Data: 2012-11-24 07:44:04

DPCM - valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche

DPCM - valutazione degli investimenti  relativi  ad  opere  pubbliche  e  del  Documento pluriennale

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2012
Attuazione dell'articolo 8,  comma  3,  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 228 in materia di linee guida  per  la  valutazione
degli investimenti  relativi  ad  opere  pubbliche  e  del  Documento
pluriennale di pianificazione degli investimenti in opere  pubbliche.
(12A12337)
 
(GU n. 273 del 22-11-2012 )

                            IL PRESIDENTE
                    DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre  2011,
n. 228, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere a), b), c)
e d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione
degli investimenti relativi a opere pubbliche»  (di  seguito  decreto
legislativo n. 228/2011);
  Considerato che i Ministeri sono tenuti  a  svolgere  attivita'  di
valutazione  degli  investimenti  al  fine  di  garantire    la
razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e  l'efficacia  della
spesa  in  conto  capitale  destinata  alla  realizzazione  di  opere
pubbliche e di pubblica utilita' finanziate a valere sulle  leggi  di
spesa pluriennale a carattere permanente;
  Considerato che ogni Ministero predispone un Documento  pluriennale
di pianificazione, di cui  all'art.  2  del  decreto  legislativo  n.
228/2011;
  Considerato che i Ministeri individuano gli organismi  responsabili
delle attivita' di valutazione nei nuclei di valutazione  e  verifica
degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge  17  maggio
1999, n. 144, assicurando l'indipendenza e la professionalita'  degli
stessi;
  Ritenuto necessario individuare i criteri per la redazione da parte
dei Ministeri  di  linee  guida  standardizzate  per  lo  svolgimento
dell'attivita' di valutazione degli investimenti in opere pubbliche e
prevedere uno schema-tipo di Documento pluriennale di pianificazione;
  Sentito il nucleo di  valutazione  e  verifica  degli  investimenti
pubblici del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del
Ministero dello sviluppo economico;
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                              Decreta:

                              Art. 1


                              Oggetto

  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art.  8,  comma  3,  del
decreto legislativo n. 228/2011, definisce:
  a) il modello  di  riferimento,  di  cui  all'allegato  I,  per  la
redazione da  parte  dei  Ministeri  di  linee  guida  standardizzate
relative alla valutazione ex ante  dei  fabbisogni  infrastrutturali,
alla valutazione ex ante ed ex  post  dei  progetti  di  investimento
infrastrutturali e al coinvolgimento degli organismi  di  valutazione
nelle predette attivita' (di seguito: «modello di riferimento»);
  b) lo schema-tipo di Documento pluriennale  di  pianificazione,  di
cui all'allegato II (di seguito: Documento).
  2.  Gli  allegati  costituiscono  parte  integrante  del  presente
decreto.

       
     
                              Art. 2


                            Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto, si applicano  le  definizioni  che
seguono:
  a) la «valutazione ex  ante  dei  fabbisogni  infrastrutturali»  e'
l'attivita', di cui all'art. 3, comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo n. 228/2011, distinta per  settori,  sub-settori  e  aree
territoriali, avente ad oggetto il confronto tra segmenti omogenei di
domanda e di offerta di infrastrutture, finalizzata  ad  identificare
obiettivi ed interventi necessari al loro soddisfacimento;
  b) la «valutazione ex ante delle singole opere» e'  l'attivita'  di
valutazione, di cui all'art. 4 del decreto legislativo  n.  228/2011,
effettuata,  di  regola,  attraverso  tecniche  proprie  dell'analisi
costi-benefici, finalizzata ad individuare le  soluzioni  progettuali
ottimali per il raggiungimento  degli  obiettivi  identificati  nella
valutazione dei fabbisogni infrastrutturali;
  c) la «selezione delle opere» e' l'attivita', di  cui  all'art.  5,
comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  228/2011,  funzionale
all'individuazione, in via definitiva, delle opere da realizzare  nei
diversi settori di competenza di ciascun Ministero, da includere  nel
Documento, ordinate per priorita' e risultati attesi, anche  al  fine
di identificare la soglia al di  sotto  della  quale  le  istanze  di
finanziamento non possono essere accolte;
  d) la «valutazione ex post» e' l'attivita', di cui all'art.  6  del
decreto legislativo n. 228/2011, finalizzata  a  misurare  l'utilita'
delle opere realizzate, allo scopo  di  migliorare  l'efficienza  del
processo programmatorio e la complessiva efficacia degli investimenti
pubblici.

       
     
                              Art. 3


                          Entrata in vigore

  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entrera' in  vigore  decorsi  quindici  giorni
dalla data di pubblicazione.
    Roma, 3 agosto 2012

                                                Il Presidente       
                                          del Consiglio dei Ministri
                                                      Monti         

Il Ministro dell'economia
    e delle finanze
          Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 9, foglio n. 121

       
     
                                                          Allegato I

              MODELLO DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE
              DA PARTE DEI MINISTERI DELLE LINEE GUIDA

Premessa.
    Le linee guida devono essere considerate come una sorta di  check
list in modo da assicurare che tutti gli aspetti  rilevanti  ai  fini
della  progettazione  e  della  completa  realizzazione    delle
infrastrutture siano stati considerati.
    L'analisi  costi-benefici  e'  utilizzata  come    principale
metodologia per la valutazione degli investimenti pubblici proposti e
realizzati dalle amministrazioni centrali dello  Stato.  Qualora  non
sia possibile quantificare i benefici o misurarli in termini monetari
si suggerisce di ricorrere all'analisi costi-efficacia.
    Relativamente  a  ciascun  sub-settore,  i  Ministeri  devono
provvedere a delimitare la tipologia di benefici ammessi e a indicare
modalita' di calcolo standardizzate. Analogamente, i  costi  dovranno
essere confrontati con  quelli  di  progetti  similari  dello  stesso
sub-settore per verificarne la congruita'.
    I Ministeri sono tenuti a indicare il set di priorita' relativo a
ciascun sub-settore  che  insieme  al  merito  relativo  dei  singoli
progetti dovra' contribuire alla costruzione di criteri  selettivi  a
fronte di vincoli di bilancio particolarmente stringenti.
    I Ministeri devono predisporre una graduatoria delle proposte  di
investimento per sub-settore sulla base delle  valutazioni  svolte  e
delle priorita' indicate.
    Il documento  pluriennale  di  pianificazione  contiene  l'intero
lavoro tecnico-valutativo necessario per impostare il piano triennale
e l'elenco annuale dei lavori che a loro  volta  hanno  lo  scopo  di
coordinare la fase di programmazione con il bilancio dell'ente.
    I  Ministeri  garantiscono  che  soltanto  progetti  valutati  e
approvati saranno selezionati per essere finanziati con le risorse di
bilancio. I progetti non finanziati per  mancanza  di  disponibilita'
finanziarie  saranno  identificati  e  classificati  in  un  apposito
inventario dei progetti favorevolmente valutati con un ranking che ne
rappresenta la priorita' di accesso a futuri finanziamenti.
    Ai fini di una diffusione e  un  perfezionamento  delle  tecniche
valutative, i Ministeri sono tenuti a pubblicizzare le proprie  linee
di valutazione e a diffondere i risultati delle singole valutazioni.
Indice.
    1.  Valutazione  ex  ante  dei  fabbisogni  di  infrastrutture  e
servizi.
    2. Valutazione ex ante delle singole opere.
    3. Criteri e procedure di selezione delle opere.
    4. Criteri e procedure di valutazione ex post delle opere.
    5. Attivita' degli organismi di valutazione.
1. Valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi  di
  cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 228/2011.
    1.1. La valutazione dei fabbisogni infrastrutturali, che  ha  per
oggetto il confronto tra segmenti omogenei di domanda e di offerta di
infrastrutture, deve essere effettuata  con  riferimento  a  un  arco
temporale minimo di tre anni - pari al periodo di programmazione -  e
a un arco temporale massimo di dieci anni.
    1.2. Gli  indicatori  di  domanda  e  di  offerta  devono  essere
confrontabili.
    1.3. L'analisi della  domanda  e',  di  norma,  articolata  nelle
seguenti componenti:
    a) analisi della domanda attuale, soddisfatta e non  soddisfatta.
La domanda attuale puo' essere rilevata per successive aggregazioni o
calcolata con opportune formule e stime;
    b) analisi della domanda potenziale. La domanda  potenziale  deve
essere analiticamente dimostrata sulla base  di  indicatori  tali  da
prestarsi ad essere oggetto di verifica nell'ambito  dell'analisi  di
rischio, tra i quali, dati demografici, tasso di crescita,  mutamento
nei comportamenti, modifica delle normative;
    c) analisi della domanda sostitutiva. La domanda sostitutiva, che
riguarda sia la domanda sottratta  ad  altri  interventi  sia  quella
finalizzata  ad  un  miglioramento  della  qualita'  della  domanda
esistente, deve essere analiticamente dimostrata.
    1.4. Nelle ipotesi in cui alle infrastrutture  sia  associato  un
servizio, la domanda di tale servizio, espressa  attraverso  l'unita'
di misura adottata, puo' essere considerata una proxy  della  domanda
di infrastrutture. Negli altri casi, occorre scegliere un insieme  di
indicatori economicamente significativi che permettano  di  ricavare,
anche per via indiretta, la domanda.
    1.5. Qualora non sia possibile una rilevazione  analitica  e  una
successiva aggregazione dei dati sulla domanda, si possono utilizzare
indicatori particolari, modelli di analisi ad hoc e stime  indirette,
effettuate anche attraverso studi, analisi, rilevazioni  e  inchieste
relative a specifici sub-settori e aree  territoriali.  La  procedura
seguita  deve  essere  resa  esplicita  e  le  scelte  metodologiche
motivate. Nel caso di utilizzo di indicatori indiretti  (proxies)  e'
necessario esplicitare il legame fra questi e il «vero» indicatore di
domanda/offerta, ferma restando l'adozione di una metrica comune.
    1.6. La quota di domanda non soddisfatta che si vuole tradurre in
studi di fattibilita'  relativi  a  nuovi  interventi  dipende  dagli
obiettivi posti dal decisore. Tali obiettivi  coincidono,  di  norma,
con gli indicatori di domanda/offerta; in  questo  caso,  si  procede
direttamente ad individuare l'obiettivo  in  termini  di  domanda  da
soddisfare e si verificano le tipologie di offerta.
    1.7. Quando gli obiettivi  posti  dal  decisore  sono  piu'  ampi
rispetto  a  quanto  emergerebbe  dalla  sola  analisi    della
domanda/offerta e rappresentati da indicatori piu' complessi rispetto
a quelli della domanda/offerta, si procede preliminarmente a  fornire
evidenza  empirica  del  legame  sistematico  («coefficiente  di
trasformazione») tra tali indicatori e quelli  di  domanda,  per  poi
procedere come indicato nel caso generale.
    1.8. La corrispondenza tra obiettivi e indicatori di  domanda  e'
oggetto di verifica in  sede  di  valutazione  ex  post  dei  singoli
progetti.  Le  stesse  valutazioni  ex  post  devono  consentire  di
verificare  l'esistenza  di  domanda  non  soddisfatta  nella  misura
indicata dagli obiettivi posti.
    1.9. L'analisi dell'offerta considera l'offerta in essere, quella
in corso  di  realizzazione  e  quella  gia'  programmata.  L'analisi
dell'offerta  e'  supportata  da  informazioni  e  statistiche  su
indicatori  di  dotazioni  fisiche  delle  infrastrutture  idonei  a
consentire il confronto tra le diverse aree territoriali nonche'  tra
queste e il livello internazionale.
    1.10.  Il  confronto  tra  la  domanda  e  l'offerta  fornisce
indicazioni  sul  fabbisogno  infrastrutturale  relativo  a  settori,
sub-settori e aree territoriali. Tale confronto  avviene  sulla  base
degli indicatori di cui al  presente  articolo,  che  possono  essere
aggregati e/o ponderati secondo metodologie affidabili e trasparenti.
La quota di domanda attuale, potenziale e sostitutiva che risulti non
soddisfatta  all'esito  di  tale  confronto,  esprime  il  fabbisogno
infrastrutturale. Con  riferimento  a  tale  fabbisogno  puo'  essere
programmato  l'aumento  di  offerta,  da  tradurre  in  studi  di
fattibilita'. L'elenco degli studi di fattibilita' di cui all'art. 3,
comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 228/2011, deve essere
riconducibile al confronto fra domanda e offerta.
    1.11. Il fabbisogno infrastrutturale deve essere  finalizzato  ad
identificare  obiettivi  ed  interventi    necessari    al    loro
soddisfacimento.
    Gli indicatori di domanda/offerta prescelti ai fini  dell'analisi
del fabbisogno infrastrutturale sono di regola utilizzati anche per i
singoli studi di fattibilita', al fine di accertare  l'incremento  di
offerta di un determinato sub-settore e la  corrispondente  riduzione
del fabbisogno infrastrutturale dello stesso.
    1.12. Ai fini della definizione delle priorita' di intervento, di
cui all'art. 3, comma 2,  lettera  c),  del  decreto  legislativo  n.
228/2011, si tiene conto di quanto segue:
    a) la domanda  attuale  non  soddisfatta  esprime,  in  linea  di
massima, esigenze prioritarie rispetto alla domanda  potenziale  e  a
quella sostitutiva;
    b) la domanda potenziale esprime esigenze prioritarie rispetto  a
quella sostitutiva;
    c) l'amministrazione puo'  individuare  proprie  priorita'  anche
sulla base della distinzione tra infrastrutture  sociali  rivolte  ai
cittadini e infrastrutture finalizzate alla produzione;
    d)  la  priorita'  puo'  essere  assegnata  sulla  base  della
collocazione territoriale;
    e) la priorita' puo' essere assegnata in relazione  a  indici  di
dotazione infrastrutturale qualora  assuma  rilevanza  l'esistenza  o
meno di tale dotazione fisica;
    f) possono  essere  assegnate  altre  priorita'  derivanti  dalle
politiche perseguite che  possono  essere  in  genere  dedotte  dagli
obiettivi quantificati indicati.
    1.13. Allo scopo di migliorare la  qualita'  e  l'ampiezza  delle
informazioni utilizzate nell'analisi, appare opportuno  avvalersi  di
tutte le banche dati disponibili, ivi comprese quelle in possesso  di
grandi operatori, gestori di rete, autorita' di settore  e  organismi
di vigilanza.
    1.14. Si raccomanda infine di corredare la stima  del  fabbisogno
infrastrutturale con un'indicazione,  anche  preliminare,  del  costo
necessario  a  colmarlo.  Cio'  al  fine  evidente  di  agevolare  la
quantificazione dello sforzo di bilancio  derivante  dalla  selezione
delle opere prioritarie da ammettere a finanziamento.
2. Valutazione ex ante delle singole opere, di  cui  all'art.  4  del
  decreto legislativo n. 228/2011.
    2.1. La  valutazione  ex  ante  delle  singole  opere  e'  svolta
attraverso  l'elaborazione  degli  studi  di  fattibilita'  ed  e'
finalizzata ad individuare le soluzioni progettuali ottimali  per  il
raggiungimento degli obiettivi identificati nella valutazione ex ante
dei fabbisogni di infrastrutture e servizi.
    2.2.  Essa  viene  di  norma  condotta  applicando  i  principi
dell'Analisi costi-benefici (ACB), come consolidati nella letteratura
scientifica  internazionale  e  dalle  indicazioni  metodologiche
impartite dalla Commissione Europea e da altri autorevoli organismi.
    L'analisi costi-benefici viene applicata nell'ambito degli  studi
di fattibilita' o della documentazione equivalente ed  e'  necessaria
anche nel  caso  in  cui  sia  stato  gia'  predisposto  il  progetto
preliminare.
    La  valutazione  con  l'approccio  costi-benefici  permette  la
verifica di modalita' e tempi di realizzazione delle opere e presenta
gli opportuni indicatori di realizzazione,  che  saranno  oggetto  di
valutazione ex post.
    2.3. L'approccio valutativo puo' in generale seguire le  seguenti
fasi:
    a) identificare bisogni di servizio  e  assicurare  coerenza  con
politiche e priorita' contenuti nei programmi in vigore;
    b)  identificare  outcomes  e  outputs  in  termini  misurabili.
Selezione degli indicatori (di impatto e di  risultato:  cd.  outcome
indicators) volti a cogliere il contributo che  l'opera  arreca  alla
riduzione del fabbisogno infrastrutturale; vi rientrano  i  cd.  core
indicators  definiti  dalle  Autorita'  di  gestione  dei  programmi
operativi in esito all'interlocuzione metodologica e  di  merito  con
l'unita' di valutazione degli investimenti pubblici e  le  competenti
strutture tecniche della  DG-Regio  della  Commissione  europea.  Gli
indicatori prescelti dovranno possedere caratteri di  verificabilita'
oggettiva, continuita' di osservazione, rilevanza euristica  rispetto
all'obiettivo finale dell'intervento;
    c) determinare il base case o la situazione «senza progetto»;
    d)  identificare  e  stimare  tutti  gli  impatti  finanziari
incrementali rispetto al base case;
    e) identificare tutti  i  significativi  impatti  socio-economici
incrementali, includendo sia quelli che possono  essere  misurati  in
termini monetari, sia quelli  che  non  possono  essere  misurati  in
termini monetari ma  che  possono  essere  quantificati,  sia  ancora
quelli che non possono essere misurati in termini monetari e che  non
possono essere quantificati;
    f) sviluppare una appropriata analisi del rischio;
    g) prevedere modalita' e fasi per l'implementazione del progetto.
    2.4.  Le  amministrazioni  destinatarie  del  presente  decreto
individuano in autonomia il grado di approfondimento e di completezza
dell'analisi valutativa da loro  giudicato  opportuno,  applicando  i
principi di appropriatezza e di proporzionalita' richiamati dall'art.
4, comma 1, del decreto legislativo n. 288/2011.
    Il  livello  di  approfondimento  dell'analisi  dovra'  essere
preferenzialmente correlato  alla  dimensione  fisica  e  finanziaria
dell'opera oggetto di valutazione, alla sua complessita' tecnologica,
procedurale e  gestionale,  nonche'  del  grado  di  esposizione  dei
servizi resi per il suo tramite alle dinamiche di mercato.
    2.5. In particolare, per le seguenti quattro categorie  di  opere
si specifica quanto segue:
      a) gli interventi di rinnovo del  capitale,  quali  ad  esempio
manutenzione straordinaria, recupero e ristrutturazione.
    A  fini  valutativi  lo  studio  di  fattibilita'  deve  essere
incentrato  principalmente  o  esclusivamente  sull'analisi  delle
alternative progettuali e su  una  approfondita  analisi  dei  costi,
individuando dove  possibile  standard,  costi  parametrici  e  costi
sostenuti per interventi analoghi. Sotto il  profilo  delle  tecniche
valutative sono richieste analisi costi-efficacia, anche  sulla  base
delle indicazioni contenute nell'allegato II;
      b) nuove opere puntuali di piccola dimensione, inferiori ai  10
milioni di euro, privi di introiti tariffari.
    In  questi  casi  si  puo'  procedere  a  predisporre  studi  di
fattibilita' semplificati, che attraverso  un'attenta  analisi  della
domanda, dei costi e dei principali benefici permettano di dimostrare
sinteticamente  l'utilita',  l'efficienza  e  l'efficacia  degli
interventi;
      c) opere, senza introiti tariffari, superiori ai 10 milioni  di
euro.
    Per questi interventi si richiede: 1) lo studio di  fattibilita';
2) l'analisi costi-benefici; 3) l'analisi dei rischi.
    Nel caso di grandi progetti nell'accezione  fatta  propria  dalla
Commissione europea (investimenti superiori ai 50 milioni  di  euro),
costituisce  strumento  di  riferimento  la  guida  per  l'analisi
costi-benefici  adottata  dalla  Commissione  europea  ai  fini
dell'accesso ai fondi strutturali;
      d) opere di qualsiasi dimensione, escluse quelle  di  cui  alla
precedente lettera a), per le quali e' prevista una tariffazione  del
servizio.
    In questi casi, occorre una redazione esaustiva  degli  studi  di
fattibilita' in vista di un ampio utilizzo sia dell'analisi economica
con il confronto di costi  e  benefici  -  gia'  prevista  per  altre
fattispecie - sia dell'analisi finanziaria con specifico  riferimento
ai piani finanziari (flussi di cassa), tenendo altresi'  conto  delle
istruzioni fornite dal CIPE ai  fini  dell'approvazione  delle  opere
della legge obiettivo che abbiano introiti tariffari  (delibera  CIPE
27 maggio 2004, n. 11).
    2.6. Le deroghe ai criteri elencati al  comma  precedente  devono
essere autorizzate dal CIPE  in  sede  di  esame  delle  linee  guida
predisposte dalle singole amministrazioni.
    2.7. Gli indicatori di domanda - uguali a quelli individuati  per
l'analisi dei fabbisogni - e quelli utilizzati  per  il  calcolo  dei
benefici permettono di misurare i risultati  degli  interventi  e  ne
consentono una verifica in sede di valutazione ex post.
    2.8.  L'analisi  costi-benefici  prevede,  tramite  opportuni
indicatori, l'analisi dei principali effetti del progetto, e, ai fini
del  calcolo  degli  indicatori  sintetici  finali  di  redditivita'
sociale, la relativa traduzione in valori monetari.
    2.9. Nel corso dell'analisi viene confrontata la  situazione  dei
costi e dei benefici dovuta alla realizzazione del progetto  con  una
situazione di riferimento che normalmente e' quella «senza progetto».
    2.10. Il periodo di riferimento, ossia il numero di  anni  per  i
quali e' necessario fornire previsioni  dipende  dal  sub-settore  di
appartenenza e dalla natura dell'investimento, varia  dai  10  ai  30
anni.
    2.11. L'analisi  finanziaria  e'  fondata  sui  flussi  di  cassa
attualizzati e permette  di  calcolare  gli  indicatori  relativi  ai
risultati finanziari del progetto. Il  tasso  di  attualizzazione  da
usare  nell'analisi  finanziaria  dovrebbe  rispecchiare  il  costo
opportunita' del capitale vale a  dire  il  rendimento  del  migliore
progetto alternativo.  Nella  fase  iniziale,  ai  fini  dell'analisi
finanziaria, deve essere adottato un tasso di attualizzazione  del  5
per cento  in  termini  reali,  secondo  le  indicazioni  attualmente
fornite dalla Commissione europea.
    2.12. Nel caso di opere strutturate con il  ricorso  al  capitale
dei privati,  la  valutazione  della  redditivita'  finanziaria  deve
essere effettuata tenendo conto anche dell'opzione «senza  progetto».
Per la sostenibilita' finanziaria e' necessario  utilizzare  appositi
quozienti, in particolare il Debt Service Cover Ratio.
    2.13. L'analisi  economica  comporta  normalmente  correzioni  ai
prezzi di mercato. Nella fase di avvio della valutazione ex  ante  si
tiene conto delle sole correzioni fiscali e del salario ombra,  quale
parametro che  in  via  semplificata  considera  le  distorsioni  del
mercato  del  lavoro.  Nell'analisi  economica  i  benefici  sono
differenziati per sub-settori e stimati con opportune metodologie.  I
benefici economici sono oggetto specifico e dettagliato  dell'analisi
ex  post.  Anche  nel  caso  dell'analisi  economica  si  procede
all'attualizzazione  dei  flussi  di  cassa.  Gli  indicatori  finali
dell'analisi economica sono il valore attuale netto, il tasso interno
di rendimento e  il  rapporto  benefici/costi.  Essi  sintetizzano  e
aggregano tutte le misure adottate in sede di  calcolo  dei  benefici
per misurare l'impatto del progetto, confrontandolo al  tempo  stesso
con i costi sostenuti. Anche in questo caso, in  assenza  di  diverse
indicazioni, si utilizza convenzionalmente il tasso sociale di sconto
del 3,5 per cento  per  tutte  le  regioni  ad  eccezione  di  quelle
dell'obiettivo convergenza per le quali  la  Commissione  europea  ha
indicato il 5,5 per cento.
    2.14. Uno dei  principali  obiettivi  delle  linee  guida  e'  la
selezione di metodi di calcolo standardizzati dei benefici  economici
relativi a progetti  appartenenti  allo  stesso  comparto  o  settore
omogeneo. Per le procedure standardizzate di calcolo  dei  costi,  e'
opportuno avvalersi dei calcoli dei  costi  effettuati  per  progetti
analoghi gia' realizzati, raccogliendo tali dati in appositi archivi.
Il confronto tra la composizione e l'entita' di tali costi relativi a
progetti gia' realizzati e la composizione e l'entita' dei costi  dei
preventivi relativi ai nuovi progetti fornira' informazioni rilevanti
ai fini della costruzione di procedure standardizzate di calcolo  dei
costi.
    2.15. Per gli interventi con costi superiori  ai  10  milioni  di
euro deve essere sviluppata una  apposita  analisi  dei  rischi.  Una
parte generale di tale analisi riguarda  l'analitica  descrizione  di
tutti i fattori che possono incidere negativamente  sulle  previsioni
realizzative del progetto, nonche' sui flussi di cassa finanziari  ed
economici. Tale parte generale:
    a) ripercorre tutte  le  fasi  e  le  tempistiche  relative  alla
progettazione, alle  gare  e  agli  altri  aspetti  amministrativi  e
procedurali con riferimento a progetti analoghi o  confrontabili  con
quello in esame;
    b)  individua  analiticamente  i  soggetti  coinvolti  nella
realizzazione del progetto e formula specifiche ipotesi sui  relativi
comportamenti;
    c) descrive i rischi derivanti da aspetti politici, legislativi e
ambientali in senso ampio;
    d) analizza i rischi propri del progetto, provenienti da  fattori
quali la domanda, la tecnologia, la capacita' operativa e  gestionale
e altri aspetti organizzativi.
    2.16. L'analisi dei rischi deve applicare una metodologia  idonea
ad evitare stime eccessivamente  ottimistiche  di  costi  e  benefici
(optimism bias). I costi  di  investimento,  i  costi  operativi,  la
durata dell'intervento e i benefici tengono conto di  dati  derivanti
dai progetti gia' realizzati o da progetti similari . In  assenza  di
piu' specifiche evidenze empiriche le amministrazioni sono  tenute  a
raccogliere i  dati  che  diano  conto  di  stime  caratterizzate  da
eccessivo ottimismo.  Attraverso  appositi  studi  relativi  ai  vari
sub-settori e' possibile ricavare appropriati fattori  correttivi  da
utilizzare per i singoli progetti. In una  fase  iniziale  le  stesse
analisi  ex  post  dei  singoli  progetti  forniranno  indicazioni
importanti relative ai costi previsti e a quelli attuali.
3. Criteri e procedure per la selezione delle opere di cui all'art. 5
  del decreto legislativo n. 228/2011.
    3.1. I  criteri  di  selezione  delle  opere,  da  includere  nel
Documento, si basano sugli  esiti  sia  dell'analisi  dei  fabbisogni
infrastrutturali  sia  della  valutazione  ex  ante  dei  singoli
interventi.
    3.2. Completati gli studi di fattibilita', i criteri di selezione
dei singoli interventi sono quelli tipicamente progettuali:
    a) gli indicatori di redditivita' sociale derivanti  dall'analisi
economica;
    b)  gli  indicatori  derivanti  dall'analisi  finanziaria  per  i
progetti a tariffa;
    c) gli indicatori che esprimono il  contributo  del  progetto  ad
altri obiettivi di politica economica.
    3.3.  Oltre  all'analisi  di  convenienza  economica  e  di
sostenibilita'  finanziaria,  deve  essere  indicata  la  misura  di
soddisfazione  dei  progetti  selezionati  rispetto  agli  specifici
obiettivi di settore e di area indicati nella sezione  del  Documento
dedicata all'analisi dei fabbisogni infrastrutturali.
    3.4. I confronti tra progetti avvengono  su  base  omogenea,  con
riguardo  alla  tipologia  progettuale  e  all'appartenenza  a  un
determinato sub-settore e  a  una  specifica  area  territoriale.  E'
possibile, altresi', formare  graduatorie,  sulla  base  dei  criteri
predetti, che permettano di selezionare gli interventi  nel  rispetto
dei vincoli di bilancio. A tal fine, l'uso  degli  indicatori  potra'
essere ulteriormente affinato tramite procedure di  standardizzazione
e di aggregazione.
4. Criteri e procedure per la valutazione ex post delle opere di  cui
  all'art. 6 del decreto legislativo n. 228/2011.
    4.1. La valutazione ex post si propone  di  verificare  per  ogni
opera ovvero, qualora utile o  pertinente,  raggruppamenti  di  opere
accomunate da legami funzionali, settoriali o territoriali:
    il  grado  di  conseguimento  degli  obiettivi  di  realizzazione
fisica;
    l'effettiva entrata in esercizio degli interventi e  delle  opere
pubbliche;
    i risultati direttamente  dipendenti  dall'attuazione  dell'opera
con  particolare  riferimento  ai  benefici  per  la  collettivita'
nell'arco temporale  di  un  triennio  a  partire  dalla  entrata  in
funzione;
    gli impatti diretti ed indiretti sul contesto di riferimento;
    l'efficacia dei «metodi di valutazione» ex ante nel selezionare i
progetti;
    l'efficienza ed economicita' del processo di programmazione e  di
implementazione del progetto.
    4.2. La valutazione ex post tiene conto di fattori quali:
    processi di selezione delle opere  e  completezza  dei  progetti,
inclusa la sostenibilita' gestionale dell'intervento,  la  stima  dei
benefici (valutazione ex ante) e la presenza ex ante  dei  criteri  e
degli indicatori su cui basare le valutazioni ex post;
    processi  di  attuazione  delle  opere,  compresi  i  tempi  di
progettazione e realizzazione,  l'analisi  ed  evoluzione  dei  costi
(eventuale  presenza  di  varianti,  riserve  e    contenziosi),
l'economicita' delle procedure di  selezione  di  forniture,  beni  e
servizi e le procedure di monitoraggio e controllo;
    completamento  delle  opere,  effettiva  entrata  in  funzione  e
conseguente gestione;
    conseguimento degli obiettivi a cui le opere sono orientate,  con
riferimento a realizzazione, risultati  (obiettivi  di  servizio)  ed
impatti.
    4.3. La valutazione ex post tiene  conto  delle  informazioni  di
monitoraggio, comprese quelle contenute nella banca dati ex  art.  13
della legge n. 196/2009; e' effettuata  dal  momento  di  entrata  in
funzione dell'opera ma puo' essere estesa anche a  opere  in  via  di
realizzazione o non entrate ancora in funzione, al fine  tra  l'altro
di evidenziarne i motivi.
    Essa e' svolta sulla  base  dei  seguenti  possibili  livelli  di
analisi in accordo  alle  previsioni  del  Documento  pluriennale  di
pianificazione:
    a) «verifica della  realizzazione»:  si  considerano  i  dati  di
realizzazione in termini di conformita' tra programmato e realizzato;
    b) «verifica dei risultati» (efficacia): si riscontra l'effettiva
funzionalita' dell'intervento e si verifica l'entita'  del  risultato
di servizio effettivamente fornito alla collettivita'  rispetto  alle
previsioni iniziali;
    c) «valutazione degli impatti»: si confrontano gli impatti  reali
con  quelli  stimati  ex  ante,  individuando  gli  effetti  netti
riconducibili all'opera realizzata anche  attraverso  metodologie  di
valutazione controfattuale;
    d) «ripetizione  della  valutazione  ex  ante»:  si  verifica  il
processo decisionale che ha  determinato  le  opzioni  progettuali  e
l'appropriatezza dei processi di stima di costi e benefici  anche  al
fine di una revisione della metodologia di valutazione ex ante;
    e)  «verifica  dell'efficienza  e  dell'economicita'    degli
investimenti»: si confronta il  rapporto  tra  risorse  utilizzate  e
risultati ottenuti nonche' se il processo sia stato attuato al  minor
costo possibile;
    f) «avvio di  una  nuova  valutazione»:  si  effettua  una  nuova
valutazione con un approccio diverso da quello utilizzato ex ante.
    4.4. L'analisi ex post include le motivazioni  degli  scostamenti
rilevati tra i  risultati  osservati  e  quelli  attesi  in  sede  di
valutazione ex ante. Si tratta di esaminare gli aspetti relativi alle
procedure e alle modalita' di implementazione dei progetti, rilevando
e analizzando tutti i problemi che hanno influenzato l'iter  previsto
dei progetti stessi.
    4.5. L'esecuzione della valutazione ex post  degli  interventi  e
delle opere pubbliche tiene conto degli  approcci  e  degli  standard
internazionali.
5. Coinvolgimento degli organismi indipendenti di valutazione di  cui
  all'art. 7 del decreto legislativo n. 228/2011.
    5.1. I Ministeri individuano  gli  organismi  responsabili  delle
predette  attivita'  di  valutazione  nei  nuclei  di  valutazione  e
verifica degli investimenti pubblici (di  seguito  «nuclei»)  di  cui
all'art. 1 della legge n. 144/1999.
    5.2. I nuclei sono responsabili di  una  efficace  ed  efficiente
attivita' di valutazione e in particolare della:
    a)  valutazione  ex  ante  dei  fabbisogni  e  delle  esigenze
infrastrutturali nel settore di  competenza  dell'amministrazione  di
appartenenza allo scopo di identificare gli interventi  necessari  al
loro soddisfacimento;
    b) valutazione ex ante delle singole opere, secondo i principi di
appropriatezza e proporzionalita', al fine di individuare, attraverso
l'elaborazione  o  la  valutazione  degli  studi  di  fattibilita',
accompagnati laddove richiesto dall'analisi dei rischi, le  soluzioni
progettuali  ottimali  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi
identificati  nella  valutazione  ex  ante  dei  fabbisogni  di
infrastrutture e servizi;
    c) valutazione ex post di  singole  opere,  svolta  per  misurare
l'efficacia e  l'utilita'  delle  opere  realizzate  nei  settori  di
competenza.
    5.3. Ciascun Ministero procede ad una verifica  dell'operativita'
e della funzionalita' del proprio nucleo, con particolare riferimento
alla  presenza  al  suo  interno  di  professionalita'  e  competenze
adeguate sotto il profilo qualitativo e quantitativo in relazione  al
numero e alla natura delle attivita' valutative da svolgere. In  caso
di  inadeguatezza,  i  Ministeri  procedono  all'integrazione  delle
professionalita'  mancanti  all'interno  dei  rispettivi  nuclei,
ricorrendo  prioritariamente  a  valutatori  appartenenti  ad  altre
strutture di valutazione esistenti nelle amministrazioni e  limitando
il ricorso a competenze esterne ai  casi  in  cui  manchino  adeguate
professionalita' e per valutazioni particolarmente complesse.
    5.4. Le  amministrazioni,  al  fine  di  garantire  il  rigore  e
l'imparzialita' della valutazione, assicurano la separazione  fra  le
attivita' di valutazione ex ante e le  attivita'  di  valutazione  ex
post, prevedendo l'attribuzione  delle  due  attivita'  a  componenti
distinti all'interno del nucleo o a soggetti distinti nei casi in cui
venga fatto ricorso a professionalita' esterne.

       
     
                                                          Allegato II

                SCHEMA-TIPO DI DOCUMENTO PLURIENNALE
                          DI PIANIFICAZIONE

Premessa.
    Lo scopo del documento pluriennale di pianificazione (di  seguito
documento) e' delineare gli obiettivi e le  strategie  del  Ministero
rendendoli coerenti  con  le  risorse  finanziarie  e  gli  strumenti
normativi  e  programmatori  a  disposizione  nell'ambito  della
realizzazione di opere pubbliche.
    Le risorse indicate nel documento  vanno  intese  come  l'insieme
delle risorse finanziarie (di origine interna, comunitaria o privata)
destinate a spesa in conto capitale per  la  realizzazione  di  opere
pubbliche da parte:
    del Ministero interessato;
    di altri soggetti, a cui le risorse - inizialmente nello stato di
previsione  del  Ministero  stesso  -  vengono  trasferite  (ad  es.
amministrazioni aggiudicatrici,  stazioni  appaltanti,  organismo  di
diritto  pubblico,  imprese  pubbliche,  societa'    in    house,
concessionarie, etc).
    E' necessario che gli obiettivi indicati  trovino  corrispondenza
logica e finanziaria con il bilancio dello  Stato  e  dunque  con  la
struttura per missioni e programmi e con le  note  integrative  dello
stesso.
    Il documento assicura anche la corrispondenza  con  la  direttiva
sugli indirizzi per la programmazione strategica del Governo e con le
direttive generali dei Ministri per l'attivita' amministrativa  e  la
gestione,  nonche'  con  quanto  previsto  da  altri  strumenti
legislativi/programmatori (come ad esempio  contratti  di  programma,
programmi finanziati dall'UE,  APQ,  partenariato  pubblico  privato,
etc).
Introduzione.
    1.  Elencazione  e  descrizione  dei  piani  e  programmi  di
investimento in essere per opere pubbliche a valere  sulle  leggi  di
spesa pluriennale e a  carattere  permanente  e  di  altri  strumenti
legislativi/programmatori di settore.
    2. Evidenza  delle  risorse  finanziarie  (nel  senso  citato  in
premessa) e ripartizione dalle stesse per fonte.
    3. Quadro di raccordo tra le risorse finanziarie e gli  obiettivi
(target) di risultato e di impatto dichiarati.
    4. Quadro di raccordo tra gli obiettivi (target) di  risultato  e
di  impatto  indicati  nel  documento  e  quelli  indicati  nella
corrispondente nota integrativa del bilancio dello Stato.
    5. Quadro di raccordo tra gli obiettivi (target) di  risultato  e
di impatto indicati nel documento e 1) la direttiva  sugli  indirizzi
per la programmazione strategica del Governo e 2)  la  direttiva  per
l'attivita' amministrativa e la gestione del ministro interessato.
    6. Sintesi  del  programma  triennale  in  essere  e  motivazioni
dell'attuale ordine di priorita'.
    Dai quadri relativi ai punti 4 e 5 deve  evincersi  la  struttura
responsabile dell'attivita'.
1. Prima sezione: analisi ex ante dei fabbisogni infrastrutturali.
    1.1. Analisi del bilancio  domanda/offerta  attraverso  l'uso  di
indicatori, con riferimento ai sub-settori di attivita', ai programmi
di investimento e alle aree territoriali.
    1.2. Individuazione di  obiettivi  (target)  di  risultato  e  di
impatto quantificati attraverso specifici indicatori e  applicati  al
singolo sub-settore e/o programma di investimento,  con  riferimento,
ove  opportuno,  a  specifiche  aree  territoriali.  Motivazione
dell'eventuale  diversita'  tra  gli  indicatori  utilizzati  per
quantificare  i  target  e  quelli  utilizzati  per  l'analisi  di
domanda/offerta  e  indicazione  analitica  sui  «coefficienti  di
trasformazione» per  poter  tradurre  gli  indicatori  di  target  in
indicatori di domanda/offerta.
    1.3. Esplicitazione delle priorita' di intervento da perseguire e
dimostrazione della  loro  coerenza  con  i  documenti  programmatici
esistenti.
    1.4. Elenco degli studi di fattibilita' utili da avviare  per  il
raggiungimento degli obiettivi indicati,  sempre  con  riferimento  a
sub-settori, programmi di investimento e aree territoriali.  Oneri  e
copertura finanziaria relativi a tali studi di fattibilita'.
    1.5.  Dimostrazione  che  le  singole  opere  inserite  tra  le
«infrastrutture strategiche» rispondano  effettivamente  all'esigenza
di colmare un fabbisogno infrastrutturale insoddisfatto in base  alle
analisi di cui al punto 1.1.
    1.6. Conclusioni sui fabbisogni infrastrutturali rilevati,  sugli
obiettivi da realizzare e sulle azioni da intraprendere.
2. Seconda sezione: metodi e risultati della procedura di valutazione
  e di selezione delle opere e priorita' di intervento.
    2.1. Indicazione dei metodi di valutazione seguiti in  base  alla
tipologia degli interventi.
    2.2. Sintesi delle analisi costi-efficacia.
    2.3. Sintesi degli studi di fattibilita' semplificati.
    2.4.  Sintesi  degli  studi  di  fattibilita'  relativi  alle
«infrastrutture strategiche».
    2.5. Sintesi delle valutazioni  dei  singoli  interventi  tramite
analisi costi-benefici (cfr. indicazioni piu' ampie in allegato I):
    a) risultati dello studio di fattibilita' (principali conclusioni
dello  studio  e  dimostrazione  che  si  e'  scelta  la  migliore
alternativa);
    b) qualita' del materiale prodotto (aspetti tecnici del progetto;
coerenza  tra  obiettivi  e  impatti;  affidabilita'  dell'analisi
finanziaria e economica);
    c) rilevanza  dell'iniziativa  rispetto  alla  programmazione  di
settore;
    d) maturita' tecnica, amministrativa e finanziaria del progetto;
    e) sintesi dell'analisi finanziaria  ed  economica  con  relativi
indicatori di redditivita';
    f)  sintesi  dell'analisi  dei  rischi  per  le  opere  di  costo
superiore ai 10 milioni.
    2.6. Conclusioni sulla valutazione ex ante delle singole opere  e
graduatoria relativa al merito sui singoli progetti.
    2.7. Criteri di selezione derivanti dall'analisi  dei  fabbisogni
infrastrutturali. Indicazione delle priorita' individuate.
    2.8. Criteri di selezione derivanti dall'analisi  finanziaria  ed
economica  dei  progetti  di  un  determinato  sub-settore  e/o  area
territoriale.
    2.9. Altri criteri di selezione.
    2.10. Ordine finale di priorita' per sub-settore e/o programma di
spesa e area territoriale.
    2.11. Segnalazione di eventuali punti di contrasto tra gli  esiti
della valutazione e i criteri selettivi adottati.
    2.12. Armonizzazione tra interventi selezionati e  programmazione
di bilancio.
    2.13.  Modalita'  di  finanziamento  e  implementazione  degli
interventi.
    2.14. Schede di tutti gli  interventi  selezionati  contenenti  i
dati rilevanti (anagrafici, tecnici,  amministrativi,  finanziari  ed
economici).
3. Terza sezione: metodi e risultati della valutazione ex post  degli
  interventi.
    3.1. Indicazione delle opere da sottoporre a valutazione ex  post
suddivise in opere ancora a) in corso di  realizzazione  e  b)  opere
completate.
    3.2. Scelta del/dei metodo/i di valutazione e loro motivazione.
    3.3. Risultati della valutazione ex post di opere ancora in corso
di realizzazione:
    a) verifica del grado di realizzazione degli obiettivi;
    b) verifica della validita' del metodo di valutazione ex ante;
    c) verifica dell'efficienza del processo di implementazione.
    3.4. Risultati della valutazione ex post di opere gia' collaudate
e fruibili:
    a) ripetizione della valutazione ex ante  nelle  sue  varie  fasi
rilevanti;
    b) analisi e spiegazione degli scostamenti rilevati;
    c) confronto dei risultati ex post con appositi benchmark;
    d) analisi del processo di implementazione.
    3.5. Conclusioni sulle valutazioni ex post effettuate  e  lezioni
per la futura programmazione delle opere.

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