Buongiorno Simone, un ufficiale di polizia municipale del mio comune, avendo ricevuto una lettera anonima realtiva alla presenza di un asilo nido privato privo delle necessarie autorizzazioni, mi ha chiesto: a quale normativa fare riferimento; che requisiti deve possedere chi apre un asilo nido e che requisiti deve avere il locale; che tipo di sanzione applicare, in base a quale legge e a quale ufficio o ente segnalare tale attività abusiva. A noi come SUAP risulta come ludoteca ma nella lettera anonima si parla di asilo nido. Cosa ne pensi?
Ti allego copia della lettera/esposto.
Ciao
Ecco il principale riferimento normativo:
L.R. 14 settembre 1979, n. 214 (1).
Disciplina degli asili-nido nella Regione siciliana (2).
(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 15 settembre 1979, n. 41.
(2) Vedi anche il Dec.Ass. 12 dicembre 1979.
TITOLO I
Norme di carattere generale
(giurisprudenza)
Art. 1
La legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e successive modifiche ed integrazioni, si applica nella Regione siciliana con l'osservanza delle norme contenute nella presente legge.
Art. 2
I comuni, singoli o associati, provvedono all'istituzione ed alla gestione degli asili-nido, coordinandone l'attività con gli altri interventi sociali, nell'ambito del territorio.
L'asilo-nido è un servizio aperto a tutti che mira a garantire, in un completo sistema di sicurezza sociale, un efficace intervento nel momento educativo del bambino per lo sviluppo armonico della sua personalità, favorendone il processo di socializzazione che coinvolga la famiglia, gli operatori degli asili-nido e la comunità locale, insieme ad una equilibrata alimentazione.
Art. 3
Possono usufruire dell'asilo-nido tutti i bambini di età fino a tre anni le cui famiglie risiedono o prestino attività lavorativa nella zona che l'asilo-nido è destinato a servire.
I bambini sono ammessi in base ad una graduatoria che viene formulata, entro il 30 luglio di ogni anno, dal comitato di gestione di cui all'art. 18 della presente legge, tenuto conto delle situazioni familiari degli aspiranti, con particolare riguardo ai bambini le cui famiglie vivono in abitazioni igienicamente carenti o ubicate in zone malsane; ai figli di reclusi; ai bambini che sono orfani o figli di madre nubile; ai figli di lavoratore iscritto nelle liste dei disoccupati; ai figli di madri lavoratrici; ai figli di lavoratore emigrato all'estero o in altre regioni; ai bambini appartenenti a famiglie numerose (3).
L'ammissione è relativa al periodo 1 gennaio 31 dicembre e, per i bambini che compiono il terzo anno di età nel corso di detto periodo, si intende prorogata fino alla scadenza dello stesso.
Non sono ammesse esclusioni per minorazioni psicomotorie e sensoriali. Per i bambini portatori di handicaps, il comitato di gestione promuove iniziative-supporto volte a realizzare il coordinamento degli interventi con le altre strutture sociali e sanitarie esistenti nel territorio, affinché vengano sviluppate al massimo le capacità del bambino e se ne favorisca il più ampio ed autonomo inserimento.
Ai fini dell'ammissione negli asili-nido sono prese in considerazione, ogni anno, le domande presentate entro il 30 giugno (4).
La graduatoria degli ammessi è pubblicata mediante affissione nei locali dell'asilo-nido e all'albo pretorio del comune e può essere impugnata con ricorso da presentarsi, nel termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione, al sindaco del comune o al presidente dell'assemblea consortile, che decidono entro i dieci giorni successivi.
(3) Comma così modificato dall'art. 21, comma 10, L.R. 22 dicembre 2005, n. 19. La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario termine del 30 novembre con l'attuale termine del 30 luglio.
(4) Comma così modificato dall'art. 21, comma 10, L.R. 22 dicembre 2005, n. 19. La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario termine del 31 ottobre con l'attuale termine del 30 giugno.
Art. 4
L'asilo-nido è aperto per l'intero anno solare, ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi e per un minimo di otto ore giornaliere.
L'orario di frequenza giornaliero all'asilo-nido viene stabilito con provvedimento del sindaco o del presidente dell'assemblea consortile, sentito il comitato di gestione di cui all'art. 18 della presente legge, in relazione alle esigenze delle famiglie utenti e, in particolare, delle madri lavoratrici.
Il regolamento di gestione può prevedere la chiusura dell'asilo-nido per un periodo di trenta giorni consecutivi nell'anno solare.
Le tabelle dietetiche, concernenti i pasti dei bambini, sono fissate dall'unità sanitaria locale.
TITOLO II
Norme per il rifinanziamento dei piani predisposti ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e per la predisposizione di nuovi piani
Art. 5 (5)
Per la completa attuazione dei piani regionali annuali per gli asili-nido predisposti dalla commissione per l'assistenza sociale all'infanzia, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, nonché della legge regionale 22 luglio 1972, n. 39, in relazione alla legge 29 novembre 1977, n. 891, sono concessi contributi per la costruzione, il riattamento, l'impianto e l'arredamento degli asili-nido, nonché per la gestione, il funzionamento e la manutenzione, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli successivi.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la sanità provvede, anche in relazione al numero dei comuni che, ai sensi dell'art. 16 della presente legge, sono decaduti dal beneficio del finanziamento, all'aggiornamento dei piani predisposti per il quinquennio 1972- 1976.
L'inclusione di nuovi comuni, ai sensi del precedente comma, è effettuata tenendo presenti criteri di priorità:
a) relativamente ad opere di rifacimento e riattamento dei locali, per i comuni che gestiscono asili-nido ex ONMI o comunque istituiti da enti disciolti;
b) per i centri di Palermo, Messina, Catania e Siracusa e centri di maggiore sviluppo industriale;
c) per i centri particolarmente carenti sul piano sociale ed economico;
d) per i centri dove l'occupazione femminile esige un particolare intervento.
Altri piani per la costruzione, il riattamento, l'impianto e l'arredamento, nonché per la gestione, manutenzione e funzionamento, in aggiunta a quelli relativi al quinquennio 1972- 1976, sono predisposti dall'Assessore regionale per la sanità, in relazione alle esigenze rappresentate dai comuni, tenuto conto dell'effettivo stato di attuazione dei piani già predisposti nel quinquennio 1972- 1976, della completa realizzazione e avviata gestione degli asili già programmati e sempre con riferimento ai criteri di cui alle lettere a, b, c e d del comma precedente.
(5) Per disposizioni di carattere finanziario, si veda l'art. 4 della legge regionale 16 ottobre 1997, n. 39.
Art. 6
I contributi di cui al precedente art. 5 relativi alla costruzione, al riattamento, all'impianto e all'arredamento sono concessi ai comuni inclusi nei piani di intervento relativi al quinquennio 1972- 1976, nei limiti e con le modalità indicate nei successivi articoli 7 e 8, in relazione alle disponibilità finanziarie residue, dopo che sia stata assicurata la copertura dei piani annuali per la gestione.
Al fine di ottenere il finanziamento per la costruzione, il riattamento, l'impianto e l'arredamento per gli asili-nido inclusi nei piani di cui al precedente comma, i comuni devono far pervenire all'Assessore regionale per la sanità il progetto esecutivo o la perizia di variante e suppletiva o di adeguamento al costo massimo previsto nel successivo art. 7, ovvero gli atti comprovanti il maggiore costo per la revisione prezzi.
Art. 7
L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere contributi per la costruzione, il riattamento, l'impianto e l'arredamento degli asili-nido, in relazione agli standards ed ai minimi volumetrici di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 della presente legge, in misura non superiore a lire 150 milioni, ivi comprese le spese relative alla progettazione, direzione, contabilità e assistenza al collaudo.
Gli oneri eccedenti tale limite, se non coperti ai sensi del successivo art. 10, sono a totale carico dei comuni e dei loro consorzi.
Il limite massimo di cui al primo comma del presente articolo può essere modificato, ogni triennio, avendo riguardo alle variazioni del costo della vita, con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, adottato di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previo parere dell'ispettorato regionale tecnico, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Per gli asili-nido da costruire nelle zone sismiche, il limite massimo del contributo di cui al primo comma può essere aumentato rispettivamente non oltre il 10 per cento e il 7 per cento, a seconda che si tratti di zone sismiche di prima o di seconda categoria.
Per gli asili-nido da realizzare nelle isole minori, il costo massimo di cui al primo comma, eventualmente maggiorato per le zone sismiche, può altresì aumentato non oltre il 15 per cento.
Art. 8
Sono ammessi al finanziamento per la costruzione, l'impianto e l'arredamento nei limiti del tetto massimo di contribuzione di cui all'art. 7 della presente legge, i progetti inclusi nei piani e non ancora finanziati.
Sono altresì ammessi al finanziamento, ai sensi dell'art. 5, commi secondo e terzo, della presente legge, i progetti di rifacimento e riattamento degli asili-nido istituiti dalla disciolta ONMI e da altri enti pubblici o gestiti dai comuni.
Sono ammessi al rifinanziamento, per l'importo relativo alla differenza tra la somma già finanziata ed il tetto massimo previsto dal precedente art. 7, le perizie di variante e suppletive, nonché quelle di adeguamento dei progetti da realizzare nei comuni inclusi nei piani relativi al 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976, che non siano decaduti dal beneficio del finanziamento ai sensi dell'art. 16 della presente legge.
Art. 9
L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere contributi ai sensi dell'art. 5, primo comma, per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili-nido nel limite massimo annuo di lire 2 milioni per bambino.
Sono ammessi a fruire del contributo per la gestione, oltre ai comuni che hanno ottenuto il contributo per la costruzione ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e della presente legge, anche i comuni che gestiscono asili-nido, comunque realizzati.
Eventuali variazioni al costo pro-capite annuo di gestione di cui al primo comma sono apportate ogni biennio, in relazione alle variazioni degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Le domande per ottenere il contributo per la gestione devono pervenire all'Assessore regionale per la sanità entro il 30 settembre di ciascun anno.
Art. 10
I comuni e i consorzi di comuni sono autorizzati ad utilizzare, oltre ai contributi statali di cui alle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891, e regionali, i contributi finanziari provenienti da enti o aziende pubbliche e private da destinare alla costruzione ed alla gestione degli asili-nido.
Sono a carico dei comuni gli oneri eccedenti la misura dei contributi a carico dello Stato e della Regione.
TITOLO III
Norme per la progettazione e la realizzazione degli asili-nido
Art. 11
In sede di formazione o rielaborazione degli strumenti urbanistici, devono essere previste aree necessarie alla costruzione degli asili-nido, applicando i seguenti standards:
a) rapporto asilo-nido popolazione: uno ogni 1800 abitanti;
b) superficie effettivamente impegnata in rapporto alla popolazione: metri quadrati 0,85 per ogni abitante servito, con lotti minimi comunque non inferiori a 1500 metri quadrati.
Nelle zone omogenee «A» e «B» di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 3519, il lotto minimo non dovrà essere inferiore a 1.000 metri quadrati.
Art. 12
Gli asili-nido possono essere collocati in:
1) nuove costruzioni in edifici singoli;
2) nuove costruzioni facenti parte di un complesso scolastico di scuola materna e/o scuola elementare;
3) nuove costruzioni facenti parte di una nuova struttura residenziale;
4) locali ristrutturati in edifici esistenti.
Le scelte relative devono essere motivate e devono tenere conto dei criteri di convenienza urbanistica, economica, strutturale, funzionale ed igienico-sanitaria.
Art. 13
Per le nuove costruzioni, le aree destinate ad asili-nido sono scelte con delibera del consiglio comunale, secondo le previsioni dello strumento urbanistico approvato o adottato.
Per la realizzazione delle opere di costruzione degli asili-nido si applicano le norme contenute nei commi primo, secondo e terzo dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35.
Art. 14
Ogni asilo-nido non può ospitare più di 60 bambini e deve essere dotato di almeno due sezioni distinte: lattanti e divezzi.
La costruzione deve essere concepita come un organismo architettonico omogeneo, completo di tutti gli impianti, servizi, attrezzature e arredi, nonché della sistemazione delle zone all'aperto, necessari all'armonioso sviluppo psicomotorio del bambino.
La superficie interna netta non può essere inferiore a 300 metri quadrati.
Le superfici all'aperto devono essere opportunamente attrezzate a verde per il gioco e per le attività di conoscenza; in particolare, per le costruzioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 del precedente art. 12, non devono essere inferiori a metri quadrati 300.
Ciascun asilo deve comprendere almeno un ambiente per le attività di gruppo.
Gli ambienti del nido devono essere interamente fuori terra, salvo, eventualmente, i depositi, la lavanderia e i locali per impianti tecnici.
Per ogni asilo deve essere previsto, di norma, un solo piano ubicato alla prima elevazione fuori terra.
Si possono prevedere tuttavia soluzioni a due piani solo quando si ristruttura un edificio esistente e nel caso in cui la costruzione dell'asilo-nido, nell'ipotesi prevista al n. 2 dell'art. 12, è condizionata da edifici circostanti preesistenti, in modo tale da risultare difficile il rispetto delle condizioni ottimali di soleggiamento, illuminazione e sicurezza.
Art. 15
I lavori di costruzione degli asili-nido si considerano a tutti gli effetti opere pubbliche.
Il decreto di finanziamento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera a tutti gli effetti di legge.
Per le espropriazioni occorrenti alla realizzazione degli asili-nido, si applicano le disposizioni contenute negli articoli dal 9 al 21 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni contenute nell'art. 2 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35.
Per l'esecuzione delle opere relative alla costruzione degli asili-nido, si applicano le norme concernenti le opere pubbliche di competenza degli enti locali contenute nelle leggi regionali 31 marzo 1972, n. 19 e 26 maggio 1973, n. 21, con le successive modifiche ed integrazioni.
Per l'approvazione del progetto, nonché per la verifica circa la rispondenza dello stesso alle norme tecnico-regolamentari per la progettazione e la realizzazione degli asili-nido emanate dall'Assessore regionale per la sanità con decreto n. 16451 del 20 settembre 1977, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 86, si applicano le norme di cui agli articoli 6 e 28 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35.
L'osservanza delle disposizioni contenute nelle norme tecniche di cui al comma precedente è condizione per l'emissione del decreto di finanziamento.
L'alta sorveglianza sulla esecuzione dei lavori è affidata all'ispettorato tecnico regionale.
Art. 16
Entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione relativa all'ammissione del comune ai finanziamenti del piano regionale degli asili-nido, relativo all'aggiornamento dei piani già predisposti o ad altri piani, il consiglio comunale delibera in ordine alla istituzione, alla ubicazione, alla scelta dell'area per la costruzione dell'asilo-nido, nonché all'affidamento dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori.
Trascorso infruttuosamente il termine suindicato, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 26 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35.
Il progetto è redatto dall'ufficio tecnico comunale o da liberi professionisti incaricati dal comune e deve pervenire all'Assessorato regionale della sanità entro sei mesi dalla data della delibera di affidamento dell'incarico.
Nel caso in cui il progetto venga affidato ad un libero professionista, la misura massima del rimborso a favore degli enti locali, per le spese relative alla progettazione, direzione, contabilità ed assistenza al collaudo è stabilita secondo le norme di cui all'art. 32 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai progetti redatti prima dell'entrata in vigore della presente legge e non ancora finanziati.
Per i progetti già ammessi a finanziamento prima dell'entrata in vigore della presente legge, qualora vengano presentate perizie di variante e suppletive, la misura del rimborso per la progettazione, direzione lavori e assistenza al collaudo, relativamente a queste ultime, viene stabilita con gli stessi criteri previsti nel progetto originario tenuto conto degli eventuali adeguamenti previsti nelle perizie di variante già finanziate.
I comuni inclusi nei piani regionali degli asili-nido, relativi agli anni 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976 che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano presentato i progetti esecutivi, decadono dal beneficio del finanziamento.
Le disponibilità finanziarie conseguenti all'applicazione della disposizione di cui al precedente comma, concorrono a costituire il residuo che, a norma dell'art. 48 della presente legge, è utilizzato per le finalità di cui all'art. 5, secondo comma.
Art. 17
Gli asili-nido costruiti ai sensi della presente legge ed in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, sono di proprietà dei comuni o dei consorzi di comuni.
TITOLO IV
Norme per la gestione ed il personale
Art. 18
La gestione degli asili-nido è affidata ad un comitato di gestione nominato dal sindaco o dal presidente dell'assemblea consortile dei comuni e composto:
a) dal coordinatore dell'asilo-nido, membro di diritto;
b) da tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, del consiglio di quartiere o, in mancanza, del consiglio comunale o dell'assemblea consortile, eletti preferibilmente in seno agli stessi organi;
c) da due genitori, eletti dall'assemblea delle famiglie utenti del servizio;
d) da due rappresentanti del personale addetto all'asilo-nido, eletti dal personale stesso;
e) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative.
Il comitato elegge nel proprio seno il presidente, scegliendolo tra i componenti indicati alle lettere b e c.
I membri del comitato di gestione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
I membri di cui alla lett. c del primo comma decadono dalla carica quando cessano di usufruire del servizio dell'asilo-nido. L'assemblea delle famiglie provvede alla loro sostituzione.
Entro quindici giorni dalla data della nomina dei componenti, il comitato di gestione tiene la sua prima riunione su convocazione del sindaco o del presidente dell'assemblea consortile.
Il comitato di gestione è convocato dal presidente, in via ordinaria, almeno ogni trimestre e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
Art. 19
Il comitato di gestione ha i seguenti compiti:
a) predisporre i bilanci degli asili-nido;
b) adottare gli indirizzi pedagogici, assistenziali e organizzativi indicati nel regolamento di cui al successivo art. 20;
c) decidere circa le domande di ammissione allo asilo-nido e formulare la graduatoria relativa a norma dell'art. 3 della presente legge;
d) prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti ed i reclami che siano presentati dagli utenti, assumendo le opportune iniziative. In ogni caso, ai reclami dovrà essere data risposta scritta entro trenta giorni;
e) relazionare trimestralmente al comune sull'attività e sul funzionamento degli asili-nido eventualmente affidati a cooperative ai sensi della presente legge.
Il comitato di gestione promuove la convocazione dell'assemblea delle famiglie utenti almeno due volte all'anno.
Per il collegamento con le famiglie e per l'acquisizione degli elementi conoscitivi, ai fini del giudizio sulla ammissione dei bambini all'asilo-nido, il comitato di gestione si avvale del servizio di assistenza sociale comunale o consortile o dell'unità sanitaria locale dove ha sede il comune, secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento di gestione di cui al successivo art. 20.
Art. 20
L'Assessorato regionale della sanità elabora, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo schema di regolamento per la gestione degli asili-nido.
Il regolamento è deliberato dal competente consiglio comunale o dall'assemblea consortile dei comuni e deve prevedere, in particolare:
a) norme per le attività ludiche dei divezzi;
b) norme per incontri periodici dei vari operatori con i genitori e per assicurare l'effettiva partecipazione delle famiglie;
c) norme volte all'attuazione del coordinamento dell'attività dell'asilo-nido con quella dei servizi sociali e sanitari presenti nel territorio;
d) norme per l'istituzione e la tenuta delle cartelle sanitarie;
e) norme per la determinazione del contributo economico mensile alle spese di gestione a carico delle famiglie utenti, rapportato alla capacità contributiva delle stesse, distinta per fasce di reddito.
Art. 21
Il personale degli asili-nido comunali o consortili dipende dal comune o dal consorzio dei comuni ed è assunto mediante pubblico concorso secondo le modalità degli articoli 23, 24 e 25 della presente legge, salvo il caso di cui al sesto comma del presente articolo.
Gli operatori che partecipano al concorso e risultano vincitori hanno l'obbligo, al fine di conseguire la nomina in ruolo, di frequentare il corso di qualificazione istituito dall'Assessore regionale per la sanità ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 28 e seguenti della presente legge.
(Si omettono i commi terzo, quarto e quinto in quanto impugnati, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).
I comuni e i loro consorzi, nelle more dell'espletamento dei concorsi, possono affidare, mediante convenzione, la gestione dell'asilo-nido secondo le modalità di cui al successivo art. 27 a cooperative già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, e della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 (6).
(6) Per la proroga delle presenti convenzioni vedasi l'art. 11 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 27.
(giurisprudenza)
Art. 22
L'organico di ciascun asilo è costituito:
1) da personale addetto all'assistenza nel rapporto di uno ogni sei lattanti e uno ogni dieci divezzi, con il compito di esplicare l'attività educativa secondo i criteri indicati dal comitato di gestione, di coadiuvare il consulente medico durante le visite ai bambini, di vigilare sul rispetto delle tabelle dietetiche, di provvedere alla tenuta delle cartelle sanitarie, alla cura e sorveglianza dei bambini affidati, di attuare gli adempimenti richiesti dall'igiene personale dei bambini stessi, di segnalare le eventuali manifestazioni morbose e le problematiche particolari, nonché di realizzare il migliore rapporto interpersonale adulto-bambino.
Il personale addetto all'assistenza, fino all'emanazione di specifiche norme in materia di formazione professionale, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) diploma di vigilatrice d'infanzia;
b) diploma di istituto professionale per assistenza all'infanzia;
c) diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio;
d) diploma di maturità magistrale.
Sono fatte salve le preferenze per i diplomi di vigilatrice d'infanzia e di istituto professionale per l'assistenza all'infanzia, di cui alle leggi 19 luglio 1940, n. 1098 e 30 aprile 1976, n. 338.
Costituisce, altresì, titolo di preferenza la frequenza utile ad un corso di qualificazione organizzato ai sensi della presente legge;
2) da personale ausiliario, fornito di licenza elementare, nel rapporto di una unità ogni 12 bambini, con un minimo di tre, per assolvere ai compiti di cucina, di lavanderia e stireria, di pulizia, nonché ad ogni altro compito connesso con le esigenze del bambino e degli ambienti che lo ospitano.
Il personale ausiliario collabora, altresì, con il personale di assistenza nella cura e sorveglianza dei bambini.
Le funzioni di coordinamento sono svolte da un componente del personale addetto all'assistenza, nominato dal sindaco, sentito il presidente del comitato di gestione.
Il coordinatore dura in carica un anno e può essere riconfermato.
Ai servizi di amministrazione, economato e manutenzione provvede il comune dove ha sede l'asilo nido.
L'assistenza sanitaria dell'asilo-nido e la vigilanza igienico-sanitaria sono assicurate dall'unità sanitaria locale.
(giurisprudenza)
Art. 23
I concorsi per l'ammissione del personale di assistenza sono per titoli ed esami.
La commissione è composta da:
a) il sindaco del comune o il presidente dell'assemblea consortile o un loro rappresentante;
b) un docente di pedagogia presso istituti statali;
c) un pediatria;
d) un funzionario del comune con mansioni di segretario.
Le prove d'esame sono le seguenti:
1) una prova scritta su una delle seguenti materie:
a) periodi dell'età evolutiva (anatomia e fisiopatologia);
b) effetti sull'embrione e sul feto di malattie materne;
c) età neonatale - nozioni di fisiopatologia;
d) alimentazione del lattante;
e) alimentazione nel periodo del divezzamento (secondo e terzo anno);
f) profilassi delle malattie infettive;
g) assistenza al lattante;
h) cenni sulle principali malattie infettive contagiose della prima infanzia;
i) igiene mentale fisiologica dell'età evolutiva;
l) attività ludica, socializzazione ed elementi di fisiologia e sociologia infantile;
m) osservazione pediatrica e psicologica del bambino.
2) una prova orale sulle stesse materie della prova scritta.
(giurisprudenza)
Art. 24
Per lo svolgimento del concorso di assunzione per il personale ausiliario il comune applica il proprio regolamento.
(giurisprudenza)
Art. 25
I servizi prestati presso strutture pubbliche per la prima infanzia sono valutati con punti 0,10 per ogni mese di servizio.
L'idoneità in precedenti concorsi per la medesima qualifica è valutata con punti 0,50.
(giurisprudenza)
Art. 26
Per gli asili-nido istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e della legge regionale 22 luglio 1972, n. 39, nonché per tutti gli altri asili-nido, comunque istituiti e realizzati, i comuni o i consorzi di comuni sono tenuti ad utilizzare prioritariamente le unità di personale dei rispettivi servizi o provenienti da enti soppressi, purché in possesso dei titoli previsti dall'art. 22 della presente legge per l'ammissione ai concorsi e previa frequenza utile dei corsi di qualificazione professionale per il personale di assistenza e ausiliario di cui agli articoli 28 e seguenti della presente legge.
Art. 27 (7)
Le convenzioni per l'affidamento del servizio di assistenza e ausiliario dell'asilo-nido alle cooperative devono prevedere:
a) le finalità specifiche dell'asilo-nido;
b) la necessità di assicurare la gestione secondo le norme contenute nella presente legge e nel regolamento di gestione deliberato dal comune o dal consorzio di comuni;
c) il numero dei soci da impegnare tenendo presente il rapporto numerico personale - bambino previsto nella presente legge;
d) il compenso che il comune o il consorzio di comuni corrisponderanno alle cooperative per l'espletamento del servizio di assistenza ed ausiliario in relazione alle effettive prestazioni, commisurato alla retribuzione delle corrispondenti qualifiche del personale comunale.
I singoli componenti le cooperative devono essere in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 22 della presente legge e sono obbligati a frequentare i corsi di qualificazione professionale di cui agli articoli 28 e seguenti della presente legge.
La cooperativa ha l'obbligo di provvedere alla sostituzione del personale che non abbia superato il corso.
Le cooperative già costituite inoltrano le istanze per ottenere il convenzionamento al comune dandone conoscenza all'Assessore regionale per la sanità.
Le convenzioni da realizzare secondo uno schema tipo predisposto dall'Assessore regionale per la sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere stipulate per l'espletamento del servizio di assistenza ed ausiliario.
Le convenzioni hanno la durata di due anni, termine entro il quale i comuni devono espletare i relativi concorsi ed in ogni caso si risolvono il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso è stato espletato.
L'onere relativo alle convenzioni grava sull'apposito fondo per la gestione, previsto dalla presente legge.
Il comitato di gestione relaziona ogni tre mesi al comune o al consorzio di comuni interessato sull'attività svolta dalla cooperativa e, ove riscontri carenze o inadempienze nel funzionamento del servizio, propone la risoluzione della convenzione anche prima dello scadere del biennio.
Dell'eventuale provvedimento di risoluzione adottato dal comune o dal consorzio di comuni viene data comunicazione all'Assessorato regionale della sanità.
(7) Per la proroga delle presenti convenzioni vedansi gli articoli 12 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 27, e 4 della legge regionale 15 maggio 1991 n. 19.
TITOLO V
Norme concernenti i corsi di formazione del personale di assistenza ed ausiliario degli asili-nido
Art. 28
L'Assessorato regionale della sanità programma e promuove corsi di qualificazione e di aggiornamento per il personale di assistenza ed ausiliario degli asili-nido, in relazione al fabbisogno degli asili-nido esistenti, costruendi, o programmati.
Art. 29 (8)
I corsi sono:
a) di qualificazione per il personale di assistenza della durata di un anno;
b) di qualificazione per il personale ausiliario della durata di due mesi;
c) di aggiornamento per il personale di assistenza ed ausiliario della durata di due mesi.
Ai corsi di qualificazione per il personale di assistenza ed ausiliario, partecipano:
a) obbligatoriamente, al fine di conseguire la nomina in ruolo, i vincitori dei concorsi comunali di assunzione espletati ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 della presente legge;
b) obbligatoriamente i soci delle eventuali cooperative convenzionate con i comuni ai sensi degli articoli 21 e 27 della presente legge;
c) obbligatoriamente il personale appartenente alla disciolta ONMI, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso asili-nido ex ONMI;
d) obbligatoriamente il personale di cui all'art. 26 della presente legge;
e) nei limiti del 10 per cento del numero dei posti previsti per il corso, chi, essendo in possesso dei requisiti di cui all'art. 22 della presente legge, faccia richiesta di partecipazione al corso, previa selezione da effettuarsi secondo le norme contenute nel successivo art. 30, dando la preferenza agli iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285.
Al personale di cui alle lettere a, c e d del precedente comma, viene corrisposto, per le ore di effettiva frequenza alle lezioni teoriche svolte oltre l'orario di servizio ordinario, un assegno commisurato all'importo orario previsto per la retribuzione del lavoro straordinario.
È esonerato dall'obbligo di cui alla lett. a il personale vincitore di concorso che abbia prestato servizio di ruolo presso altri asili-nido, disimpegnando le mansioni proprie della qualifica per la quale ha concorso o che dimostri di avere frequentato utilmente un precedente corso.
Ai corsi di aggiornamento per il personale di assistenza ed ausiliario partecipa obbligatoriamente il personale di assistenza ed ausiliario in servizio presso gli asili-nido.
(8) Si veda Dec.Ass. 1 dicembre 1981.
Art. 30 (9)
La selezione del personale da ammettere ai corsi di qualificazione ai sensi della lett. e del secondo comma del precedente articolo è effettuata presso ciascun comune, sede del corso, secondo i criteri e le modalità da stabilirsi con decreto dell'Assessore regionale per la sanità.
(9) Si veda Dec.Ass. 1 dicembre 1981.
Art. 31
I corsi di qualificazione per il personale di assistenza ed ausiliario sono istituiti con decreto dell'Assessore regionale per la sanità e sono gestiti dai comuni ove ha sede il corso attraverso il comitato di gestione di cui ai successivi articoli 38 e 39.
L'Assessore regionale per la sanità, in relazione ai piani di intervento predisposti e al numero dei comuni che hanno bandito o espletato i concorsi per l'assunzione del personale, istituisce corsi in uno o più comuni sedi di asilo-nido, in modo da assicurare nell'ambito di una stessa provincia la partecipazione di personale appartenente a comuni viciniori.
Il personale che frequenta i corsi si considera, a tutti gli effetti, in regolare servizio.
Art. 32
I corsi di qualificazione per il personale di assistenza hanno durata non inferiore ad un anno con un numero complessivo di ore non inferiore a 1.500, di cui tre quinti dedicate a lezioni teoriche e ad attività di seminario e di gruppo e due quinti al tirocinio pratico, da svolgere presso asili-nido o, in mancanza di questi, presso reparti ospedalieri o universitari di pediatria o di neonatologia.
I corsi di qualificazione per il personale ausiliario hanno durata non inferiore a due mesi con un numero complessivo di ore non inferiore a 250, comprensive del tirocinio.
Le lezioni teoriche e pratiche sono svolte da due docenti delle materie oggetto del corso, nominati dal comune dove ha sede il corso, sentito il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale cui appartiene il comune, nonché l'ente da cui dipende il docente.
Art. 33
Il numero degli allievi per ciascun corso non può essere inferiore a 20, né superiore a 30.
Le assenze protratte per oltre un terzo del totale delle ore previste nell'art. 32 della presente legge, comportano per l'allievo la non validità del corso, con il conseguente ritardo nell'immissione in ruolo, che resta condizionata alla frequenza utile del corso successivo.
Art. 34
L'Assessore regionale per la sanità istituisce corsi di aggiornamento con periodicità triennale tenendo presente:
a) la graduale entrata in funzione degli asili-nido;
b) la loro collocazione in maniera da assicurare la partecipazione del personale in servizio presso asili-nido siti in comuni viciniori.
Art. 35
I programmi di insegnamento dei corsi di qualificazione e di aggiornamento sono volti alla conoscenza teorica e pratica dello sviluppo psicosomatico del bambino sino al terzo anno di età.
Il programma di insegnamento dei corsi di qualificazione del personale d'assistenza è così articolato:
1) parte teorica che comprende:
a) studio sistematico dello sviluppo della personalità nei suoi aspetti biologico, fisiologico e psichico, con particolare riferimento ai problemi della nascita e della prima infanzia;
b) studio delle motivazioni del comportamento umano e dei meccanismi di adattamento e di difesa dell'individuo nel suo processo di inserimento nel mondo, particolarmente riferiti alla prima infanzia;
c) apprendimento di elementi di informazione e di tecniche idonee all'allevamento del bambino, sia in ordine alla sua crescita somatica, sia in ordine alla sua evoluzione psicologica, come maturazione di capacità, di aiuto e di intervento educativo;
d) informazione, sperimentazione, riflessione su problemi di dinamica di gruppo e di rapporti interpersonali al fine di permettere l'organizzazione di un tipo di comportamento idoneo ad un lavoro verso i bambini e di collaborazione con gli adulti.
Per lo svolgimento del programma sono previste le seguenti discipline:
a) sociologia della famiglia e dell'educazione;
b) pedagogia della prima infanzia;
c) pedagogia sociale;
d) psicologia dell'età evolutiva con particolare riferimento ai primi anni di vita;
e) psicologia sociale;
2) parte pratica.
Il tirocinio pratico fa parte integrale del corso e deve essere condotto in varie forme ed in momenti diversi per tutta la sua durata a partire dai primi mesi del corso.
Il tirocinio deve essere condotto sotto la guida di operatori particolarmente qualificati e con la collaborazione di esperti.
Art. 36
Il programma per la qualificazione del personale ausiliario è così articolato:
- organizzazione dei servizi sociali per l'infanzia con particolare riferimento alle finalità degli asili-nido, alla loro struttura, alla loro configurazione, ed al loro ruolo nell'ambito dei servizi socio-sanitari;
- psicologia elementare in relazione ai rapporti col bambino e con gli adulti;
- puericultura;
- igiene generale;
- igiene alimentare;
- principali malattie dell'infanzia.
Art. 37
Il programma dei corsi di aggiornamento per il personale educativo ed ausiliario è volto alla riflessione ed all'approfondimento dei contenuti previsti per il corso di qualificazione in relazione:
- all'esperienza di lavoro;
- all'evoluzione dell'organizzazione dei servizi socio-sanitari;
- all'evoluzione delle scienze umane e sociali.
Art. 38
La gestione dei corsi è affidata ad un comitato di gestione nominato dall'Assessore regionale per la sanità, contestualmente al decreto di istituzione dei corsi e composto da:
a) il sindaco del comune dove ha sede il corso o un assessore delegato con funzioni di presidente;
b) i docenti del corso;
c) due rappresentanti degli allievi eletti dall'assemblea degli allievi.
Art. 39
Il comitato di gestione dei corsi ha i seguenti compiti:
a) scegliere la sede di svolgimento delle lezioni teoriche e individuare le strutture per l'espletamento del tirocinio;
b) avviare e mantenere costanti collegamenti con le strutture di cui alla lett. a per assicurare il regolare e proficuo svolgimento del tirocinio;
c) promuovere, in collaborazione con le strutture scolastiche, sociali e sanitarie esistenti nel territorio, iniziative volte a una sensibilizzazione verso la tematica dell'infanzia;
d) stabilire il calendario delle lezioni teoriche e pratiche, secondo le modalità indicate negli articoli 35, 36 e 37 della presente legge;
e) segnalare ai comuni da cui dipende il personale i nominativi degli allievi che, nel corso dell'anno, hanno effettuato un numero di assenze superiori a un terzo delle ore previste;
f) stabilire le modalità con le quali dovrà assicurarsi la presenza dei docenti e segnalare tempestivamente al comune, per i conseguenti provvedimenti, le assenze dei docenti che, nell'arco di due mesi, superino le cinquanta ore.
Il comitato di gestione si riunisce con una periodicità almeno bimestrale e relaziona al comune e all'Assessore regionale per la sanità sull'andamento del corso.
I componenti del comitato durano in carica per tutta la durata del corso; ad essi non spetta alcun compenso, tranne l'indennità di missione, se dovuta, a norma delle vigenti leggi.
Art. 40
I corsi si concludono con un colloquio finale, al termine del quale la commissione esaminatrice, composta da tutti i docenti del corso, rilascia, per ciascun allievo, un attestato secondo il modello predisposto dall'Assessorato regionale della sanità.
Art. 41
Per l'espletamento dei corsi viene corrisposto ai docenti un compenso pari a lire 15.000 per ogni ora di lezione effettuata, in aggiunta al trattamento di missione, se dovuto.
La somma necessaria viene accreditata ai comuni sedi dei corsi, unitamente ad una quota forfettaria di lire 500.000 per spese generali, per ciascun corso.
Gli importi di cui ai precedenti commi possono essere variati, ogni biennio, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, in base ai dati relativi all'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, rilevati dall'Istituto centrale di statistica.
TITOLO VI
Disposizioni transitorie e finali
Art. 42
L'Assessore regionale per la sanità provvede agli adempimenti di cui agli articoli 5, secondo e quarto comma, 20, primo comma, 27, quinto comma, e 30, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.
Art. 43
Nella presente legge tutti i compiti e le funzioni attribuite ai comuni si intendono attribuiti anche ai consorzi di comuni.
Art. 44
La commissione prevista dall'art. 3 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 39, è soppressa.
Sono, altresì, abrogate le norme regionali comunque incompatibili con la presente legge.
Art. 45
Sino all'entrata in funzione delle unità sanitarie locali:
- le tabelle dietetiche di cui all'ultimo comma del precedente art. 4, sono fissate dell'ufficiale sanitario del comune in collaborazione con il consulente di cui all'art. 22;
- l'assistenza sanitaria dell'asilo-nido e la vigilanza igienico-sanitaria dello stesso è assicurata dal comune;
- la designazione dei docenti di cui al terzo comma dell'art. 32 viene effettuata dal comune sede del corso, sentiti i consigli di facoltà delle università o gli enti ospedalieri che operano nel territorio.
Art. 46
Per l'anno 1979 le domande di cui al quarto comma dell'art. 9 devono pervenire all'Assessore regionale per la sanità entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Per la prima nomina del comitato di cui al precedente art. 18, i rappresentanti delle famiglie vengono scelti, mediante sorteggio, dal consiglio comunale o dall'assemblea consortile, tra le famiglie che hanno inoltrato domanda di utenza.
In sede di prima applicazione della presente legge, può non tenersi conto del limite minimo di cui al primo comma dell'art. 33.
Art. 47
Per le finalità di cui all'art. 5, primo comma, della presente legge, sono utilizzati per un triennio, a far data dal 1979, gli stanziamenti ministeriali provenienti dalla legge 29 novembre 1977, n. 891, tenendo presente la necessità di finanziare prioritariamente, ai sensi dell'art. 9 della presente legge, la gestione degli asili-nido già esistenti o ultimati.
Art. 48
All'onere derivante dall'attuazione del primo comma dell'art. 9 della presente legge si fa fronte con parte delle assegnazioni di cui alla legge 29 novembre 1977, n. 891.
Art. 49
Alle finalità di cui al secondo comma dell'art. 5 della presente legge si provvede con una quota pari al 20 per cento delle assegnazioni di cui alla legge 29 novembre 1977, n. 891, per l'anno 1978, nonché con le somme utilizzabili, provenienti dalle assegnazioni in attuazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e delle eventuali disponibilità derivanti dall'applicazione degli ultimi due commi del precedente art. 16.
Art. 50
Agli oneri derivanti dall'attuazione delle norme contenute nel titolo V della presente legge per gli anni 1980 e successivi, valutati in annue lire 200.000.000, si fa fronte con parte delle disponibilità derivanti dalla cessazione dell'onere di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 5 luglio 1974, n. 17.
Art. 51
A partire dal 1982, al finanziamento dei nuovi asili programmati ai sensi del quarto comma dell'art. 5 della presente legge ed alla gestione degli asili-nido via via ultimati, si fa fronte con i fondi ministeriali ex legge 29 novembre 1977, n. 891, nonché con le assegnazioni iscritte nel bilancio poliennale della Regione.
Art. 52
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Leggi Regionali d'Italia
Sicilia
Dec.Ass. 12-12-1979
Approvazione di un nuovo schema di regolamento per la gestione degli asili-nido nella Regione siciliana.
Decreto dell'Assessorato regionale per la sanità, pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 15 marzo 1980, n. 11.
Epigrafe
Premessa
Art. 1
Art. 2
Schema di regolamento degli asili-nido comunali elaborato ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214
Art. 1 - Finalità.
Art. 2 - Zone di servizio [1].
Art. 3 - Ricettività.
Art. 4 - Requisiti per l'ammissione.
Art. 5 - Domande di ammissione.
Art. 6 - Graduatoria.
Art. 7 - Ricorsi avverso lo graduatoria.
Art. 8 - Gratuità- Refezione - Tabelle dietetiche.
Art. 9 - Orario giornaliero - Annuale Festività.
Art. 10 - Comitato di gestione - Composizione.
Art. 11 - Prima nomina - Durata della carica - Decadenza.
Art. 12 - Nomina del presidente - Funzioni.
Art. 13 - Convocazione - Norme di rinvio.
Art. 14 - Compiti del comitato di gestione.
Art. 15 - Servizio sociale comunale - Compiti.
Art. 16 - Assemblea delle famiglie - Compiti.
Art. 17 - Riunione.
Art. 18 - Norme sul personale.
Art. 19 - Norme sul concorsi.
Art. 20 - Composizione dell'organico.
Art. 21 - Figura e compiti del coordinatore.
Art. 22 - Equipe direzionale.
Art. 23 - Personale addetto all'assistenza.
Art. 24 - Personale ausiliario.
Art. 25 - Frequenza ai corsi di qualificazione e di aggiornamento.
Art. 26 - Affidamento del servizio a cooperative di giovani.
Art. 27 - Vigilanza igienico sanitaria ed assistenza sanitaria.
Art. 28 - Norme per la tenuta delle cartelle sanitarie.
LINEE ORIENTATIVE PER IL PERSONALE DI ASSISTENZA DEGLI ASILI-NIDO
Indirizzi pedagogico-assistenziali e per l'espletamento delle attività ludiche
1) Finalità e posizione dell'assistente
2) Il bambino lattante (da 0 a 12 mesi)
3) Il bambino da 12 a 20 mesi
4) Il bambino (da 20 a 36 mesi)
5) Note conclusive sull'attività ludica
Dec.Ass. 12 dicembre 1979 (1).
Approvazione di un nuovo schema di regolamento per la gestione degli asili-nido nella Regione siciliana.
(1) Decreto dell'Assessorato regionale per la sanità, pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 15 marzo 1980, n. 11.
L'Assessore per la sanità
Visto il D.A. n. 16413 del 31 agosto 1977 con il quale è stato approvato lo schema di regolamento per la gestione degli asili-nido nella Regione, elaborato ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 17/74;
vista la legge regionale 14 settembre 1979, n. 214, che prevede, fra l'altro, nuove norme per quanto riguarda la gestione, il personale ed il funzionamento degli asili, nido;
visto l'art. 20 della citata legge regionale n. 214/79;
ritenuto di dover elaborare un nuovo schema di regolamento per la gestione degli asili-nido in conformità della citata legge n. 214/79;
decreta:
Art. 1
È approvato l'allegato schema di regolamento, che fa parte integrante del presente provvedimento, per la gestione degli asili-nido nella Regione siciliana.
Art. 2
L'allegato regolamento sostituisce il precedente approvato con D.A. n. 16413 del 31 agosto 1977, che con il presente decreto si intende revocato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta a Ufficiale della Regione siciliana.
Schema di regolamento degli asili-nido comunali elaborato ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214
Art. 1
Finalità.
Allegato
L'asilo nido è un servizio aperto a tutti che mira a garantire, in un completo sistema di sicurezza sociale, un efficace intervento nel momento educativo del bambino, per lo sviluppo armonico della sua personalità favorendone il processo di socializzazione che coinvolge la famiglia, gli operatori degli asili-nido e la comunità locale, insieme ad una equilibrata alimentazione.
Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a tutti gli asili-nido comunque gestiti dai comuni, dai consorzi di comuni o dalle comunità montane.
Art. 2
Zone di servizio [1].
L'asilo-nido servirà la zona delimitata
denominata
-----
[1] La zona territoriale che l'asilo nido è destinato a servire viene delimitata dall'amministrazione comunale, varia in rapporto alla graduale attuazione del piano degli asili-nido e sarà quindi soggetta a periodica revisione da parte dell'amministrazione.
Art. 3
Ricettività.
L'asilo-nido ospita bambini fino a tre anni di età e si articola in 2 sezioni [2]: una per lattanti (bambini da 0 a 8/12 mesi), una per divezzi (bambini da 8/12 mesi a tre anni).
L'asilo nido è istituito per n. bambini [3].
All'assegnazione dei bambini alla sezione provvede il coordinatore.
Qualora per motivi connessi allo sviluppo dei bambini o ad esigenze specifiche, si rendano necessarie delle deroghe, il coordinatore provvede alla determinazione della sezione, sentito il parere del sanitario cui è affidata l'assistenza sanitaria e della persona addetta all'assistenza del bambino.
Nel caso in cui è prevista la sezione per semidivezzi l'assegnazione dei bambini ad essa non deve avere alcun carattere di tassatività, ma devono invece essere facilitati gli interscambi dei bambini fra le due sezioni, al fine di favorire la loro socializzazione.
-----
[2] Può anche e sere prevista la sezione per semidivezzi che ospita bambini da 12 a 24 mesi.
[3] Ogni asilo- nido non può ospitare più di 60 bambini.
Art. 4
Requisiti per l'ammissione.
Sono ammessi a fruire del servizio dell'asilo-nido i bambini la cui famiglia sia residente nella zona delimitata ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento.
Hanno altresì titolo all'ammissione i bambini i cui genitori o qualche componente della famiglia, presti attività lavorativa in detta zona.
L'ammissione è concessa per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre.
Qualora il bambino compia i tre anni di età durante detta periodo, l'ammissione è prorogata fino allo scadere dello stesso.
Eventuali minorazioni psicomotorie e sensoriali non posso no costituire causa di esclusione dei bambini dall'asilo-nido
Al fine di favorire l'instaurarsi di un rapporto interpersonale tra assistente e bambini quanto più possibile individualizzato i bambini possono essere introdotti in ciascuno dei gruppi d. cui all'art. 21, lett. b) sia singolarmente che in tempi diversi
Art. 5
Domande di ammissione.
Le domande di ammissione devono essere indirizzate a comitato di gestione dell'asilo entro il 31 ottobre di ogni anno.
Per le domande inoltrate a mezzo di raccomandata postale ai fini dell'ammissione, si terrà conto della data de! timbro postale dell'ufficio accettante. Le domande che perverranno successivamente a tale data, saranno prese in considerazione compatibilmente ai posti disponibili.
La domanda di ammissione deve essere sottoscritta da chi esercita la patria potestà sul minore, deve contenere indicazioni in ordine alle condizioni socio-economiche della famiglia deve inoltre essere corredata:
a) da una dichiarazione dalla quale risulta l'ammontare del reddito del capo famiglia e degli altri componenti che siano titolari di reddito;
b) dallo stato di famigli;
c) dal certificato di residenza:
d) da ogni altro documento utile ad attestare il possesso dei requisiti per l'ammissione e dei titoli preferenziali di cui all'art. 3, 2° comma della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212
Salve le modalità indicate nei commi precedenti, per la prima apertura del nido le domande devono pervenire al sindaco (o al presidente dell'assemblea consortile) ai fini del sorteggio dei componenti di cui alla lett. c) dell'art. 18 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214 [4].
-----
[4] Ogni comune può predisporre appositi moduli.
Art. 6
Graduatoria.
Il comitato di gestione, ricevute le domande, formula entro il 30 novembre di ogni anno la graduatoria degli ammessi.
Nella formulazione della graduatoria sarà data precedenza ai bambini in possesso dei titoli di cui all'art. 3, comma 2- della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214.
Il comitato di gestione, al fine di acquisire tutti gli elementi utili per la graduatoria, si avvale del servizio sociale comunale o consortile o dell'Unità sanitaria locale, secondo quanto stabilito nel successivo art. 15.
Qualora il numero dei posti disponibili non sia sufficiente a soddisfare le domande di ammissione, il comitato può decidere l'esclusione dei bambini la cui frequenza dell'asilo-nido sia ingiustificatamente discontinua.
Art. 7
Ricorsi avverso lo graduatoria.
Formulata la graduatoria la stessa deve essere resa pubblica non oltre il 10 dicembre di ogni anno, mediante affissione nei locali dell'asilo nido, nonchè nell'albo pretorio del comune.
Avverso la graduatoria può essere fatto ricorso al sindaco ; entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria . stessa.
Si applicano le norme del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
Art. 8
Gratuità- Refezione - Tabelle dietetiche.
Il servizio dell'asilo nido è gratuito per le famiglie il cui reddito non supera i 5 milioni annui.
Tale reddito viene calcolato in base alta dichiarazione del capofamiglia e degli altri componenti che siano titolari di redditi.
Le famiglie titolari di un reddito superiore ai 5 milioni annui, . ma inferiore agli otto, pagheranno una somma mensile non inferiore 3 L. 10 mila.
Tale somma viene integrata da una somma mensile non inferiore a L. 2 mila per ogni milione di reddito eccedente gli otto milioni.
Le famiglie che hanno più di un bambino ospite dell'asilo-nido, sempre che il loro reddito rientri fra quelli tassabili ai D sensi del comma precedente, pagheranno per intero una sola quota, mentre per l'altro (o gli altri figli) pagheranno il 50% della tassa prevista.
L'asilo-nido assicura ai lattanti tutti i pasti richiesti dalle tabelle dietetiche nell'arco di tempo in cui il bambino permane al nido, per i divezzi la 1° colazione, il pranzo e la merenda.
Le tabelle dietetiche sono stabilite dall'Unità sanitaria locale e, in via transitoria, fino a che non entreranno in funzione le Unità sanitarie locali, dall'ufficiale sanitario.
Art. 9
Orario giornaliero - Annuale Festività.
L'asilo-nido è aperto per tutto l'anno solare, ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi e del periodo 1°
-30
durante il quale l'asilo resterà chiuso [5].
L'asilo-nido resterà aperto dalle ore
alle ore
di ogni giorno lavorativo.
Il comitato di gestione stabilisce i limiti di orario entro i quali, al mattino, può avere luogo l'accettazione dei bambini. Detti limiti,
sono pero semplicemente indicativi, in quanto, per esigenze familiari, personali dei genitori o dei bambini ed al fine di favorire il rapporto genitore-bambino, sia l'accettazione che il ritiro possono avvenire in orari diversi da quelli indicati, in linea di massima, dal comitato di gestione.
-----
[5] Tale periodo sarà stabilito dal comitato di gestione, a secondo delle esigenze delle famiglie utenti, del clima, ecc, sarà opportuno, pertanto, che venga consultata l'assemblea delle famiglie.
Art. 10
Comitato di gestione - Composizione.
Alla gestione dell'asilo nido provvede un comitato di gestione, nominato dal sindaco (o dal presidente dell'assemblea consortile).
Il comitato è composto:
a) dal coordinatore dell'asilo-nido che ne è membro di diritto;
b) da tre rappresentanti, di cui uno delle minoranze, del consiglio di quartiere o, in mancanza, del consiglio comunale o dall'assemblea consortile, eletti, preferibilmente in seno agli stessi organi:
c) da due genitori eletti dall'assemblea delle famiglie utenti del servizio:
d) da due rappresentanti del personale, addetto all'asilo-nido eletti dal personale stesso;
e) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative.
Art. 11
Prima nomina - Durata della carica - Decadenza.
I rappresentanti delle famiglie, per la 1- nomina del comitato, vengono scelti, mediante sorteggio, dal consiglio comunale o dall'assemblea consortile fra le famiglie che hanno presentato . domanda d'utenza.
I rappresentanti scelti a norma del comma precedente, decadono dalla carica all'atto in cui non risultano utenti del servizio. Alla loro sostituzione provvede, mediante elezione, l'assemblea delle famiglie, convocata ai sensi del successivo art. 17.
Il comitato di gestione dura in carica tre anni, salvo il caso di decadenza, previsto dall'art. 18, comma 40 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214, per i componenti di cui alla lett. c) dello stesso articolo 18.
I componenti il comitato possono essere riconfermati nell'incarico.
Art. 12
Nomina del presidente - Funzioni.
Nella prima adunanza il comitato elegge il proprio presidente, scegliendo tra i componenti indicati alle lett. b) e c) dell'articolo 18 della legge regionale n. 214/79.
Il presidente convoca le adunanze del comitato di gestione, ne fissa l'ordine del giorno, presiede e dirige le discussioni, vigila sulla puntuale esecuzione dei provvedimenti del comitato. Nei casi d'urgenza adotta i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse dell'asilo nido, riferendone al comitato di gestione nell'adunanza successiva.
Disimpegna le funzioni di vice presidente il componente più anziano tra quelli indicati nelle lett. b) e c) dell'art. 18 della legge regionale n. 214/79.
Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.
Art. 13
Convocazione - Norme di rinvio.
Il comitato di gestione di riunisce entro quindici giorni dalla nomina su convocazione del sindaco o del presidente dell'assemblea consortile.
In via ordinaria il comitato di gestione è convocato dal presidente ogni tre mesi e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
Si applicano inoltre ai comitato, per quanto riguarda le sue funzioni, le adunanze, le deliberazioni e le responsabilità, le disposizioni stabilite dall'ordinamento EE.LL. approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16.
Art. 14
Compiti del comitato di gestione.
Il comitato di gestione:
a) predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'asilo-nido;
b) vigila che vengano applicate le norme circa l'organizzazione le attività ludiche, la tenuta delle cartelle sanitarie ed in genere tutto l'indirizzo pedagogico assistenziale, di cui alle "Linee orientative" allegate al presente regolamento, sulla base di relazioni periodiche da parte del coordinatore;
c) formula proposte relative alla disciplina del servizio, nonché alla modifica del presente regolamento;
d) esamina le domande di ammissione e decide su di esse, formulando la graduatoria entro il termine stabilito dalla legge;
e) propone all'amministrazione comunale opere e provvedimenti di carattere straordinario;
f) relaziona annualmente all'amministrazione comunale sull'andamento del servizio e trimestralmente sull'attività e sul funzionamento degli asili-nido eventualmente affidati a cooperative ai sensi dell'art. 21, comma 6, della legge regionale n. 214/79;
g) esamina i reclami presentati dagli utenti dando a ciascuno di essi risposta scritta. Esamina altresì osservazioni e suggerimenti, prendendo, ove lo ritenga opportuno, le iniziative conseguenziali;
h) promuove la convocazione dell'assemblea delle famiglie utenti almeno due volte l'anno e mantiene, inoltre, dei costanti collegamenti con le famiglie;
i) determina l'orario entro il quale le famiglie possono incontrarsi con il coordinatore o con il personale di assistenza.
Art. 15
Servizio sociale comunale - Compiti.
Il comitato di gestione si avvale del servizio sociale comunale ai fini di un reale e continuo rapporto con il territorio e le famiglie.
Art. 16
Assemblea delle famiglie - Compiti.
L'assemblea delle famiglie è composta dai genitori utenti dell'asilo.
Essa elegge i propri rappresentanti in seno al comitato di gestione e designa, altresì, fra i propri componenti un segretario; discute l'applicazione degli indirizzi pedagogico - assistenziali, amministrativi e organizzativi dell'asilo-nido.
Propone per iscritto osservazioni, suggerimenti, reclami in ordine ai quali devono essere prese le opportune iniziative da parte del comitato di gestione.
Art. 17
Riunione.
L'assemblea delle famiglie e convocata dal presidente del comitato di gestione almeno due volte l'anno.
L'assemblea delle famiglie è convocata oltre che su iniziativa del comitato di gestione, nei termini voluti dalla legge, su richiesta di almeno un quinto dei componenti l'assemblea.
Nell'ipotesi di avvenuta decadenza dalla carica di componente del comitato di gestione dei rappresentanti delle famiglie, la convocazione, al fine dell'elezione di altro componente in sostituzione di quello decaduto, deve essere fatta entro 15 giorni dalla presa d'atto della decadenza.
La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno tre giorni prima della seduta e deve contenere, oltre che l'indicazione del giorno e dell'ora della riunione, anche l'elenco degli argomenti da trattare.
Art. 18
Norme sul personale.
Il personale dell'asilo-nido dipende dal comune ed è assunto mediante pubblico concorso, salvi i casi di affidamento del servizio a cooperative di giovani ai sensi dell'art. 21, 6° comma, e dell'art. 27 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214, e di utilizzo del personale dei servizi comunali o provenienti da enti soppressi.
Art. 19
Norme sul concorsi.
Per l'espletamento dei concorsi saranno applicate le norme contenute negli artt. 23, 24, 25 e 26 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214, oltre che le norme generali che regolano la materia.
I concorsi saranno banditi per i posti necessari in rapporto al numero dei bambini per i quali l'asilo nido è istituito, tenendo presente il rapporto massimo personale bambino previsto dall'art. 22, 1° comma, della legge regionale n. 214/79.
Art. 20
Composizione dell'organico.
L'organico dell'asilo-nido è composto:
a) da personale addetto all'assistenza:
b) da personale ausiliario.
Il coordinamento dell'asilo verrà affidato ad un componente del personale di assistenza, nominato dal sindaco, sentito il presidente del comitato di gestione.
Ai servizi di amministrazione, economato e manutenzione provvede il comune.
Art. 21
Figura e compiti del coordinatore.
Al coordinatore è devoluta la responsabilità dell'attuazione degli indirizzi psico-pedagogici decisi in seno alla equipe direzionale di cui all'articolo seguente, sulla scorta delle "Linee orientative" allegate al presente regolamento.
In particolare il coordinatore ha le seguenti funzioni:
a) dirigere e coordinare il personale sia di assistenza che addetto ai servizi;
b) provvedere all'organizzazione interna del nido, alla formazione dei gruppi di bambini ed all'assegnazione di essi al personale;
c) determinare insieme a tutto il personale le attività di routine e quelle ricreative di ciascun gruppo;
d) sorvegliare affinché l'andamento del nido si svolga nel rispetto delle migliori norme di igiene fisica e mentale;
e) formulare proposte al comitato di gestione per il miglioramento del servizio;
f) partecipare quale membro di diritto alle riunioni del comitato di gestione;
g) mantenere i rapporti con il servizio sociale comunale.
Art. 22
Equipe direzionale.
La programmazione delle attività dell'asilo-nido ed i criteri di organizzazione saranno affidati ad una équipe direzionale costituita dal coordinatore e dai responsabili del servizio sanitario sociale del territorio.
Per interventi specifici nei confronti di bambini con problematiche particolari, sarà utilizzata l'opera di detti centri.
Al fine di favorire il recupero dei bambini affetti da minorazioni psico-motorie e sensoriali dovranno essere attuate forme idonee di riabilitazione mediante l'utilizzazione del personale e delle attrezzature dei presidi sanitari locali o, in mancanza di essi, delle strutture ospedaliere universitarie.
Art. 23
Personale addetto all'assistenza.
Il personale addetto all'assistenza è assunto mediante pubblico concorso, eccettuato il caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 21 della legge regionale n. 214 del 14 settembre 1979 e, fino all'emanazione di specifiche norme in materia di qualificazione professionale, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli;
a) vigilatrice d'infanzia;
b) diploma di istituto professionale per assistenza alla infanzia;
c) diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio;
d) diploma di maturità magistrale.
Il rapporto numerico tra personale di assistenza e bambini non può essere superiore a quello di l'unità ogni 6 lattanti e I unità ogni 10 divezzi.
I compiti del personale addetto all'assistenza sono:
a) attuare tutti gli adempimenti richiesti dall'igiene personale dei bambini affidati al proprio gruppo, avendo cura di mantenere l'ambiente nelle condizioni dovute;
b) coadiuvare il personale medico durante la visita dei bambini;
c) provvedere personalmente all'alimentazione dei bambini, rispettando le tabelle dietetiche;
d) segnalare i bambini che non appaiono in perfetta salute siano disappetenti, svogliati, irritabili;
e) esplicare attività socio-pedagogiche e ludiche, tendendo al soddisfacimento ottimale dei bisogni del bambino, usando le tecniche della moderna psico-pedagogia;
f) provvedere alla tenuta delle cartelle sanitarie in conformità all'art. 28 del presente regolamento;
g) nell'ambito dei collegamenti tra asilo-nido e famiglie instaurare e mantenere dei rapporti individuali a livello non semplicemente informativo, finalizzati alla soluzione di eventuali problematiche presentate dal bambino;
h) curare i rapporti con il sanitario cui è affidata l'assistenza sanitaria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 72 della legge regionale n. 214 del 14 settembre 1979 o ero, in via transitoria, con l'ufficiale sanitario e sentirne il parere per quanto riguarda i problemi igienico-sanitari.
Art. 24
Personale ausiliario.
Il personale ausiliario, salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 21 della legge regionale n. 214 del 14 settembre 1979 è assunto mediante pubblico concorso.
Il personale ausiliario deve essere in possesso di licenza elementare e deve essere previsto nel rapporto di una unità ogni 12 bambini, con un minimo di tre unità.
Il personale ausiliario assolve a compiti di:
- cucina, lavanderia, stireria, pulizia ed ogni altro compito connesso con le esigenze del bambino e degli ambienti che lo ospitano.
Il coordinatore assegna, seguendo criteri di rotazione, ad una unità del personale ausiliario il compito della preparazione dei pasti dei bambini in conformità con le tabelle dietetiche fissate. ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento.
Art. 25
Frequenza ai corsi di qualificazione e di aggiornamento.
Il personale addetto all'assistenza ed il personale ausiliario vincitore di concorso ha l'obbligo di frequentare i corsi di qualificazione e di aggiornamento istituiti ai sensi del titolo V della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214.
Durante il periodo In cui il personale frequenta il corso di qualificazione, il personale stesso si considera a tutti gli e etti in regolare servizio.
La frequenza al corso sostituisce il periodo di prova.
Per le ore di effettiva frequenza alle lezioni teoriche svolte oltre l'orario di servizio ordinario verrà corrisposto un assegno commisurato all'importo orario previsto per la retribuzione del lavoro straordinario.
Il personale che ha prestato servizio di ruolo presso altri asili nido disimpegnando le mansioni proprie della Qualifica per la quale ha concorso o che dimostri di avere frequentato utilmente un precedente corso, è esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di qualificazione di cui al o comma del presente articolo.
Art. 26
Affidamento del servizio a cooperative di giovani.
Ai sensi dell'art. 21, ultimo comma, della legge regionale n. 214/79, il comune può affidare, nelle more dell'espletamento dei concorsi, la gestione dell'asilo- nido a cooperative costituite ai sensi della legge 1 giugno 1977, n.-283, e successive modifiche ed integrazioni, e della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37.
L'atto costitutivo della cooperativa deve essere anteriore alla data di entrata in vigore della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214.
L'affidamento della gestione deve avvenire attraverso la stipula di una convenzione tra comune e cooperativa secondo lo schema-tipo che verrà elaborato dall'Assessorato regionale della sanità.
Sull'attività della cooperativa il comitato di gestione relaziona trimestralmente al comune e, ove riscontri, carenze o inadempienze nel funzionamento del servizio, propone la risoluzione della convenzione anche prima dello scadere del biennio.
Le convenzioni non possono avere una durata superiore a due anni.
Entro tale termine il comune dovrà espletare i concorsi per l'assunzione del personale.
Art. 27
Vigilanza igienico sanitaria ed assistenza sanitaria.
La vigilanza igienico-sanitaria e l'assistenza sanitaria sono assicurate dall'Unità sanitaria locale cui appartiene il comune.
A tale fine il comune curerà gli opportuni collegamenti con l'U.S.L.
Fino a che non entreranno in funzione le Unita sanitarie locali, l'assistenza sanitaria e la vigilanza igienico sanitaria saranno assicurate dall'ufficiale sanitario del comune.
In particolare l'assistenza sanitaria sarà impostata in maniera tale da:
- assicurare un'azione di difesa della salute dei bambini, mediante opera di vigilanza, visite periodiche ed interventi diretti d'igiene, profilassi e medicina preventiva;
- assicurare la collaborazione con specialisti e con l'èquipe medico psico-pedagogica.
Il sanitario cui è affidata dall'U.S.L. l'assistenza sanitaria ovvero l'ufficiale sanitario partecipa su invito e quale membro consultivo alle riunioni del comitato di gestione.
Art. 28
Norme per la tenuta delle cartelle sanitarie.
Ogni bambino deve avere intestata una cartella sanitaria secondo lo schema allegato che deve contenere tutti i dati relativi a: stato di salute, in relazione allo sviluppo corporeo e psichico al momento dell'ammissione e durante tutto il periodo di soggiorno del bambino nel nido; tipo d'allattamento, calendario delle vaccinazioni (il cui obbligo resta a carico dei genitori), malattie esantematiche ed ogni evento morboso che interessi il bambino.
Le cartelle sanitarie devono essere predisposte e tenute a cura del personale di assistenza, sulla scorta delle indicazioni e segnalazioni date dal sanitario cui e affidata l'assistenza sanitaria, che ne curerà l'aggiornamento.
Le cartelle sanitarie devono essere tenute a disposizione dell'autorità sanitaria e delle famiglie.
LINEE ORIENTATIVE PER IL PERSONALE DI ASSISTENZA DEGLI ASILI-NIDO
Indirizzi pedagogico-assistenziali e per l'espletamento delle attività ludiche
1) Finalità e posizione dell'assistente
Le indicazioni ed i suggerimenti che qui si delineano non vogliono essere una rigida schematizzazione dl regole da seguire; ciò non è in armonia né con il principio consacrato nella Costituzione quello cioè della libertà dell'educazione, né con attività educativa stessa, che, avendo come substrato l'elemento umano, non è suscettibile né di schematizzazioni, né, tantomeno, di imposizioni.
Quello che qui si vuole realizzare è di sottoporre a quanti avranno il compito di assistere e di aver cura dei bambini negli asili-nido, delle indicazioni sullo sviluppo psicologico e sensoriale del bambino dalla nascita fino a tre anni, alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche in materia di psicologia infantile.
Naturalmente tutto quello che qui si dirà non ha niente di "definitivo".
Sarà compito dell'assistente aggiungere il proprio apporto di studio e di esperienza, adattando ogni "principio" al singolo caso, tenendo presente oltre che il bambino, la situazione ambientale, familiare e sociale nella quale opera.
Non si delineano qui quali sono le doti caratteriali. attitudinali e professionali che sono richieste al personale di assistenza degli asili-nido.
Sarà compito delle scuole di qualificazione e perfezionamento preparare e selezionare il personale.
È ormai un dato comune che i primi tre anni di vita dell'individuo sono fondamentali per l'intero processo di sviluppo della sua personalità e sono il periodo durante il quale non si pongono soltanto le basi di tutti i processi intellettivi, affettivi e sociali futuri, ma è esso stesso un momento basilare di processo conoscitivo, affettivo e sociale.
È da sottolineare il fatto che allorché si parla di processi intellettivi, affettivi e sociali non bisogna considerarli come tappe separate dell'evoluzione psichica, ma devono essere apprezzati come processo unitario nel cui dinamismo e nel cui rispetto delle diverse fasi evolutive si realizza l'affermarsi della personalità.
Gli studi fin qui condotti sulle problematiche dell'età evolutiva hanno ormai inequivocabilmente dimostrato come sia importante in questa fase garantire ai bambini la possibilità di godere di una sicurezza oggettiva che deriva dalla soddisfazione dei presenti ed urgenti bisogni affettivi, bisogni affettivi che condizionano profondamente l'evoluzione della personalità individuale. La necessità di dare una risposta adeguata al bisogno di affetto più o meno chiaramente manifestato dal bambino induce a mettere in evidenza il rapporto di "continuità" che deve stabilirsi tra asilo-nido e famiglia per il tramite di educatrici e assistenti, le quali avranno cura di esplorare il più profondamente possibile le condizioni ambientali familiari, sociali, economiche in cui vivono i bambini, condizioni che sono componenti essenziali della struttura di base su cui si forma il carattere e la personalità individuale. Ciò significa, da un canto, che bisogna assicurare continuità nel rapporto famiglia-asilo-nido, ma anche all'interno del nido è necessario realizzare la sicurezza emotiva dei bambini attraverso la continuità, la stabilita, la serenità del rapporto bambino-adulto. Ciò è possibile nella misura in cui il bambino non è considerato un adulto imperfetto, ma viene visto per ciò che effettivamente è un essere perfetto con la sua dimensione e la sua problematica di bambino.
La mancata soddisfazione dei bisogni affettivi è fonte di turbe psichiche e della personalità che si manifestano con comportamenti ossessivi quali il succhiarsi il dito persistentemente, dondolarsi continuamente, masturbarsi che sono quasi la sintomatologia della solitudine e della carenza di un riferimento personale affettivo.
Nei primi tre anni di vita si manifesta nel bambino la tendenza alla socializzazione, che, anche se vissuta in una dimensione egocentrica, deve essere favorita, non tanto trasformando il necessario reciproco rispetto tra bambini nel regolare ed ordinare bisogni di gioco e di altro come fossero limitazioni, quanto facendo si che nei bambini la tendenza verso gli altri sia recepita attraverso norme e regole da inventare momento per momento con i bambini, sicchè il sociale possa essere visto come
un potenziamento della propria capacità, come realizzazione di un comportamento consapevolmente libero; si deve assolutamente evitare che le "regole" di una società di bambini, quale dovrebbe essere un asilo-nido, siano fonti di inibizioni ed inibizioni esse stesse.
2) Il bambino lattante (da 0 a 12 mesi)
a) Lineamenti psicologici
La prima infanzia è generalmente divisa dagli studiosi in due fasi, una comprendente all'incirca il primo mese di vita (fase neonatale), l'altra, chiamata fase di allattamento, si conclude intorno al dodicesimo mese con l'inizio della deambulazione e con l'apparire del linguaggio. Il periodo neonatale segna il momento delicato dell'ingresso nel mondo esterno durante il quale si realizzano e divengono sempre più efficaci le capacità funzionali che soddisfano i bisogni vitali del bambino, quali respirazione, alimentazione, digestione, termoregolazione ecc. È una fase molto delicata anche da un punto di vista affettivo, poiché nelle società occidentali la nascita costituisce per i neonati un trauma psicofisico molto violento, lo stesso ingresso nel mondo esterno, profondamente diverso dal ritmo dell'utero, induce il bambino a richiedere il maggior affetto possibile che deve essere trasmesso addirittura fisicamente. Tra il secondo e settimo mese di vita il bambino inizia il suo rapporto affettivo e conoscitivo col mondo esterno; entra in contatto con gli oggetti e inizia a distinguerli soprattutto in relazione alla soddisfazione dei propri bisogni primari, riconosce persone e cose familiari e ciò si manifesta attraverso il sorriso soprattutto nei confronti delle persone che hanno cura di lui. Dal settimo - ottavo mese al dodicesimo mese diventa più chiaro ed evidente lo sviluppo psicomotorio e psicosensoriale attraverso atteggiamenti ed attività legati alla pressione tattile, all'orientamento uditivo, alla curiosità ed all'attenzione verso suoni, colori, forme, dinamismi luminosi ecc., nello stesso muoversi carponi all'apparire di rudimentali attività ludiche, che comportano movimenti più complessi e coordinati, indirizzati ad uno scopo più o meno palese. Queste manifestazioni psicosensoriali e psicomotorie sono da vedersi come processi di embrionale ma necessaria socializzazione e conoscenza attraverso la "presa di possesso" di se e del mondo esterno.
b) Indirizzi educativi
Supponendo una struttura ambientale adeguata alle esigenze del bambino si da consentire forme di vita le più confortevoli possibili relativamente all'alimentazione, il riposo e l'igiene, e le attività sensoriali e ludiche è necessario che il personale educatore dell'asilo-nido svolga queste funzioni:
- creare costanti e sereni rapporti di intercomunicazione con la famiglia per realizzare una omogeneità di comportamento relativamente agli orari per l'alimentazione ed il riposo perché il bambino non soffra di eventuali discrepanze comportamentali. Ciò che è necessario, soprattutto, e lo scambio di opinioni, esperienze e conoscenze sul bambino tra genitori ed educatori e viceversa;
- realizzare un'atmosfera serena; l'educatrice dovrà svolgere le funzioni della madre soprattutto nel momento dell'alimentazione, del sonno, del riposo e l'igiene; poiché queste attività nei bambini non soddisfano solo i propri bisogni fisiologici, mai hanno esse stesse un primo sostrato di esplorazione conoscitiva che consentirà di affinare a poco a poco meccanismi e tecniche di apprendimento, è necessario che tutto ciò venga accompagnato da un dialogo col bambino sereno e carico di affetto e dolcezza.
I In questo periodo è fondamentale lo sviluppo delle attività * sensoriali così occorre che il bambino venga opportunamente i ed adeguatamente stimolato in tal senso perché abbia luogo un , regolare sviluppo psicometrico;
- poiché in questo periodo comincia a manifestarsi la tendenza alla socializzazione con l'apparire delle prime manifestazioni di distinzione tra il "sé" ed il fuori di "sé", si dovrà favorire tale tendenza facendo vivere, quanto più è possibile, il bambino insieme agli altri.
c) Il gioco
Il gioco non deve essere considerato come attività esclusivamente ricreativa, ma come attività che realizza un complesso di funzioni che consentono al bambino un regolare sviluppo della sua personalità. Infatti attraverso l'attività ludica il bambino soddisfa curiosità, esercita il proprio potere sugli oggetti, sviluppa la sua intelligenza, scarica tensioni psicofisiche, manifesta turbe e carenze dell'emotività e dell'affettività, favorisce il suo adattamento all'ambiente.
Ciò comporta:
1) che il clima ludico creato intorno al bambino deve essere altamente stimolante, deve favorire il suo sviluppo psico-motorio e psicosensoriale;
2) che gli oggetti, sia quelli che arredano culla ed ambienti, sia quelli specificatamente ludici, siano vari, vivamente colorati, si offrano con varietà di forma, e di colori e di suoni come giostrine colorate, carillons, chiavi ed anelli, pupazzi, palle, dadi ecc. e costruiti con materiale di diversa natura perchè il bambino possa a poco a poco imparare a differenziare e distinguere prima sensorialmente e successivamente intellettivamente.
3) Il bambino da 12 a 20 mesi
a) Lineamenti psicologici
Intorno al secondo anno di vita il bambino si sviluppa e progredisce notevolmente. Si ha l'inizio della deambulazione, della sistemazione dei fenomeni del linguaggio, di forme di pensiero relazionale ecc.
Questa seconda fase, detta anche sadico-anale, vede il bambino attuare comportamenti più o meno apparentemente aggressivi che si manifestano con la tendenza a contraddire, con l'uso della negazione, con l'ostinazione ed il dispetto.
In questa stessa fase si ha una iniziale acquisizione della coscienza introspettiva con un iniziale e progressivo uso del pronome "io". Di notevole importanza psicologica e comportamentale è l'iniziale conquista del controllo degli sfinteri che va favorito senza creare conflitti che spesso sono dannosi.
Il bambino deve comprendere che suddette attività potenziano la propria capacità e la presa di possesso del proprio corpo, che l'essere "pulito" è fatto che non deve far piacere solo agli altri, alla madre, ma deve soddisfare un proprio bisogno e favorire il suo senso di sicurezza.
b) Indirizzi educativi
L'impiego dell'educatrice in questo periodo è particolarmente delicato e se da un lato è giusto instaurare con i bambini un rapporto di affettività e di dolcezza, d'altro canto non bisogna soffocarli con l'affetto, bisogna agire perché i bambini possano avviarsi all'autonomia ed a realizzare comportamenti liberi e maturi.
Aggressività - Nel valutare le tendenze all'aggressività nei bambini bisogna osservare che l'aggressività in questa fase non è un fatto negativo, ma è invece l'esito di esigenze che portano i bambini verso il mondo esterno e verso gli altri, e cioè la risposta al bisogno inconscio del bambino di comunicare e di entrare in rapporto con gli altri.
È evidente allora che questa "aggressività" apparente non è altro che esteriorizzazione del suo desiderio di socializzazione e pertanto non va solo favorito, ma deve essere reso cosciente con opportune regole di comportamento che inducano al rispetta di sè stesso e degli altri, ciò può avvenire se i bambini a poco a poco comprendono che la tendenza la socializzazione arricchisce la propria personalità piuttosto che mortificarla e che ciò gli fa allargare il proprio orizzonte affettivo e conoscitivo.
Le manifestazioni più gravi di aggressività nei bambini sono dovute nella maggior parte dei casi a condizioni familiari difficili sia dal punto di vista educativo (eccessiva severità), che affettivo ed economico.
Tali situazioni portano a fenomeni di disadattamento e nevrosi infantili per i quali è necessario l'intervento di specialisti.
Fondamentale è il rapporto di comunicazione realizzato con il dialogo e la partecipazione a la vita ed a la attività del bambino.
In questa fase si sviluppa il coordinamento sensoriale e motorio che dovrà essere potenziato e favorito con giochi opportuni (giochi ad incastro, maccheroni da infilare in uno spago, cubi sovrapponibili, cilindri infilabili, costruzioni, piramidi, etc.). Il bambino deve potere giocare con sabbia e acqua, verso cui è tendenzialmente proiettato, materiali che per la loro duttilità ne favoriscano la curiosità e ne stimolano la fantasia.
Per quanto concerne la deambulazione, l'intervento della educatrice dovrà essere stimolato ma non pressante, sarà indiretto, dovrà favorire ogni movimento, lo si inviterà e stimolerà a raggiungere oggetti fuori dalla sua portata; in una parola la deambulazione dovrà essere una conquista personale del bambino non una imposizione.
Anche relativamente a le altre attività i bambini dovranno essere stimolati a conseguire comportamenti autonomi, dalla alimentazione, al controllo degli sfinteri ciò dovrà essere presentato come conquista autonoma e personale, si avrà quindi cura di evitare rimproveri, costrizioni, facili ironie che creerebbero nel bambino frustrazioni e sensi di colpa facendolo psicologicamente regredire e bloccare. La conquista del linguaggio e degli altri strumenti espressivi a erra regolarmente se in ogni momento dell'evoluzione si sarà tenuto desto l'interesse del bambino, la sua curiosità, il suo bisogno di esplorare, sapere comunicare, sarà quindi utile predisporre giornali illustrati, fotografie, brevi visioni cinematografiche, illustrazioni, disegni ecc.
c) Il gioco
Considerato come si è detto il gioco attività fondamentale del bambino, in questa fase l'attività deve gradualmente diventare più complessa e favorire la tendenza naturale alla socializzazione, al rapporto con gli altri; nel pieno possesso di sé. Saranno quindi giochi che possono stimolare le attività motorie globali, le attività sensoriali, l'attività di costruzione ed immaginazione, le attività di relazione affettiva e sociale. I giocattoli devono essere i più vari possibili da quelli didattici a quelli più stimolanti dal punto di vista dell'invenzione e della fantasia, in ogni caso nel corso dell'attività ludica l'insegnante non dovrà mai imporre giochi e giocattoli, tutt'altro più suggerirli, lasciando liberi i bambini di scegliere in base ai propri desideri, bisogni ed esigenze.
Sarà soprattutto da evitare che i bambini vengano lasciati per periodi troppo lunghi inattivi che inducono a fastidiosi e, a volte, dolorose sensazioni di attesa ed insicurezza.
4) Il bambino (da 20 a 36 mesi)
a) Lineamenti psicologici
Questa fase di sviluppo vede l'intelligenza del bambino evolversi e progredire nettamente; è più sicura, più articolata e ricca la conquista del linguaggio, più certa la manifestazione di forme di pensiero relazionale, si ha un notevole e progressivo sviluppo della memoria, si assiste all'originarsi di possibili forme di associazione prelogica e, a volte, logica, e più evidente l'acquisizione della coscienza introspettiva che si manifesta con l'uso più frequente, sicuro ed appropriato del pronome "io", inizia l'epoca dei "perché" anche se non si è certi che si instauri un vero e proprio concetto di causalità. La coordinazione motoria è più sicura sia nel rapporto con a gli oggetti sia nel camminare o correre, si consegue definitivamente uno stabile controllo degli sfinteri, si raggiunge un livello di socializzazione che consente relazioni più ampie e differenziate e giochi organizzati e regolati. Si desta l'interesse per gli organi genitali e la loro differenziazione che sarà il sostrato che farà acquisire la coscienza della propria sessualità e del relativo ruolo. L'attività comportamentale nel bambino è caratterizzata dalla tendenza all'imitazione, sia nel gioco che negli altri comportamenti.
b) Indirizzi educativi
L'educatrice in questa fase dovrà preoccuparsi di favorire lo sviluppo senso-motorio non solo per la conquista di una più corretta coordinazione dei movimenti, ma anche per indurre il bambino ad affinare le sue capacità specifiche attraverso attività "specifiche" con l'uso corretto del pennello, della matita, di forbici, con la manipolazione di materie duttili, etc...
L'educazione sensoriale si gioverà di strumenti sonori e musicali adeguati alle capacità dei bambini e con l'ascolto di brani musicali opportuni che avranno anche lo scopo di rendere più vivace, dinamico e desiderabile l'ambiente in cui vivono.
Sarà favorito il gioco organizzato e l'inserimento in un gruppo come strumenti di educazione sociale per conseguire una consapevole acquisizione di norme etiche frutto di esperienze e non di astratte imposizioni.
I gruppi dovranno essere mobili ed intersezionali e le attività svolte sia a livello individuale che collettivo devono portare il bambino a coordinare le proprie esigenze e la propria esuberanza in relazione alle esigenze ed ai bisogni degli altri.
L'educazione sessuale avrà come scopo non quello di reprimere l'insorgente sessualità infantile ma quello di favorire una matura forma di coscienza con la soddisfazione serena della curiosità infantile con un dialogo che si gioverà sempre di un linguaggio comprensibile dal bambino che tenti di presentare sempre risposte scientificamente, socialmente e psicologicamente corrette e reali che maturino il giusto interesse del bambino. A tal uopo è necessario che i servizi igienici siano in comune per i bambini dei due sessi.
La vita dei bambini dell'asilo-nido deve essere quanto più possibile dinamica, ricca di stimoli e di interessi sempre nuovi e proprio in ciò è la funzione fondamentale delle educatrici che dovranno fare appello alla loro sensibilità, esperienza e cultura per interessare i bambini, destare desiderio, curiosità e fantasia utilizzando tutto ciò che può essere utile allo scopo.
A questo fine potrebbe essere utile preparare con i bambini pannelli sui quali si registrino con disegni, foto ed altro materiale soggetti tratti dalla vita condotta dai bambini, esperienze della vita animale e vegetale etc...
È utile usare strumenti tecnologici che prolungano e potenziano le capacità conoscitive e creative dei bambini come macchine fotografiche (ottima la polaroid), registratori, proiettori etc..
c) Il gioco
È evidente che sia in questa fase che nelle precedenti non si può fare una qualsiasi distinzione tra gioco e le altre attività del bambino, in quanto è proprio nell'espletamento funzionale e globale di tutte le sue capacità che si sviluppa 1, personalità infantile. Poiché l'attività ludica è contemporaneamente attività intellettuale, sociale, affettiva e ricreativa è necessario che il gioco non sia mai fine a se stesso o esclusivo strumento di scarico emotivo. Pertanto tutti i giochi che bambini faranno o ai quali saranno suggeriti avranno lo scopo di potenziare da un lato la capacità e le loro attitudini persona
dall'altro avranno come obiettivo quello di armonizzare l'individuo col gruppo.
A livello individuale e collettivo per favorire lo sviluppo delle capacità senso-motorie o per esercitare la fantasia saranno preferiti i giochi del trenino, giostra, automobiline, aeroplani, giochi con gli animali. Queste attività ludiche dovranno, quando è opportuno, essere organizzate anche a gruppi nei quali si realizza lo scambio interculturale infantile.
Dovranno essere favoriti i giochi sempre di gruppo all'aria aperta a contatto diretto ed attivo con la natura, saranno proposti giochi di conoscenza dell'ambiente animale, della flora e della fauna, giochi per l'educazione del linguaggio, per l'educazione musicale e giochi che stimolino e potenzino le capacità espressive, giochi di ruolo, etc...
5) Note conclusive sull'attività ludica
Per completare i suggerimenti che fin qui sono stati dati sullo sviluppo psicologico dei bambini da 0 a 3 anni, sottolineando che questa evoluzione è unitaria e continua e che non procede per salti, è opportuno presentare una tabella di giochi e relativi materiali utilizzabili negli asili-nido.
Durante la prima infanzia e soprattutto sino a 4-5 mesi il materiale ludico dovrà essere costituito da strumenti atti a stimolare soprattutto le reazioni sensoriali: verrà, pertanto, predisposto materiale ludico vivacemente colorato, sonoro ed infrangibile, di stoffa, plastica, legno e metallo manipolato in modo tale da non danneggiare il bambino si da consentirgli di cogliere a livello sensibile differenze e di fare confronti e distinzioni.
Bisognerà quindi prevedere:
a) giochi che favoriscono l'attività motoria. palle colorate che ruotano, giochi per trascinare e spingere, birilli, trottole, tricicli, giochi all'aria aperta, saliscendi, scivoli, tavole inclinate, scale ad elementi per salita, tinelli per acqua e sabbia, pali e recipienti di varia forma e natura;
b) giochi che favoriscono i movimenti fini e l'osservazione di essi. costruzioni con cubi di legno o plastica, piramidi, anelli e grosse perle da infilare, cubi che incastrano, giochi da avvitare e svitare, plastilina, argilla, colori ad acquerello;
c) giochi per lo sviluppo del linguaggio: figure da nominare e mostrare, marionette, burattini, drammatizzazione delle fiabe;
d) giochi di ruolo: bambole e case di bambole con vestiti, mobili e stoviglie, orsi ed animali di stoffa pelosa, giochi del droghiere, della bottegaia, panoplie per travestimenti, gioco del dottore, etc .... (tutti questi giochi devono essere fatti dai bambini dei due sessi senza imposizione, distinzione ed irrigidimenti di ruolo ma rispettando le naturali esigenze ed inclinazioni dei bambini);
e) giochi per la conoscenza della natura: modelli di animali domestici (ove possibile animali veri), di funghi, frutta, ortaggi, acquari e gabbie di uccelli;
f) giochi per la conoscenza musicale: xilofoni, zufoli, pivoli, pianoforti, tamburi, dischi.