gentile D.ssa Tontaro,
In una Sua recente risposta concernente affitto di azienda-subingresso - Lei afferma che alla scadenza del contratto di affitto azienda di pubblico esercizio (bar) il titolare non è più obbligato al reintestarsi le autorizzazioni prima di procedere ad altro affitto.
Quindi se A affitta a B e dopo qualche tempo lo stesso A vuole affittare a C non è necessario il passaggio intermedio della reintestazione da parte di A prima dell'affitto a C.
Mi può cortesemente dire in base a quale normativa/disposizione/circolare ecc. è possibile sostenere questa tesi?
La ringrazio e le porgo distinti saluti.
gentile D.ssa Tontaro,
In una Sua recente risposta concernente affitto di azienda-subingresso - Lei afferma che alla scadenza del contratto di affitto azienda di pubblico esercizio (bar) il titolare non è più obbligato al reintestarsi le autorizzazioni prima di procedere ad altro affitto.
Quindi se A affitta a B e dopo qualche tempo lo stesso A vuole affittare a C non è necessario il passaggio intermedio della reintestazione da parte di A prima dell'affitto a C.
Mi può cortesemente dire in base a quale normativa/disposizione/circolare ecc. è possibile sostenere questa tesi?
La ringrazio e le porgo distinti saluti.
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Ciao,
ti rispondo io confermando la soluzione proposta da Elvira.
La procedura di SUBINGRESSO è l'adempimento amministrativo a carico del soggetto che intende avviare l'attività e NON anche il mero adempimento che ripercorre i passaggi della vicenda contrattuale.
Quindi se A rientra in possesso della azienda ma NON ESERCITA in quanto riaffitta a terzi NON DOVRA' fare altri adempimenti.
La normativa è sempre la stessa. E' la lettura delle procedure che è stata aggiornata.
Risoluzione n. 79946 del 29 maggio 2015 - Richiesta parere su reintestazione autorizzazione commercio ambulante e successivo subingresso.
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=28870.new#new
In conseguenza, quindi, del novellato articolo 19 citato, la scrivente ritiene che anche
il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte sia
soggetto alla Segnalazione Certificata di Inizio di Attività, mentre la cessazione dell’attività
può avvenire mediante semplice comunicazione al comune competente per territorio (cfr.
parere n. 72134 del 29-4-2014).
... la normativa nazionale in materia di commercio, in premessa citata, non
dispone espressamente che il titolare dell’attività debba necessariamente procedere alla
reintestazione prima di poter trasferire la proprietà dell’azienda per atto tra vivi al successivo
proprietario, o al medesimo soggetto che ne è stato precedentemente conduttore per affitto di
ramo d’azienda.