Data: 2012-11-24 08:20:05

Decreto in vigore dall'8/12/2012 - cessioni di prodotti agricoli e alimentari

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 ottobre 2012 , n. 199
Regolamento di  attuazione  dell'articolo  62  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la  concorrenza,
lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (12G0221)
 
(GU n. 274 del 23-11-2012 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 08/12/2012

                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                      ALIMENTARI E FORESTALI


                          di concerto con


                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
  Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante  Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita', convertito con modificazioni  dalla  Legge  24  marzo
2012, n. 27, ed in particolare l'articolo 62;
  Vista la legge 10 ottobre 1990,  n.  287,  recante  "Norme  per  la
tutela della concorrenza e del mercato";
  Vista la legge 18 giugno 1998, n. 192,  recante  "Disciplina  della
subfornitura nelle attivita' produttive";
  Visto il  decreto  legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231  recante
Attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio relativa alla lotta contro i  ritardi  di  pagamento  nelle
transazioni  commerciali,  ed  in  particolare  l'articolo  4  come
modificato dal comma 11 dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, recante  Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,  lo
sviluppo delle infrastrutture e la  competitivita',  come  convertito
con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27;
  Vista la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento  nelle  transazioni
commerciali, ed in particolare gli articoli 7 e 12, comma 3;
  Visto il decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  102,  recante
Regolazioni dei mercati  agroalimentari,  a  norma  dell'articolo  1,
comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38;
  Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della  sezione
consultiva per gli atti normativi del 27 settembre  2012  e  ritenuto
opportuno procedere ad accogliere tutte le osservazioni di merito;
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
effettuata con nota prot. n. 64 dell'11 ottobre 2012;

                              Decreta:

                              Art. 1


                      Ambito di applicazione

  1.  Il  presente  decreto  reca  le  modalita'  applicative  delle
disposizioni di cui all'articolo  62  del  decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27. Esso si applica ai contratti di cui all'articolo 62, comma 1 e
alle  relazioni  commerciali  in  materia  di  cessioni  di  prodotti
agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel  territorio  della
Repubblica  italiana,  con  particolare  riferimento  alle  relazioni
economiche  tra  gli  operatori  della  filiera  connotate  da  un
significativo  squilibrio  nelle  rispettive  posizioni  di  forza
commerciale.
  2. Le disposizioni contenute  nel  presente  decreto  costituiscono
norme  ad  applicazione  necessaria  ai  sensi  dell'articolo  9  del
Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del  17  giugno  2008,  sulla  legge  applicabile  alle  obbligazioni
contrattuali.
  3.  Non  costituiscono  cessioni  ai  sensi  dell'articolo  62  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:
    a) i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli
imprenditori, alle cooperative di cui all'articolo 1,  comma  2,  del
decreto legislativo 18  maggio  2001  n.  228,  se  gli  imprenditori
risultano soci delle cooperative stesse;
    b) i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli
imprenditori alle organizzazioni di  produttori  di  cui  al  decreto
legislativo 27 maggio 2005 n. 102, se gli imprenditori risultano soci
delle organizzazioni di produttori stesse;
    c) i conferimenti di prodotti  ittici  operati  tra  imprenditori
ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio  2012,
n. 4.
  4. Le cessioni di prodotti agricoli e  alimentari  istantanee,  con
contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito,  non  rientrano
nel campo di applicazione di cui al comma 1 e comma  3  dell'articolo
62  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

       
     
                              Art. 2


                            Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
    a)  prodotti  agricoli:  i  prodotti  dell'allegato  I  di  cui
all'articolo 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento  dell'Unione
europea;
    b) prodotti alimentari: i prodotti  di  cui  all'articolo  2  del
regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 28 gennaio 2002;
    c) prodotti deteriorabili: i prodotti  di  cui  all'articolo  62,
comma 4. La durabilita' del prodotto  (superiore  o  inferiore  a  60
giorni) si riferisce alla durata complessiva del  prodotto  stabilita
dal produttore;
    d) consumatore finale:  e'  la  persona  fisica  che  acquista  i
prodotti agricoli e/o alimentari  per  scopi  estranei  alla  propria
attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
    e) cessione dei prodotti agricoli e alimentari: il  trasferimento
della proprieta' di  prodotti  agricoli  e/o  alimentari,  dietro  il
pagamento di un prezzo, la cui consegna avviene nel territorio  della
Repubblica Italiana;
    f) interessi legali di mora: interessi semplici  di  mora  ad  un
tasso che e' pari al tasso di riferimento come definito dalla vigente
normativa nazionale di recepimento  delle  direttive  comunitarie  in
materia di lotta contro i  ritardi  di  pagamento  nelle  transazioni
commerciali;
    g) tasso di riferimento: tasso d'interesse  come  definito  dalla
vigente  normativa  nazionale  di  recepimento  delle  direttive
comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di  pagamento  nelle
transazioni commerciali, applicabile come di seguito indicato:
      - per il primo semestre dell'anno in  questione  e'  quello  in
vigore il 1° gennaio di quell'anno;
      - per il secondo semestre dell'anno in questione e'  quello  in
vigore il 1° luglio di quell'anno;
    h) saggio degli interessi: tasso complessivo degli  interessi  da
applicare all'importo dovuto, al netto delle maggiorazioni di legge;
    i) contratto quadro, accordo quadro o contratto di base: accordi,
conclusi anche a livello di centrali di acquisto, aventi  ad  oggetto
la disciplina dei conseguenti  contratti  di  cessione  dei  prodotti
agricoli e alimentari, tra cui le  condizioni  di  compravendita,  le
caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi,  le  prestazioni  di
servizi e le loro  eventuali  rideterminazioni.  Con  riferimento  ai
prezzi, il  contratto  quadro  potra'  individuare  le  modalita'  di
determinazione del prezzo applicabile al momento  dell'emissione  del
singolo ordine, prevedendo che si faccia riferimento al listino.  Nei
contratti quadro conclusi con le centrali di acquisto dovranno essere
indicati in allegato i nominativi degli associati che ne fanno  parte
che hanno conferito il mandato. E'  fatta  salva  la  definizione  di
contratto quadro di cui al decreto legislativo del 27 maggio 2005  n.
102, art. 1, lettera f);
    l) accordi interprofessionali: accordi conclusi tra gli organismi
di cui all'articolo 12,  comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  30
aprile 1998, n. 173, e successive modificazioni ed integrazioni.

       
     
                              Art. 3


Caratteristiche dei contratti di cessione  dei  prodotti  agricoli  e
                            alimentari

  1.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  62,  comma  1,  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n.  27  per  "forma  scritta"  si  intende
qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche  trasmessa  in  forma
elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di  manifestare  la
volonta' delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un
rapporto giuridico patrimoniale avente ad  oggetto  la  cessione  dei
prodotti di cui all'articolo 2, lettere a) e b).
  2. Gli elementi essenziali, in forma scritta, di  cui  all'articolo
62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.  27,  possono  essere
contenuti sia nei contratti o accordi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere i) e l), sia nei conseguenti documenti di seguito elencati, a
condizione che questi riportino gli  estremi  ed  il  riferimento  ai
corrispondenti contratti o accordi:
    a) contratti di cessione dei prodotti;
    b) documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura;
    c) ordini di acquisto con i  quali  l'acquirente  commissiona  la
consegna dei prodotti.
  3. Gli elementi essenziali, in forma scritta, di  cui  all'articolo
62, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.  27,  possono  essere
contenuti negli scambi di comunicazioni e di ordini, antecedenti alla
consegna dei prodotti.
  4. I documenti di trasporto, o di  consegna,  nonche'  le  fatture,
integrati con tutti gli elementi richiesti dall'articolo 62, comma 1,
del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  tranne  che  nelle
fattispecie di cui al comma 2,  assolvono  gli  obblighi  di  cui  al
predetto comma 1 e devono riportare la  seguente  dicitura:  "Assolve
gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1,  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27.".
  5. La superfluita' della sottoscrizione  puo'  affermarsi  solo  in
presenza di  situazioni  qualificabili  equipollenti  all'apposizione
della firma, idonee a dimostrare in modo inequivoco la  riferibilita'
del documento scritto ad un determinato soggetto.
  6.  Gli  scambi  di  comunicazioni  e  contrattazioni  effettuati
nell'ambito della Borsa Merci Telematica  Italiana,  riconosciuta  ai
sensi del D.M. 174/06 e s.m.i., o nell'ambito di  altre  Borse  merci
riconosciute dalla legge, assolvono gli obblighi di cui  all'articolo
62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, quando sono eseguiti
su basi contrattuali generate dalla regolamentazione in esse  vigenti
e contengono gli elementi previsti dal citato comma 1.

       
     
                              Art. 4


                    Pratiche commerciali sleali

  1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 62, comma 2, lettera e),
del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  nell'ambito  delle
cessioni  di  prodotti  agricoli  e  alimentari,  rientrano  nella
definizione  di  "condotta  commerciale  sleale"  anche  il  mancato
rispetto  dei  principi  di  buone  prassi  e  le  pratiche  sleali
identificate dalla Commissione europea  e  dai  rappresentanti  della
filiera agro-alimentare a livello comunitario nell'ambito  del  Forum
di  Alto  livello  per  un  migliore  funzionamento  della  filiera
alimentare (High level Forum for a better  functioning  of  the  food
supply chain), approvate in data 29 novembre 2011, di cui in allegato
al presente decreto.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  62,  comma  2,  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, vietano qualsiasi comportamento del
contraente che, abusando della  propria  maggior  forza  commerciale,
imponga  condizioni  contrattuali  ingiustificatamente  gravose,  ivi
comprese quelle che:
    a) prevedano a carico di una parte l'inclusione  di  servizi  e/o
prestazioni  accessorie  rispetto  all'oggetto  principale  della
fornitura, anche qualora queste  siano  fornite  da  soggetti  terzi,
senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la  cessione
del prodotto oggetto del contratto;
    b) escludano l'applicazione di interessi  di  mora  a  danno  del
creditore o escludano il risarcimento delle  spese  di  recupero  dei
crediti;
    c) determinino, in contrasto con il principio della buona fede  e
della correttezza, prezzi  palesemente  al  di  sotto  dei  costi  di
produzione medi dei prodotti oggetto delle  relazioni  commerciali  e
delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli.
  3.  Configura,  altresi',  una  pratica  commerciale  sleale  la
previsione  nel  contratto  di  una  clausola  che  obbligatoriamente
imponga al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti,  un
termine minimo prima di poter emettere la  fattura,  fatto  salvo  il
caso di consegna dei prodotti in piu' quote nello  stesso  mese,  nel
qual caso  la  fattura  potra'  essere  emessa  solo  successivamente
all'ultima consegna del mese.

       
     
                              Art. 5


                Termini di pagamento e fatturazione

  1. I termini di pagamento di cui al terzo  comma  dell'articolo  62
del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 decorrono dall'ultimo
giorno del  mese  di  ricevimento  della  fattura.  Le  modalita'  di
emissione della fattura sono regolamentate  dalla  vigente  normativa
fiscale.
  2.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  62,  comma  3,  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 il  cedente  deve  emettere  fattura
separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento
differenti.
  3. Ai fini della determinazione degli interessi dovuti al creditore
in caso di ritardo di pagamento di cui all'articolo 62  comma  3  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,  la  data  di  ricevimento  della
fattura e' validamente certificata solo nel caso  di  consegna  della
fattura a mano, di invio a  mezzo  di  raccomandata  A.R.,  di  posta
elettronica  certificata  (PEC)  o  di  impiego  del  sistema  EDI
(Electronic  Data  Interchange)  o  altro  mezzo  equivalente,  come
previsto dalla vigente normativa fiscale.
  4. In mancanza di certezza  circa  la  data  di  ricevimento  della
fattura, si assume, salvo prova contraria, che la  medesima  coincide
con la data di consegna dei prodotti ai  fini  della  decorrenza  dei
termini di cui all'articolo 62, comma 3 del decreto-legge 24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27.
  5. Con riferimento alla cessione  di  prodotti  alcolici  e'  fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 22 della legge 18  febbraio  1999
n. 28 e s.m.i.

       
     
                              Art. 6


                          Interessi di mora

  1. Gli interessi legali di mora sono calcolati utilizzando il tasso
di riferimento determinato ai sensi dell'articolo  5,  comma  2,  del
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 in materia di lotta contro
i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
  2. E' vietato negare il pagamento dell'intero importo pattuito  per
la  fornitura  a  fronte  di  contestazioni  solo  parziali  relative
all'adempimento della medesima.

       
     
                              Art. 7


          Funzioni dell'Autorita' Garante della Concorrenza
                            e del Mercato

  1. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato con  proprio
regolamento disciplina la procedura istruttoria di  cui  al  comma  8
dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo  2012,  n.  27,  al  fine  di
garantire il contraddittorio, la piena cognizione  degli  atti  e  la
verbalizzazione e le modalita' di pubblicazione delle decisioni.

       
     
                              Art. 8


                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto si applica a tutti i contratti  di  cessione
di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24  gennaio  2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27, stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012.
  2. I contratti gia' in essere alla data del  24  ottobre  2012,  in
relazione ai soli requisiti di cui al comma 1  dell'articolo  62  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono essere adeguati non oltre la
data del 31 dicembre 2012; per i contratti stipulati in  presenza  di
norme comunitarie da  cui  discendono  termini  per  la  stipula  dei
contratti stessi, precedenti al 24 ottobre 2012, essi  devono  essere
adeguati per la campagna agricola successiva. Le disposizioni di  cui
ai commi 2 e 3 del predetto articolo 62 si applicano  automaticamente
a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012, anche  in  assenza
di adeguamenti contrattuali alla predetta normativa.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Roma, 19 ottobre 2012

                                Il Ministro delle politiche agricole
                                        alimentari e forestali       
                                                Catania             

Il Ministro dello sviluppo economico
              Passera             


Visto, il Guardasigilli: Severino


Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n.  12,  foglio  n.
206

       
     
              Allegato "A" - Elenco delle pratiche commerciali sleali


              Parte di provvedimento in formato grafico

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