Data: 2012-11-26 22:09:33

raccoglitori di funghi epigei freschi

Buonasera dott. Chiarelli,
fra le attività di vendita non assoggettate alla disciplina del commercio trovo quella dei "[i]raccoglitori di funghi". [/i] Le è possibile farmi conoscere le norme di riferimento?
Cordiali saluti

riferimento id:8846

Data: 2012-11-27 04:31:06

Re:raccoglitori di funghi epigei freschi


Buonasera dott. Chiarelli,
fra le attività di vendita non assoggettate alla disciplina del commercio trovo quella dei "[i]raccoglitori di funghi". [/i] Le è possibile farmi conoscere le norme di riferimento?
Cordiali saluti
[/quote]

Esiste una specifica legge regionale e relativo regolamento di attuazione della Regione Puglia che ti riporto.
Segnalo inoltre:
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=curp&id=6935&opz=display
http://www.comune.bari.it/portal/page/portal/barigov/gas/bari/?idscheda=AAARX9AAcAAAHDEAAD&tipogas=1&nav=elenco

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Leggi Regionali d'Italia 

Puglia

L.R. 25-8-2003 n. 12
Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 e del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376.
Pubblicata nel B.U. Puglia 29 agosto 2003, n. 99.
Epigrafe

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Modalità di raccolta.

Art. 3 - Permesso per la raccolta.

Art. 4 - Permessi speciali.

Art. 5 - Zone interdette alla raccolta.

Art. 6 - Autorizzazione alla vendita.

Art. 7 - Sanzioni.

Art. 8 - Vigilanza.

Art. 9 - Educazione e informazione.

Art. 10 - Centro di controllo micologico.

Art. 11 - Formazione dei micologi.

Art. 12 - Specie commercializzabili.

Art. 12-bis - Funghi conservati.

Art. 13 - Norma finanziaria.

Tabella "A"

L.R. 25 agosto 2003, n. 12 (1).

Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 e del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 29 agosto 2003, n. 99.

(2)  Per le disposizioni attuative della presente legge vedi la Delib.G.R. 30 marzo 2004, n. 375.



Art. 1
Finalità.

1. La Regione Puglia disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme-quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi spontanei, promuovendo una cultura micologica ed ecologica al fine di tutelare la salute pubblica e per conservare negli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla loro presenza difendendone la propagazione ed evitare la distruzione della specie (3).

(3)  Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Art. 1. Finalità. 1. La Regione Puglia disciplina, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 e dal D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, la raccolta e commercializzazione dei funghi al fine di conservare negli ecosistemi vegetali i benefìci derivanti dalla loro presenza difendendone la propagazione ed evitare la distruzione della specie.».



Art. 2
Modalità di raccolta.

1. Sul territorio della Regione Puglia è consentita la raccolta dei funghi spontanei tutti i giorni della settimana, per specie sia commestibili che non e per quantità non eccedente i tre chilogrammi al giorno per persona d'età superiore ai quattordici anni, in possesso dell'apposito permesso di raccolta di cui all'articolo 3 (4).

2. È vietata la raccolta dell'Amanita Caesarea allo stato d'ovolo chiuso e di tutti gli ovoli chiusi appartenenti allo stesso genere; inoltre è vietato raccogliere gli esemplari delle altre specie aventi il diametro del cappello inferiore a centimetri tre (5).

3. È invece consentita, a condizione che il diametro del cappello superi i due centimetri, la raccolta delle seguenti specie di piccole dimensioni:

a. Armillaria mellea

b. Cantharellus (tutte le specie)

c. Craterellus cornucopioides

d. Hydnum repandum

e. Tricholoma terreum

f. Calocybe gambosa (6).

4. È altresì permessa la raccolta di un unico esemplare fungino che ecceda il limite stabilito dei tre chilogrammi (Calvatia gigantea, etc) ovvero di un unico cespo di funghi concresciuti (Poyiporus giganteus, Pleurotus ostreatus, Armillaria mellea, ecc.).

4-bis. È consentita la raccolta dei funghi velenosi e velenosi mortali esclusivamente per scopi didattici e scientifici a opera di enti e centri istituzionalmente preposti dalla didattica e alla ricerca scientifica (7).

5. Nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo e ai componenti il nucleo familiare nell'àmbito dei territori di loro proprietà e dei quali abbiano l'usufrutto o il possesso.

5-bis. È fatto obbligo ai cercatori di raccogliere esclusivamente funghi di sicura provenienza (8).

6. È fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi sommariamente dal terriccio all'atto della raccolta e di trasportarli solo per mezzo di contenitori forati rigidi. E' vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica (sacchetti).

7. È vietato usare, nella raccolta dei funghi, rastrelli, uncini o altri mezzi che possano provocare danneggiamenti allo strato umifero del terreno, al micelio fungino e all'apparato radicale della vegetazione.

8. È comunque vietato distruggere, calpestare e danneggiare la flora funginea di qualunque specie.

9. È vietata altresì la raccolta dei funghi dopo il tramonto e fino alle ore sette.

10. È vietata la raccolta e l'asportazione, anche ai fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.

(4)  Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «1. Sul territorio della Regione Puglia è consentita la raccolta dei funghi spontanei soltanto nei giorni pari della settimana, oltre la domenica, per specie sia commestibili che non e per quantità non eccedente i tre chilogrammi al giorno per persona di età superiore ai quattordici anni, in possesso dell'apposito permesso e/o patentino di raccolta di cui all'articolo 3.».

(5)  Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «2. È vietata la raccolta dell'Amanita cesaria allo stato di ovolo chiuso nonché delle altre specie di funghi di grossa e media taglia aventi il diametro del cappello inferiore a centimetri quattro.».

(6)  Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «3. È invece consentita la raccolta delle specie fungine di piccole dimensioni, quali il Cantharellus cibarius (galletto) o la Calocybe gambosa (musciarone) e altri a condizione che il diametro del cappello superi i due centimetri.».

(7)  Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera d), L.R. 15 maggio 2006, n. 14.

(8)  Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera e), L.R. 15 maggio 2006, n. 14.



Art. 3
Permesso per la raccolta.

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al rilascio, da parte dei Comuni, di apposito permesso nominativo regionale, il cui modello è approvato con decreto dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari. Il permesso abilita alla raccolta su tutto il territorio della Regione ed è rilasciato ai raccoglitori professionali e occasionali che abbiano frequentato e superato appositi corsi di formazione, della durata minima di dodici ore, di cui almeno un terzo costituito da lezioni pratiche, con superamento di prove finali, tenuti o diretti con l'ausilio di un micologo e promossi e organizzati dai Comuni, dalle associazioni micologiche, aventi rilevanza nazionale, regionale e territoriale e sedi operanti nel territorio regionale. Il programma dei corsi è approvato dal Centro di controllo micologico dell'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio. Il permesso è altresì rilasciato ai possessori dell'attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo). Il permesso va rinnovato ogni tre anni previo corso di aggiornamento relativamente agli aspetti normativi e tossicologici. Gli iscritti alle associazioni micologiche di rilevanza nazionale, regionale e territoriale possono essere esonerati dalla frequenza del corso di aggiornamento. Le associazioni comunicano al Centro di controllo micologico competente per territorio l'elenco dei soci che intendano avvalersi di questa facoltà. Il responsabile del Centro di controllo micologico competente rinnova, per una sola volta, l'attestato di idoneità scaduto (9).

2. Si definiscono raccoglitori occasionali coloro che raccolgono i funghi per proprio consumo. Si definiscono raccoglitori professionali coloro che raccolgono i funghi per venderli al fine di integrare il proprio reddito, i commercianti di funghi e i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 2 della L. n. 352/1993 (10).

3. Il permesso di raccolta ha carattere personale e deve essere sempre accompagnato da un valido documento di riconoscimento. Tale permesso è rilasciato dal Comune di residenza del richiedente e ha validità su tutto il territorio regionale. Il permesso di raccolta si distingue in:

a. permesso amatoriale, del costo di euro 25,00, che consente la raccolta di non più di tre chilogrammi complessivi giornalieri;

b. permesso professionale, del costo di euro 50,00, che consente la raccolta di non più di dieci chilogrammi complessivi giornalieri;

b-bis. permesso turistico per raccoglitori occasionali, riservato ai non residenti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 3 (o analogo attestato della regione di residenza), del costo di euro 25,00, che consente la raccolta di non più di tre chilogrammi complessivi giornalieri. Detto permesso ha durata massima di quindici giorni e può essere richiesto presso qualsiasi comune della regione (11).

Per tutti i raccoglitori accompagnati da altri familiari di età inferiore a quattordici anni, è sufficiente un solo permesso, purché il titolare abbia uno stretto controllo sia del corretto comportamento dei familiari che del limite massimo complessivo di raccolta previsto dal presente comma. Ai fini dell'ottenimento del permesso professionale, il richiedente deve presentare autocertificazione nei modi di legge relativamente alla propria residenza anagrafica e alla qualifica di raccoglitore a scopo di lavoro (12).

4. [Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti di cui al comma 1 determinano le modalità e i criteri del rilascio dei permessi e patentini, ivi compreso il numero massimo degli stessi rilasciabili durante l'anno solare, la somma da versare e la loro validità temporale. I patentini sono rilasciati a seguito di un corso formativo da parte degli enti di cui all'articolo 10] (13).

5. I fondi derivanti dal rilascio dei permessi sono introitati dai Comuni e utilizzati per attività di ricostituzione e miglioramento dell'ecosistema forestale (14).

6. [I cercatori devono esibire, su richiesta degli agenti di controllo, un valido documento di identificazione] (15).

(9) Il presente comma, già sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 15 maggio 2006, n. 14, è stato poi nuovamente così sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 13 marzo 2012, n. 3, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «1. La raccolta dei funghi è subordinata al rilascio, da parte dei Comuni, di apposito permesso, il cui modello è approvato con decreto dell'Assessore regionale alle risorse alimentari. Il permesso è rilasciato ai raccoglitori professionali e occasionali che hanno ottenuto, da parte dei Centri di controllo micologico delle ASL, l'attestato all'identificazione delle specie fungine, a seguito di specifico corso formativo delle durata minima di dodici ore, con superamento di prove finali. Il permesso è altresì rilasciato ai possessori dell'attestato di micologo ai sensi del D.M. 29 novembre 1996, n. 686 del Ministro della sanità (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo). L'attestazione ha validità quinquennale ed è rinnovabile previo corso di aggiornamento relativamente agli aspetti normativi e tossicologici.».

(10)  Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «2. Si definiscono raccoglitori occasionali coloro che raccolgono i funghi per proprio consumo e per i quali è necessario solo il permesso di raccolta. Si definiscono raccoglitori professionali coloro che raccolgono i funghi per venderli al fine di integrare il proprio reddito, nonché i commercianti di funghi, per i quali è necessario il patentino e il permesso di raccolta.».

(11) Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 13 marzo 2012, n. 3, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(12)  Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera c), L.R. 15 maggio 2006, n. 14, poi così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo originario era così formulato: «3. Il patentino e/o permesso hanno carattere personale.».

(13)  Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera d), L.R. 15 maggio 2006, n. 14.

(14)  Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera e), L.R. 15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «5. I fondi derivanti dal rilascio del permesso e patentino sono destinati di norma ad attività di ricostituzione e miglioramento dell'ecosistema forestale.».

(15)  Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera f), L.R. 15 maggio 2006, n. 14.



Art. 4
Permessi speciali.

[1. Gli enti preposti possono rilasciare speciali permessi per la raccolta dei funghi in quantità superiore ai tre chilogrammi, ma in ogni caso non al di sopra di dieci chilogrammi per persona al giorno. Tali permessi speciali sono rilasciati a soggetti residenti negli àmbiti territoriali di competenza, per i quali la raccolta dei funghi costituisce integrazione del reddito, nonché ai soggetti di cui alla L. n. 352/1993, articolo 2, comma 3. Detti permessi hanno validità annuale e sono rilasciati previo versamento di una somma stabilita annualmente e comunque non inferiore a euro 103,29] (16).

(16)  Articolo abrogato dall'art. 4, L.R. 15 maggio 2006, n. 14.



Art. 5
Zone interdette alla raccolta.

1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salvo diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:

a) nelle riserve naturali;

b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali e in riserve naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;

c) nelle aree specificatamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi selvicolturali;

d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti.

2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.

3. Al fine di prevenire nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici e abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco, la raccolta dei funghi spontanei in singole zone può essere vietata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, anche su istanza degli enti di cui all'articolo 3, comma 1. Il divieto è reso esecutivo mediante la collocazione di cartelli indicatori lungo il perimetro del territorio interessato da parte degli enti stessi.

4. Per i fini di cui al comma 1 e in alternativa al divieto ivi previsto, la Giunta regionale, su istanza degli enti di cui all'articolo 3, comma 1, può determinare il numero massimo dei permessi speciali rilasciabili per la raccolta dei funghi in tali zone.

5. Nell'ambito della disciplina e tutela dei parchi regionali e delle riserve possono essere istituite riserve speciali aventi finalità micologica nelle quali è vietata la raccolta dei funghi.

6. La raccolta dei funghi può essere interdetta dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo con l'apposizione, a propria cura e spese, di tabelle realizzate secondo il modello autorizzato dall'Assessore regionale alle risorse alimentari, nei modi previsti dalle leggi vigenti e recanti l'esplicito divieto (17).

7. La Regione, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, della L. n. 352/1993, può autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi è consentita ai fini economici.

8. È vietato rimuovere o danneggiare i cartelli indicatori e le tabelle di divieto.

9. La Regione può inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi in pericolo di estinzione, sentito il parere degli enti di cui all'articolo 3, comma 1 o di organismi scientifici e delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale e dei dipartimenti universitari competenti in materia.

10. L'Assessore regionale alle risorse alimentari può autorizzare, per scopi scientifici o didattici, la raccolta di funghi, anche non commestibili, su tutto il territorio regionale anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente articolo (18).

11. In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, il Presidente della Giunta regionale può rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore a un anno e sono rinnovabili.

(17)  Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 15 maggio 2006, n. 14.

(18)  Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 15 maggio 2006, n. 14.



Art. 6
Autorizzazione alla vendita.

1. La vendita dei funghi freschi epigei spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale, la quale è rilasciata esclusivamente agli esercenti e ai raccoglitori professionali che hanno ottenuto, da parte dei centri di controllo micologici delle ASL, l'attestato d'idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate, a seguito di specifico corso formativo della durata minima di dodici ore, con superamento di prova finale.

2. La vendita dei funghi freschi epigei spontanei può essere compiuta presso gli esercizi commerciali di vendita di prodotti ortofrutticoli, le aree mercatali, i mercati rionali e le aree o strutture autorizzate, nel rispetto di quanto previsto nell'O.M. 3 aprile 2002 del Ministero della salute e delle altre norme igienico-sanitarie di riferimento così come individuate dall'Autorità sanitaria locale su parere favorevole dei servizi delle ASL.

3. La vendita di funghi epigei spontanei è consentita previa certificazione d'avvenuto controllo da parte dei Centri di controllo micologici delle ASL competenti per territorio e ogni contenitore deve presentare:

a. una sola specie fungina, disposta a singolo strato;

b. i funghi devono essere interi, freschi, sani e in buono stato di conservazione, puliti dal terriccio e da corpi estranei;

c. il certificato d'avvenuto controllo con il timbro dell'Ispettore micologo dell'ASL recante l'indicazione delle generalità e la residenza del raccoglitore professionale, della specie fungina e del quantitativo posto in vendita, del periodo entro il quale è consentita la consumazione del prodotto correttamente conservato ed eventuali avvertenze per il consumo;

d. la dichiarazione del raccoglitore professionale, dalla quale risulti la data e il luogo di raccolta.

4. I controlli e le prescrizioni di cui al comma 3 non si applicano se i funghi sono destinati all'autoconsumo (19).

(19)  Articolo così sostituito dall'art. 6, L.R. 15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Art. 6. Autorizzazione alla vendita. 1. La vendita dei funghi freschi epigei spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale, la quale è rilasciata esclusivamente agli esercenti l'attività commerciale che hanno ottenuto, da parte dei centri di controllo micologici delle Aziende sanitarie locali, l'attestato di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate, a seguito di specifico corso formativo della durata di minimo dodici ore.».



Art. 7
Sanzioni.

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali laddove il fatto costituisce reato, per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a. da euro 12,91 a euro 77,47 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti oltre la quantità consentita;

b. da euro 12,91 a euro 77,47 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti in difetto del permesso previsto dall'articolo 3;

c. da euro 25,82 a euro 154,95 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti nelle zone interdette alla raccolta di cui all'articolo 5, comma 1;

d. da euro 51,65 a euro 309,87 per la rimozione o il danneggiamento dei cartelli e tabelle di cui all'articolo 5, commi 3 e 6;

e. da euro 51,65 a euro 309,87 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 (20).

2. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni e commette più violazioni della stessa disposizione prevista dalla presente legge soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna violazione.

3. La violazione di cui alla lettera a) del comma 1 comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca dell'eccedenza di funghi raccolti. Le violazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 comportano invece, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca dell'intero raccolto. Alla confisca procede direttamente il personale che accerta l'infrazione.

4. I funghi confiscati, commestibili o non, devono essere conferiti all'Azienda sanitaria locale competente per territorio, che provvederà alla loro distruzione previa compilazione di apposito verbale.

5. Se a formale intimazione è opposto rifiuto all'apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portatili e degli altri mezzi di trasporto, deve essere applicata la sanzione amministrativa del pagamento di euro 258,23.

6. Le violazioni di cui agli articoli da 2 a 5 sono accertate mediante processo verbale a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689 e della legge regionale 31 marzo 1973, n. 8. Una copia del verbale deve essere immediatamente consegnata al trasgressore; nel caso che questi ne rifiuti l'accettazione, il verbalizzante ne dà atto nello stesso verbale e la notazione si considera fatta in mani proprie, a norma del comma 2 dell'articolo 138 del codice di procedura civile.

6-bis. Per la violazione di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, deve essere applicata la sanzione amministrativa del pagamento di euro 258,23. Oltre la sanzione amministrativa pecuniaria, va applicata la confisca e distruzione dell'intero prodotto. Alla confisca procede direttamente il personale che accerta l'infrazione. I funghi confiscati, commestibili e non, devono essere conferiti all'ASL competente per territorio, che provvederà alla loro distruzione previa compilazione del verbale (21).

7. L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante alla Regione Puglia, che definisce l'azione sanzionatoria ai sensi della L. n. 689/1981 e della L.R. n. 8/1973. Copia del verbale è altresì trasmessa all'ente di cui all'articolo 3 competente per territorio.

8. I proventi rivenienti dall'azione sanzionatoria sono interamente devoluti agli enti di cui all'articolo 3, competenti a rilasciare il permesso e destinati ad attività di ricostituzione e miglioramento dell'ecosistema forestale e alla promozione delle attività di cui all'articolo 9, secondo piani predisposti dagli stessi e validati dall'Assessorato alle risorse alimentari (22).

(20)  Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali laddove il fatto costituisce reato, per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) euro 25,82 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti oltre la quantità consentita;

b) euro 25,82 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti in difetto del permesso previsto dall'articolo 3;

c) euro 51,65 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti nelle zone interdette alla raccolta di cui all'articolo 5, comma 1;

d) da euro 51,65 a euro 309,87 per la rimozione o il danneggiamento dei cartelli e tabelle di cui all'articolo 5, commi 3 e 6;

e) da euro 51,65 a euro 309,87 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 7, 8 e 9.».

(21)  Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 15 maggio 2006, n. 14.

(22)  Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «8. I proventi rivenienti dall'azione sanzionatoria sono interamente devoluti all'ente, di cui all'articolo 3, competente a rilasciare il permesso - patentino e destinati, di norma, ad attività di ricostituzione e miglioramento dell'ecosistema forestale e alla promozione delle attività di cui all'articolo 9.».



Art. 8
Vigilanza.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge, fermo restando le competenze della Regione, è affidata, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, agli agenti del corpo forestale dello Stato, ai comandi carabinieri per la sanità, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, ai tecnici della prevenzione dei dipartimenti di prevenzione, alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie giurate volontarie e agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre del Ministero della sanità. Le guardie giurate addette ai compiti di vigilanza devono possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed essere riconosciute dal Prefetto competente per territorio.

2. La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della Regione Puglia, delle comunità montane, delle province, dei comuni e dei parchi regionali cui i rispettivi regolamenti conferiscono la qualifica di polizia giudiziaria.



Art. 9
Educazione e informazione.

1. La Regione, le province, i comuni, le Comunità montane, i Dipartimenti universitari competenti, i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali - Servizio igiene alimenti e nutrizione (S.I.A.N.), le Associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale e regionale promuovono l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, di convegni di studio e di iniziative culturali e scientifiche che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonché alla tutela della flora fungina.

2. La Regione Puglia e gli altri enti competenti, anche con la collaborazione delle Associazioni micologiche, dei Dipartimenti universitari competenti e di altri enti di ricerca, organizzano corsi, ricerche e iniziative di educazione e informazione, in particolare nel periodo di raccolta. Tali iniziative hanno lo scopo di diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e della loro importanza quali componenti degli ecosistemi e pubblicizzare i limiti e i divieti posti dalla normativa vigente.

3. La Regione Puglia e gli altri enti competenti possono rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta a titolo gratuito per le attività di cui al comma 2. Tali autorizzazioni devono indicare zona, periodi e quantità di funghi che possono essere raccolti.



Art. 10
Centro di controllo micologico.

1. Nell'ambito dei SIAN (Servizio igiene alimenti e nutrizione) delle ASL è organizzato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 9 della L. n. 352/1993, un centro di controllo micologico pubblico (Ispettorato micologico), che può avvalersi della collaborazione delle Associazioni micologiche e naturalistiche a rilevanza regionale o nazionale, dei Dipartimenti universitari e di ricerca, tramite apposita convenzione, per il suo funzionamento. I centri micologici sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente. I micologi dipendenti dai centri di controllo micologici, in possesso di attestato di formazione rilasciato a norma del D.M. n. 686/1996 del Ministro della sanità o titoli equiparati, sono tenuti a un aggiornamento periodico con cadenza annuale (23).

(23)  Comma così sostituito dall'art. 8, L.R. 15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «1. Nell'àmbito delle Aziende sanitarie locali è organizzato, ai sensi dell'articolo 9 della L. n. 352/1993, un centro di controllo micologico pubblico (Ispettorato micologico) che può avvalersi della collaborazione delle Associazioni micologiche e naturalistiche a rilevanza regionale o nazionale, dei Dipartimenti universitari e di ricerca, tramite apposita convenzione, per il suo funzionamento. I centri micologici sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente.».



Art. 11
Formazione dei micologi.

1. Per la formazione e l'aggiornamento dei micologi, l'organizzazione gestionale dei corsi è affidata all'Università degli studi, agli enti pubblici e alle ASL (24).

2. A norma del D.M. n. 686/1996 del Ministro della sanità, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, d'intesa con l'Assessore alla salute, disciplina l'organizzazione dei corsi e autorizza l'istituzione degli stessi (25).

3. Gli enti di cui al comma 1 che intendono istituire corsi di formazione e aggiornamento devono rivolgere motivata istanza al Presidente della Giunta regionale (26).

(24)  Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «1. Per la formazione dei micologi l'organizzazione gestionale dei corsi è affidata all'Università degli studi, agli enti pubblici e alle Aziende sanitarie locali.».

(25)  Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «2. A norma del D.M. 29 novembre 1996, n. 686 del Ministro della sanità, la Giunta regionale disciplina l'organizzazione dei corsi e autorizza l'istituzione degli stessi.».

(26)  Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «3. Gli enti di cui al comma 1 che intendono istituire corsi di formazione devono rivolgere motivata istanza al Presidente della Giunta regionale.».



Art. 12
Specie commercializzabili.

1. È consentita la raccolta e la commercializzazione delle specie di funghi epigei di cui all'allegato I del D.P.R. n. 376/1995, successivamente integrato con Delib.G.R. 25 marzo 1997, n. 1211 oltre che delle seguenti specie:

- Calocybe gambosa

- Agricus macrosporus

- Russula aurea

- Lactarius salmonicolor

- Lactarius semisanguifluus

- Clitocybe gibba

- Lyophyllum connatum

- Lepista nuda

- Leucopaxillus giganteus (f. bianca) sin. L. candidus.



Art. 12-bis
Funghi conservati.

1. Per quanto attiene la denominazione di "funghi secchi", il confezionamento, il trattamento e l'etichettatura dei funghi epigei spontanei, si rimanda a quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 376/1995 (27).

(27)  Articolo aggiunto dall'art. 11, L.R. 15 maggio 2006, n. 14.



Art. 13
Norma finanziaria.

1. I proventi derivanti dall'azione sanzionatoria sono introitati sul capitolo n. 1012015 "Entrate derivanti da infrazioni a norme relative alle tasse e dal recupero di notifiche" del bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2003; e in uscita con apposito capitolo per la devoluzione agli enti di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.

2. I proventi di cui al comma 1 possono essere impegnati ad avvenuto accertamento dell'effettivo introito.

2-bis. Il riparto dei proventi sarà proposto alla Giunta regionale dall'Assessore alle risorse agroalimentari in proporzione ai permessi rilasciati (28).



La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

(28)  Comma aggiunto dall'art. 12, L.R. 15 maggio 2006, n. 14.



Tabella "A" (29)



1) Programma del corso di base per raccoglitori, da frequentare per l'ammissione all'esame per il rilascio dell'attestato d'idoneità all'identificazione delle specie fungine:

a) Biologia dei funghi;

b) Cenni d'ecologia;

c) Le intossicazioni da funghi;

d) I principali funghi velenosi;

e) I funghi nell'alimentazione;

f) educazione ambientale e alla raccolta (30);

g) Cenni di morfologia;

h) Cenni di sistematica e approccio alla determinazione evidente;

i) Legislazione.

2) Programma del corso di aggiornamento quinquennale:

a) Aspetti medico-tossicologici;

b) Prevenzione, incidenti derivanti dalla preparazione e conservazione domestica dei funghi epigei spontanei;

c) Normativa nazionale e regionale;

d) Diagnosi micologica differenziale dei più diffusi funghi tossici;

e) Aggiornamento su specie di funghi commestibili.



(29)  Tabella aggiunta dall'art. 13, L.R. 15 maggio 2006, n. 14, poi così modificata come indicato nella nota che segue.

(30) Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 2, L.R. 13 marzo 2012, n. 3, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «f) Modi per una corretta raccolta;».

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Leggi Regionali d'Italia 

Puglia

Delib.G.R. 30-3-2004 n. 375
Disposizioni attuative della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 e decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376".
Pubblicata nel B.U. Puglia 21 aprile 2004, n. 48.
Epigrafe

Premessa

Articolo unico

Allegato A

Delib.G.R. 30 marzo 2004, n. 375 (1).

Disposizioni attuative della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 e decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376".

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 21 aprile 2004, n. 48.



L'Assessore all'Agricoltura, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio II° Alimentazione e Tutela, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore I.C.A. - Alimentazione, riferisce quanto segue:

La legge regionale 25 agosto 2003, n. 12 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 e decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376" detta le modalità per la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei e fissa alcuni adempimenti e competenze in capo alla Regione e quelle in capo agli Enti territoriali, Comuni, Comunità Montane, Enti parco.

Al fine di uniformare le attività e gli interventi su tutto il territorio regionale si ritiene opportuno e necessario, con il presente provvedimento, fissare le modalità procedurali di attuazione della legge, individuando in dettaglio gli adempimenti, le competenze, i criteri ed i soggetti interessati.

Pertanto si propone di approvare le modalità procedurali per l'attuazione della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12 riportate nell'allegato A al presente provvedimento.

Copertura finanziaria

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale in ottemperanza all'art. 4, comma 4, lettera k), della L.R. n. 7/1997.

La Giunta

Udita la relazione dell'Assessore all'Agricoltura;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

Delibera



- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui di seguito si intendono come integralmente richiamate e di fare propria la proposta dell'Assessore all'Agricoltura;

- di approvare le modalità procedurali per l'attuazione della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12 riportate nell'allegato A, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di incaricare la Segreteria della Giunta regionale di inviare copia del presente atto all'Ufficio regionale del Bollettino per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 6, lettera g), della L.R. n. 13/1994;

- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.



Allegato A

Manuale delle procedure

La legge regionale 25 agosto 2003, n. 12 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 e D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376" detta le modalità per la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei e fissa alcuni adempimenti e competenze in capo alla Regione e quelle in capo agli Enti territoriali, Comuni, Comunità Montane, Enti parco.

Disciplina delle attività:

La legge regionale 25 agosto 2003, n. 12 disciplina la raccolta stabilendo:

agli articoli 2 e 5 le modalità, gli obblighi ed i divieti;

agli articoli 3 - 4 - 6 il rilascio dei documenti autorizzativi per la raccolta e la vendita;

agli articoli 7 e 8 le sanzioni e la vigilanza sull'applicazione delle norme

e prevedendo agli articoli 9 e 11 le attività di educazione, informazione e formazione.

Gestione dell'attività:

L'articolo 3 dispone che la raccolta dei funghi è subordinata al rilascio di apposito patentino e di permesso ai raccoglitori professionali e di solo permesso ai raccoglitori occasionali, così come definiti dal comma 2 del medesimo articolo.

I patentini ed i permessi di raccolta vengono rilasciati dagli enti territoriali di dimensioni più vaste ai raccoglitori professionali e sono validi per la raccolta in tutti gli agri dei comuni ricompresi in detti enti.

Per le aree non ricomprese nella perimetrazione degli Enti parco e/o nelle Comunità montane i patentini e/o permessi vengono rilasciati dai Comuni e sono validi per la raccolta soltanto nel territorio comunale del Comune che li ha rilasciati.

I comuni aggregati negli enti parco o nelle comunità montane, con intesa annuale di gestione territoriale, disciplinano il numero dei patentini e dei permessi di raccolta da rilasciare per il proprio agro, le modalità di riparto dei proventi rivenienti dal rilascio dei permessi di raccolta, gli interventi di ricostruzione e miglioramenti dell'ecosistema forestale del proprio agro.

Patentino per la raccolta:

Il patentino e il permesso per la raccolta per i raccoglitori professionali va richiesto ai suddetti Enti, ha carattere strettamente personale, con validità annuale ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato all'inizio dell'anno solare.

La documentazione necessaria per il rilascio del patentino è la seguente:

• domanda in carta semplice indirizzata al legale rappresentante dell'ente parco - comunità montana - comune;

• attestato di frequenza ad idoneo corso formativo della durata di minimo dodici ore con superamento di prova finale, riconosciuto dalla Regione Puglia;

• autocertificazione nei modi di legge attestante che la raccolta dei funghi è effettuata per integrare il reddito normalmente percepito;

• fotografia per il patentino.

A seguito di favorevole esame della predetta documentazione, l'amministrazione interessata invita il richiedente al versamento dei diritti fissati e rilascia il patentino.

I commercianti di funghi epigei spontanei, ai fini della commercializzazione del prodotto, devono essere in possesso del patentino per la raccolta rilasciato come innanzi ed a seguito di frequenza ad apposito corso formativo della durata di almeno dodici ore con superamento di prova finale, riconosciuto dalla Regione Puglia.

Il patentino deve riportare le indicazioni di cui all'allegato modello.

Permesso di raccolta:

Il permesso di raccolta è rilasciato dagli enti parco - comunità montane - comuni, conformemente all'intesa innanzi indicata, ai raccoglitori occasionali di funghi epigei i quali raccolgono i funghi per proprio consumo.

Il permesso è rilasciato a seguito di:

• presentazione di domanda in carta semplice indirizzata al legale rappresentante dell'ente parco - comunità montana - comune;

• esibizione della ricevuta di versamento secondo le modalità e l'entità stabilite dagli enti sopra indicati, a seguito di accettazione della domanda e di invito al versamento da parte dell'Amministrazione competente;

Il permesso di raccolta ha validità per una settimana alla fine della quale non ha più nessun valore legale;

Il permesso di raccolta ha carattere strettamente personale.

Rilascio dei patentini e dei permessi di raccolta:

Gli enti parco, le comunità montane ed i comuni determinano il numero massimo dei patentini e permessi rilasciabili durante l'anno solare e la somma da versare, nonché decidono sull'utilizzazione dei fondi derivanti dal rilascio dei patentini e dei permessi in conformità a quanto stabilito dalla L.R. n. 12/2003.

Permessi speciali per la raccolta:

Gli enti parco, le comunità montane, i comuni, in riferimento all'intesa di cui innanzi, possono rilasciare permessi speciali per la raccolta di funghi in quantità superiori ai tre chilogrammi giornalieri e fino ad un massimo di dieci chilogrammi di funghi giornalieri per persona al giorno.

Tali permessi speciali sono concessi a soggetti residenti negli ambiti territoriali di propria competenza nonché ai coltivatori diretti, a qualunque titolo, e a tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali per i quali la raccolta dei funghi costituisce integrazione al reddito.

I permessi speciali hanno validità annuale e sono rilasciati previo versamento di una somma annuale disposta dagli enti deputati al rilascio di tale permesso che non può essere inferiore a E. 103,29 annui.

Le modalità di richiesta e rilascio dei permessi speciali, nonché quelle relative al rinnovo, sono simili a quelle indicate per i patentini per la raccolta dei funghi come innanzi esplicitate.

I dati che i permessi speciali devono contenere e le modalità di rinnovo annuale, sono gli stessi indicati per i patentini di raccolta.

Zone di raccolta:

La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita su tutto il territorio regionale, ad eccezione delle aree indicate nel comma 1 e 2 dell'art. 5.

La Giunta regionale può regolamentare la concessione di permessi speciali; può altresì sospendere e vietare la raccolta qualora si ravvisino rischi per l'ecosistema forestale.

Qualora gli enti di cui al comma 1 dell'art. 3 e gli altri enti di cui al comma 2 dell'art. 9 intendano avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 3 - 4 e 5 dell'art. 5 e comma 3 dell'art. 9, devono inoltrare domanda all'Assessorato regionale all'Agricoltura - Settore ICA e Alimentazione - Ufficio II° Alimentazione e Tutela - entro il 30 giugno, motivando dettagliatamente la richiesta.

I proprietari dei fondi e tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti di uso civico e di proprietà collettive, nonché dei soci di cooperative agricolo-forestali, possono vietare la raccolta dei funghi sui propri terreni apponendo appositi cartelli secondo il fac-simile allegato al presente manuale.

I coltivatori diretti, a qualsiasi titolo, e tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti di uso civico e di proprietà collettive, nonché dei soci di cooperative agricolo-forestali, che intendono chiedere la costituzione di aree riservate ove la raccolta è consentita esclusivamente ai medesimi soggetti per fini economici, inoltrano istanza all'Assessorato regionale all'Agricoltura - Settore ICA e Alimentazione - Ufficio II° Alimentazione e Tutela, entro il 30 giugno.

A seguito di eventuale concessione dell'autorizzazione, tali aree devono essere indicate con appositi cartelli secondo il fac-simile allegato al presente manuale delle procedure.

La Regione, sentito il parere degli enti parco, delle comunità montane, dei comuni, così come indicati all'art. 3 comma 1, o di organismi scientifici e associazioni micologiche di rilevanza, nazionale o regionale e dei dipartimenti universitari competenti in materia, può vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi in via di estinzione.

L'Assessore regionale all'agricoltura per scopi scientifici o didattici può autorizzare, con proprio provvedimento, la raccolta di funghi anche non commestibili su tutto il territorio regionale anche in deroga alle zone vietate.

La suddetta richiesta di autorizzazione, adeguatamente motivata, deve essere inviata all'Assessorato regionale all'Agricoltura - Settore ICA e Alimentazione - Ufficio II° Alimentazione e Tutela, entro il 30 giugno.

Il Presidente della Giunta regionale, in occasione di mostre, seminari e manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, per comprovati motivi di interesse scientifico, può rilasciare permessi speciali di raccolta di validità non superiore ad un anno, rinnovabili.

La richiesta di tali permessi, dettagliatamente motivata, deve essere presentata all'Assessorato regionale all'Agricoltura - Settore ICA e Alimentazione - Ufficio II° Alimentazione e Tutela, - entro il 30 giugno.

Vendita dei funghi freschi epigei spontanei:

Coloro i quali esercitano l'attività commerciale, per la vendita dei funghi freschi epigei spontanei devono essere in possesso, oltre al patentino e al permesso, di apposita autorizzazione comunale.

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata al Comune ove si intende esercitare la vendita allegando l'attestato di idoneità all'identificazione delle specie fanginee commercializzate, a seguito di specifico corso formativo della durata di minimo dodici ore, rilasciato dai centri di controllo micologico delle Aziende Sanitarie Locali.

I raccoglitori professionali sono autorizzati alla vendita diretta al consumatore, previa presentazione di apposita domanda all'amministrazione comunale ove si intende esercitare la vendita.

Sanzioni:

Fermo quanto indicato all'art. 7 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12, le violazioni sono accertate mediante processo verbale di constatazione redatto a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689 dal personale indicato all'art. 8 della medesima L.R. n. 12/2003. Il processo verbale di constatazione deve essere immediatamente consegnato al trasgressore.

L'originale del verbale di constatazione deve essere trasmesso entro 15 giorni alla Regione Puglia, Assessorato all'Agricoltura, Settore Ispettorato Compartimentale Agricoltura ed Alimentazione, Ufficio II° Alimentazione e Tutela, che provvederà ad elevare verbale di contestazione ed alla successiva notifica. Copia del verbale di contestazione è trasmessa all'ente competente di gestione del territorio così come innanzi indicato.

I proventi dell'azione sanzionatoria sono devoluti all'ente competente a rilasciare il permesso di raccolta e/o il patentino di raccolta e destinati, di norma, ad attività di ricostruzione e miglioramento dell'ecosistema forestale e alla promozione delle attività di educazione e informazione.

Formazione dei micologi:

Le università degli studi, gli enti pubblici che intendano organizzare corsi di formazione dei micologi devono inoltrare domanda al Presidente della Giunta regionale tramite l'Assessorato regionale alla Sanità ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 11.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

• relazione motivata e dettagliata sulle attività che si intendono mettere in atto;

• progetto corso analitico;

• indicazione dei probabili fruitori dei corsi;

• onere finanziario previsto;

• elenco dei docenti e/o esperti;

• ubicazione della sede dei corsi;






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