Data: 2012-11-27 12:27:33

associazione di promozione sociale - DEPOSITO

Buongiorno Simone,
che mi dici della nota di cui sotto che ho trovato sul sito dell'ASMU?

L'Agibilità Urbanistica della Sede Sociale del Circolo Privato   
PRIMA DI FIRMARE IL CONTRATTO DI LOCAZIONE CONTROLLA CHE CI SIANO I SEGUENTI REQUISITI:

1) Il requisito primario, per tutte le tipologie di attività, è quello dell'Agibilità e realativa destinazione d'Uso.

Per i Circoli Privati, purchè siano Associazione di Promozione Sociale affiliati ad Ente Nazionale con Finalità Assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno ed iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, l'unica Destinazione d'Uso non permessa è quella di Deposito, salvo quanto dettato dai regolamenti comunali e dalle norme Regionali, che si scontrerebbero:

a) con la Legge 383/2000;

b) con le circolari Ministeriali;

c) con le sentenze del Tar Puglia e Veneto.

NON SOTTOVALUTARE QUESTO REQUISITO.

Lo staff ASMU

riferimento id:8879

Data: 2012-11-27 16:28:05

Re:associazione di promozione sociale - DEPOSITO

Su questo tema NON vi sono "certezze" mancando un orientamento del Consiglio di Stato.
Effettivamente vi sono state alcune sentenze limitative. Ti riporto alcuni approfondimenti:

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http://www.edkeditore.it/edk/webform.nsf/14833a1d6245a44ac12571ff002f13ac/472dcf1acf72c727c1257a34004e9b56?OpenDocument
******************
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, 5 giugno 2008, Sent. n.1661/2008
Circoli Privati. Ai sensi dell’ art. 32, IV comma l. 308/2000, i locali in cui si svolgono le attività sociali sono compatibili con qualsiasi destinazione d’uso, quale ne sia l’attività, purché riconducibile nell’ambito della promozione sociale.

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1.1. L’associazione xxx Club è stata costituita nel settembre 2005, come aggregazione “culturale, ricreativa e di promozione sociale”: ne è legale rappresentante ---, proprietaria della sede sociale, in YYY (Treviso) ricadente in zona agricola e catastalmente censita a fg. 15, mapp. li 1120, 1121, 226, 228, 266, 267 e 460.
1.2. XXX club si è affiliata, almeno per il 2006, al Movimento Sportivo Popolare - M.P.S. Italia, ente nazionale con finalità assistenziali, secondo il riconoscimento 10 marzo 1989 del Ministero dell’interno, ed associazione di promozione sociale, per tale riconosciuta con d.m. 21 novembre 2002 del Ministro del Lavoro.
Ora, l’art. 2 del d.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, stabilisce che “le associazioni e i circoli, di cui all’articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi [l’ art. 148 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente] aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l’attività, che la comunica per conoscenza alla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) per il parere necessario all’eventuale rilascio dell’autorizzazione di idoneità sanitaria, una denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”.
Avvalendosi di tale disciplina, nell’ottobre 2006 la XXX Club ha richiesto al Comune di YYY l’autorizzazione sanitaria per l’attività di preparazione e di somministrazione di alimenti e bevande in un circolo privato.
Tuttavia, al termine di un articolato procedimento, la richiesta è stata respinta con la determinazione 14 novembre 2006, n. 11012, dell’ufficio di polizia locale, in quanto “le norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale contemplano la possibilità di apertura di circoli privati in zona A, B , C e D, ma non in zone a destinazione agricola (zone E)”.
2.1. Il diniego è stato impugnato con il ricorso in esame, recante due distinte censure.
Il primo motivo muoveva dal presupposto che la norma urbanistica ostativa fosse stata introdotta con la variante 10 al piano regolatore generale, adottata con deliberazione consiliare 19 febbraio 2004, n. 3, ma mai definitivamente approvata.
Il Comune ha peraltro dimostrato in corso di lite che la previsione vige dal 2001, quando il consiglio municipale, con la deliberazione 27 novembre 2001, n. 49, approvò la variante n. 7: la ricorrente ne ha preso atto nella sua memoria conclusiva, rinunciando sostanzialmente alla censura.
2.2. Il secondo motivo è rubricato nella violazione, ovvero nell’erronea applicazione degli artt. 26, 27, 28, 29 e 30 delle norme tecniche d’attuazione del piano regolatore, nonché nella violazione di legge degli artt. 1, II comma, e 32, IV comma, della l. 308/2000; nella violazione degli artt. 2, 3, 4, 9 e 18 della Costituzione, e nell’illegittimità derivata.
2.3. Il citato art. 32 dispone, al IV comma, che “la sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”.
2.4. Ciò posto, l’associazione ricorrente riconosce come le norme tecniche di piano per il Comune di YYY, elencando le zone territoriali omogenee in cui possono essere insediati i circoli privati, non vi includono la z.t.o. E.
Questo, tuttavia, non configgerebbe con il ripetuto art. 32, IV comma, il quale si riferisce soltanto alle associazioni di promozione sociale, prevalendo così sulla disposizione di piano che disciplina i circoli in via generale; e, comunque, lo stesso art. 32, impiegando la locuzione “indipendentemente dalla destinazione urbanistica”, stabilirebbe l’irrilevanza d’eventuali previsioni urbanistiche confliggenti.
Il diniego sarebbe pertanto illegittimo, avendo applicato “disposizioni di carattere generale (le N.T.A. del P.R.G. relative ai “circoli privati”) ad una fattispecie speciale regolata da apposita normativa derogatoria (art. 32, comma 4, concernente la ristretta categoria delle “associazioni di promozione sociale”)”.
3.1. Comunque, seguita l’Amministrazione, se si ritenessero prevalenti le previsioni di piano richiamate dal Comune, le stesse sarebbero illegittime in parte qua, per contrasto con il ripetuto art. 32, IV comma, ed il diniego gravato sarebbe viziato da illegittimità derivata.
3.2. D’altra parte, neppure sarebbe condivisibile l’affermazione, pure espressa nel provvedimento gravato, per cui l’art. 32 si limiterebbe a formulare un giudizio di compatibilità tra l’esercizio dell’attività delle associazioni di promozione sociale e le zone territoriali omogenee di cui al d.m. 2 aprile 1968, senza con ciò vincolare l’attività pianificatoria del Comune
Invero, la l. 380/00, come dispone il suo art. 1, è stata emanata in attuazione “degli articoli 2, 3, II comma, 4, II comma, 9 e 18 della Costituzione”, al fine di dettare “principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale”; essa “stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui devono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti”.
Sarebbe allora indubbio, secondo la ricorrente, che le eventuali norme comunali, volte a limitare e circoscrivere l’applicazione delle disposizioni ivi contenute – tra cui il ripetuto art. 32 – violerebbero sia l’art. 1 della l. 380/00, sia le norme costituzionali che tutelano e valorizzano l’associazionismo.
4.1. Il T.A.R. ha accolto la domanda cautelare, con l’ordinanza 97/07, poi confermata in grado d’appello; in seguito, secondo la documentazione in atti, l’attività è stata effettivamente avviata.
È allora opportuno rimarcare come non sia controverso in causa se la ricorrente fosse effettivamente, all’epoca dei fatti, un’associazione di promozione sociale, sicché la questione resta estranea al giudizio, come lo è se, in specie, l’attività di somministrazione sia svolta nei limiti stabiliti dalla legislazione nazionale e da quella locale (l.r. 21 settembre 2007, n. 29) per i circoli privati.
4.2. Ciò posto, il thema decidendum si presenta assai circoscritto ed è sintetizzato nella citata ordinanza cautelare 97/07, secondo la quale si deve ritenere “come l’art. 32, IV comma, della l. 308/00, disponga una deroga di carattere generale, immediatamente precettiva, e consenta alle associazioni di promozione sociale di svolgere la loro attività istituzionale in qualsiasi zona del territorio comunale”: il diniego impugnato, fondato sul contrario presupposto, non è pertanto legittimo.
4.3. In effetti, le norme tecniche ammettono i circoli privati – che tali restano pur quando appartengano ad associazioni di promozione sociale - nelle zone residenziali in generale (art. 25, III comma) e specificatamente in quelle A (art. 26, lett. h), B (art. 27, II comma), C1 (art. 28, III comma), C2 (art. 29, II comma), nonché nelle zone produttive D2 (art. 30, VIII comma)
Per le zone agricole, non vi è un divieto espresso, e l’esclusione è desunta dall’art. 35 delle n.t.a., in cui si stabilisce che nelle zone agricole sono ammessi solo “gli interventi edificatori relazionati alla conduzione del fondo, nonché il cambio di destinazione d’uso”, previsione chiarita dalla successiva elencazione, nella quale non si può linearmente includere la categoria del circoli privati.
È dunque soltanto attraverso il citato art. 32, IV comma, che si può affermare la conformità urbanistica di un circolo privato nella z.t.o. E del Comune di XXX; ovvero, in altri termini, concludere per l’illegittimità del provvedimento negativo impugnato.
4.5. Secondo il Comune, invero, quest’ultima disposizione si limiterebbe a formulare un astratto giudizio di compatibilità tra l’esercizio dell’attività delle associazioni di promozione sociale e le zone territoriali omogenee di cui al d.m. 2 aprile 1968, senza con ciò vincolare l’attività pianificatoria dell’Ente.
L’Ente potrebbe cioè vietare comunque l’insediamento di quelle associazioni la cui attività non sia coerente con la destinazione di zona: come si afferma nell’ultima memoria, “un’associazione che s’interessasse di orto-floricultura troverebbe la sua naturale allocazione in area agricola”, ma questa non sarebbe certamente la finalità sociale della XXX club.
4.6. La tesi del Comune non appare peraltro condivisibile.
Il dato normativo contenuto nell’ art. 32, IV comma, è univoco: affermare che i locali in cui si svolgono le attività sociali sono compatibili con qualsiasi destinazione d’uso, quale sia quella urbanistica, significa semplicemente che le associazioni de quibus possono insediarsi ovunque, quale ne sia l’attività, purché riconducibile nell’ambito della promozione sociale.
Del resto, l’interpretazione proposta dall’Amministrazione renderebbe la disposizione sostanzialmente superflua, giacché, in generale, la connotazione urbanistica d’una associazione (come di ogni soggetto di diritto) deriva anche dall’attività svolta: non c’è bisogno di una norma speciale, insomma, perché ad un’associazione con finalità agricole sia consentito operare in z.t.o. E.
4.7. Ne segue che il Comune di YYY ha illegittimamente respinto la domanda della XXX club adducendo una preclusione di natura urbanistica, giacché, così facendo, ha certamente violato una norma derogatoria, di grado superiore e prevalente sulla disciplina di piano, che, comunque, viene qui integrata e non abrogata proprio perché non contiene un espresso divieto.
5.1. Resta allora soltanto da valutare se i dubbi di costituzionalità della disposizione di cui al ripetuto art. 32, subordinatamente sollevati dalla difesa del Comune, siano o meno manifestamente infondati (sulla rilevanza della disposizione non v’è alcun dubbio).
5.2. Ad avviso di questo Collegio, in effetti non sussistono i presupposti per sollevare la questione innanzi al Giudice delle leggi.
È vero che la disposizione sottrae alla competenza dei comuni una funzione amministrativa in materia di assetto del territorio: lo fa, peraltro, in un ambito estremamente limitato, e per la finalità costituzionalmente rilevante di favorire la solidarietà sociale attraverso le associazioni che se ne occupano.
È poi possibile che la disposizione in questione possa venire artatamente utilizzata per eludere le disposizioni, le quali disciplinano i pubblici esercizi e la loro collocazione; ma ciò, ovviamente, non incide sulla sua costituzionalità, imponendo piuttosto di verificare in concreto i presupposti per la sua applicazione.
6.1. Il ricorso va dunque accolto, e va pertanto annullato il provvedimento 14 novembre 2006, prot. n. 11012, mentre non c’è alcuna necessità di caducare specifiche disposizioni di piano.
6.2. Da ultimo, per quanto riguarda la domanda risarcitoria, questa è stata proposta come se l'associazione intendesse svolgere un'attività d'impresa dissimilata, anzichè di promozione sociale.
E' questa tuttavia un'impostazione in palese contrasto con la situazione giuridica apparente; inoltre, avendo prospettato in termini inconferenti (riferiti cioè ad un'attività lucrativa) il proprio danno da ritardo, la ricorrente non ha fornito una prova pertinente di quello stesso danno da ritardo che, come associazione di promozione sociale, essa potrebbe eventualmente aver sofferto: la domanda va pertanto respinta.
Le spese, attesa la novità della questione e la soccombenza parziale, possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie parzialmente e, per l’effetto, annulla il provvedimento in epigrafe impugnato sub a.
Rigetta la domanda di risarcimento del danno.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 17 gennaio 2008.
******************
http://www.uisp.it/reggiocalabria/files/principale/CONSULENZE/35_2010.pdf
******************

Centri culturali islamici: in quali zone del PRG possono collocarsi? La questione delle associazioni di promozione sociale.
Nel caso esaminato dalla sentenza 11.06.2012 n. 801 del TAR Veneto, Sez. II, il comune ha diffidato un centro culturale islamico a usare un immobile in modo difforme dalla destinazione d'uso risultante dal certificato di agibilità conseguito per il medesimo immobile (capannone destinato ad attività produttivo-artigianale).
Il TAR ha ritenuto che le disposizioni del PRG non consentano destinazioni d'uso diverse da quelle produttivo-artigianali e ha concluso che le attività destinate al culto e/o ad associazioni culturali o religiose non possono trovare collocazione in questa zona, ma possono essere svolte nelle zone a ciò destinate dal P.R.G., ai sensi dell’art. 30 delle N.T.A.
IL TAR non ha ritenuto applicabile la disposizione dell'art. 32 della legge 383 del 2000 che stabilisce che le attività delle associazioni di promozione sociale sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, in quanto non è stato conseguito il formale riconoscimento come associazione di promozione sociale: "che, invero, ai sensi dell’art. 7 della normativa invocata è prevista l’iscrizione delle associazioni di promozione sociale in appositi registri, su scala nazionale o regionale a seconda del livello di operatività delle associazioni, e ai sensi del successivo art. 8 è prescritto che al fine di usufruire dei benefici di cui alla legge de qua è necessario conseguire l’iscrizione nei suddetti registri, nazionali o regionali; atteso che l’associazione ricorrente non ha fornito alcuna documentazione a tale specifico riguardo, non dimostrando l’iscrizione nel registi di cui alla L. n. 383/2000, diversa essendo la documentazione proveniente dall’Agenzia delle Entrate ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 460/1997" (commento tratto da e link a http://venetoius.myblog.it).
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riferimento id:8879

Data: 2012-11-28 08:02:47

Re:associazione di promozione sociale - DEPOSITO

L'associazione di promozione sociale in questione vorrebbe utilizzare un locale accatastato come "magazzino" per svolgere le ss. attività: didattiche ricreative per bambini abili e diversamente abili, culturali per pensionati ed anziani, inoltre organizzazione eventi per raccolta di fondi, intrattenimento (giochi, concerti)...
Credo che sia fattibile. Al Comune basta una comunicazione di avvio dell'attività anche se non è dovuta.
Per adeguare il locale dal punto di vista igienico - sanitario occorre interessare l'USL di zona?
Che dici?

riferimento id:8879

Data: 2012-11-28 20:20:17

Re:associazione di promozione sociale - DEPOSITO


L'associazione di promozione sociale in questione vorrebbe utilizzare un locale accatastato come "magazzino" per svolgere le ss. attività: didattiche ricreative per bambini abili e diversamente abili, culturali per pensionati ed anziani, inoltre organizzazione eventi per raccolta di fondi, intrattenimento (giochi, concerti)...
Credo che sia fattibile. Al Comune basta una comunicazione di avvio dell'attività anche se non è dovuta.
Per adeguare il locale dal punto di vista igienico - sanitario occorre interessare l'USL di zona?
Che dici?
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Concordo sulla SCIA non dovuta ma presentabile. Non concordo sul coinvolgimento ASL

riferimento id:8879

Data: 2012-12-27 17:45:32

Re:associazione di promozione sociale - DEPOSITO

Buonasera Simone, sono nuovo del forum e mi interessava l'argomento, in particolare quando Lei citava: "Concordo sulla SCIA non dovuta ma presentabile. Non concordo sul coinvolgimento ASL";
Perche non si dovrebbe presentare la scia per la comunicazione di avvio dell'attività e per adeguare il locale dal punto di vista igienico non concordare sul coinvolgimento ASL ?
Le chiedo questo perche sto cercando di capire bene se posso o meno svolgere attività di promozione sociale nel locale che ho appena affittato accatastato c2 seminterrato a Roma.
Quasi tutte le associazioni che ho contattato penso non siano ben ferrate sull'argomento, alcune dicono che non c'è problema, basta avere la deroga all'art 65, compilare la scia online e attenersi alle norme della asl (previo sopralluogo tecnico asl), altre invece mi dicono che NON si può svolgere attivita di promozione sociale in un deposito (c2); altre invece propongono di presentare solo la scia online.
Il locale che ho appena affittato in realtà non passerebbe il test della asl.. :(  in quanto il bagno nei locali interrati è di altezza inferiore alla norma, pero' se come Lei dice, non va sentito il parere della asl e nemmeno presentata scia non dovrebbero esserci problemi..
Se può togliermi qualche dubbio e darmi delle delucidazioni gliene sarei proprio grato!!! Grazie mille in anticipo
Dario

riferimento id:8879

Data: 2012-12-27 18:27:28

Re:associazione di promozione sociale - DEPOSITO


Buonasera Simone, sono nuovo del forum e mi interessava l'argomento, in particolare quando Lei citava: "Concordo sulla SCIA non dovuta ma presentabile. Non concordo sul coinvolgimento ASL";
Perche non si dovrebbe presentare la scia per la comunicazione di avvio dell'attività e per adeguare il locale dal punto di vista igienico non concordare sul coinvolgimento ASL ?
Le chiedo questo perche sto cercando di capire bene se posso o meno svolgere attività di promozione sociale nel locale che ho appena affittato accatastato c2 seminterrato a Roma.
Quasi tutte le associazioni che ho contattato penso non siano ben ferrate sull'argomento, alcune dicono che non c'è problema, basta avere la deroga all'art 65, compilare la scia online e attenersi alle norme della asl (previo sopralluogo tecnico asl), altre invece mi dicono che NON si può svolgere attivita di promozione sociale in un deposito (c2); altre invece propongono di presentare solo la scia online.
Il locale che ho appena affittato in realtà non passerebbe il test della asl.. :(  in quanto il bagno nei locali interrati è di altezza inferiore alla norma, pero' se come Lei dice, non va sentito il parere della asl e nemmeno presentata scia non dovrebbero esserci problemi..
Se può togliermi qualche dubbio e darmi delle delucidazioni gliene sarei proprio grato!!! Grazie mille in anticipo
Dario
[/quote]

Intanto benvenuto nel FORUM.
Alcune precisazioni:
1) la nostra COSTITUZIONE tutela la libertà di associazione e non consente norme che assoggettino a controlli preventivi la libertà di associazione stessa. Quindi chiunque può aprire una associazione senza dover chiedere autorizzazioni, permessi o scia.
2) una associazione, tuttavia, svolge una attività sul territorio e come tale è soggetta alle norme URBANISTICHE in materia di compatibilità e destinazione d'uso. Quindi, per poter utilizzare un immobile all'attività associativa occorre verificare che ciò sia compatibile (normalmente è sufficiente la destinazione direzionale o commerciale).
3) per le associazioni di promozione sociale il LEGISLATORE (come indicato nella norma e nella sentenza citata) prevede una DEROGA di cui al punto 2, e cioè le ammette in ogni immobile, qualunque sia la destinazione d'uso
4) le associazioni, in determinati casi, devono comunque attivare procedure amministrative (autorizzazioni o scia) se effettuano attività che eccede quella strettamente associativa (es. somministrazione, pubblico trattenimento ecc...)

VENIAMO AL TUO CASO

Nel tuo caso ci troviamo di fronte ad un locale C/2 (attento che la classificazione catastale è COSA DIVERSA dalla destinazione d'uso). Ciò lascia presumere una destinazione astrattamente non compatibile con le attività associative.
TUTTAVIA come associazione di promozione sociale puoi usare anche un immobile con destinazione incompatibile.
Per l'avvio dell'attività NON OCCORRE alcun adempimento (nè SCIA nè richiesta di autorizzazione) a meno che non intendiate avviare attività di somministrazione ai soci o al pubblico.
Quanto al BAGNO, se questo è stato realizzato in base ad un titolo edilizio ordinario (permesso a costruire o scia) o straordinario (condono o sanatoria) resta CONFORME anche se ha dimensioni e caratteristiche in deroga ai requisiti ordinari.
Se abusivo rimane ovviamente tal A PRESCINDERE dal fatto che avviate una attività associativa.
E' tipico di noi italiani purtroppo ragionare nel senso che: se non presento niente nessuno se ne accorge, se devo presentare una pratica mi scoprono!!!!!!!
Ti comprendo .... ma dovresti valutare la possibilità di SANARE il bagno (se non in regola) a prescindere dal fatto di presentare o meno una pratica.

Ciò detto io ti suggerirei:
1) avvia l'attività dell'associazione senza alcun adempimento se non effettui somministrazione
2) se effetti somministrazione presenta scia e notifica sanitaria e EVIDENZIA che il bagno ha caratteristiche particolari in base al titolo edilizio n ..... ecc...
3) se il bagno è "non conforme" presenta contestualmente la procedura di sanatoria
4) avvaliti di un bravo geometra!!!!!!!!!

riferimento id:8879

Data: 2012-12-28 12:48:55

Re:associazione di promozione sociale - DEPOSITO



Buonasera Simone, sono nuovo del forum e mi interessava l'argomento, in particolare quando Lei citava: "Concordo sulla SCIA non dovuta ma presentabile. Non concordo sul coinvolgimento ASL";
Perche non si dovrebbe presentare la scia per la comunicazione di avvio dell'attività e per adeguare il locale dal punto di vista igienico non concordare sul coinvolgimento ASL ?
Le chiedo questo perche sto cercando di capire bene se posso o meno svolgere attività di promozione sociale nel locale che ho appena affittato accatastato c2 seminterrato a Roma.
Quasi tutte le associazioni che ho contattato penso non siano ben ferrate sull'argomento, alcune dicono che non c'è problema, basta avere la deroga all'art 65, compilare la scia online e attenersi alle norme della asl (previo sopralluogo tecnico asl), altre invece mi dicono che NON si può svolgere attivita di promozione sociale in un deposito (c2); altre invece propongono di presentare solo la scia online.
Il locale che ho appena affittato in realtà non passerebbe il test della asl.. :(  in quanto il bagno nei locali interrati è di altezza inferiore alla norma, pero' se come Lei dice, non va sentito il parere della asl e nemmeno presentata scia non dovrebbero esserci problemi..
Se può togliermi qualche dubbio e darmi delle delucidazioni gliene sarei proprio grato!!! Grazie mille in anticipo
Dario
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Intanto benvenuto nel FORUM.
Alcune precisazioni:
1) la nostra COSTITUZIONE tutela la libertà di associazione e non consente norme che assoggettino a controlli preventivi la libertà di associazione stessa. Quindi chiunque può aprire una associazione senza dover chiedere autorizzazioni, permessi o scia.
2) una associazione, tuttavia, svolge una attività sul territorio e come tale è soggetta alle norme URBANISTICHE in materia di compatibilità e destinazione d'uso. Quindi, per poter utilizzare un immobile all'attività associativa occorre verificare che ciò sia compatibile (normalmente è sufficiente la destinazione direzionale o commerciale).
3) per le associazioni di promozione sociale il LEGISLATORE (come indicato nella norma e nella sentenza citata) prevede una DEROGA di cui al punto 2, e cioè le ammette in ogni immobile, qualunque sia la destinazione d'uso
4) le associazioni, in determinati casi, devono comunque attivare procedure amministrative (autorizzazioni o scia) se effettuano attività che eccede quella strettamente associativa (es. somministrazione, pubblico trattenimento ecc...)

VENIAMO AL TUO CASO

Nel tuo caso ci troviamo di fronte ad un locale C/2 (attento che la classificazione catastale è COSA DIVERSA dalla destinazione d'uso). Ciò lascia presumere una destinazione astrattamente non compatibile con le attività associative.
TUTTAVIA come associazione di promozione sociale puoi usare anche un immobile con destinazione incompatibile.
Per l'avvio dell'attività NON OCCORRE alcun adempimento (nè SCIA nè richiesta di autorizzazione) a meno che non intendiate avviare attività di somministrazione ai soci o al pubblico.
Quanto al BAGNO, se questo è stato realizzato in base ad un titolo edilizio ordinario (permesso a costruire o scia) o straordinario (condono o sanatoria) resta CONFORME anche se ha dimensioni e caratteristiche in deroga ai requisiti ordinari.
Se abusivo rimane ovviamente tal A PRESCINDERE dal fatto che avviate una attività associativa.
E' tipico di noi italiani purtroppo ragionare nel senso che: se non presento niente nessuno se ne accorge, se devo presentare una pratica mi scoprono!!!!!!!
Ti comprendo .... ma dovresti valutare la possibilità di SANARE il bagno (se non in regola) a prescindere dal fatto di presentare o meno una pratica.

Ciò detto io ti suggerirei:
1) avvia l'attività dell'associazione senza alcun adempimento se non effettui somministrazione
2) se effetti somministrazione presenta scia e notifica sanitaria e EVIDENZIA che il bagno ha caratteristiche particolari in base al titolo edilizio n ..... ecc...
3) se il bagno è "non conforme" presenta contestualmente la procedura di sanatoria
4) avvaliti di un bravo geometra!!!!!!!!!
[/quote]
Buongiorno Simone,
Se posso vorrei darti del Tu.
Prima vorrei ringraziarti per la disponibilità, e poi ringraziarti per la tua preparazione. Sono contento di aver trovato finalmente una persona PREPARATISSIMA!!!    :D se avessero tutti la metà della tua preparazione vivremmo felici e tutti sorridenti, purtroppo ci si scontra ogni giorno, a qualsiasi sportello pubblico con incompetenti e ignoranti, questo porta inevitabilmente alla confusione piu totale e non si capisce da dove si possa iniziare... e viene voglia di mandare tutti ....a quel paese (EVVIVA INTERNET); Cmq non voglio essere polemico in questi giorni di festa, vorrei solo di nuovo ringraziarti e chiederti questo:
- Mi dici che per la somministrazione devo presentare scia e notifica sanitaria, che intendi per notifica sanitaria?
Io in realtà oltre al bagno, probabilmente da sanare, dovrei anche richiedere questa famosa deroga all'articolo 65 per i locali seminterrati giusto? oppure basta la scia? eventualmente tutto questo lo devo cmq andare a fare alla asl?

riferimento id:8879

Data: 2012-12-28 14:10:53

Re:associazione di promozione sociale - DEPOSITO

Mi dici che per la somministrazione devo presentare scia e notifica sanitaria, che intendi per notifica sanitaria?
[color=red]Tutte le attività che effettuano preparazione, commercio o somministrazione di alimenti e bevande, a parte gli adempimenti amministrativi (nel tuo caso la SCIA per l'attività di circolo) devono fare la NOTIFICA AI SENSI DEL REG. CE 852/2004 (che corrisponde alla ex autorizzazione sanitaria). Una comunicazione da inviare al SUAP che la inoltra alla ASL. In genere si allega planimetria e relazione tecnica[/color]

Io in realtà oltre al bagno, probabilmente da sanare, dovrei anche richiedere questa famosa deroga all'articolo 65 per i locali seminterrati giusto? oppure basta la scia? eventualmente tutto questo lo devo cmq andare a fare alla asl?

[color=red]Ecco alcune istruzioni sulla deroga (non necessariamente prescritta):
Sono soggetti alla autorizzazione in deroga all’art. 65 del D.Lga 81/08 tutti i locali sotterranei ed i locali semisotterranei che risultano al di sotto del terreno circostante per almeno la metà della loro altezza complessiva e del loro perimetro (nota del Ministero del Lavoro n.3025 del 6/10/1967).
In quali casi occorre presentare la richiesta di deroga?
Sono soggette a tale richiesta tutte le attività lavorative alle quali siano addetti lavoratori subordinati. Sono equiparati ai lavoratori subordinati i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società o degli enti stessi.
Non sono soggette le attività svolte direttamente dal titolare col solo aiuto di familiari con lui conviventi.
Per quali locali non occorre presentare la richiesta di deroga?
Per tutti quei locali che non sono luogo di lavoro, quali ad esempio bagni, spogliatoi, docce.
Per quei locali in cui si svolgono lavorazioni per le quali ricorrono particolari esigenze tecniche, quali ad esempio la conduzione e manutenzione di impianti tecnologici (turbine, caldaie).
Quando presentare la richiesta?
Prima di iniziare una nuova attività lavorativa oppure nel caso in cui si sia già in possesso di una deroga ma intervengano variazioni nella tipologia dell’ attività lavorativa svolta o nelle strutture dei locali.
Per la Toscana puoi far riferimento al modello allegato.

Ti allego anche il modello di notifica sanitaria e per l'avvio di somministrazione in circoli.
[/color]

riferimento id:8879

Data: 2012-12-28 14:52:44

Re:associazione di promozione sociale - DEPOSITO

Grazie mille, speriamo bene....    Vi terrò aggiornati!!!
Buon lavoro e a presto!!!

riferimento id:8879

Data: 2013-11-18 19:07:04

Re:associazione di promozione sociale - DEPOSITO

Le ASP possono localizzarsi OVUNQUE a prescindere dalla destinazione d'uso T.A.R

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=16558.new#new

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Data: 2014-04-04 11:39:38

Re:associazione di promozione sociale - DEPOSITO

Gentile Simone Chiarelli

ho una situazione simile a quella della persona a cui aveva risposto. Sto valutando l'apertura di un'APS che farebbe servizi ricreativi nella val di Sieve, senza somministrazione classica o al più con distributori automatici, e che vorremmo aprire in un magazzino C2. Può meglio argomentare la risposta che aveva dato e che riporto qui fra virgolette?

"Quanto al BAGNO, se questo è stato realizzato in base ad un titolo edilizio ordinario (permesso a costruire o scia) o straordinario (condono o sanatoria) resta CONFORME anche se ha dimensioni e caratteristiche in deroga ai requisiti ordinari."

Quindi questo significherebbe che il locale igienico se già esistente e costruito regolarmente e con permesso, anche se di dimensioni di poco più di 1 mq (era stato costruito giusto per un magazzino...), potrebbe essere idoneo alle attività di aps anche aperte ai soci? Può andare veramente in deroga ai requisiti ordinari?

Inoltre i requisiti per l'installazione di sistemi di distribuzione automatica di alimenti e bevande sono gli stessi della classica somministrazione presenti normalmnete nei circoli, o sono inesistenti ovvero come se non ci fosse somministrazione, o è una via di mezzo?

Grazie per tutto
Daniele Migliorini

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Data: 2017-06-08 21:36:16

Re:associazione di promozione sociale - DEPOSITO

Salve avrei un caso analogo, vorrei avviare una Asp, ho trovato un locale con destinazione c2 ma leggendo il forum mi sembra di capire che non ci siano problemi.
Ho ancora 2 perplessità...
la prima il locale in alcuni punti è 2.40 mt ed altri 2.50 e non so se c'è qualcosa che lo vieti,
la seconda è in riferimento alla somministrazione...  cosa s'intende? Mi spiego devo chiedere autorizzazione se nello statuto è specificato che si vuol somministrare o anche se gli associati decidono di portare "viveri" durante gli incontri?
Grazie

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Data: 2017-06-09 06:07:41

Re:associazione di promozione sociale - DEPOSITO


Salve avrei un caso analogo, vorrei avviare una Asp, ho trovato un locale con destinazione c2 ma leggendo il forum mi sembra di capire che non ci siano problemi.
Ho ancora 2 perplessità...
la prima il locale in alcuni punti è 2.40 mt ed altri 2.50 e non so se c'è qualcosa che lo vieti,
la seconda è in riferimento alla somministrazione...  cosa s'intende? Mi spiego devo chiedere autorizzazione se nello statuto è specificato che si vuol somministrare o anche se gli associati decidono di portare "viveri" durante gli incontri?
Grazie
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Confermiamo la possibilità di utilizzo dell'immobile.
Quanto all'altezza questa, se regolarmente concessionata, non crea problemi generali salvo nel caso in cui vi sia permanenza di personale (volontari, soci ecc...) per cui potrebbe essere non consentito l'uso prolungato per le norme di sicurezza.
Per la somministrazione vi sono adempimenti SOLO SE l'associazione offre cibo a pagamento, mentre se ciascuno si porta da mangiare e se lo mangia in autonomia non vi sono adempimenti

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Data: 2017-09-16 04:00:41

Re:associazione di promozione sociale - DEPOSITO

ASSOCIAZIONI possono localizzarsi a prescindere dalla destinazione d'uso

[color=red][b]TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. I – sentenza 13 settembre 2017 n. 1447 [/b][/color]

https://buff.ly/2f2aixJ

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