Data: 2012-11-28 09:13:44

Non fare multe non è omissione per l'agente di polizia municipale

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - SENTENZA 31 ottobre 2012, n.42501

Pres. Agrò – est. Rotundo

Fatto e diritto

l. Con sentenza in data 21.6.10 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha riqualificato ai sensi dell’art. 328 c.p. il fatto originariamente contestato a R.L. come violazione dell’art. 323 c.p., confermandone la condanna.
In particolare, la Corte di Appello ha ritenuto che il fatto ascritto all’imputata (avere, in qualità di agente della polizia municipale di Terrasini, omesso di rilevare numerose infrazioni ai divieti di sosta), anche per la mancanza del dolo intenzionale richiesto dalle previsioni di cui all’art. 323 c.p., dovesse essere inquadrato come emissione o rifiuto o indebito ritardo di atti di ufficio, concretantisi nelle violazioni di specifici doveri di svolgere attività amministrative tipiche dell’Ufficio svolto dall’imputata.
2. Avverso la suindicata sentenza del 21.6.10 ha proposto ricorso per cassazione R.L., tramite il suo difensore, chiedendone l’annullamento.
In primo luogo deduce la violazione dell’art. 325 c.p. ed il vizio di motivazione sul punto, in quanto non risulterebbe in alcun ambito che l’atto di cui si lamenta il presunto rifiuto (l’elevazione di una contravvenzione al codice della strada) appartenga ad una delle categorie di atti qua qualificati indicati nel primo comma dell’art. 328 c.p. (atti che devono essere compiuti senza ritardo per ragioni di giustizia e di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità).
In secondo luogo denuncia che la condotta posta in essere non integrerebbe il rifiuto di compiere un atto di ufficio, essendo mancata una richiesta volta a sollecitare ad essa imputata il compimento dell’alto dovuto.
Infine non sarebbe stata dimostrata in alcun modo la sussistenza del dolo in capo ad essa ricorrente.
3. Il ricorso è fondato.
L’art. 328, comma primo, c.p. (nelle cui previsioni i Giudici di merito hanno inquadrato la fattispecie in esame) prevede la reclusione da sei mesi a due anni per il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo.
Nel caso di specie gli atti rifiutati (l’elevazione di contravvenzioni al codice della strada per divieto di sosta) non rientrano nelle suddette categorie (atti di ufficio dovuti a ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità) e non risultano in concreto indilazionabili. Né d’altra parte i Giudici di merito hanno motivato in alcun modo su tali punti essenziali per la configurabilità del reato ritenuto in sentenza.
4 . Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste

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