Egr. dott. Chiarelli,
ho letto alcuni suoi post in tema di Noleggio autobus con conducente e mi sono stati davvero utili.
Le sottopongo alcuni quesiti.
La Regione Campania non ha ancora adottato un atto di recepimento della L. 218/2003, per cui i Comuni continuano ad essere competenti in materia.
E' ormai pacifico che il Comune deve utilizzare il procedimento della Scia per il rilascio del titolo legale di accesso alla professione in questione verificando l'esistenza, in capo al richiedente, dei requisiti di cui al D.M. 448/91.
Tuttavia, poichè tale Decreto è stato superato dalla normativa europea, in particolare dal Regolamento UE n. 1071/09 con tutti i decreti attuativi del nostro Ministero dei trasporti, come si coordina l'accertamento dei requisiti in capo all'UMTC e al Comune?
In pratica, chi intende svolgere il noleggio con autobus deve recarsi prima al Comune (x ottenere il titolo legale per l'esercizio dell'attività di noleggio autobus) e poi alla Motorizzazione per l'iscrizione al Ren dimostrando il possesso dei requisiti di cui alla recente normativa?
O viceversa, deve recarsi prima alla Motorizzazione che accerta la presenza dei requisiti comunitari e rilascia l'iscrizione al Ren, e poi al Comune per il rilascio del titolo legale per esercitare l'attività?
Se il Comune è competente a rilasciare il titolo legale per l'esercizio dell'attività, deve effettuare i controlli sul possesso da parte dell'impresa dei requisiti di cui al Regolamento comunitario 1071/09, come recepiti dal nostro Ministero dei Trasporti con i vari Decreti e circolari, o il controllo del possesso di tali requisiti spetta solo alla Motorizzazione civile?
Come si inserisce in questo mutato quadro legislativo la Scia presentata al Comune? Il Comune deve chiedere che venga allegata alla Scia una qualche documentazione?
Grazie per l'attenzione!!
Egr. dott. Chiarelli,
ho letto alcuni suoi post in tema di Noleggio autobus con conducente e mi sono stati davvero utili.
[color=red]Mi fa piacere, è questo il nostro obiettivo![/color]
Le sottopongo alcuni quesiti.
La Regione Campania non ha ancora adottato un atto di recepimento della L. 218/2003, per cui i Comuni continuano ad essere competenti in materia.
[color=red]Non occorre alcun atto di recepimento. Ad oggi SOLTANTO la Toscana, L'EMILIA e poche altre Regioni hanno adottato una disciplina di settore, nelle altre regioni trova diretta applicazione la norma di liberalizzazione nazionale[/color]
E' ormai pacifico che il Comune deve utilizzare il procedimento della Scia per il rilascio del titolo legale di accesso alla professione in questione verificando l'esistenza, in capo al richiedente, dei requisiti di cui al D.M. 448/91.
[color=red]CONFERMO che si applica la SCIA e quindi tutti i requisiti sono AUTOCERTIFICATI (non si rilasciano titoli nè si verifica preliminarmente alcunchè)[/color]
Tuttavia, poichè tale Decreto è stato superato dalla normativa europea, in particolare dal Regolamento UE n. 1071/09 con tutti i decreti attuativi del nostro Ministero dei trasporti, come si coordina l'accertamento dei requisiti in capo all'UMTC e al Comune?
[color=red]Vale quanto detto sopra. Si verifica a tappeto o campione la dichiarazione autocertificata eventualmente richiedendo la verifica alla motorizzazione.[/color]
In pratica, chi intende svolgere il noleggio con autobus deve recarsi prima al Comune (x ottenere il titolo legale per l'esercizio dell'attività di noleggio autobus) e poi alla Motorizzazione per l'iscrizione al Ren dimostrando il possesso dei requisiti di cui alla recente normativa?
[color=red]Al Comune invia TELEMATICAMENTE (e solo con questa modalità) la SCIA che poi trasmette (cartacea o telematica) alla motorizzazione[/color]
O viceversa, deve recarsi prima alla Motorizzazione che accerta la presenza dei requisiti comunitari e rilascia l'iscrizione al Ren, e poi al Comune per il rilascio del titolo legale per esercitare l'attività?
[color=red]A mio avviso si presenta prima al Comune e poi procede all'iscrizione al REN (a meno che non sia già iscritta)[/color]
Se il Comune è competente a rilasciare il titolo legale per l'esercizio dell'attività, deve effettuare i controlli sul possesso da parte dell'impresa dei requisiti di cui al Regolamento comunitario 1071/09, come recepiti dal nostro Ministero dei Trasporti con i vari Decreti e circolari, o il controllo del possesso di tali requisiti spetta solo alla Motorizzazione civile?
[color=red]Come detto i requisiti saranno controllati al momento dell'iscrizione al REN dalla motorizzazione. Il Comune accoglie la scia con cui il soggetto autocertifica di avere i requisiti ai fini della successiva iscrizione[/color]
Come si inserisce in questo mutato quadro legislativo la Scia presentata al Comune? Il Comune deve chiedere che venga allegata alla Scia una qualche documentazione?
[color=red]NO, assolutamente non occorre[/color]
Grazie per l'attenzione!!
Egr. dott. Chiarelli,
La ringrazio innanzitutto per la sua risposta.
Le chiedo un'ulteriore conferma.
Il Comune deve dotarsi di un Regolamento per il rilascio del titolo di accesso al mercato del noleggio autobus con conducente, così come avviene per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del servizio taxi e di noleggio auto inferiore ai 9 posti? O basta semplicemente una Delibera che preveda che d'ora in poi il rilascio del titolo per il noleggio autobus seguirà la procedura in tema di Scia?
Grazie ancora...
Egr. dott. Chiarelli,
La ringrazio innanzitutto per la sua risposta.
Le chiedo un'ulteriore conferma.
Il Comune deve dotarsi di un Regolamento per il rilascio del titolo di accesso al mercato del noleggio autobus con conducente, così come avviene per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del servizio taxi e di noleggio auto inferiore ai 9 posti? O basta semplicemente una Delibera che preveda che d'ora in poi il rilascio del titolo per il noleggio autobus seguirà la procedura in tema di Scia?
Grazie ancora...
[/quote]
NESSUNA DELLE DUE COSE:
1) non serve un regolamento perchè non puoi disciplinare la materia (riservata alla competenza normativa statale e regionale)
2) non serve una delibera (anche se non sarebbe illegittima) perchè l'attività è già LIBERALIZZATA dal 2003
CONSIGLIO: se hai la possibilità fai una DELIBERA COMPLESSIVA sulle liberalizzazioni in cui inserisci, ad abundantiam, anche NCC autobus. Altrimenti fai presentare SCIA direttamente.
Per una bozza di delibera: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=3479.msg7805#msg7805
Grazie ancora per i preziosi suggerimenti....
riferimento id:8844salve io leggo attentamente i vostri post, ma sono circa 15 mesi che ho fatto richiesta di nulla osta per immatricolare i miei bus e il comune non me li vuole dare, mi sono rivolto al tar e mi ha dato ragione... ma il sindaco ha detto che preferisce farsi arre..... ma non darmi i titoli io che devo fare ? cambiare nazione ?
N. 05414/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01195/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1195 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Capri Tour Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Bullo e Francesco Carpente, con domicilio eletto in Napoli presso la Segreteria del TAR Campania;
contro
Comune di Anacapri, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Troianiello, con domicilio eletto presso lo studi dell’avv. Bruno Arena in Napoli, via A. D'Isernia, n. 38;
nei confronti di
Comune di Capri, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Troianiello, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Bruno Arena in Napoli, via A. D'Isernia, n. 38;
e con l'intervento di
ad opponendum, Co.Ta.Ca. a r.l., Pasquale Corsini, Antonio Lombardi, Dario De Gregorio, Pasquale Di Leva, Pasquale Schettino, Daniele Chiusano, Mario Nicola Ferraro, Gennaro Cuomo, Costanzo Mastromano, Vincenzo Chiusano, Mario De Gregorio, Aniello Cacace, Pasqualino Cavaliere, Alessandro Iaccarino, rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Leone e Benedetta Leone, con domicilio eletto presso gli stessi in Napoli, viale Gramsci, n. 23;
per l'annullamento
- quanto al ricorso introduttivo: della deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 19/12/2012, avente oggetto problematiche del traffico sull'isola di Capri, salvaguardia degli aspetti naturalistici e ambientali ed indirizzi al responsabile del Settore di Polizia municipale nella parte in cui sospende tutte le determinazioni in merito ad attività comportanti aumento del traffico sul territorio; della delibera consiliare n. 2 del 23/1/2013; nonché degli atti connessi; con condanna del Comune al risarcimento dei danni;
- quanto ai primi motivi aggiunti: della nota prot. n. 4593 del 29/3/2013, recante il diniego sull’istanza presentata per il conseguimento dei titoli necessari all’immatricolazione dei mezzi da adibire all’attività di trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente; della delibera consiliare n. 8 del 28/2/2013, concernente il divieto sotto qualsiasi forma all’immissione sul territorio ed alla circolazione di ulteriori autoveicoli da noleggio con conducente; con condanna del Comune al risarcimento dei danni;
- quanto ai secondi motivi aggiunti: della delibera consiliare n. 27 del 28/5/2013, avente ad oggetto problematiche del traffico nel territorio comunale; della nota prot. n. 7077 del 21/5/2013 recante la relazione del Responsabile della Polizia municipale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Anacapri;
Visti gli atti di intervento di Comune di Capri, della società Co.Ta.Ca. a r.l. e altri;
Viste le produzioni delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2013 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO
Con ricorso notificato il 5/3/2013, la società Capri Tour, nella dedotta qualità di titolare di un’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore di persone su strada REN n. 54959 rilasciata dall’Ufficio della Motorizzazione civile di Napoli, riferisce che:
- con istanza del 4/12/2012 chiedeva al Comune di Anacapri il rilascio dell’autorizzazione occorrente per l’immatricolazione di sei autobus da utilizzare per lo svolgimento dell’attività di noleggio con conducente sull’intero territorio nazionale;
- con nota prot. n. 17194 del 28/12/2012, il Comune comunicava la proroga di 60 giorni del termine per la conclusione del procedimento;
- con nota in data 17/12/2012 indirizzata al Sindaco ed alla Giunta, il Responsabile della Polizia municipale aveva chiesto una linea di indirizzo in relazione alle istanze della specie;
- con delibera di Giunta n. 175 del 19/12/2012, recepita con delibera consiliare n. 2 del 23/1/2013, il Comune stabiliva l’introduzione di un regime di assenso o di autorizzazione o di controllo per le nuove attività comportanti un incremento del traffico, con sospensione nelle more di tutte le attività amministrative e degli eventuali provvedimenti in contrasto.
Avverso tale determinazione è insorta la società ricorrente con le domande in epigrafe.
Si è costituito in giudizio il Comune di Anacapri e, con atto notificato il 3/4/2013, è intervenuto ad opponendum il Comune di Capri.
Con atto notificato il 9/4/2013, la società ricorrente ha esteso l’impugnativa alla delibera consiliare n. 8 del 28/2/2013, concernente il divieto sotto qualsiasi forma all’immissione sul territorio ed alla circolazione di ulteriori autoveicoli da noleggio con conducente, nonché alla determinazione prot. n. 4593 del 29/3/2013, recante la reiezione dell’istanza presentata dalla società ricorrente.
Con ordinanza n. 686 del 24/4/2013, la domanda cautelare è stata accolta; con ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2915 del 24/7/2013, l’appello è stato respinto.
Con atto notificato l’8/7/2013, sono stati infine impugnati gli atti con i quali il Comune non ha dato seguito alla tutela cautelare disposta dal giudice amministrativo per carenza dei requisiti di iscrizione al REN.
Con atto notificato il 18/10/2013, sono intervenuti in giudizio per opporsi all’accoglimento del ricorso il Co.Ta.Ca. a r.l., nella dedotta qualità di cooperativa avente ad oggetto la gestione del trasporto di persone a mezzo di vetture a tassametro, nonché i titolari di licenze di taxi Pasquale Corsini, Antonio Lombardi, Dario De Gregorio, Pasquale Di Leva, Pasquale Schettino, Daniele Chiusano, Mario Nicola Ferraro, Gennaro Cuomo, Costanzo Mastromano, Vincenzo Chiusano, Mario De Gregorio, Aniello Cacace, Pasqualino Cavaliere, Alessandro Iaccarino. Questi ultimi due hanno rinunciato all’intervento proposto con atto notificato il 30/10/2013.
DIRITTO
1. Nel merito si deduce che:
A) con il ricorso introduttivo
- in base al quadro normativo vigente (art. 10 e 11 del regolamento CE n. 1071/2009, artt. 1 e 5 della legge n. 218 del 2003, art. 4 del d. lgs. n. 395 del 2000, artt. 6 e 12 del decreto ministeriale n. 291 del 2011 e relativa circolare n. 2 del 2011, art. 82 del codice della strada), il Comune non avrebbe alcuna discrezionalità nel rilascio dei titoli idonei all’immatricolazione dei mezzi nella disponibilità del trasportatore iscritto al registro elettronico nazionale (REN) dal competente Ufficio della Motorizzazione civile; tant’è che molti enti territoriali applicherebbero nella specie l’istituto della s.c.i.a.; il rilascio dell’autorizzazione sarebbe atto dovuto e vincolato; le valutazioni in ordine al traffico locale sarebbero del tutto estranee; infatti il rilascio del titolo per l’accesso al mercato degli autotrasportatori sarebbe subordinato alla sola verifica dei requisiti già presupposta dal possesso dell’autorizzazione all'esercizio della professione (AEP) concessa dalla Motorizzazione; ciò fermi restando i poteri del Comune nella disciplina del traffico locale;
- le determinazioni sarebbero viziate da incompetenza nella parte in cui fanno riferimento all’art. 8 del codice della strada per il governo del traffico locale;
- nell’ambito applicativo dell’art. 34 della legge n. 2012 del 2011, il blocco generalizzato delle autorizzazioni allo scopo di limitare il traffico veicolare costituirebbe uno sproporzionato sbarramento al mercato, limitativo della libertà di concorrenza; l’art. 1 della legge n. 218 del 2003 garantirebbe l’esercizio dell’attività in questione, nell’ambito della libertà di iniziativa economica ai sensi dell’art. 41 cost., cui possono essere imposti vincoli solo per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza; le condizioni ed i requisiti sarebbero regolati dalla disciplina comunitaria e dai relativi provvedimenti di attuazione;
- sarebbe da escludere che la considerazione di aspetti naturalistici e ambientali possa giustificare un regime di contingentamento in contrasto con la suddetta normativa a tutela della concorrenza e della parità di trattamento degli operatori del settore; non sussisterebbe una situazione di eccesso della concorrenza, tant’è che il Comune lamentava la riduzione del programma di trasporto pubblico di linea;
con i primi motivi aggiunti
- gli atti sopravvenuti sarebbero inficiati in via derivata ed autonoma dagli stessi vizi dedotti con il ricorso;
- la stessa amministrazione riconoscerebbe che la società ricorrente sarebbe in possesso di tutti i requisiti previsti per l’autorizzazione, esercitando una inammissibile discrezionalità in ordine al traffico, alla salute ed all’ambiente, genericamente considerati, negando l’emanazione di un atto dovuto ed introducendo in danno della ricorrente una sproporzionata barriera alla libertà d’iniziativa economica ed al regime di concorrenza nell’accesso al mercato, in contrasto con i principi e le regole della costituzione e della normativa comunitaria;
- la rilevazione della mancata iscrizione della società ricorrente al REN non sarebbe compresa nel preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e sarebbe smentita dalla documentazione in atti;
C) con i secondi motivi aggiunti
- gli atti emanati successivamente all’ordinanza di sospensiva, oltre che inficiati dagli stessi vizi degli atti precedenti, sarebbero altresì elusivi della tutela cautelare concessa dal giudice amministrativo;
- gli atti sarebbero in contrasto con la scheda REN rilasciata dal competente Ufficio della Motorizzazione civile, che ha altresì appositamente confermato l’iscrizione;
- sarebbe infondata e non provata la insussistenza dei requisiti per l’iscrizione al REN;
- la società ricorrente avrebbe debitamente segnalato la variazione dell’officina incaricata delle riparazioni; il richiamo da parte del Comune a presunte irregolarità sarebbe pretestuoso; l’iscrizione al REN sarebbe attestata dal’Ufficio della Motorizzazione civile, in base alla quale il Comune sarebbe tenuto a consentire l’immatricolazione dei veicoli.
Il Comune resistente obietta che:
- gli atti consiliari recherebbero indirizzi politici non impugnabili ai sensi dell’art. 7 c.p.a.;
- il Comune sarebbe competente a rilasciare l’autorizzazione prevista dal regolamento CE n. 1071/2099, ai sensi degli artt. 2, 10 e 12 del regolamento stesso, nonché dell’art. 5 della legge n. 218 del 2003, dell’art. 4 della legge regionale n. 3 del 2009 e dell’art. 9 del decreto ministeriale del 25/11/2011;
- la società ricorrente sarebbe priva di iscrizione al REN; l’iscrizione provvisoria sarebbe scaduta in data 3/11/2012; ciò escluderebbe l’interesse a proporre l’impugnativa in esame;
- i settori liberalizzati nel quadro della normativa comunitaria sulla concorrenza e sul mercato sono suscettibili di deroghe in presenza di superiori interessi pubblici generali ai sensi dell’art. 52 TFUE; l’esigenza di evitare la congestione del traffico, di garantire la vivibilità del centro urbano e di preservare il patrimonio culturale e ambientale sarebbe una ragione imperativa che giustificherebbe il sacrificio della libertà privata; per le rilevanti problematiche sul traffico emergenti dalla pianificazione in materia, le limitazioni all’accesso sull’isola di veicoli sarebbero anche recepite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- le amministrazioni comunali dell’isola di Capri avrebbero allo studio le problematiche sul traffico; in ossequio all’art. 97 cost., l’immissione in circolazione di nuovi autobus nella viabilità caprese sarebbe correttamente condizionata alla conclusione ed all’esito delle relative determinazioni; già i dati preliminari dimostrerebbero la criticità delle condizioni e l’impossibilità di un aumento dei veicoli circolanti per il trasporto pubblico e non;
- pertanto, in relazione alla tipicità di un’isola di piccole dimensioni affollata di turisti, le determinazioni in materia non avrebbero carattere di atto dovuto; la società ricorrente potrebbe chiedere ed ottenere altrove l’autorizzazione; eventuali dubbi in materia potrebbero essere portati all’esame della Corte di giustizia dell’Unione europea;
- il trasporto dei residenti sull’isola con mezzi propri non sarebbe un mercato e non sarebbe soggetto ai limiti di cui all’art. 52 TFUE; il trasporto pubblico di linea neppure sarebbe soggetto alle suddette limitazioni;
- il presente giudizio dovrebbe essere sospeso ai sensi dell’art. 79 c.p.a. in attesa dell’esito del ricorso (RG n. 4389/2013 pendente innanzi alla sez. III) proposto dal Comune resistente contro l’iscrizione al REN della società ricorrente;
- la società ricorrente non avrebbe i requisiti per l’iscrizione al REN ed avrebbe prodotto all’Ufficio della Motorizzazione civile una dichiarazione mendace in merito; né la posizione della ricorrente sarebbe suscettibile di regolarizzazione, comunque avvenuta solo nel giugno 2013; ciò arrecherebbe un danno patrimoniale al Comune;
- la società ricorrente non avrebbe il requisito dello stabilimento, cioè la disponibilità di una sede operativa nel territorio comunale, previsto dal regolamento CE n. 1071/2009; l’officina prescelta dalla ricorrente sarebbe a grande distanza da Capri e pertanto non sarebbe idonea a soddisfare le esigenze di controllo e manutenzione dei veicoli, nonché la qualità del servizio e la sicurezza stradale;
- il contingentamento della autorizzazioni giustificherebbe procedure ad evidenza pubblica per la selezione tra gli operatori privati del soggetto maggiormente in grado di svolgere l’attività, in relazione al numero di autorizzazioni che possono essere rilasciate alla luce delle infrastrutture viarie esistenti;
- la tutela cautelare concessa dal giudice amministrativo non terrebbe conto della carenza dei requisiti per il rilascio dell’iscrizione al REN; il Comune non avrebbe alcun obbligo di rilasciare l’autorizzazione alla stregua della decisione di appello sull’ordinanza cautelare del TAR;
- attualmente penderebbero 47 richieste di autorizzazione al trasporto mediante noleggio autobus con conducente che comporterebbero la totale paralisi della circolazione sull’isola, con danni anche per l’economia locale.
2. Preliminarmente il Comune resistente chiede la sospensione del processo in relazione alla pendenza innanzi alla sez. III di questo TAR dell’impugnativa proposta dallo stesso Comune contro l’iscrizione al REN della società ricorrente (RG n. 4389/2013), atteso il carattere pregiudiziale della controversia il cui esito influisce sulla ammissibilità del ricorso in esame.
Al riguardo si ritiene che ragioni di economia processuale rendono inopportuno il differimento della definizione del presente ricorso, ormai maturo per la decisione, che peraltro risulta urgente ai sensi dell’art. 55, co. 11, c.p.a in considerazione dell’accoglimento della istanza cautelare.
Peraltro, è evidente che, qualora l’iscrizione al REN venisse annullata dal giudice amministrativo, verrebbe meno il titolo per l’esercizio dell’attività di autotrasportatore della società ricorrente. Nondimeno, fino all’eventuale pronuncia giudiziale in merito, il titolo vantato resta efficace e legittima la società ricorrente ad una tempestiva soluzione della controversia da essa proposta.
3. Le considerazioni che precedono evidenziano dunque che la società ricorrente ha un attuale e concreto interesse alla decisione sul ricorso in esame, che risulta pertanto ammissibile e procedibile.
Nel contempo va rilevato che le contestazioni mosse dal Comune nella presente sede contro l’iscrizione al REN sono estranee all’oggetto di questo giudizio e non rientrano quindi nella materia del contendere.
4. In base all’art. 7, co. 1, c.p.a., non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico. Tale norma va letta congiuntamente all’art. 113 cost., in forza del quale contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, che non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
Orbene, gli atti politici sono emanati da organi di vertice aventi rilevanza costituzionale, riguardano la direzione suprema della cosa pubblica e si connotano per un’ampia libertà nella determinazione dei fini da perseguire (cfr. Cons. St., sez. V, 2/10/2009, n. 6094).
Sennonché nella specie gli atti impugnati sono emanati dall’organo di governo politico-amministrativo dell’ente locale, riguardano la gestione di uno specifico settore e sono interamente disciplinati - nel loro contenuto, nelle loro finalità e nella loro portata - dalla normativa primaria e secondaria, nazionale e comunitaria, che compone il quadro normativo vigente.
Pertanto è da escludere che gli atti in questione, per quanto lata possa essere la discrezionalità esercitata, siano sottratti al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo.
5.1. Nel merito giova premettere che il regolamento CE n. 1071 del 2009 - disciplinante l'accesso alla professione di trasportatore su strada e l'esercizio della stessa per le imprese che, mediante autoveicoli con più di nove posti conducente compreso, offrono al pubblico prestazioni di trasporto a fronte di un corrispettivo - prevede che l’esercizio della professione sia subordinato al conseguimento di un’autorizzazione che viene rilasciata qualora l’impresa interessata sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa stessa (sede effettiva e stabile in uno Stato membro, onorabilità, adeguata capacità finanziaria, idoneità professionale).
In base all’art. 11 del regolamento n. 1071/2009, l'autorità competente, una volta istruita la domanda nei termini all’uopo prescritti, iscrive nel registro elettronico nazionale (REN) di cui all'art. 16 i dati relativi alle imprese da essa autorizzate.
Orbene, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si avvale degli Uffici della Motorizzazione civile competenti per territorio in relazione alla sede principale dell'impresa richiedente, è l’autorità competente in Italia per istruire le domande, verificare se un'impresa soddisfi i requisiti stabiliti dal regolamento, autorizzare l'esercizio della professione di trasportatore su strada, controllare la permanenza dei requisiti, con il potere altresì di sospendere eventualmente o ritirare l'autorizzazione (cfr. art. 9 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero in data 25/11/2011). Il Registro elettronico nazionale (REN), istituito presso il suddetto Dipartimento, è tenuto dalla Divisione competente a curare il Centro Elaborazioni Dati della Direzione generale per la motorizzazione, cui la Direzione Generale per il Trasporto stradale e per l'intermodalità fornisce le relative indicazioni amministrative (cfr. art. 1 del decreto del Capo del Dipartimento in data 10/1/2012).
Tuttavia le imprese, in possesso dell’iscrizione al REN, onde accedere agli specifici mercati di settore, quali l’attività di noleggio di autobus con conducente, devono altresì acquisire i relativi titoli autorizzativi rilasciati dagli enti competenti.
Sennonché, al fine di evitare indebiti aggravi procedimentali a carico delle imprese che svolgono i servizi di trasporto su strada, l'accertamento del possesso dei requisiti per l'esercizio della professione previsti dal regolamento CE n. 1071 viene effettuato al momento iniziale della domanda di autorizzazione e successivamente verificato a seguito dei controlli dall'autorità competente al rilascio della predetta autorizzazione (cfr. art. 3 dell’Intesa del 25/7/2012, ai sensi dell’art. 8, co. 6, della legge n. 131 del 2003, in sede di Conferenza Stato-Regioni). E’ quindi da escludere una moltiplicazione dei controlli in ordine ai requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore, che risultano esclusivamente demandati all’autorità ministeriale (ovvero agli Uffici della Motorizzazione civile), per cui agli enti competenti a regolare l'accesso al particolare settore di mercato sono piuttosto devoluti i controlli sulla sussistenza delle altre condizioni previste nella disciplina di settore, compresa naturalmente l’iscrizione al REN.
Ne consegue che, una volta rilevata tale iscrizione, e finché essa non sia rimossa nelle forme previste dall’ordinamento, la contestazione in ordine al possesso dei relativi requisiti previsti dal regolamento CE n. 1071/2009 per l’autorizzazione all’esercizio della professione non rientra nelle competenze del Comune e quindi non giustifica di per sé il diniego degli atti consequenziali all’iscrizione nel REN.
Nella specie va rilevato che la società ricorrente risulta iscritta in via provvisoria nel REN al n. 54959 a far data dal 30/5/2012 (cfr. nota Ufficio della Motorizzazione civile di Napoli indirizzata al Comune di Anacapri prot. n. 6346 del 8/5/2013).
Giova soggiungere che l’efficacia definitiva dell’iscrizione al REN è subordinata all'immatricolazione di almeno un veicolo; non appena iscritta, l'impresa interessata potrà conseguire dagli enti competenti il titolo legale per l'accesso al mercato e quindi procedere all'immatricolazione dei veicoli ai sensi degli artt. 93 e 94 del codice della strada (cfr. art. 9, co. 12, del citato decreto del Capo del Dipartimento in data 25/11/2011 e punto B.1.3 della circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2 del 2/12/2011).
Pertanto l’immatricolazione dell’autoveicolo non può essere negata per il carattere provvisorio dell’iscrizione al REN, in quanto è proprio la invocata immatricolazione che determina il venir meno della condizione sospensiva dell'efficacia dell'autorizzazione all’esercizio della professione.
5.2. Orbene, per quanto riguarda il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, la legge n. 218 del 2003 prevede che tale attività - relativa ai servizi di noleggio di autoveicoli equipaggiati con più di nove posti compreso l’autista, effettuati per viaggi richiesti da terzi committenti o offerti a gruppi precostituiti, con preventiva definizione della prestazione e della remunerazione - rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica ai sensi dell'art. 41 della Costituzione, cui possono essere imposti esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza secondo quanto previsto dalla legge n. 287 del 1990, nel rispetto dei principi e delle prescrizioni dell'ordinamento comunitario, garantendo in particolare la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese al mercato, nonché il libero esercizio dell'attività in riferimento alla libera circolazione delle persone, la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneità dei requisiti professionali e la tutela delle condizioni di lavoro.
La legge introduce dunque la liberalizzazione nel limitato settore relativo al noleggio di autobus, anticipando gli indirizzi posti dall’art. 34 del decreto-legge 201 del 2011, che peraltro non tocca gli altri autoservizi pubblici non di linea (il servizio di piazza mediante autovetture con conducente e taxi).
Orbene, le disposizioni della legge n. 218 non contemplano alcun limite al numero di autorizzazioni, unicamente subordinate al possesso dei requisiti previsti, e in definitiva comportano la cessazione del regime del contingentamento per le licenze di noleggio autobus con conducente.
Difatti l’art. 4 della legge n.218/2003 demanda alle regioni il potere di dettare disposizioni legislative o regolamentari specifiche per l’attuazione della nuova disciplina, ferma restando la rispondenza ai criteri di tutela della libertà di concorrenza, con la definizione in particolare delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 5 della stessa legge, in base al quale l’accesso al mercato è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali allo scopo delegati in base alla sede legale o alla principale organizzazione aziendale delle imprese.
Con circolare regionale prot. 302091 del 8/4/2005, la Regione Campania rappresentava che i Comuni, in attesa della regolamentazione regionale di cui al citato art. 4 della legge n. 218, conservano la competenza ad esercitare le funzioni amministrative relative alla gestione del noleggio autobus con conducente. Infatti, l’art. 11 della stessa legge n. 218 riconosce la piena validità dei titoli amministrativi rilasciati dalle amministrazioni comunali prima che le regioni abbiano provveduto ad approvare le nuove disposizioni in materia.
Sennonché non risulta che la Regione Campania abbia altrimenti regolato la materia (la legge regionale n. 3/2009 richiamata dal Comune resistente non riguarda la materia, né risulta che sia stato approvato il disegno di legge n. 528 del 14/12/2009, il quale peraltro prevedeva un’autorizzazione regionale in luogo delle licenze comunali).
Orbene, nell’esercizio delle funzioni autorizzative il Comune non ha il potere di introdurre discrezionalmente alcun limite di contingentamento, trovando immediata applicazione la nuova disciplina dettata dalla legge n. 218 del 2003, di liberalizzazione del settore, comportante l’eliminazione delle barriere all’entrata.
Quanto alle eventuali “deroghe” alla concorrenza nei settori liberalizzati ai sensi dell’art. 52 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in presenza di superiori interessi pubblici generali che giustificherebbero la limitazione all’accesso al mercato dell’operatore, in particolare per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica) è da escludere che assuma rilevanza nella specie una questione pregiudiziale da devolvere all’esame della Corte di giustizia dell’Unione europea. Infatti comunque non spetta al Comune resistente di stabilire tali deroghe né risulta che deroghe siano state introdotte dalla disciplina regionale.
In conclusione, le imprese in possesso dei requisiti per il noleggio autobus con conducente hanno titolo ad ottenere l’autorizzazione per lo svolgimento professionale dell'attività e per l'immatricolazione degli veicoli di cui hanno disponibilità, per l’esercizio dell’attività senza limitazioni territoriali sull’intero territorio nazionale.
Ovviamente, come già evidenziato in sede cautelare, il comune ha i poteri e gli strumenti di governo del traffico e di regolamentazione della circolazione sul territorio previsti dagli artt. 6 e ss., 13 e ss., 36 e ss. del codice della strada. E’ da escludere che tali poteri possano essere utilizzati per strumenti aventi una causa e finalità differenti.
La modulazione del numero degli operatori abilitati ad esercitare un’attività professionale sull’intero territorio nazionale incide sulla concorrenza, laddove ai fini del traffico ha piuttosto rilevanza la modulazione della quantità e qualità degli autoveicoli circolanti sull’isola e delle modalità spazio-temporali della circolazione. Del resto, se anche l’attività fosse tutta concentrata in un solo operatore con numerosi autoveicoli circolanti sul territorio in questione, sarebbe eliminata del tutto la concorrenza, ma non il traffico.
Tanto meno le limitazioni all’accesso di nuovi operatori nei settori liberalizzati possono trovare giustificazione nell’opportunità di proteggere la rimuneratività e la qualità del servizio dei soggetti attualmente operanti sul mercato.
Sotto i profili sopra esaminati e nei limiti dell’interesse della società ricorrente, l’impugnativa proposta dalla società ricorrente si palesa dunque fondata.
6. Per quanto riguarda la domanda risarcitoria, è da osservare che l’adozione degli atti illegittimi ha di fatto impedito alla società ricorrente l’esercizio di un’attività professionale.
In particolare, il Comune ha impedito l’immatricolazione di quattro autobus per i quali risulta provata in atti la richiesta dei titoli e la stipula dei contratti di locazione finanziaria (Nissan NV400 telaio nn. VNVM1FEDC46895608, VNVM1FEDC46305858, VNVM1FEDC46305883, VNVM1FEDC46895609).
La colpevolezza del comportamento imputabile all’amministrazione è desumibile, oltre che dai vizi degli atti impugnati, dalla mancata esecuzione della tutela cautelare.
Per la quantificazione del danno la società ricorrente ha allegato la comunicazione in data 27/3/2013 della concessionaria venditrice dei veicoli, con la quale si rappresenta che, essendo scaduti i tempi massimi per l’immatricolazione prorogati da Nissan fino al 31/3/2013, è previsto a carico dell’acquirente l’addebito di euro 8.200 più IVA per ciascuno dei quattro automezzi di cui alle fatture n. 626, 627, 628 e 629 del 3/8/2012. Nondimeno non è provato che tale addebito sia stato in concreto effettuato.
Tanto premesso, è tuttavia evidente che il mancato esercizio dell’attività produttiva determini un pregiudizio per la perdita dei relativi guadagni in ragione del trascorrere del tempo.
La società ricorrente perviene ad una stima dei danni per perdita di chance relativi all’anno 2013 pari ad euro 74.861,92, sulla base di una perizia giurata che fa riferimento alla redditività dei tre consorzi del settore insediati sull’isola (utile medio del 16,62%) e dei ricavi per autoveicolo desumibili dal presunto fatturato complessivo per il 2013 (euro 75.072,13),.
Sennonché, i dati proposti dalla ricorrente vanno opportunamente rettificati, tenendo conto che dalla documentazione in atti è provato l’acquisto di quattro veicoli (anziché sei) e che appare più corretto applicare il tasso di rendimento nel 2012 dell’impresa operante unicamente mediante autobus (come la ricorrente).
Tanto premesso il danno può essere determinato in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., nella misura di euro 25,00 al giorno per ciascun automezzo, pari a euro 100,00 (cento) giornalieri. Il risarcimento è dovuto con decorrenza dalla data di notifica della domanda giudiziale, e cioè dal 8/3/2013, fino all’esito di quanto richiesto in ordine al rilascio del titolo occorrente per l’immatricolazione.
7. Le spese di giudizio seguono, come di norma, la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), in accoglimento per quanto di ragione del ricorso in epigrafe, annulla gli atti impugnati e condanna il Comune di Anacapri al risarcimento dei danni nella misura indicata in motivazione.
Condanna il Comune di Anacapri al pagamento, in favore della società Capri Tour, delle spese di giudizio nella misura di euro 3.000,00 (tremila) oltre IVA e CPA, nonché al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Mastrocola, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere, Estensore
Carlo Dell'Olio, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Se hai ottenuto un provvedimento esecutivo o cautelare del TAR hai diritto ad ottenere il nulla-osta .... e l'ipotesi dell'arresto del Sindaco (o funzionario) non è esclusa dal nostro ordinamento ......
Art. 650 Codice Penale
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità (1) per ragione di giustizia (2) o di sicurezza pubblica (3), o d'ordine (4) pubblico o d'igiene (5), è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [337, 338, 389, 509], con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro (6) (7) (8) (9).
Note
(1) Per la ricorrenza del reato in esame, per «provvedimento legalmente dato dall'autorità» deve intendersi l'estrinsecazione di una potestà amministrativa, idonea ad incidere direttamente su situazioni soggettive con forza innovativa». Inoltre il provvedimento dell'Autorità deve presentare determinati requisiti ricavabili dallo stesso precetto della norma in questione: deve essere motivato in maniera chiara seppure succinta, e deve essere adottato in presenza di ragioni contingenti, determinate cioè da necessità ovvero opportunità attuali.
(2) È dato per «ragioni di giustizia» il provvedimento del Pretore che reprime il comportamento antisindacale del datore di lavoro e la sua violazione integra il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità ex art. 650.
(3) È data per «ragioni di sicurezza pubblica», l'ordinanza del Sindaco con la quale sia stato ingiunto al titolare di un impianto di distribuzione di carburante di disattivare gli apparecchi «self-service», privi di apposita autorizzazione.
(4) Deve considerarsi data per «ragioni di ordine pubblico», l'ordinanza del Sindaco o del Prefetto che, sul territorio di loro competenza, disciplini la circolazione dei veicoli a targhe alterne: qualora essa presenti i caratteri della provvisorietà, della pubblicazione, dell'indispensabilità e dell'urgenza, in presenza di un'effettiva turbativa dell'ordine pubblico, è pienamente legittima e la sua violazione configura il reato di cui all'art. 650.
(5) È data per «ragioni di igiene», l'ordinanza del Sindaco di sgombero delle aree occupate da rifiuti: non occorre, peraltro, che essi siano tossici, giacché la legge presume una pericolosità per tutti i rifiuti abbandonati senza criterio.
(6) Importo incrementato ai sensi dell'art. 113, c. 1, l. n. 689/1981.
(7) Cfr. pure artt. 2 e 15 r.d. 18-6-1931 (t.u.l.p.s.); art. 10, c. 2, l. 8-2-1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa); art. 28, c. 4, l. 20-5-1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori); art. 11, d.l. 21-3-1978, n. 59 (Prevenzione e repressione dei reati gravi) conv. in l. 18-5-1978, n. 191; art. 180, c. 8, d.lgs. 30-4-1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); art. 129, d.lgs. 29-10-1999, n. 490 (T.U. Beni culturali e ambientali); art. 38, l. 8-6-1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali).
(8) Oblabile ex art. 162bis c.p.
(9) Per la giurisprudenza gli agenti di P.S. sono considerati in servizio permanente e non cessano dalla loro qualità di pubblici ufficiali quando non sono comandati in servizio: quindi anche la disobbedienza all'ordine impartito dall'agente in borghese libero dal servizio integra la contravvenzione in esame.
Buonasera Dott. chiarelli
Lei è sempre preciso e lineare con le Sue risposte ma in Italia le cose non vanno sempre come devono andare. Comunque quello che dice Lei ad Anacapri provincia di Napoli non vale, il Comune ha fatto un bando per dare 5 licenze di autobus a noleggio. quindi niente liberalizzazione. E anche un bando che è indirizzato ad una specifica ditta perché nei punti che assegna per gli altri non c'è speranza.
In allegato il bando farsa
Che tristezza :'(
comunque ho già fatto tutti i ricorsi ed ho avuto ragione varie volte al TAR ma il comune se ne infischia, anzi richiama la sentenza del Tar che lo obbliga a rilasciare i titoli per immatricolare nel bando ( RIDICOLI)
Distinti saluti
Lucio Di Palma
Anzi per dirla tutta ho fatto anche segnalazione alla comunità Europea, vedremo se ci sarà un procedimento di infrazione, in allegato la risposta della comunità
riferimento id:8844Alla fine abbiamo ottenuto un po di giustizia dal consiglio di stato sentenza 05476/2014 spero che la nostra lotta possa aiutare anche altri.
La questione a ben vedere non risiede tanto nella possibilità dell’amministrazione comunale di denegare l’autorizzazione, poiché in costanza dei requisiti fissati dal legislatore europea ed eventualmente dal legislatore nazionale
limiti in cui è legittimato a tanto dal Reg. 2009/1071, una simile possibilità non si ravvisa in capo all’amministrazione comunale, quanto in quella di modulare l’esercizio dell’attività nell’ambito territoriale di competenza, al fine di non sacrificare la tutela degli interessi sopra enumerati.
La discrezionalità che caratterizza il potere dell’amministrazione comunale risiede, pertanto, non nella possibilità di valutare il rilascio dell’autorizzazione, trattandosi di un profilo vincolato dell’attività amministrativa in questione, ma in quella di regolare l’esercizio dell’attività in parola attraverso la discrezionale previsione di prescrizioni tese a contemperare l’interesse del singolo operatore economico all’esercizio dell’attività di NCC con gli interessi pubblici sopra evidenziati nell’ambito del territorio comunale di riferimento.
Da ciò deriva che l’amministrazione comunale di Anacapri, anche alla luce dello studio commissionato all’Università di Napoli, non può limitarsi a denegare o contingentare future autorizzazioni, ma è obbligata a disporne il rilascio a favore di coloro che soddisfino i requisiti sopra rammentati, modulando al contempo l’attività in questione secondo forme idonee rispetto alle peculiarità che esprime il proprio territorio. Questo sia per ciò che concerne le autorizzazioni da rilasciare, che per ciò che concerne quelle già rilasciate, risultando intollerabile una salvaguardia di rendite di posizione, che contrastano in modo radicale con la necessaria apertura del mercato e con la tutela della concorrenza. In questo senso in attesa delle determinazioni regionali che ai sensi dell’art. 4, l. 218/2003, devono definire i contenuti e le modalità delle prestazioni che le imprese professionali esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente sono tenute a fornire ai committenti o ai sottoscrittori delle relative offerte, spetta all’amministrazione comunale, in attesa della disciplina di derivazione regionale operare le suddette valutazioni per quel che attiene il proprio territorio.
Consiglio di Stato sentenza 5476/2014
N. 05476/2014REG.PROV.COLL.
N. 01253/2014 REG.RIC.
N. 01396/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1253 del 2014, proposto da:
Comune di Capri, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Alessandra Sandulli, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 349;
contro
Capri Tour S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Ivan Bullo, Nino Paolantonio, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;
nei confronti di
Comune di Anacapri, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio De Luca, con domicilio eletto presso Luigi Napolitano in Roma, via Sicilia, n. 50; Cotaca A Rl, Pasquale Corsini, Antonio Lombardi, Dario De Gregorio, Pasquale Di Leva, Pasquale Schettino, Daniele Chiusano, Mario Nicola Ferraro, Gennaro Cuomo, Costanzo Mastromano, Vincenzo Chiusano, Mario De Gregorio, Aniello Cacace, Pasqualino Cavaliere, Alessandro Iaccarino, tutti non costituiti;
sul ricorso numero di registro generale 1396 del 2014, proposto da:
Comune di Anacapri, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Varrone, Lucio De Luca, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L. Napolitano in Roma, via Sicilia, n. 50;
contro
Capri Tour S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Ivan Bullo, Nino Paolantonio, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2; Comune di Capri;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Co.Ta.Ca.A R.L., Pasquale Corsini, Antonio Lombardi, Dario De Gregorio, Pasquale Di Leva, Pasquale Schettino, Daniele Chiusano, Mario Nicola Ferraro, Gennaro Cuomo, Costanzo Mastromano, Vincenzo Chiusano, Mario De Gregorio, Aniello Cacace, Pasqualino Cavaliere, Alessandro Iaccarino, non costituiti;
per la riforma
quanto al ricorso n. 1253 del 2014:
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE I, n. 5414/2013, resa tra le parti, concernente problematiche traffico sull'isola di Capri - salvaguardia aspetti naturalistici e ambientali dell’isola di Capri;
quanto al ricorso n. 1396 del 2014:
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE I, n. 5414/2013, resa tra le parti, concernente divieto all'immissione sul territorio di ulteriori autoveicoli da noleggio per la salvaguardia degli aspetti naturalistici e ambientali dell'isola di Capri.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Capri Tour S.r.l. e del Comune di Anacapri e di Capri Tour Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2014 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Maria Alessandra Sandulli, Nino Paolantonio e Lucio De Luca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso introduttivo proposto dinanzi al TAR per la Campania la Capri Tour S.r.l. invocava l’annullamento della deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 19/12/2012, avente oggetto problematiche del traffico sull'isola di Capri, salvaguardia degli aspetti naturalistici e ambientali ed indirizzi al responsabile del Settore di Polizia municipale nella parte in cui sospende tutte le determinazioni in merito ad attività comportanti aumento del traffico sul territorio; della delibera consiliare n. 2 del 23/1/2013; nonché degli atti connessi; con condanna del Comune al risarcimento dei danni.
1.1. Con successivo ricorso per motivi aggiunti chiedeva analoga tutela avverso la nota prot. n. 4593 del 29/3/2013, recante il diniego sull’istanza presentata per il conseguimento dei titoli necessari all’immatricolazione dei mezzi da adibire all’attività di trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente e avverso la delibera consiliare n. 8 del 28/2/2013, concernente il divieto sotto qualsiasi forma all’immissione sul territorio ed alla circolazione di ulteriori autoveicoli da noleggio con conducente; con condanna del Comune al risarcimento dei danni.
1.2. Infine, con un secondo ricorso per motivi aggiunti contestava la delibera consiliare n. 27 del 28/5/2013, avente ad oggetto problematiche del traffico nel territorio comunale, e la nota prot. n. 7077 del 21/5/2013 recante la relazione del Responsabile della Polizia municipale.
2. Il primo giudice con la pronuncia indicata in epigrafe, ritenuta fondata l’iniziativa giurisdizionale della ricorrente, annullava gli atti impugnati e condannava l’amministrazione resistente al risarcimento del danno per equivalente.
2.1. Il TAR nelle motivazioni a corredo della pronuncia, notava che l’impresa, in omaggio alla disciplina contenuta nel Regolamento dell’Unione europea n. 1071/2009, una volta ottenuta l’iscrizione al registro elettronico nazionale (REN) onde accedere agli specifici mercati di settore, quali l’attività di noleggio di autobus con conducente, deve altresì acquisire i relativi titoli autorizzativi rilasciati dagli enti competenti (nella fattispecie l’amministrazione comunale di Anacapri). Sicché quest’ultima, rilevata la suddetta iscrizione, non può denegare l’autorizzazione all’esercizio dell’attività in questione.
Inoltre, per quanto riguarda il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, la legge n. 218 del 2003 liberalizza il settore, escludendo che i suddetti titoli autorizzatori possano essere contingentati. In particolare, l’art. 4 della suddetta legge prevede che le Regioni possano dettare disposizioni legislative o regolamentari specifiche per l’attuazione della nuova disciplina. Nella Regione Campania in mancanza della normativa di attuazione la circolare regionale prot. 302091 del 8/4/2005, precisa che i Comuni conservano la competenza ad esercitare le funzioni amministrative relative alla gestione del noleggio autobus con conducente. Pertanto, le amministrazioni comunali, secondo il giudice di prime cure, non possono in alcun modo introdurre un contingentamento dei titoli autorizzatori, restando titolare del differente potere di governo del traffico e di regolamentazione della circolazione sul territorio previsti dagli artt. 6 e ss., 13 e ss., 36 e ss. del codice della strada. Pertanto, l’amministrazione comunale, secondo il TAR, colpevolmente aveva impedito l’accesso al mercato di riferimento alla ricorrente, tanto da cagionarle un danno che il collegio campano liquidava in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., nella misura di euro 25,00 al giorno per ciascun automezzo, pari a euro 100,00 (cento) giornalieri, con decorrenza dalla data di notifica della domanda giudiziale, e cioè dal 8/3/2013, fino all’esito di quanto richiesto in ordine al rilascio del titolo occorrente per l’immatricolazione.
3. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propongono appello sia il Comune di Anacapri, nella veste di amministrazione resistente, che il Comune di Capri, nella veste di interventore ad opponendum e di controinteressato in senso sostanziale.
3.1. Il gravame del Comune di Anacapri premette che l’attività di cui si chiede l’autorizzazione sarebbe caratterizzata dalla presenza continua dei mezzi sull’isola. La complessa situazione sarebbe già stata oggetto di una delibera comunale n. 14 risalente al 18 aprile 1975 di autolimitazione del Comune al rilascio delle autorizzazioni, che sarebbe a fondamento della delibera di diniego del Consiglio comunale 28 febbraio 2013, n. 8. L’attività di autonoleggio di conducente incontrerebbe limitazioni giustificate dalla necessità di tutelare interessi quali la sanità e la sicurezza.
Pertanto, sarebbe erronea la decisione del primo giudice, che non avrebbe rilevato: a) come il diniego sarebbe solo interlocutorio, tanto che l’amministrazione comunale avrebbe affidato uno studio all’Università di Napoli sulla qualità e sicurezza della circolazione, i cui risultati sarebbero già stati prodotti in primo grado e spiegherebbero le ragioni del contingentamento; b) la mancata impugnazione da parte della ricorrente dei provvedimenti esistenti e l’omessa formulazione di autonome censure nei confronti dei pregressi atti adottati dall’amministrazione comunale che avevano determinato nella misura di cinque unità le autorizzazioni compatibili con il traffico dell’isola.
Inoltre, il TAR campano avrebbe erroneamente rilevato una negligenza in capo alla p.a., tanto da qualificare la sua condotta come colposa, ed un’effettiva spettanza del bene della vita in capo al ricorrente.
3.2. Con appello autonomo anche l’amministrazione di Capri si duole della sentenza di prime cure, ritenendola erronea nella misura in cui non avrebbe apprezzato che: a) l’originario ricorrente avrebbe dovuto notificare il ricorso introduttivo anche al Comune di Capri, alla Regione Campania ed alle imprese già titolari delle licenze per l’attività di cui è causa; b) sarebbe stato necessario sospendere il processo in attesa delle definizione del giudizio pregiudiziale azionato dall’amministrazione comunale di Anacapri, che contestava dinanzi al TAR l’iscrizione al REN dell’originario ricorrente; c) ai sensi degli artt. 4, 5 e 11 l. 218/2003, prima dell’intervento normativo delle regioni resterebbe in vigore il vecchio meccanismo delle licenze, senza possibilità di rilascio di un numero illimitato di autorizzazioni, essendo necessario contemperare gli interessi in gioco attraverso una verifica caso per caso; d) la tutela della concorrenza non si risolverebbe nella mera tutela della libertà dell’iniziativa economica privata. Pertanto, l’indiscriminata ammissione di nuovi operatori contrasterebbe con l’art. 1 comma 1 l. 218/2003. Inoltre, l’art. 1 comma 4 lett. b) della l. 218/2003, disporrebbe che l’ingresso di nuovi operatori debba avvenire nel rispetto della tutela dei viaggiatori trasportati e della tutela delle condizioni di lavoro. L’art. 1 comma 2, l. 218/2003 consentirebbe un richiamo alle deroghe dell’art. 52 TFUE. L’accoglimento delle 59 istanze pendenti, infatti, determinerebbe una congestione del traffico, determinando un livello F nella scala HCM (Highway Capacity Manual), mentre il D.M. 6792/2011 richiederebbe almeno un livello C per le strade extraurbane, con aumento dei tassi di incidentalità; e) il comma 4 dell’art. 34 d.l. 201/2011, richiamerebbe il principio di proporzionalità. Ed inoltre, il provvedimento adottato di carattere puramente soprassessorio non risulterebbe discriminatorio, come attesterebbe l’analoga conclusione di altro procedimento su istanza di altra ditta.
3.3. Costituitasi in entrambi i giudizi Capri Tour S.r.l., invoca la conferma della sentenza di prime cure e con successiva memoria, depositata il 14 giugno 2014, precisa che all’indomani del ricorso di prime cure, l’amministrazione del Comune di Anacapri avrebbe messo a gara il rilascio di autorizzazioni al servizio di noleggio autobus con conducente, prevedendo una limitazione temporale della durata delle stesse e condizionandone il rilascio al possesso di una rimessa sull’isola. Tali determinazioni, che sarebbero state impugnate dinanzi al TAR per la Campania, determinerebbero un vantaggio indebito per gli operatori economici stabiliti sull’isola di Capri. All’indomani della pronuncia cautelare del Consiglio il Comune di Anacapri avrebbe sospeso la procedura di gara in attesa della definizione del giudizio innanzi al Consiglio.
Nel merito a sostegno delle proprie ragioni l’odierna appellata ritiene che sarebbe inconferente il richiamo al regolamento CE n. 1370/2007, che riguarderebbe i servizi pubblici di trasporto e che
il titolo abilitativo dovrebbe essere rilasciato dal Comune di residenza quale atto dovuto, citando all’uopo il decreto dirigenziale 25 gennaio 2012 del Ministero dei trasporti.
3.4. Nelle successive difese il Comune di Anacapri fa presente di avere approvato con deliberazione consiliare n. 2/2014 il nuovo Regolamento del servizio da NCC sulla base di uno studio dell’Università di Napoli stabilendo nel numero massimo di 5 le autorizzazioni per tale servizio, e che alla procedura di gara indetta il 10 marzo 2014 avrebbe partecipato l’appellata. L’attività in questione dovrebbe comunque rispettare la tutela della sicurezza stradale, le esigenze ambientali ed ex art. 41 cost. non potrebbe contrastare l’utilità sociale.
3.5. Nelle successive difese l’amministrazione comunale di Capri richiama la particolare conformazione geografica dell’isola che renderebbe infondata la pretesa dell’appellante. Tutela dell’ambiente, del paesaggio, della libera circolazione, della salute dei residenti, e del lavoro impedirebbero il rilascio ad libitum di licenze di bus NCC a qualunque operatore con sede legale sull’isola. La strada che collega Capri ad Anacapri presenterebbe una stretta carreggiata priva di corsia di emergenza ed in molti tratti percorribile solo a senso alternato. Le aree di sosta sarebbero insufficienti, e l’area del porto sarebbe angusta e disagevole. Da qui la correttezza dei provvedimenti che in attesa della disciplina regionale hanno sospeso il rilascio delle nuove autorizzazioni. Gli artt. 4, 5 e 11 l. 218/2003 richiederebbero che l’avvio del nuovo sistema autorizzatorio sia preceduto dall’entrata in vigore della disciplina regionale, sicché i comuni non potrebbero sostituirsi alle regioni, ma solo emanare ai sensi dell’art. 11 autorizzazioni di carattere provvisorio. Anche se si volesse riconoscere un simile potere in capo al comune, lo stesso dovrebbe poter tutelare i suddetti beni fondamentali.
Insiste nelle eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso di primo grado non notificato ad alcun controinteressato. Si tratterebbe di un’eccezione rilevabile anche per la prima volta in sede d’appello ex art. 104 comma 1 c.p.a. Nella fattispecie il ricorso, a giudizio dell’amministrazione comunale, avrebbe dovuto essere notificato al Comune di Capri sul cui territorio circolerebbero anche i bus dell’originario ricorrente. Né varrebbe a sanare il difetto di integrazione del contraddittorio la costituzione, decorsi i termini per la notifica, come interventore ad opponendum del comune di Capri.
Sarebbe, inoltre, necessario, secondo l’appellante, sgombrare il campo dalla confusione tra le condizioni soggettive alle quali fa riferimento il regolamento CE1071/2009, che abilitano all’iscrizione al REN e il titolo abilitante al trasporto NCC che troverebbe la sua fonte nella l. 218/2003. Questa autorizzazione non potrebbe limitarsi alla verifica dell’iscrizione al REN, ma imporrebbe una verifica circa l’accesso al mercato in ragione della tutela dei beni fondamentali sopra descritti. L’art. 2 co. 4, l. 281/2003 richiamerebbe la l. 21/1992, i cui artt. 3 e 11 chiarirebbero che l’attività di NCC sia per lo stazionamento mezzi che per l’attività di rientro dovrebbero fare riferimento alla sede dell’impresa nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Soltanto conservando la sede in Anacapri l’appellata non incorrerebbe nei limiti generali di accesso all’isola durante i mesi estivi.
DIRITTO
1. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, avanzata dal Comune di Capri, per mancata notifica del ricorso e successiva integrazione del contraddittorio da parte dell’originario ricorrente nei propri confronti, nonché nei confronti della Regione Campania e delle imprese già titolari delle licenze per l’attività di cui è causa.
Al riguardo, è utile rammentare che secondo la disciplina degli artt. 27 e 41 c.p.a. il ricorso deve essere notificato oltre che all’amministrazione che ha emesso l’atto impugnato, anche ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso. Ora una simile condizione non ricorre per alcuno dei soggetti indicati nel gravame in esame. Come chiarito dalla giurisprudenza di questo Consiglio con un orientamento costante nel processo amministrativo, la qualifica di controinteressato richiede la contestuale presenza di due elementi, uno di carattere formale, rappresentato dall'indicazione espressa quale destinatario del soggetto nell'atto impugnato o, comunque, dalla sua immediata rintracciabilità, e l'altro di carattere sostanziale, rappresentato dalla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, differenziato rispetto a quello del quisque de populo, e preordinato al mantenimento degli effetti dell'atto impugnato, mentre il titolare di un interesse di mero fatto volto a contrastare il ricorso principale può assumere non la veste di controinteressato in senso formale e sostanziale, bensì quella succedanea di interventore (cfr. ex plurimis, Cons. St., Sez. V, 19 giugno 2013, n. 3346).
Nella fattispecie la qualità di controinteressato in senso formale e sostanziale non ricorre per il Comune di Capri, né per le imprese che già svolgono l’attività di trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente, atteso che le stesse non sono indicate nell’atto di diniego, né facilmente individuabili, considerato che l’autorizzazione richiesta dall’odierna appellata comporta l’esercizio dell’attività in questione sull’intero territorio dell’Unione europea e non è limitata alla sola isola di Capri. Sicché, diversamente ragionando dovrebbe ritenersi che la ricorrente avrebbe potuto e dovuto notificare il ricorso ad una qualsiasi impresa esercitante l’attività di trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente stabilità ovunque all’interno dell’Unione europea. Del pari non può ritenersi controinteressata l’amministrazione comunale di Capri non solo in ragione dell’efficacia territoriale dell’autorizzazione non limitata alla sola isola campana, ma anche per la mancanza di un evidenza di controinteresse in capo a quest’ultima, che al contrario avrebbe potuto ritenere di spiegare intervento adesivo rispetto all’azione del ricorrente, qualora avesse valutato positivamente il rilascio della suddetta autorizzazione in termini di incremento del traffico turistico sull’isola. Da ultimo, l’amministrazione regionale non può qualificarsi come soggetto controinteressato, stante la delega dalla stessa concessa alle amministrazioni comunali del potere di concedere la contestata autorizzazione, che esclude una sua qualifica di amministrazione resistente, ed al contempo non fa rinvenire alcun elemento, perché la si possa considerare come soggetto controinteressato.
2. Stessa sorte merita la doglianza inerente la mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione dell’azione giurisdizionale avviata dal Comune di Anacapri avverso l’atto di iscrizione al REN a favore dell’odierna appellata. Nel processo amministrativo, l'errore relativo all'accertamento presupposti circa l'esistenza di una causa legale di sospensione del processo impugnabile può essere fatta valere in sede di appello al pari di qualsiasi altra violazione di norme processuali commessa in primo grado (Cons. St., Sez. V, 24 ottobre 2013, n. 5160).
Appare opportuno chiarire che il rinvio operato dall’art. 79 comma 1 c.p.a. al c.p.c. ha carattere ampio, tanto da richiamare anche in omaggio al principio del rinvio esterno di cui all’art. 39 comma 1 c.p.a., l’intera disciplina ivi contenuta, che deve ritenersi operante anche per il processo amministrativo.
Nella fattispecie in esame, però, non sussiste il denunciato rapporto di pregiudizialità, che avrebbe imposto la sospensione del giudizio, in quanto l’assenza di valida iscrizione al REN da parte di quest’ultimo, che rappresenta uno dei motivi di diniego espressi nell’impugnata nota prot. n. 4593 del 29/3/2013, è oggetto sindacato diretto, poiché rappresenta uno dei motivi di censura proposti da parte del ricorrente. Sicché in attesa delle definizione del giudizio proposto autonomamente dall’amministrazione comunale, il primo giudice ha il dovere di pronunciarsi in via principale sulla questione doglianza sottopostagli, fatta salva l’eventuale e differente motivazione per la quale l’amministrazione comunale abbia sottoposto al sindacato giurisdizionale l’iscrizione in parola, nel giudizio a tutt’oggi pendente presso il TAR per la Campania. Da ciò deriva che il primo giudice ha ritenuto correttamente l’assenza dei presupposti per la sospensione necessaria del giudizio.
3. Nel merito l’appello è parzialmente fondato nella misura di seguito indicata.
4. Prima di scendere nel dettaglio delle censure contenute nei gravami in esame è bene offrire una ricostruzione della normativa europea e nazionale di riferimento.
4.1. Il regolamento dell’Unione europea 21 ottobre 2009, n. 1071 stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada. La suddetta disciplina si prefigge il fine di realizzare un mercato interno dei trasporti su strada caratterizzato da condizioni eque di concorrenza. In ragione di ciò detta norme comuni perseguendo l’obiettivo di assicurare un’adeguata professionalità dei trasportatori su strada, rinforzando il loro diritto di stabilimento ed, al contempo, di razionalizzare il mercato, migliorare la qualità del servizio, nell'interesse dei trasportatori su strada, dei loro clienti e dell'economia in generale, migliorare la sicurezza stradale.
La necessità di utilizzare lo strumento regolamentare sostituendo la direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, nasce dall’esigenza di evitare quelle difformità nella trama normativa adotta dai singoli Stati membri che aveva portato a divergenze gravide di riflessi negativi sul piano della concorrenza, della scarsa trasparenza del mercato e di un’offerta qualitativamente disomogenea. Da ciò deriva la scelta di prevedere requisiti comuni all’interno di tutti gli Stati membri per poter accedere al mercato del trasporto su strada.
Il possesso dei requisiti in questione, individuati: a) nella disponibilità di una sede effettiva e stabile in uno Stato membro b) nell’onorabilità del gestore dei trasporti; b) nell’idoneità finanziaria; c) nell’idoneità professionale, è rimessa all’amministrazione dei singoli Stati membri. Quest’ultimi, che possono decidere di imporre requisiti supplementari, proporzionati e non discriminatori, che le imprese devono soddisfare per esercitare la professione di trasportatore su strada (art. 3, comma 2, Reg. 2009/1071), al ricorrere dei suddetti requisiti su domanda dell’impresa interessata la iscrivono nel REN.
4.2. A differenza del Reg. 2009/1071, che si occupa in generale dell'accesso alla professione di trasportatore su strada e dell'esercizio della stessa, la l. n. 218/2003, disciplina l'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. Un’attività specifica sicuramente riconducibile nel genus di quella disciplinata dal citato Reg. 2009/1071.
La normativa nazionale, come si evince dal tenore dell’art. 1, si ispira a finalità sovrapponibili a quella del legislatore europeo. Nella fattispecie appaiono di particolare rilievo le norme di cui agli artt. 4 e 5 della citata l. 218/2003, che da un lato rimettono alle Regioni il compito di definire i contenuti e le modalità delle prestazioni che le imprese professionali esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente sono tenute a fornire ai committenti o ai sottoscrittori delle relative offerte e di stabilire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni; dall’altro, subordinano l'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali allo scopo delegati in cui dette imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale.
4.3. Pertanto, se la normativa comunitaria fissa inderogabilmente i presupposti minimi ed uniformi per l’accesso al mercato del trasporto su strada, quella nazionale definisce il regime amministrativo dell’accesso al suddetto mercato, stabilendo altresì le caratteristiche delle modalità di prestazione dell’attività in questione al cui rispetto è connesso l’esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’amministrazione secondo le direttive contenute nel D.M. 11 marzo 2004.
4.4. Nell’ambito della Regione Campania vale quanto disposto dalla circolare regionale prot. 302091 del 8/4/2005, secondo la quale i Comuni, in attesa della regolamentazione regionale di cui al citato art. 4 della legge n. 218, conservano la competenza ad esercitare le funzioni amministrative relative alla gestione del noleggio autobus con conducente.
5. Così ricostruita la disciplina di riferimento non coglie nel segno la doglianza contenuta nell’appello del Comune di Capri, secondo la quale ai sensi degli artt. 4, 5 e 11 l. 218/2003, prima dell’intervento normativo delle regioni resterebbe in vigore il vecchio meccanismo delle licenze, senza possibilità di rilascio di un numero illimitato di autorizzazioni, essendo necessario contemperare gli interessi in gioco attraverso una verifica caso per caso. Come sopra rammentato, infatti, la disciplina comunitaria, che si applica direttamente all’interno dell’ordinamento nazionale, senza necessità di atti di recepimento, ha del tutto escluso che possa esserci un contingentamento delle autorizzazioni. L’amministrazione nazionale al ricorrere dei requisiti previsti dal Reg. CE 2009/1071, ed eventualmente di quelli ulteriori previsti dallo Stato membro ai sensi dell’art. 1 dello stesso regolamento, non può opporre limitazioni quantitative. Sicché in ragione di quanto disposto dall’art. 11, l. 218/2003, non si può invocare la sopravvivenza di una disciplina in contrasto con quella successiva e di rango superiore contenuta nel Reg. CE 2009/1071. Una siffatta interpretazione della norma nazionale sarebbe in contrasto con i criteri interpretativi che regolano l’antinomia tra disposizioni nazionali ed europee, e con un’esegesi costituzionalmente orientata giusto il disposto dell’art. 117 cost.
6. Anche l’ulteriore motivo di appello esposto dal Comune di Capri, con il quale si invoca il pieno rispetto del principio di proporzionalità e di non discriminazione da parte dei provvedimenti impugnati non coglie nel segno. Ed, infatti, sotto un primo profilo va rilevato che non risulta conferente il richiamo al comma 4 dell’art. 34, d.l. 201/2001, poiché proprio in sede di conversione è stato modificato il comma 8, escludendo dal’ambito di applicazione della norma “il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”. Inoltre, questa censura sottovaluta la circostanza che un diniego opposto a tutte le imprese che intendono entrare nel mercato è discriminatorio in relazione a quelle che già vi sono state ammesse in virtù della precedente disciplina. Né risulta proporzionale un diniego che impedisce tout court l’accesso all’attività in questione non solo sull’isola di Capri, ma sull’intero territorio dell’Unione europea.
7. Non appare meritevole di condivisione la doglianza contenuta nell’appello del Comune di Anacapri con la quale si contesta l’erroneità della sentenza impugnata nel non aver rilevato la mancata impugnazione da parte della ricorrente dei provvedimenti esistenti e l’omessa formulazione di autonome censure nei confronti della disciplina vigente che fissa in 5 le autorizzazioni compatibili con il traffico dell’isola. Appare evidente, infatti, che l’originario ricorrente ha mosso le sue censure avverso gli atti di diniego oppostigli, denunciandone il contrasto con la normativa europea e nazionale vigente, non essendo vincolato alla contestazione di provvedimenti remoti nel tempo, privi di valore normativo, adottati dall’amministrazione comunale di Anacapri in costanza di una disciplina del tutto superata.
8. I due gravami appaiono, invece meritevoli di positivo apprezzamento in relazione alle due residue censure con le quali si contesta che l’atto in questione benché immediatamente lesivo ha natura di atto soprassessorio e si denuncia l’esigenza di contemperare la concorrenza e l’effettiva apertura del mercato con quegli altri interessi generali, che pongono in luce la necessità di non trascurare: 1) la tutela dei viaggiatori trasportati; 2) la tutela delle condizioni di lavoro; 3) la tutela ambientale; 4) la tutela della sicurezza stradale, alla luce della particolare morfologia del territorio dell’isola di Capri.
8.1. La questione a ben vedere non risiede tanto nella possibilità dell’amministrazione comunale di denegare l’autorizzazione, poiché in costanza dei requisiti fissati dal legislatore europea ed eventualmente dal legislatore nazionale nei limiti in cui è legittimato a tanto dal Reg. 2009/1071, una simile possibilità non si ravvisa in capo all’amministrazione comunale, quanto in quella di modulare l’esercizio dell’attività nell’ambito territoriale di competenza, al fine di non sacrificare la tutela degli interessi sopra enumerati.
La discrezionalità che caratterizza il potere dell’amministrazione comunale risiede, pertanto, non nella possibilità di valutare il rilascio dell’autorizzazione, trattandosi di un profilo vincolato dell’attività amministrativa in questione, ma in quella di regolare l’esercizio dell’attività in parola attraverso la discrezionale previsione di prescrizioni tese a contemperare l’interesse del singolo operatore economico all’esercizio dell’attività di NCC con gli interessi pubblici sopra evidenziati nell’ambito del territorio comunale di riferimento.
Da ciò deriva che l’amministrazione comunale di Anacapri, anche alla luce dello studio commissionato all’Università di Napoli, non può limitarsi a denegare o contingentare future autorizzazioni, ma è obbligata a disporne il rilascio a favore di coloro che soddisfino i requisiti sopra rammentati, modulando al contempo l’attività in questione secondo forme idonee rispetto alle peculiarità che esprime il proprio territorio. Questo sia per ciò che concerne le autorizzazioni da rilasciare, che per ciò che concerne quelle già rilasciate, risultando intollerabile una salvaguardia di rendite di posizione, che contrastano in modo radicale con la necessaria apertura del mercato e con la tutela della concorrenza. In questo senso in attesa delle determinazioni regionali che ai sensi dell’art. 4, l. 218/2003, devono definire i contenuti e le modalità delle prestazioni che le imprese professionali esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente sono tenute a fornire ai committenti o ai sottoscrittori delle relative offerte, spetta all’amministrazione comunale, in attesa della disciplina di derivazione regionale operare le suddette valutazioni per quel che attiene il proprio territorio.
9. Va parimenti accolta la doglianza proposta dall’amministrazione comunale di Anacapri in ordine al capo della sentenza, che ha accordato all’originario ricorrente il risarcimento del danno. Infatti, premesso che si è riconosciuto all’amministrazione comunale la possibilità di limitare l’esercizio dell’attività nell’ambito territoriale di competenza e che la richiesta risarcitoria fa riferimento proprio al danno cagionato per non aver potuto svolgere ivi l’attività in questione – la prova è fornita facendo riferimento alla redditività dei tre consorzi del settore insediati sull’isola (utile medio del 16,62%) e dei ricavi per autoveicolo desumibili dal presunto fatturato complessivo per il 2013 –, difetta la prova della spettanza del bene della vita e dell’esatta quantificazione del danno.
10. Gli appelli in esame devono, pertanto, essere parzialmente accolti. Nella particolare complessità delle questioni affrontate e nella reciproca soccombenza si ravvisano eccezionali motivi per compensare le spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando, riunisce gli appelli, come in epigrafe proposti, li accoglie in parte nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie in parte il ricorso di primo grado, annullando nei sensi di cui in motivazione i provvedimenti impugnati e respinge la richiesta di risarcimento del danno.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pajno, Presidente
Fulvio Rocco, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Il comune di Anacapri finalmente ha rilasciato i titoli per l immatricolazione, solo che mi ha dato il divieto di esercitare nel suo territorio, finalmente ho immatricolato e ho portato i bus a Capri , appena arrivato i vigili del comune di Anacapri si sono ritirati i libretti di circolazione con la scusa che non ero in possesso della licenza comunale, il mitico librettone. Vogliono farmi l articolo 85 comma 4 perché ho operato nel mio comune di appartenenza non ottemperando alla mia autorizzazione che me lo vietava?????? Ma non è meglio vivere in un paese mafioso e dare il pizzo per lavorare che vivere in un paese democratico che le regole le fanno i sindaci a dispetto di tutte le leggi e regolamenti, io sono tre anni che non riesco a lavorare. Vincendo al tar consiglio di stato ottemperanze, gioco del oca e tris, che devo fare ancora?
E così alla fine il Comune di Anacapri ha ritirato le 5 licenze che aveva (???) e le ha rilasciate casualmente a seguito di un bando alle stesse aziende che le avevano in precedenza (???) erano un lotto di 2 autorizzazioni e un altro di 3 autorizzazioni.
La mia domanda è se le aziende all epoca del bando avevano una 2 autobus e l'altra 3 Autobus, come ha fatto quella che possedeva 2 Autobus a partecipare per il lotto di 3 Autorizzazioni (???)
in allegato la procedura di apertura delle buste un po dubbia per me
riferimento id:8844La vicenda è già nota a livello giurisprudenziale.
Bisognerebbe capire quali sono i parametri per l'attribuzione di quai 60 punti ai soggetti vincitori.
Rammneto, ad uso di tutti, il passaggio fondamentale del Consiglio di Stato
.[i]..La questione a ben vedere non risiede tanto nella possibilità dell’amministrazione comunale di denegare l’autorizzazione, poiché in costanza dei requisiti fissati dal legislatore europea ed eventualmente dal legislatore nazionale nei limiti in cui è legittimato a tanto dal Reg. 2009/1071, una simile possibilità non si ravvisa in capo all’amministrazione comunale, quanto in quella di modulare l’esercizio dell’attività nell’ambito territoriale di competenza, al fine di non sacrificare la tutela degli interessi sopra enumerati.
La discrezionalità che caratterizza il potere dell’amministrazione comunale risiede, pertanto, non nella possibilità di valutare il rilascio dell’autorizzazione, trattandosi di un profilo vincolato dell’attività amministrativa in questione, ma in quella di regolare l’esercizio dell’attività in parola attraverso la discrezionale previsione di prescrizioni tese a contemperare l’interesse del singolo operatore economico all’esercizio dell’attività di NCC con gli interessi pubblici sopra evidenziati nell’ambito del territorio comunale di riferimento.
Da ciò deriva che l’amministrazione comunale di Anacapri, anche alla luce dello studio commissionato all’Università di Napoli, [b]non può limitarsi a denegare o contingentare future autorizzazioni, ma è obbligata a disporne il rilascio a favore di coloro che soddisfino i requisiti sopra rammentati, modulando al contempo l’attività in questione secondo forme idonee rispetto alle peculiarità che esprime il proprio territorio. Questo sia per ciò che concerne le autorizzazioni da rilasciare, che per ciò che concerne quelle già rilasciate, risultando intollerabile una salvaguardia di rendite di posizione, che contrastano in modo radicale con la necessaria apertura del mercato e con la tutela della concorrenza[/b]. In questo senso in attesa delle determinazioni regionali che ai sensi dell’art. 4, l. 218/2003, devono definire i contenuti e le modalità delle prestazioni che le imprese professionali esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente sono tenute a fornire ai committenti o ai sottoscrittori delle relative offerte, spetta all’amministrazione comunale, in attesa della disciplina di derivazione regionale operare le suddette valutazioni per quel che attiene il proprio territorio.[/i]
E alla fine abbiamo vinto anche l'inottemperanza del consiglio di stato....
Non sapevo neppure che esisteva, bisogna andare dal Giudice e dirgli che non è stata rispettata la sentenza.... figurati. Stiamo alla frutta ed io sono più di tre anni che aspetto per lavorare.
Comunque la sentenza ve la pubblico almeno potrà servire a qualcuno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1581 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla s.r.l. Capri Tour, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ivan Bullo, con domicilio eletto presso la signora Maria Grazia Sormani in Roma, viale G. Mazzini, n. 112;
contro
Il Comune di Anacapri, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio De Luca, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luigi Napolitano in Roma, via Sicilia, n. 50;
nei confronti di
Il Comune di Capri, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Alessandra Sandulli, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, corso Vittorio Emanuele, n. 349;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
la s.r.l. Staiano Autotrasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaello Capunzo, con domicilio eletto presso il signor Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;
per l’esecuzione
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V, n. 5476/2014, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Anacapri e del Comune di Capri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2015 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti l’avvocato Andrea Ivan Bullo, l’avvocato Lucio De Luca, l’avvocato S. P. Foglia, su delega dell'avvocato Raffaello Capunzo, l’avvocato Fabio Francario, su delega dell'avvocato Maria Alessandra Sandulli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, la s.r.l. Capri Tour S.r.l. ha chiesto la declaratoria di nullità o, in subordine, l’annullamento dell’atto del Comune di Anacapri – Settore Polizia
Municipale n. 7 del 26 gennaio 2015, con cui le è stata rilasciata «l’autorizzazione ex art. 5 L. 218/2003 per lo svolgimento professionale dell’attività di noleggio di autobus con conducente ai fini dell’immatricolazione di 6 (sei) autobus da adibire a tale attività, con esclusione dell’esercizio di tale attività nell’ambito del territorio comunale di Anacapri, fino all’esito della…procedura selettiva in corso di espletamento, che consentirà ai primi cinque classificati nella relativa graduatoria l’esercizio dell’attività nell’ambito del territorio comunale».
Con lo stesso ricorso, è stata contestata anche la legittimità: a) del «Bando per l’assegnazione di n. 5 autorizzazioni per il servizio di noleggio autobus con conducente»; b) della D.C.C. di Anacapri n. 2/2014, recante l’«approvazione regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio di autobus con conducente»; c) della determina del Comune di Anacapri n. 12 del 10 marzo 2014; d) della delibera del Comune di Anacapri n. 59/2013; e) del nuovo Bando e del relativo disciplinare « per l’assegnazione di n. 5 autorizzazioni per il servizio di noleggio autobus con conducente (servizio NCC) », pubblicato il 16 giugno – 1° luglio 2014; f) della D.G.C. del Comune di Anacapri n. 108 dell’11-26 giugno 2014, la quale, preso atto dell’impugnazione del primo bando, ha dato ‘indirizzi’ al Responsabile del Settore Polizia Locale.
1.1. La ricorrente ha precisa rilevato che gli atti di cui alle lett. a-c sono stati contestualmente impugnati dinanzi al TAR per la Campania, mente quelle di cui alle lett. e-f sono stati contestualmente impugnati con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
2. La società ha lamentato che gli atti sopra indicati sarebbero elusivi della sentenza n. 5476 del 2014 di questo Consiglio, dal momento che essi produrrebbero l’effetto di contingentare le autorizzazioni per l’esercizio del servizio «NCC autobus», contrariamente a quanto espressamente sancito con la pronuncia n. 5476/2014, di cui si chiede l’esecuzione.
Pertanto, essa ha chiesto l’esecuzione in forma specifica della citata sentenza, unitamente alla comminatoria di una penalità di mora nel caso di ritardo od inosservanza del dictum giurisdizionale da parte dell’amministrazione
3. In data 14 aprile 2015, si è costituito in giudizio il Comune di Anacapri, chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente principale ha chiesto la declaratoria di nullità dell’ordinanza contingibile ed urgente emessa ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 267/2000 dal Sindaco del Comune di Anacapri n. 5/2015 del 7 maggio 2015 e dell’ordinanza contingibile ed urgente ex artt. 50 e 45 D.Lgs. 267/2000, emessa dal Sindaco di Capri n. 62 del 30 aprile 2015, poiché elusive della sentenza epigrafe del Consiglio di Stato.
5. In data 17 giugno 2015 si è costituito in giudizio il Comune di Capri, invocando il rigetto del ricorso.
6. Con memoria depositata il 15 giugno 2015 il Comune di Anacapri ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per ottemperanza e dei motivi aggiunti, poiché il Comune avrebbe dato esecuzione al giudicato, in quanto il «contingentamento» sarebbe giustificato dal prevalere di «motivi imperativi di interesse generale».
7. In data 19 giugno 2015, la s.r.l. Società Staiano Autotrasporti ha depositato un atto di intervento nel presente giudizio, deducendo di essere legittimata perché è titolare di una autorizzazione NCC, già rilasciata dal Comune di Anacapri.
Nel merito, la medesima società ha rilevato che gli atti impugnati non sarebbero elusivi del giudicato e che dovrebbe applicarsi alla fattispecie il regolamento CEE n. 95/93 del 18 gennaio 1998 in tema di assegnazione di bande orarie negli aeroporti.
A tal fine, la società ha formulato una istanza ai sensi dell’art. 267 del Trattato F.U.E., affinché la Sezione sollevi una questione pregiudiziale, volta alla verifica se si possa applicare analogicamente il regolamento in questione.
8. Con atto depositato il 23 giugno 2015, il Comune di Capri ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti proposto dalla s.r.l. Capri Tour, in quanto rivolto avverso provvedimenti del Comune di Capri, che non era parte resistente nel giudizio conclusosi con la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, sicché giudice competente sarebbe il TAR per la Campania.
Il Comune di Capri ha formulato, inoltre, una istanza ex art. 112, co. 5, c.p.a., al fine di chiarire le migliori modalità di adeguamento al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cui si contesta l'inottemperanza.
9. Nella memoria depositata in data 23 giugno 2015, la s.r.l. Capri Tour ha insistito nelle proprie conclusioni.
10. Preliminarmente, ritiene la Sezione che la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia non può essere accolta, dal momento che la materia oggetto del presente contenzioso è disciplinata dal Regolamento CE n. 1071/2009, che unitamente alle disposizioni del Trattato rappresenta una normativa «completa ed esaustiva», che non presenta lacune e non necessita di integrazioni sulla base del criterio dell’analogia.
In questo senso il conditor iuris comunitario non ha inteso estendere la disciplina contenuta nel regolamento CEE n. 95/93 del 18 gennaio 1998, in tema di assegnazione di bande orarie negli aeroporti, anche in ragione della profonda diversità delle attività in questione, che hanno in comune solo il trasporto.
Pertanto, la modulazione del trasporto di persone con servizio NCC di autobus, a tutela di quegli interessi di carattere generale già richiamati nel sopra richiamato giudicato di questo Consiglio, deve avvenire seguendo i principi generali dell’azione amministrativa di derivazione comunitaria e tra questi quello «di proporzionalità», a fronte dell’esigenza di salvaguardare interessi pubblici generali e di tutelare la concorrenza nel settore.
11. Va, ulteriormente, precisato che il ricorso per motivi aggiunti - nella parte in cui chiede la declaratoria di nullità dell’ordinanza contingibile ed urgente ex artt. 50 e 45 D.Lgs. 267/2000 n. 62 del 30 aprile 2015, emessa dal Sindaco di Capri, è inammissibile, per difetto di competenza funzionale di questo Consiglio.
Come correttamente rilevato dalla sua difesa, il Comune di Capri non è stata «parte» nel giudizio conclusosi con la sentenza questo Consiglio n. 5476 del 2014, sicché questa non le è opponibile e non può essere posta a base di statuizioni che valutino se siano o meno nulli gli atti da esso adottati.
La richiesta di esecuzione del giudicato può, infatti, essere avanzata nei soli confronti dell’amministrazione soccombente nel precedente giudizio di cognizione (alla quale sono stati unicamente rivolti i precetti contenuti nel dictum giurisdizionale).
Pertanto, in parte qua va dichiarato il difetto di competenza funzionale di questo Consiglio, sussistendo quella del giudice di cognizione in sede di giurisdizione generale di legittimità, e dunque delTAR per la Campania, territorialmente e funzionalmente competente.
12. Per le stesse ragioni, va dichiarata inammissibile l’istanza di chiarimenti formulata dal Comune di Capri: una tale istanza può essere proposta, infatti, solo da chi sia stata «parte formale» nel giudizio di cognizione (ovvero dalle autorità indicate dal codice del processo amministrativo).
13. Venendo al merito del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti, nella parte in cui risulta ammissibile, essi sono fondati e pertanto va dichiarata la nullità degli atti emessi dal Comune di Anacapri.
La sentenza n. 5476 del 2014 di questo Consiglio, ha statuito che «la disciplina comunitaria, che si applica direttamente all’interno dell’ordinamento nazionale, senza necessità di atti di recepimento, ha del tutto escluso che possa esserci un contingentamento delle autorizzazioni» e che vi è «l’esigenza di contemperare la concorrenza e l’effettiva apertura del mercato con quegli altri interessi generali, che pongono in luce la necessità di non trascurare: 1) la tutela dei viaggiatori trasportati; 2) la tutela delle condizioni di lavoro; 3) la tutela ambientale; 4) la tutela della sicurezza stradale, alla luce della particolare morfologia del territorio dell’isola di Capri».
La medesima sentenza ha aggiunto che «la questione a ben vedere non risiede tanto nella possibilità dell’amministrazione comunale di denegare l’autorizzazione, poiché in costanza dei requisiti fissati dal legislatore europea ed eventualmente dal legislatore nazionale nei limiti in cui è legittimato a tanto dal Reg. 2009/1071, una simile possibilità non si ravvisa in capo all’amministrazione comunale, quanto in quella di modulare l’esercizio dell’attività nell’ambito territoriale di competenza, al fine di non sacrificare la tutela degli interessi sopra enumerati».
Tale risultato , quindi, può essere raggiunto non tramite una gara che individui i soli soggetti legittimati a svolgere l’attività in parola nell’ambito del territorio comunale, ma attraverso una regolamentazione dei turni giornalieri dei veicoli autorizzati, che salvaguardi:
a) la tutela dei viaggiatori trasportati;
b) la tutela delle condizioni di lavoro;
c) la tutela ambientale;
d) la tutela della sicurezza stradale, secondo un calendario che consenta un’adeguata programmazione dell’attività d’impresa.
Va rimarcato in questa sede come l’Amministrazione non possa favorire «rendite di posizione», tanto meno avvantaggiando soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti annullati.
In definitiva, l’amministrazione avrebbe dovuto regolamentare l’attività di tutti gli operatori in possesso dei requisiti per accedere al mercato in questione.
Tutti i provvedimenti adottati dal Comune di Anacapri di cui si invoca la declaratoria di nullità poggiano, invece, sull’erroneo presupposto che sia possibile contingentare il numero delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di noleggio di autobus con conducente, possibilità che è stata nettamente esclusa dalla sentenza n. 5476 del 2014, di cui si è chiesta l’esecuzione.
14. Per le ragioni che precedono, i ricorsi proposti dalla s.r.l. Capri Tour devono essere accolti in parte.
Deve essere, invece, dichiarato inammissibile - per difetto di competenza funzionale - il ricorso per motivi aggiunti della s.r.l. Capri Tour, nella parte in cui ha chiesto la declaratoria di nullità dell’ordinanza contingibile ed urgente ex artt. 50 e 45 D.Lgs. 267/2000, emessa dal Sindaco di Capri n. 62 del 30 aprile 2015.
Del pari va dichiarata inammissibile l’istanza di chiarimenti formulata dal Comune di Capri.
15. Le spese seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, possono essere compensate tra la s.r.l. Capri Tour, il Comune di Capri e la s.r.l. Staiano Autotrasporti. Al contrario, il Comune di Anacapri sopporta le spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo a favore della s.r.l. Capri Tour.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1581/2015:
- accoglie il ricorso per ottemperanza ed il ricorso per motivi aggiunti proposti proposti dalla s.r.l. Capri Tour nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto dichiara nulli i provvedimenti emessi dal Comune di Anacapri, indicati in epigrafe;
- dichiara inammissibile per difetto di competenza funzionale il ricorso per motivi aggiunti proposto dalla s.r.l. Capri Tour, nella parte in cui ha chiesto la declaratoria di nullità dell’ordinanza contingibile ed urgente ex artt. 50 e 45 D.Lgs. 267/2000, del Sindaco di Capri n. 62 del 30 aprile 2015;
- dichiara inammissibile l’istanza ex art. 112, co. 5, c.p.a. proposta dal Comune di Capri.
- compensa le spese del giudizio tra la s.r.l. Capri Tour, il Comune di Capri e la s.r.l. Staiano Autotrasporti;
- condanna il Comune di Anacapri al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge, a favore della s.r.l. Capri Tour.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Vito Poli, Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)