Salve.
Nel mese di marzo 2012 abbiamo ricevuto comunicazione di subingresso per reintestazione in un posteggio del mercato settimanale.
Da tale pratica era emerso che il titolare era stato iscritto presso l'inps in pari data.
Dalla verifica effettuata nei termini di cui all'art. 77bis, comma 2-ter, è emerso che il soggetto non risulta regolare ai fini della regolarità contributiva.
Abbiamo provveduto pertanto ad avviare il procedimento di sospensione ai sensi dell'art. 40 quinques.
Nel frattempo abbiamo preso atto di quanto segue:
- il soggetto ha attivato la sospensione volontaria dell'attività sin dalla data di comunicazione di subingresso, avendo presentato ai colleghi della polizia municipale dei certificati medici
- dalla visura camerale risulta che l'attività, iniziata il 26/03/2012, è sospesa dal 30/03/2012 fino al 30/11/2012.
Da un primo approccio verbale con l'interessato è emerso che di fatto lo stesso non avrebbe avuto intenzione di esercitare l'attività. ma quella di affittare l'azienda di cui era entrata nella disponibilità a seguito di donazione. Sarebbe stato l'oramai classico caso del soggetto che dispone di un'azienda che da in affitto senza l'obbligo di partita iva e quant'altro. Ma la faccenda adesso mi sembra più complicata...
A questo punto ci chiediamo, e giriamo a voi il quesito, sei ci sia una strada da percorrere per consentire al soggetto di mantenere il titolo.
Confidiamo in un vostro sostegno.... Grazie....
Prima di tutto si potrebbe affermare che la re-intestazione puoi non considerarla un subingresso e quindi un’ipotesi non soggetta a verifica DURC. Anche un dirigente regionale lo ha affermato in una circolare rivolta ad un comune. Tecnicamente si ha un subingresso quando Tizio vende o affitta ad Caio. L’ipotesi della risoluzione del contratto e la contestuale prosecuzione dell’attività dell’originario cedente (Tizio) non è rappresenta un subingresso.
Certo è che se il solito Tizio vende l’azienda ad un terzo, in quel caso sarà comunque verificata la posizione di Tizio e del terzo.
In ogni caso se INPS dice che non è regolare vuol dire che è un’azienda iscritta (quindi ha partita IVA) e che ha maturato un debito verso l’istituto. Anche congelando la verifica attuale, quando cederà l’azienda dovrà regolarizzarsi
Ho appena letto la risposta che mi hai fornito e per la quale ti ringrazio.
Sebbene sia d'accordo con l'affermazione in merito alla definizione di reintestazione, ho qualche dubbio interpretativo sull'art. 77, comma 2bis, della L.R Toscana 28/2005.
Mi sembra che dalla lettura del testo "nel caso di subingresso per scadenza del contratto di affitto o per risoluzione o rescissione del contratto, la verifica da parte del comune è limitata al solo subentrante" , emerga che anche la reintestazione sia da considerarsi subingresso.
Cosa ne pensi in merito?
Con riferimento alla seconda parte della tua risposta, ti chiedo cortesemente in che modo potrei "congelare" la verifica attuale, considerando che ho già avviato un procedimento?
Grazie 1000.
La disposizione che citi è sibillina. Già ne avevamo parlato durante la formazione.
La riporto nella sua interezza:
[i]Per quanto concerne i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge regionale 28 novembre 2011, n. 63 nel caso di subingresso per scadenza del contratto di affitto o per risoluzione o rescissione del contratto, la verifica da parte del comune è limitata al solo subentrante.[/i]
Un'interpretazione:
In pratica, per quei presupposti (di fatto e ditempo), la verifica si effettua solo su chi riavvia effettivamente l'attività. Se il proprietario non riavvia l'attività ma ri-affittà l'attività, la verifica si esegue solo sul subentrante.
Fra la comunicazione di avvio procedimento e l'adozione del provvedimento finale possono intervenire approfondimenti e scritti difensivi che poi determinano l'adozione di atto finale diverso dalla sospensione.