Data: 2011-04-18 07:12:38

Soggiorni didattico educativi in Toscana (Lr 84/2009)

Salve.

Sono pervenute a questo ufficio alcune comunicazioni di svolgimento di soggiorni didattico educativi "in accantonamento", ai sensi della Legge Regionale Toscana 84/2009. Le comunicazioni pervenute sono state redatte sulla base del modello predisposto all'allegato C della suddetta legge, omettendo comunque di fare richiesta di autorizzazione e di dichiarare ed allegare la documentazione prevista all'allegato B della Legge stessa.

Premesso che per noi è un argomento nuovo, vorrei sapere come procedere. In particolare se, alla luce delle recenti novità, l'attività sia comunque soggetta ad autorizzazione e se, inoltre, la pratica debba passare dal Suap.

Grazie

 

riferimento id:885

Data: 2011-04-18 21:39:37

Re: Soggiorni didattico educativi in Toscana (Lr 84/2009)


Salve.
Sono pervenute a questo ufficio alcune comunicazioni di svolgimento di soggiorni didattico educativi "in accantonamento", ai sensi della Legge Regionale Toscana 84/2009. Le comunicazioni pervenute sono state redatte sulla base del modello predisposto all'allegato C della suddetta legge, omettendo comunque di fare richiesta di autorizzazione e di dichiarare ed allegare la documentazione prevista all'allegato B della Legge stessa.
Premesso che per noi è un argomento nuovo, vorrei sapere come procedere. In particolare se, alla luce delle recenti novità, l'attività sia comunque soggetta ad autorizzazione e se, inoltre, la pratica debba passare dal Suap.
Grazie
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La disciplina è questa:
1) sotto i 4 giorni NIENTE AUTORIZZAZIONE
2) Da 4 giorni in poi "autorizzazione" SOSTITUITA con la SCIA ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990.

Quindi devi farti chiarire se sei sotto i 4 giorni (allora la comunicazione era inutile), mentre se siamo sopra va dichiarata irricevibile e ti devi far presentare SCIA (usando il modello regionale ma chiamandolo SCIA).

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L.R. 28 dicembre 2009, n. 84 (1).

Disposizioni per lo svolgimento dei soggiorni didattico-educativi in Toscana.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 31 dicembre 2009, n. 56, parte prima.



Il Consiglio regionale ha approvato


Il Presidente della Giunta


promulga la seguente legge:


Preambolo


Visti:

- l’articolo 117 comma 4 della Costituzione;

- l’articolo 4 comma 1 lettera q) e l’articolo 59 comma 1 dello Statuto della Regione Toscana;

- la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo);

- la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Considerato che:

- la Toscana da tempo ha strutturate nel territorio esperienze periodiche di soggiorni a carattere didattico educativo in favore dei giovani, iniziative promosse da enti e associazioni senza di scopo di lucro tese a favorire attraverso la collegialità, la condivisione, la mutualità la crescita educativa del singolo anche come soggetto sociale, parte di una comunità solidale e consapevole di diritti e doveri. Particolarmente, sono le esperienze dei campeggi nei boschi o in aree aperte di valore naturalistico e i soggiorni in strutture abitative a catalizzare la maggiore partecipazione di bambini e ragazzi: l’esperienza dello scoutismo, assieme a quella di moltissime altre realtà organizzate, anche a carattere associativo, si confermano oramai da anni parte attiva di quel mondo della sussidiarietà sociale;

- la Regione Toscana ha provveduto nel tempo a offrire concreto riconoscimento alla validità e utilità sociale di interesse generale a suddette esperienze: la L.R. n. 23/2002 attribuisce alla Regione il compito di promuovere “interventi di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani …al fine di concorrere ad assicurare lo sviluppo dell’identità personale e sociale”. Con il piano integrato generale di indirizzo di cui alla L.R. n. 32/2002 la Regione ha avviato un progetto di interesse regionale in materia di soggiorni educativi per i giovani, finalizzato a sostenere finanziariamente la realizzazione di soggiorni educativi per i giovani, promossi appunto da soggetti senza scopo di lucro;

- sino ad oggi le esperienze dei campeggi e dei soggiorni didattico-educativi trovavano riferimento, sotto il profilo dei requisiti strutturali ed organizzativi, nelle previsioni del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo del 2000, rispettivamente alle disposizioni per “autorizzazione ai campeggi temporanei” (articolo 38) e alle disposizioni per le “case per ferie e rifugi escursionistici” (articolo 47), sottoponendo pertanto gli organizzatori ad una serie di adempimenti valutati come eccessivamente gravosi per la natura e la durata delle esperienze medesime;

- da tempo, pertanto, pervenivano dai soggetti organizzatori richieste per una disciplina che prevedesse, stante le particolari caratteristiche dei soggiorni (durata limitata rispetto alle previsioni dei campeggi temporanei, numero di partecipanti generalmente ridotto, finalità didattico educative, assenza del fine di lucro), procedure di autorizzazione semplificate, alleggerimento dei requisiti organizzativi e strutturali, riduzione del carico burocratico;

- le disposizioni agevolative riguardano: l’assoggettamento ad autoconsumo familiare dei pasti preparati, e serviti agli ospiti dei soggiorni, l’obbligo delle sole caratteristiche di civile abitazione per i locali ospitanti i soggiorni c.d. “in accantonamento”, garantendo la presenza di adeguati servizi igienici, la riduzione delle pratiche amministrative;

- per quanto concerne la semplificazione delle pratiche amministrative, in assenza di un potere della Regione verso gli enti titolari della funzione autorizzatoria, la legge prevede la promozione della sottoscrizione di un protocollo da parte dei soggetti titolari delle procedure autorizzative a vario titolo;

- infine, si è ritenuto opportuno definire un percorso per la formazione di indirizzi univoci alla regolamentazione dell’attività di campeggio, nell’ambito delle aree protette, al fine di portare a unitarietà i vincoli e le prescrizioni all’attività campeggistica nelle suddette aree;

si approva la seguente legge



Art. 1
Oggetto e finalità.

1. La presente legge detta disposizioni per lo svolgimento in Toscana, in sicurezza e nel rispetto dei luoghi interessati, di soggiorni didattico-educativi organizzati da enti e associazioni senza scopo di lucro.

2. La Regione riconosce nei soggiorni didattico educativi un momento educativo e formativo di rilievo per i giovani e ne agevola la diffusione in coerenza coi principi e gli obiettivi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di eduzione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro).



Art. 2
Definizioni.

1. La presente legge disciplina le seguenti tipologie di soggiorni didattico-educativi:

a) i campeggi temporanei di cui all’articolo 38 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), che abbiano una durata massima di venti giorni come indicato nell’atto di autorizzazione rilasciato dal comune territorialmente competente;

b) i soggiorni in accantonamento, che abbiano durata massima di venti giorni e siano realizzati in immobili dotati della abitabilità, aventi le caratteristiche della civile abitazione e con servizi igienici, bagni o docce nella misura di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 35 del D.P.G.R. 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).



Art. 3
Autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni didattico educativi.

1. I soggiorni didattico-educativi possono svolgersi nell’ambito del territorio regionale a seguito di autorizzazione concessa dall’amministrazione comunale territorialmente competente, sulla base di una richiesta presentata sulla base del modello di cui all’allegato C, dal legale rappresentante dell’ente o associazione interessata, o suo delegato, almeno quaranta giorni prima del loro inizio.

2. Nella richiesta di autorizzazione il richiedente è obbligato a fornire o autocertificare il possesso dei requisiti e l’esistenza delle condizioni di cui agli allegati A e B.

3. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2 ed in assenza di una sua accettazione o di un suo diniego scritto e motivato, l’autorizzazione allo svolgimento del campeggio o del soggiorno in accantonamento si intende concessa.

4. In caso di comprovate esigenze dovute ad eventi fortuiti ed imprevedibili che comportino la necessità per l’ente o associazione di presentare una nuova richiesta ad un comune diverso da quello al quale era stata presentata la prima richiesta, i termini di cui ai commi 1 e 3 possono essere derogati dal comune territorialmente competente.

5. Per lo svolgimento di soggiorni di durata inferiore ai quattro giorni l’autorizzazione non è richiesta, fermo restando l’obbligo del possesso dei requisiti e l’esistenza delle condizioni di cui agli allegati A e B.



Art. 4
Promozione dello sportello unico.

1. Per agevolare l’organizzazione e lo svolgimento dei soggiorni didattico-educativi, la Giunta regionale favorisce la costituzione da parte del comune di uno sportello unico per le richieste di autorizzazione allo svolgimento dei suddetti soggiorni e per l’acquisizione di autorizzazioni, pareri, permessi, concessioni, necessari la cui titolarità al rilascio è di competenza di soggetti terzi.

2. A tal fine la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, promuove la sottoscrizione fra i soggetti istituzionali interessati di un protocollo nel quale sono indicate le modalità per l’attuazione della funzione di sportello unico, nonché l’individuazione dei costi specifici e la loro ripartizione fra gi aderenti.



Art. 5
Preparazione, conservazione e somministrazione degli alimenti.

1. Nell’ambito dei soggiorni didattico-educativi le attività di preparazione, conservazione e somministrazione degli alimenti si considerano analoghe all’autoconsumo familiare. I cibi, gli alimenti e le bevande preparati, conservati, manipolati nell’ambito dei soggiorni didattico educativi sono destinati al solo autoconsumo. È fatto divieto di cessione a terzi a titolo oneroso.



Art. 6
Attività di campeggio nelle aree protette.

1. L'attività di campeggio di cui all’articolo 2 comma 1 lettera a) è ammessa all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1992, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) in osservanza delle disposizioni della stessa e dei regolamenti adottati dagli enti gestori per garantire la coesistenza fra la conservazione e la protezione della flora, della fauna e dell’ambiente in generale tutelati e la presenza dell’attività campeggistica.

2. Ai fini dell’attività di regolamentazione di cui al comma 1, la Giunta regionale, con il concorso della Consulta Tecnica per le Aree Protette e la Biodiversità di cui all’articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), delibera entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge specifici indirizzi finalizzati a rendere per quanto possibile omogenea in tutto il territorio regionale la disciplina dell’attività di campeggio, particolarmente in ordine:

a) all’attività di preparazione degli alimenti;

b) al reperimento e utilizzo delle risorsa idrica e allo smaltimento delle acque reflue;

c) all’utilizzo dei presidi per l’espletamento delle funzioni fisiologiche (WC chimici), ivi compresa l’attività di conferimento delle deiezioni non direttamente nell’ambiente;

d) al ripristino dei luoghi nelle condizioni antecedenti l’inizio dell’attività di campeggio.

3. Ulteriori indirizzi possono essere assunti dal Consiglio regionale mediante il programma triennale delle aree protette di cui all’articolo 4 della L.R. n. 49/1995.



Art. 7
Promozione della fruizione del patrimonio agricolo forestale per l’attività di campeggio.

1. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 la Regione e gli altri enti pubblici, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi dei piani di gestione di cui agli articoli 30 e 32 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), favoriscono, rispettivamente e nell‘ambito delle proprie attività di programmazione, la massima fruizione dei complessi agricolo forestali di cui all’articolo 28 della stessa L.R. n. 39/2000 e dei propri patrimoni agro-silvo-pastorali.

2. L’attività di campeggio è riconosciuta quale uso sociale del bosco ai sensi del’articolo 27 della L.R. n. 39/2000.

3. Nell’ambito dei beni appartenenti al patrimonio agricolo forestale regionale, di cui all’articolo 28 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), l’autorizzazione di cui all’articolo 3 comma 1, concessa dall’amministrazione comunale competente per territorio, deve essere integrata dall’autorizzazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 50 del D.P.G.R. 23 novembre 2005, n. 61/R: Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 “Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)”.



Art. 8
Vigilanza.

1. Ferme restando le competenze dell’autorità di pubblica sicurezza e quelle dell’autorità sanitaria, la vigilanza sull’osservanza della presente legge è esercitata dai comuni.



Art. 9
Sanzioni.

1. L’attività di soggiorno didattico educativo non autorizzata comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 500,00 e la chiusura del soggiorno.

2. Nel caso in cui un ente o associazione reiteri la violazione di cui al comma 1 nell’arco di due anni, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata nella misura di € 2.000,00. Al soggetto trasgressore è inibita l’autorizzazione all’organizzazione e allo svolgimento di soggiorni didattico-educativi per almeno tre anni.

3. Il sindaco può procedere alla revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 3 comma 1 qualora accerti la violazione delle prescrizioni relative agli allegati A e B e non sia stato ottemperato alla loro attuazione entro 48 ore dalla notifica inoltrata al responsabile del soggiorno.

4. Nel caso in cui un ente o associazione risulti, nell’arco di due anni, oggetto di una seconda revoca dell’autorizzazione ai sensi del comma 3, alla stessa è inibita l’autorizzazione all’organizzazione svolgimento di soggiorni didattico educativi per un anno.


La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.




Allegato A


Requisiti e condizioni per lo svolgimento dei soggiorni didattico-educativi in campeggio


Gli organizzatori dei campeggi in sede di istanza di autorizzazione allo svolgimento devono, pena il non accoglimento della richiesta, presentare, in allegato alla domanda:

• Il numero dei partecipanti nonché degli adulti accompagnatori, in numero minimo di uno ogni dieci dei quali almeno uno titolare di un attestato di frequenza di un corso di primo soccorso sanitario conforme nei contenuti alle disposizioni di cui al D.M. 15 luglio 2003, n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15 comma 3 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni). Entro le 48 ore successive all’inizio del soggiorno, gli organizzatori sono tenuti a produrre al comune autorizzante l’elenco dei partecipanti effettivi.

Gli organizzatori nell’istanza di autorizzazione allo svolgimento devono dichiarare:

• la piena disponibilità delle autorizzazioni alla partecipazione dei minori da parte dei genitori o di chi ne esercita le funzioni;

• la piena disponibilità dei fondi da occupare per il campeggio per il periodo interessato;

• la piena disponibilità dell’autorizzazione al transito nei fondi interessati al passaggio delle comitive per il raggiungimento dell’area di campeggio;

• il rispetto delle disposizioni vigenti in materia assicurativa per i partecipanti;

• l’impegno al ripristino dello stato dei luoghi al termine dell’attività;

• la disponibilità di una cassetta di pronto soccorso;

• l’impegno ad effettuare la raccolta dei rifiuti prodotti secondo i principi della raccolta differenziata e il loro conferimento presso l’area di raccolta in maggiore prossimità all’area di campeggio;

• l’impegno all’utilizzo di un wc da campeggio nella misura di uno per ogni dieci partecipanti, con l’impegno allo svuotamento giornaliero delle deiezioni in una fossa di profondità di almeno un metro, localizzata in area non interferente con acquedotti o sorgenti di acqua potabile fuori dalle rispettive aree di rispetto, disinfettata con materiali non inquinanti, e completamente ricoperta con la terra dello scavo al termine del suo utilizzo, o al conferimento giornaliero secondo le norme di legge quando si sia in presenza di sostanze chimiche per le quali non esista autorizzazione al rilascio nell’ambiente;

• le modalità per garantire un adeguato approvvigionamento di acqua potabile;

• il rispetto delle norme di prevenzione per l’accensione di fuochi di cui al Capo IV del D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana).




Allegato B


Requisiti e condizioni per lo svolgimento di soggiorni didattico-educativi in accantonamento


Gli organizzatori in sede di istanza di autorizzazione allo svolgimento devono, pena il non accoglimento della richiesta, presentare, in allegato alla domanda redatta secondo lo schema di cui all’allegato C:

• Il numero dei partecipanti nonché degli adulti accompagnatori, in numero minimo di uno ogni dieci dei quali almeno uno titolare di un attestato di frequenza di un corso di primo soccorso sanitario conforme nei contenuti alle disposizioni di cui al D.M. 15 luglio 2003, n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15 comma 3 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni). Entro le 48 ore successive all’inizio del soggiorno, gli organizzatori sono tenuti a produrre al comune autorizzante l’elenco dei partecipanti effettivi.

Gli organizzatori nell’istanza di autorizzazione allo svolgimento devono dichiarare:

• le caratteristiche della civile abitazione dell’immobile sede del soggiorno, nonché la disponibilità per gli utenti di servizi igienici, bagni o docce nella misura indicata alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 35 del D.P.G.R. 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo);

• la piena disponibilità delle autorizzazioni alla partecipazione dei minori da parte dei genitori o di chi ne esercita le funzioni;

• la piena disponibilità dell’autorizzazione al transito nei fondi interessati al passaggio delle comitive per il raggiungimento del luogo di soggiorno;

• il rispetto delle disposizioni vigenti in materia assicurativa per i partecipanti;

• l’impegno al ripristino dello stato dei luoghi aperti al termine dell’attività;

• la disponibilità di una cassetta di pronto soccorso;

• l’impegno ad effettuare la raccolta dei rifiuti prodotti secondo i principi della raccolta differenziata e il loro conferimento presso l’area di raccolta in maggiore prossimità del luogo di soggiorno.




Allegato C


Schema di domanda di autorizzazione (da redigere)

riferimento id:885

Data: 2011-06-29 07:54:55

Re: Soggiorni didattico educativi in Toscana (Lr 84/2009)

la legge prevede per i soggiorni in accantonamente che gli immobili devono avere i requisiti della civile abitazione con servizi igienici, bagno o docce nella misura di cui alla lettera c) del comma 2 dell'arti.35 reg. reg. n.18/R/2001 (requisiti per le case per ferie)

come si calcolano i posti letto?
come le civili abitazioni: 1 posto mq 9, 2 posti mq. 14 ecc...
come le case per ferie: 1 posto mq 8, 2 posti mq 12 ecc..
oppure in base ai servizi igienici, bagno e docce disponibili?

per la dichiarazione (allegato B) delle caratteristiche della civile abitazione è sufficiente una dichiarazione generia (l'immobile ha le caratteristiche della civile abitazione ) oppure dettagliata?
(n. posti letto disponibili, n. servizi , n. docce ec...

grazie
Manola

riferimento id:885

Data: 2011-06-30 19:02:46

Re: Soggiorni didattico educativi in Toscana (Lr 84/2009)


la legge prevede per i soggiorni in accantonamente che gli immobili devono avere i requisiti della civile abitazione con servizi igienici, bagno o docce nella misura di cui alla lettera c) del comma 2 dell'arti.35 reg. reg. n.18/R/2001 (requisiti per le case per ferie)

come si calcolano i posti letto?
come le civili abitazioni: 1 posto mq 9, 2 posti mq. 14 ecc...
come le case per ferie: 1 posto mq 8, 2 posti mq 12 ecc..
oppure in base ai servizi igienici, bagno e docce disponibili?

per la dichiarazione (allegato B) delle caratteristiche della civile abitazione è sufficiente una dichiarazione generia (l'immobile ha le caratteristiche della civile abitazione ) oppure dettagliata?
(n. posti letto disponibili, n. servizi , n. docce ec...

grazie
Manola

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SECONDO ME I POSTI LETTO SONO QUELLI DELLA CIVILE ABITAZIONE E NON DELLE CASE PER FERIE.
INFATTI LA NORMA RINVIA AL REGOLAMENTO SOLO RELATIVAMENTE A servizi igienici, bagni o docce

QUANTO ALL'AUTOCERTIFICAZIONE A MIO AVVISO E' SUFFICIENTE NELLA FORMA GENERICA PER LA SUA VALIDITA'. L'EVENTUALE DETTAGLIO E' FACOLTATIVO.

riferimento id:885
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