Data: 2012-11-26 07:27:48

Sicurezza sport invernali: aggiornamento sanzioni regionali

Deliberazione 2 luglio 2012, n. 14-4071 Giunta Regionale
Aggiornamento della misura delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 35, comma 6, della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 e s.m.i. in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo e dell'offerta turistica.
(B.U.R. 5 luglio 2012, n. 27)


A relazione dell'Assessore Cirio:
Premesso che:
la legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 e s.m.i. (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo (…omissis …) e dell’offerta turistica) definisce misure volte alla gestione e alla fruizione in sicurezza delle aree sciabili piemontesi nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo valorizzandone l’esercizio e agevolando, nel contempo, lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane;
per le violazioni alle disposizioni che impongono limiti, obblighi e divieti, l’art. 35 della suddetta legge regionale, disciplina le relative sanzioni amministrative pecuniarie;
in particolare, il comma 6 dell’articolo 35 fissa il principio secondo cui la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni, stabilendo altresì i seguenti criteri per effettuare l’aggiornamento:
- che sia commisurato all'intera variazione media nazionale, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti;
- che sia effettuato entro il 28 febbraio dell’anno successivo al biennio, in modo che le sanzioni aggiornate siano applicate dal 1° aprile successivo.
Quanto sopra premesso:
preso atto che la suddetta variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), verificatasi nei due anni precedenti, rapportata al periodo compreso tra febbraio 2009 e febbraio 2011, è pari al 3,6%;
valutata l’opportunità e la convenienza, ai fini di una maggiore agevolazione nell’applicazione di calcolo, che la misura come sopra aggiornata sia oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se è inferiore a detto limite;
considerato che ai sensi dell’art. 35 della L.R. 2/2009 e s.m.i. occorre procedere all’aggiornamento delle sanzioni amministrative entro il termine del 28 febbraio dell’anno successivo al biennio, termine superato ma che si ritiene possa essere inteso come termine di carattere ordinatorio e non perentorio in quanto non espressamente esplicitato come tale in legge;
ritenuto pertanto di procedere nell’intento di garantire comunque la corretta applicazione del calcolo di aggiornamento delle sanzioni amministrative sopra richiamate in maniera uniforme sull’intero territorio regionale;
atteso che, in virtù del principio generale di legalità statuito nell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1981, n. 689 e s.m.i. “Modifiche al sistema penale”, nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una norma che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione e che, pertanto, la data di decorrenza indicata nel comma 6 dell’articolo 35 della l.r. 2/2009 e s.m.i. al 1° aprile dell’anno successivo, quale termine da cui far partire i nuovi valori delle sanzioni amministrative, dovrà essere più opportunamente posticipata almeno alla data di pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.P. e a valere per il nuovo biennio;
preso atto che i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 35 della l.r. 2/2009 e s.m.i., secondo gli aggiornamenti prodotti dall’applicazione dei criteri sopra indicati, sono riportati nell’allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
considerato che nella lettera e) del comma 2 dell’articolo 35 della l.r. 2/2009 e s.m.i., per mero errore materiale, è stato riportato un importo minimo di 40,00 euro anziché 400,00 euro in analogia a quanto espressamente previsto per le fattispecie simili di cui alle lettere d) e f) del medesimo articolo;
verificato che è in fase di definizione uno specifico emendamento legislativo volto a superare l’errore materiale di cui sopra determinatosi con l’indicazione dell’importo minimo della sanzione che deve, invece, rispettare, in caso di determinazione graduale, il principio espresso all’articolo 10 della l. 689/1981 e s.m.i. per le sanzioni pecuniarie secondo il quale il limite massimo non può superare il decuplo del minimo;
tale emendamento recita:
“al comma 2, lettera e) dell’articolo 35 della l.r. 2/2009 e s.m.i. l’importo in euro 40,00 indicato dopo la parola “da” è sostituito con l’importo in euro 400,00.”
nelle more dell’approvazione dell’emendamento sopra citato, l’aggiornamento ISTAT dell’importo minimo previsto al comma 2, lettera e) dell’articolo 35 della l.r. 2/2009 in euro 40,00 sarà quello indicato con la medesima disposizione legislativa attuale e come tale riportato nell’allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale,
visto l’art. 35 della L.R. 2/2009 e s.m.i. ed in particolare il comma 6;
vista la Legge 689/1981 e s.m.i.;
visto l’art. 16 della L.R.23/2008;
unanime,

delibera

- di procedere all’aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 35, commi 1 e 2, della l.r. n. 2/2009 e s.m.i., nel rispetto dei criteri stabiliti dal comma 6 del medesimo articolo, sulla base della variazione media nazionale, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nei due anni precedenti rapportata al periodo compreso tra febbraio 2009 e febbraio 2011, che risulta essere pari al 3,6%;
- di fissare i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 35 della l.r. 2/2009 e s.m.i., tenuto conto dell’arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se è inferiore a detto limite, così come riportati nell’allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di rendere efficace l’applicazione del presente provvedimento a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. e a valere per il biennio successivo.
La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Allegato A)

AGGIORNAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE IN ATTUAZIONE
DELL’ARTICOLO 35, COMMA 6 DELLA L.R. 2/2009 E S.M.I.
VALIDITA’ DAL 5 luglio 2012 AL 31 marzo 2014

L’aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 35, commi 1 e 2, della l.r. n. 2/2009 e s.m.i., viene formulato nel rispetto dei criteri stabiliti dal comma 6 del medesimo articolo, sulla base della variazione media nazionale, accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificata nei due anni precedenti che, rapportata al periodo compreso tra febbraio 2009 e febbraio 2011, risulta essere pari al 3,6%.
Per quanto sopra vengono di seguito fissati i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie tenuto conto dell’arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se è inferiore a detto limite, che si applicano sul territorio regionale con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. a valere per il biennio successivo.
Articolo 35, comma 1:
a) 52,00 euro al metro quadrato per la realizzazione, anche parziale, di piste da sci permanenti in mancanza dell’autorizzazione prevista dall’articolo 12;
b) da 10.360,00 euro a 51.800,00 euro per la violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo di cui all’articolo 13 o stabilite da provvedimenti attuativi della presente legge;
c) la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 2, della l. 363/2003, ossia da 20.720.000,00 euro a 207.200.000,00 euro, a carico del gestore, per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, lettera i), relative alla stipulazione del contratto di assicurazione da responsabilità civile;
d) la sanzione da 41,00 euro a 259,00 euro, a carico dell’utente, per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, lettera i) relative alla stipulazione del contratto di assicurazione da responsabilità civile;
e) la sanzione amministrativa di cui all’articolo 7, comma 4 della l. 363/2003, ossia da 5.180,00 euro a 51.800,00 euro, per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, lettera e), relative all’obbligo di chiusura delle piste;
f) da 5.180,00 euro a 10.360,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, lettera g);
g) la sanzione amministrativa di cui all’articolo 3, comma 3 della l. 363/2003, ossia da 20.720,00 euro a 207.200,00 euro, per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, lettera f), relative al servizio di soccorso e trasporto.
Articolo 35, comma 2:
a) da 41,00 euro a 259,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, lettere a), j) e k);
b) da 41,00 euro a 259,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24;
c) da 41,00 euro a 259,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 28, commi 2, 3 e 4;
d) da 414,00 euro a 2.590,00 euro per l’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 28 comma 6;
e) da 41,00 euro a 2.590,00 euro per l’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 28, comma 9 se non già sanzionate in modo specifico nel presente articolo;
f) da 414,00 euro a 2.590,00 euro per l’utilizzo di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati, in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 8, primo periodo;
g) 52,00 euro per metro quadro di terreno innevato per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 29, comma 3;
h) da 104,00 euro a 466,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 29, comma 4;
i) da 41,00 euro a 259,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 30, comma 2.
j) da 41,00 euro a 259,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 4;
k) da 259,00 euro a 518,00 euro per l’omessa esibizione del titolo di viaggio (skipass), di cui all’articolo 32, comma 2 o per l’esibizione di un titolo di viaggio non in corso di validità o riconducibile a persona diversa;
l) da 41,00 euro a 155,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 3;
m) la sanzione amministrativa di cui all’articolo 14 della l. 363/2003, ossia da 259,00 a 1.036,00 euro, relativa all’omessa assistenza a persone infortunate, per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 6;
n) la sanzione amministrativa di cui all’articolo 8, comma 2 della l. 363/2003, ossia da 31,00 euro a 155,00 euro, per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 7, relative all’obbligo del casco per i minori di diciotto anni;
o) da155,00 euro a 249,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 4 e all’articolo 32, commi 8, 9, 10, 11 e 13.

SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ARTICOLO 35 L.R. 2/2009 E S.M.I.
PRECEDENTI ALL’AGGIORNAMENTO PER COMPARAZIONE

Articolo 35, comma 1:
a) 50,00 euro al metro quadrato per la realizzazione, anche parziale, di piste da sci permanenti in mancanza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12;
b) da 10.000,00 euro a 50.000,00 euro per la violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 13 o stabilite da provvedimenti attuativi della presente legge;
c) la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 2, della l. 363/2003, (da 20.000.000,00 euro a 200.000,00 euro) a carico del gestore, per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, lettera i), relative alla stipulazione del contratto di assicurazione da responsabilità civile;
d) la sanzione da 40,00 euro a 250,00 euro, a carico dell'utente, per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, lettera i) relative alla stipulazione del contratto di assicurazione da responsabilità civile;
e) la sanzione amministrativa di cui all’articolo 7, comma 4 della l. 363/2003, (da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera e), relative all’obbligo di chiusura delle piste;
f) da 5.000,00 euro a 10.000,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera g);
g) la sanzione amministrativa di cui all’articolo 3, comma 3 della l. 363/2003, da 20.000,00 euro a 200.000,00 euro) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera f), relative al servizio di soccorso e trasporto.
Articolo 35, comma 2:
a) da 40,00 euro a 250,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a), j) e k);
b) da 40,00 euro a 250,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24;
c) da 40,00 euro a 250,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 4;
d) da 400,00 euro a 2.500,00 euro per l’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 28 comma 6;
e) da 40,00 euro a 2.500,00 euro per l’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 28, comma 9 se non già sanzionate in modo specifico nel presente articolo;
f) da 400,00 euro a 2.500,00 euro per l’utilizzo di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati, in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 8, primo periodo;
g) 50,00 euro per metro quadro di terreno innevato per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3;
h) da 100,00 euro a 450,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 29, comma 4;
i) da 40,00 euro a 250,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2.
j) da 40,00 euro a 250,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 4;
k) da 250,00 euro a 500,00 euro per l’omessa esibizione del titolo di viaggio (skipass), di cui all’articolo 32, comma 2 o per l’esibizione di un titolo di viaggio non in corso di validità o riconducibile a persona diversa;
l) da 40,00 euro a 150,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 3;
m) la sanzione amministrativa di cui all’articolo 14 della l. 363/2003, (da 250,00 euro a 1.000,00 euro) relativa all’omessa assistenza a persone infortunate, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 6;
n) la sanzione amministrativa di cui all’articolo 8, comma 2 della l. 363/2003, (da 30,00 euro a 150,00 euro) per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 7, relative all’obbligo del casco per i minori di quattordici anni;
o) da 150,00 euro a 240,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 4 e all’articolo 32, commi 8, 9, 10, 11 e 13.

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