Buon giorno
vorrei aprire all'interno del mio bed and breakfast ,sito nel Comune di Camaiore, un piccolo ristorante aperto al pubblico .
La superfice totale che mi occorre per la realizzazione di una nuova cucina ,spogliatoio per personale e 2 bagni non supera i 30 metri quadri.
Domanda:
Sono soggetto agli oneri che generalmente il comune chiede in caso di cambio di destinazione d'uso ,oppure posso avvalermi della legge toscana LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2005 essendo il cambio inferiore a 30 mt2 ?
In piu' nel mio caso non si necessita di nessun intervento strutturale .
Certo di una Vostra risposta
Distinti Saluti
Paolo Tarpini
Buon giorno
vorrei aprire all'interno del mio bed and breakfast ,sito nel Comune di Camaiore, un piccolo ristorante aperto al pubblico .
La superfice totale che mi occorre per la realizzazione di una nuova cucina ,spogliatoio per personale e 2 bagni non supera i 30 metri quadri.
Domanda:
Sono soggetto agli oneri che generalmente il comune chiede in caso di cambio di destinazione d'uso ,oppure posso avvalermi della legge toscana LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2005 essendo il cambio inferiore a 30 mt2 ?
In piu' nel mio caso non si necessita di nessun intervento strutturale .
Certo di una Vostra risposta
Distinti Saluti
Paolo Tarpini
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Il punto "critico" è questo. La legge regionale stabilisce chiaramente che NON si ha cambio di destinazione d'uso se si usano meno di 30 mq di superficie per un uso diverso.
Ciò detto, tuttavia, si ritiene che l'uso NON possa essere in contrasto con eventuali vincoli di zona.
Quindi se l'area è residenziale e NON SONO AMMESSE (in modo espresso) attività commerciali, non si potrà fruire della citata deroga.
Se tale divieto NON è espressamente previsto a mio avviso è possibile fruire della disposizione della legge regionale.
**********************
Toscana
L.R. 3-1-2005 n. 1
Norme per il governo del territorio.
Pubblicata nel B.U. Toscana 12 gennaio 2005, n. 2, parte prima.
Art. 59
Mutamenti della destinazione d'uso.
1. Ai sensi dell'articolo 58, comma 1 e comma 3, lettere c) ed e), sono comunque considerati mutamenti di destinazione d'uso i passaggi dall'una all'altra delle seguenti categorie:
a) residenziale;
b) industriale e artigianale;
c) commerciale;
d) turistico-ricettiva;
e) direzionale;
f) di servizio;
g) commerciale all'ingrosso e depositi;
h) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, si ha mutamento di destinazione d'uso quando sia variata l'utilizzazione attuale di una unità immobiliare in modo tale da interessare oltre il 35 per cento della superficie utile dell'unità stessa o comunque oltre trenta metri quadrati, anche con più interventi successivi.
3. Si presume destinazione d'uso attuale ai fini della presente legge quella risultante da atti pubblici ovvero da atti in possesso della pubblica amministrazione formati in data anteriore alla entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 58, ovvero, in mancanza, dalla posizione catastale quale risulta alla data di entrata in vigore della disciplina stessa.