Data: 2012-11-24 08:21:33

Regolamento IMU - DECRETO 19 novembre 2012 , n. 200

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 novembre 2012 , n. 200
Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 91-bis, comma  3,  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall'articolo  9,  comma
6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. (12G0224)
 


                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                          E DELLE FINANZE


  Visto l'articolo 13, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
con il quale e' stata anticipata l'istituzione  in  via  sperimentale
dell'imposta municipale propria  (IMU)  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
  Visto il comma 1 dell'articolo 13  del  decreto-legge  n.  201  del
2011, il quale stabilisce che l'IMU e' applicata in  tutti  i  comuni
del territorio nazionale in base agli articoli  8  e  9  del  decreto
legislativo n. 23 del 2011, in quanto compatibili;
  Visto il comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 23  del
2011, il quale dispone che si applica  all'IMU  l'esenzione  prevista
dall'articolo 7, comma 1,  lettera  i)  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504, recante disposizioni  in  materia  di  imposta
comunale sugli immobili;
  Visto l'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo  n.
504 del 1992, come modificato dal comma 1, dell'articolo 91-bis,  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in base al quale  sono  esenti  gli
immobili utilizzati dai soggetti di cui  all'articolo  73,  comma  1,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita'
non commerciali di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie,
didattiche, ricettive,  culturali,  ricreative  e  sportive,  nonche'
delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a),  della  legge  20
maggio 1985, n. 222;
  Visto  il  comma  3,  primo  periodo,  dell'articolo  91-bis  del
decreto-legge n. 1 del 2012, il quale dispone che qualora, in caso di
utilizzazione mista, non sia possibile identificare gli immobili o le
porzioni di immobili adibiti esclusivamente all'attivita'  di  natura
non commerciale, ai sensi dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo  2  del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, occorre  applicare  l'esenzione
in  misura  proporzionale  all'utilizzazione    non    commerciale
dell'immobile come risulta da apposita dichiarazione;
  Visto  il  comma  3,  secondo  periodo,  dell'articolo  91-bis  del
decreto-legge n. 1 del 2012, come integrato dal comma 6 dell'articolo
9 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, il  quale  dispone  che,
con regolamento  del  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze,  da
emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  17  agosto
1988, n. 400, sono stabilite le modalita'  e  le  procedure  relative
alla predetta dichiarazione e sono stabiliti  altresi'  gli  elementi
rilevanti ai fini  dell'individuazione  del  rapporto  proporzionale,
nonche' i requisiti,  generali  e  di  settore,  per  qualificare  le
attivita' di cui alla lettera i) del  comma  1  dell'articolo  7  del
decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  come  svolte  con
modalita' non commerciali;
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 400  del  1988,  i
quali stabiliscono, tra l'altro, che con decreto ministeriale possono
essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del  ministro
o  di  autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando  la  legge
espressamente conferisca tale potere;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Considerato  che  in  attuazione  dei  principi  comunitari  e
costituzionali di solidarieta' e sussidiarieta' di cui all'articolo 5
del Trattato dell'Unione Europea e agli  articoli  2  e  118,  ultimo
comma, della Costituzione,  e'  necessario  prevedere  una  specifica
disciplina diretta a  stabilire  le  modalita'  e  le  procedure  per
l'applicazione    dell'esenzione    dall'IMU    in    proporzione
all'utilizzazione dell'unita'  immobiliare  per  lo  svolgimento  con
modalita' non commerciali delle attivita' di cui al  citato  articolo
7, comma 1, lettera i);
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 7658/2012, espresso dalla
Sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  27
settembre 2012;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato  n.  10380/2012,  espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  dell'8
novembre 2012;
  Rilevato che il Consiglio di Stato, nel suo parere, ha sottolineato
l'esigenza che i contenuti del presente regolamento risultino  quanto
piu'  conformi  ai  parametri  comunitari  di  riferimento,  con  la
conseguente  necessita'  di  un  appropriato  dettaglio  dei  criteri
discretivi operanti, in relazione ai  diversi  settori  di  attivita'
considerata, ai fini dell'individuazione, nelle fattispecie concrete,
della sussistenza o meno del  requisito  della  commercialita'  nelle
medesime attivita';
  Considerato inoltre che il parere del Consiglio di Stato, gia' reso
positivamente in data del 27 settembre 2012, reca raccomandazioni  al
Governo  per  una  redazione  finale  del  regolamento  conforme  al
parametro di riferimento rintracciabile nel diritto interno,  nonche'
a  quello  desumibile  dal  diritto  dell'Unione  Europea,  lasciando
peraltro al successivo apprezzamento dell'Esecutivo  l'individuazione
di modalita' e forme utili per il conseguimento di tale obiettivo  di
conformita';
  Considerato che la successiva integrazione  apportata  all'articolo
91-bis, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n.  1  del  2012,
dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 174 del 2012,  risulta
avere non solo ribadito la base giuridica del presente regolamento ma
altresi' contribuito a precisare la sua ampiezza, disponendo che, con
lo stesso, e' consentito stabilire gli  elementi  rilevanti  ai  fini
dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonche' i  requisiti,
generali e di settore, per  qualificare  le  attivita'  di  cui  alla
lettera i) del comma 1 dell'articolo 7  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalita' non commerciali;
  Ritenuto  conseguentemente  che  sussistono  tutti  i  presupposti
perche' la redazione finale  del  presente  regolamento  risulti  sia
aderente ai contenuti del parere del Consiglio di Stato, sia conforme
alle raccomandazioni con lo stesso formulate al Governo;
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
inviata con nota n. 3-15152, del 19 novembre 2012;

                                Emana


                      il seguente regolamento:

                              Art. 1


                            Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) IMU: l'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214  e  agli  articoli  8  e  9  del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
    b) TUIR: decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi;
    c) enti non commerciali: gli  enti  pubblici  e  privati  diversi
dalle societa' di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR,
che non hanno per  oggetto  esclusivo  o  principale  l'esercizio  di
attivita' commerciale;
    d) oggetto esclusivo  o  principale:  per  oggetto  esclusivo  si
intende quello determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o
allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o  di  scrittura
privata autenticata o registrata; per oggetto principale  si  intende
l'attivita' essenziale per realizzare direttamente gli scopi  primari
indicati dalla legge,  dall'atto  costitutivo  o  dallo  statuto;  in
mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette  forme,
l'oggetto  principale  dell'ente  stesso  e'  determinato  in  base
all'attivita' effettivamente esercitata nel territorio dello Stato;
    e)  immobili:  tutti  i  terreni  e  i  fabbricati  posseduti  e
utilizzati dagli enti non commerciali;
    f) attivita' assistenziali: attivita' riconducibili a  quelle  di
cui all'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112,
relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a
pagamento, o  di  prestazioni  economiche  destinate  a  rimuovere  e
superare le situazioni di bisogno e di  difficolta'  che  la  persona
umana incontra nel corso della  sua  vita,  escluse  soltanto  quelle
assicurate dal sistema previdenziale e da quello  sanitario,  nonche'
quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
    g) attivita' previdenziali: attivita' strettamente  funzionali  e
inerenti all'erogazione di prestazioni previdenziali e  assistenziali
obbligatorie;
    h) attivita' sanitarie: attivita' dirette ad assicurare i livelli
essenziali di assistenza definiti  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001;
    i) attivita' didattiche: attivita' dirette all'istruzione e  alla
formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
    j) attivita' ricettive: attivita' che prevedono  l'accessibilita'
limitata ai destinatari propri delle  attivita'  istituzionali  e  la
discontinuita' nell'apertura nonche', relativamente alla ricettivita'
sociale,  quelle  dirette  a  garantire  l'esigenza  di  sistemazioni
abitative anche temporanee per bisogni speciali,  ovvero  svolte  nei
confronti di persone svantaggiate in ragione di  condizioni  fisiche,
psichiche, economiche, sociali o familiari, escluse in ogni  caso  le
attivita' svolte in strutture alberghiere  e  paralberghiere  di  cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
    k) attivita' culturali: attivita' rivolte a formare e  diffondere
espressioni della cultura e dell'arte;
    l) attivita' ricreative:  attivita'  dirette  all'animazione  del
tempo libero;
    m) attivita'  sportive:  attivita'  rientranti  nelle  discipline
riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano  (CONI)  svolte
dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo
di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o  agli  enti
nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi  dell'articolo
90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
    n) attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della  legge  20
maggio 1985, n. 222: attivita' dirette all'esercizio del culto e alla
cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a  scopi
missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;
    o) attivita' istituzionali: le attivita' di cui alle  lettere  da
f) a n) del presente articolo, volte alla realizzazione  di  fini  di
utilita' sociale;
    p) modalita' non  commerciali:  modalita'  di  svolgimento  delle
attivita' istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al
diritto dell'Unione Europea,  per  loro  natura  non  si  pongono  in
concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono
e  costituiscono  espressione  dei  principi  di  solidarieta'  e
sussidiarieta';
    q) utilizzazione mista: l'utilizzo dello stesso immobile  per  lo
svolgimento di una delle attivita' individuate dall'articolo 7, comma
1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, con modalita'
non commerciali, unitamente ad attivita' di cui alla  stessa  lettera
i) svolte con modalita' commerciali, ovvero ad attivita'  diverse  da
quelle di cui al medesimo  articolo  7,  comma  1,  lettera  i),  del
decreto legislativo n. 504 del 1992.

       
     
                              Art. 2


                              Oggetto

  1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  sono  dirette  a
stabilire, ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 2012, n. 27, le modalita' e  le  procedure  per  l'applicazione
proporzionale,  a  decorrere  dal  1ยบ  gennaio  2013,  dell'esenzione
dall'IMU per le  unita'  immobiliari  destinate  ad  un'utilizzazione
mista, nei casi in cui non sia  possibile  procedere,  ai  sensi  del
comma 2 del citato articolo 91-bis, all'individuazione degli immobili
o delle porzioni di immobili adibiti esclusivamente allo  svolgimento
delle attivita' istituzionali con modalita' non commerciali.

       
     
                              Art. 3


Requisiti generali per lo svolgimento con modalita'  non  commerciali
                    delle attivita' istituzionali

  1.  Le  attivita'  istituzionali  sono  svolte  con  modalita'  non
commerciali quando l'atto costitutivo  o  lo  statuto  dell'ente  non
commerciale prevedono:
    a) il divieto di distribuire, anche in modo  indiretto,  utili  e
avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la  vita
dell'ente,  in  favore  di  amministratori,  soci,  partecipanti,
lavoratori  o  collaboratori,  a  meno  che  la  destinazione  o  la
distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate  a
favore di enti che per legge,  statuto  o  regolamento,  fanno  parte
della medesima e unitaria struttura e svolgono  la  stessa  attivita'
ovvero altre attivita' istituzionali  direttamente  e  specificamente
previste dalla normativa vigente;
    b) l'obbligo di reinvestire  gli  eventuali  utili  e  avanzi  di
gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attivita' funzionali al
perseguimento dello scopo istituzionale di solidarieta' sociale;
    c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale
in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad  altro  ente  non
commerciale che  svolga  un'analoga  attivita'  istituzionale,  salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.

       
     
                              Art. 4


                        Ulteriori requisiti

  1. Fatti salvi i requisiti enunciati all'articolo 3,  le  attivita'
istituzionali di seguito indicate si intendono svolte  con  modalita'
non commerciali solo ove, in relazione alla loro  natura,  presentino
gli ulteriori requisiti di cui ai commi seguenti.
  2. Lo svolgimento di attivita' assistenziali e attivita'  sanitarie
si ritiene effettuato con modalita' non commerciali quando le stesse:
    a) sono accreditate e contrattualizzate o  convenzionate  con  lo
Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun  ambito
territoriale  e  secondo  la  normativa  ivi  vigente,  in  maniera
complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano
a  favore  dell'utenza,  alle  condizioni  previste  dal  diritto
dell'Unione europea e nazionale,  servizi  sanitari  e  assistenziali
gratuiti,  salvo  eventuali  importi  di  partecipazione  alla  spesa
previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale;
    b) se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con  lo
Stato, le Regioni e gli enti locali, sono svolte  a  titolo  gratuito
ovvero dietro versamento di corrispettivi  di  importo  simbolico  e,
comunque, non superiore alla meta' dei  corrispettivi  medi  previsti
per analoghe attivita'  svolte  con  modalita'  concorrenziali  nello
stesso  ambito  territoriale,  tenuto  anche  conto  dell'assenza  di
relazione con il costo effettivo del servizio.
  3. Lo svolgimento di attivita' didattiche si ritiene effettuato con
modalita' non commerciali se:
    a) l'attivita' e' paritaria rispetto a quella statale e la scuola
adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione  in  fase
di accettazione degli alunni;
    b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di  alunni
portatori  di  handicap,  di  applicazione  della  contrattazione
collettiva al personale docente e non docente, di  adeguatezza  delle
strutture agli standard previsti, di pubblicita' del bilancio;
    c)  l'attivita'  e'  svolta  a  titolo  gratuito,  ovvero  dietro
versamento di corrispettivi di importo simbolico e  tali  da  coprire
solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche
conto dell'assenza di relazione con lo stesso.
  4. Lo svolgimento di attivita' ricettive si ritiene effettuato  con
modalita' non commerciali se le stesse sono svolte a titolo  gratuito
ovvero dietro versamento di corrispettivi  di  importo  simbolico  e,
comunque, non superiore alla meta' dei  corrispettivi  medi  previsti
per analoghe attivita'  svolte  con  modalita'  concorrenziali  nello
stesso  ambito  territoriale,  tenuto  anche  conto  dell'assenza  di
relazione con il costo effettivo del servizio.
  5. Lo svolgimento di attivita' culturali e attivita' ricreative  si
ritiene effettuato con modalita' non commerciali se  le  stesse  sono
svolte  a  titolo  gratuito,  ovvero  dietro  versamento  di  un
corrispettivo simbolico e, comunque, non  superiore  alla  meta'  dei
corrispettivi  medi  previsti  per  analoghe  attivita'  svolte  con
modalita' concorrenziali nello  stesso  ambito  territoriale,  tenuto
anche conto dell'assenza di relazione  con  il  costo  effettivo  del
servizio.
  6. Lo svolgimento di attivita' sportive si ritiene  effettuato  con
modalita' non commerciali se le  medesime  attivita'  sono  svolte  a
titolo  gratuito,  ovvero  dietro  versamento  di  un  corrispettivo
simbolico e, comunque, non superiore  alla  meta'  dei  corrispettivi
medi  previsti  per  analoghe  attivita'  svolte  con  modalita'
concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto  anche  conto
dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

       
     
                              Art. 5


              Individuazione del rapporto proporzionale

  1. Il rapporto proporzionale di cui al comma 3 dell'articolo 91-bis
del  citato  decreto-legge  n.  1  del  2012,  e'  determinato  con
riferimento allo spazio, al numero dei  soggetti  nei  confronti  dei
quali vengono svolte le attivita' con  modalita'  commerciali  ovvero
non commerciali  e  al  tempo,  secondo  quanto  indicato  nei  commi
seguenti.
  2. Per le unita' immobiliari destinate ad una utilizzazione  mista,
la proporzione di cui al comma 1 e' prioritariamente  determinata  in
base alla  superficie  destinata  allo  svolgimento  delle  attivita'
diverse da quelle previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i),  del
decreto legislativo n. 504 del 1992, e delle attivita'  di  cui  alla
citata lettera i), svolte con modalita' commerciali, rapportata  alla
superficie totale dell'immobile.
  3. Per le unita' immobiliari che sono  indistintamente  oggetto  di
un'utilizzazione  mista,  la  proporzione  di  cui  al  comma  1  e'
determinata in base al numero dei soggetti nei confronti dei quali le
attivita' sono svolte con modalita' commerciali, rapportato al numero
complessivo  dei  soggetti  nei  confronti  dei  quali  e'  svolta
l'attivita'.
  4. Nel caso in  cui  l'utilizzazione  mista,  anche  nelle  ipotesi
disciplinate ai commi 2 e 3, e' effettuata limitatamente a  specifici
periodi dell'anno, la proporzione di cui al comma 1 e' determinata in
base ai giorni durante  i  quali  l'immobile  e'  utilizzato  per  lo
svolgimento delle attivita' diverse da quelle previste  dall'articolo
7, comma 1, lettera i), del decreto  legislativo  n.  504  del  1992,
ovvero delle attivita' di cui  alla  citata  lettera  i)  svolte  con
modalita' commerciali.
  5. Le percentuali determinate in base  ai  rapporti  che  risultano
dall'applicazione delle disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti,
indicate  per  ciascun  immobile  nella  dichiarazione  di  cui  al
successivo  articolo  6,  si  applicano  alla  rendita  catastale
dell'immobile in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare ai
fini della determinazione dell'IMU dovuta.

       
     
                              Art. 6


                            Dichiarazione

  1. Gli enti non commerciali  presentano  la  dichiarazione  di  cui
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.
23, indicando distintamente gli immobili per i quali e' dovuta l'IMU,
anche a seguito dell'applicazione del comma 2  dell'articolo  91-bis,
del decreto-legge n. 1 del 2012, nonche' gli  immobili  per  i  quali
l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione  non
commerciale  degli  stessi,  secondo  le  disposizioni  del  presente
regolamento. La dichiarazione non e' presentata negli anni in cui non
vi sono variazioni.

       
     
                              Art. 7


                        Disposizioni finali

  1.  Entro  il  31  dicembre  2012,  gli  enti  non  commerciali
predispongono o  adeguano  il  proprio  statuto,  a  quanto  previsto
dall'articolo 3, comma 1, del presente regolamento.
  2. Gli enti non commerciali tengono a disposizione  dei  comuni  la
documentazione utile al  fine  dello  svolgimento  dell'attivita'  di
accertamento  e  controllo,  dalla  quale  risultano  gli  elementi
rilevanti ai fini della individuazione dei rapporti  percentuali  che
derivano dall'applicazione del presente regolamento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Roma, 19 novembre 2012

                                                  Il Ministro: Grilli


Visto, il Guardasigilli: Severino


Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registro n. 10, Economia e finanze, foglio n. 322

       

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