Data: 2012-11-28 11:44:08

Proroga concessioni commercio su aree pubbliche

Buongiorno,
l'art. 23 della legge regionale 6/2010 così recita " L'autorizzazione su posteggi dati in concessione decennale nei mercati è rilasciata dal comune sede del posteggio ed è automaticamente rinnovata previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente sezione per lo svolgimento dell'attività" pertanto mi sembra di capire che non è più necessario il rinnovo dell'autorizzazione.
l'art. 14 della legge regionale 3/2012 così recita "1. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), vengono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2010 ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.2. Fino all'approvazione dei criteri di cui al comma 1:
a) le concessioni in essere alla data dell'8 maggio 2010 sono valide fino alla scadenza del termine decennale già previsto. Alla scadenza, i comuni rinnovano le concessioni tenendo conto dei criteri determinati nell'atto elaborato con intesa in sede di Conferenza Unificata;
b) le concessioni in scadenza nel periodo intercorrente tra l'8 maggio 2010 e l'approvazione dei criteri di cui al comma 1 sono prorogate secondo le disposizioni regionali vigenti, fino all'approvazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010;
c) le concessioni nuove e relative autorizzazioni, in attesa dei criteri dettati dalla Conferenza Unificata, vengono rilasciate applicando la vigente normativa regionale e secondo i criteri comunali vigenti;
d) il rinnovo o il rilascio di autorizzazioni è subordinato all'aver assolto il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, iscritte a titolo definitivo, inflitte nei confronti del titolare delle autorizzazioni per violazione degli illeciti amministrativi, nei confronti del comune concedente.

Il mio Comune nel lontano 2001 ha rilasciato solo autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche che sono scadute nel 2011 ed io non ho rinnovato facendo iferimneto all'art. 23 della Legge Regionale 6/2010.
Ora gli operatori mi chiedono il "rinnovo " della concessione con riferimento all'art. 14 della Legge regionale 3/2012; il problema è che il mio Comune non ha mai rilasciato una concessione come atto formale distinto dall'autorizzazione. Ma sono    il medesimo atto chiamato solo in modo differente o sono due atti formalmente differenti? In quest ultimo caso come faccio a rinnovare un atto mai esistito?
Grazie

riferimento id:8902

Data: 2012-11-28 13:16:30

Re:Proroga concessioni commercio su aree pubbliche

Un pò di storia. Precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 114/1998, la Regione Lombardia aveva delegato le Camere di Commercio al rilascio delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, nelle quali venivano menzionate le concessioni rilasciate dai vari comuni. Per quanto disposto dall'art. 28 del Dlgs 114 la Regione Lombardia ha emanato la legge 15/2000, ora sostituita dalla legge regionale 6/2010, stabilendo le modalità di conversione, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni rilasciate dalle CCIAA. Per questo motivo nel tuo Comune ti ritrovi autorizzazioni rilasciate nel 2001, anno in cui le CCIAA hanno trasmesso ai Comuni i fascicoli in archivio. I Comuni avrebbero dovuto distinguere le autorizzazioni dalle concessioni, rilasciando 2 provvedimenti distinti in quanto le prime di carattere permanente, mentre le seconde avevano validità decennale. Evitando spreco di carta e burocrazia inutile la maggior parte dei Comuni ha rilasciato un unico provvedimento con duplice funzione, distinguendo comunque i due aspetti.
Arrivando al punto, nel tuo caso penso sia tutto regolare (vedi se nelle autorizzazioni viene citato l'art. 5, comma 2, della LR  15/2000); non ti resta altro che adottare un provvedimento (anche di carattere generale purchè sia notificato a tutti i concessionari) che recepisca i termini di scadenza delle concessioni come disposto dall'accordo Stato-Regioni (rep. 83 del 5.7.2012) a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 59/2010 (art. 70 c. 5).   

riferimento id:8902

Data: 2014-06-07 05:19:12

Re:Proroga concessioni commercio su aree pubbliche

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riferimento id:8902

Data: 2015-12-17 07:24:42

Re:Proroga concessioni commercio su aree pubbliche

La proroga di autorizzazione per l'apertura di grandi strutture commerciali è possibile solo per ragioni di necessità

Cons. di Stato, Sez. IV, 30 novembre 2015, n. 5415

http://buff.ly/1O81A8K

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