli-impianti-radioelettrici.html

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