Data: 2012-11-24 07:41:41

Variazione dell'intestatario della carta di circolazione - DPR 198/2012 DECRETO

Variazione dell'intestatario della carta di circolazione - DPR 198/2012

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 2012 , n. 198
Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16  dicembre  1992,  n.  495,  in  materia  di  variazione
dell'intestatario  della  carta  di  circolazione,  intestazione
temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi  e  di  targhe  dei
rimorchi. (12G0219)
 
(GU n. 273 del 22-11-2012 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 07/12/2012

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni, recante il nuovo Codice della strada;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n.  495,  e  successive  modificazioni,  recante  il  regolamento  di
esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada;
  Vista  la  legge  29  luglio  2010,  n.  120,  ed  in  particolare,
l'articolo 11, comma 2, lettera b), che ha modificato  la  disciplina
di cui all'articolo 100, comma 4, del decreto legislativo n. 285  del
1992, in materia di targhe dei rimorchi degli autoveicoli;
  Visto, altresi', il comma 7 del citato articolo 11 della  legge  29
luglio 2010, n. 120, che prevede l'emanazione di norme  regolamentari
per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 100, comma 4,
del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285  e  successive
modificazioni;
  Visto l'articolo 12, comma 1, lettera a),  della  legge  29  luglio
2010, n. 120, che ha introdotto il comma 4-bis  all'articolo  94  del
decreto  legislativo  n.  285  del  1992,  in  materia  di  carta  di
circolazione e di intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli
e rimorchi;
  Uditi i pareri del  Consiglio  di  Stato,  espressi  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 30 agosto 2011 e
del 24 novembre 2011;
  Ritenuto opportuno, per ragioni di sistematicita'  ed  economicita'
della normazione, ricondurre ad un unico atto normativo  l'attuazione
delle disposizioni di cui ai citati articoli 11, comma 7, e 12, comma
1, lettera a), della legge n. 120 del 2010, incidenti entrambe  sulla
medesima materia del decreto del Presidente della Repubblica  n.  495
del 1992;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 maggio 2012;
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                              Art. 1

Modifiche al decreto del  Presidente  della  Repubblica  16  dicembre
  1992, n. 495, in materia di carta di circolazione

  1. Dopo l'articolo 247 del decreto del Presidente della  Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, e' inserito il seguente:

                          «Art. 247-bis.

Variazione  dell'intestatario  della  carta  di  circolazione  e
  intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

  1. In caso di variazione della denominazione dell'ente intestatario
della  carta  di  circolazione  relativa  a  veicoli,  motoveicoli  e
rimorchi, anche derivante da atti  di  trasformazione  o  di  fusione
societaria, che non danno luogo alla creazione di un  nuovo  soggetto
giuridico distinto da quello originario e non necessitano,  in  forza
della disciplina vigente in  materia,  di  annotazione  nel  pubblico
registro automobilistico,  gli  interessati  chiedono  al  competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici l'aggiornamento della carta di circolazione.
Le medesime disposizioni si applicano nel caso  di  variazione  delle
generalita'  della  persona  fisica  intestataria  della  carta  di
circolazione.
  2. Gli uffici di cui al  comma  1,  procedono,  a  richiesta  degli
interessati:
    a) all'aggiornamento della carta di  circolazione,  intestata  ad
altro soggetto, relativa  agli  autoveicoli,  ai  motoveicoli  ed  ai
rimorchi  dei  quali  gli  interessati  hanno  la    temporanea
disponibilita', per periodi superiori a trenta giorni,  a  titolo  di
comodato ovvero in  forza  di  un  provvedimento  di  affidamento  in
custodia giudiziale; sulla  carta  di  circolazione  e'  annotato  il
nominativo del comodatario e  la  scadenza  del  relativo  contratto,
ovvero il nominativo dell'affidatario; nel  caso  di  comodato,  sono
esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione  i
componenti del nucleo familiare, purche' conviventi;
    b) all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli, di  cui
agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  rilasciando  apposita  ricevuta,
nel caso di locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli  e
rimorchi  per  periodi  superiori  ai  trenta  giorni;  nel  predetto
archivio e' annotato il nominativo del locatario e  la  scadenza  del
relativo contratto;
    c) alla  nuova  immatricolazione  di  autoveicoli  e  motoveicoli
destinati esclusivamente ai servizi di polizia  stradale,  assegnando
la speciale targa di cui all'articolo 246, comma 2, in dotazione  dei
Corpi di polizia provinciale e municipale a titolo di locazione senza
conducente per periodi superiori ai trenta  giorni;  sulla  carta  di
circolazione, intestata a nome del locatore, e' annotato il Corpo  di
polizia provinciale o municipale locatario e la durata  del  relativo
contratto;
    d) all'aggiornamento della carta di circolazione di  autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi immatricolati a  nome  di  soggetti  incapaci,
mediante annotazione dei dati anagrafici del genitore  o  del  tutore
responsabile della circolazione del veicolo;
    e) al di fuori dei casi precedenti, all'aggiornamento della carta
di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che siano  in
disponibilita' di  soggetto  diverso  dall'intestatario  per  periodi
superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti  unilaterali
che, in conformita' alle norme dell'ordinamento civilistico, comunque
determinino tale disponibilita'.».

       
     
                              Art. 2


Modifiche  all'articolo  256  del  decreto  del  Presidente  della
                Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

  1.  All'articolo  256,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le  parole:  «i
rimorchi ed» sono soppresse.

       
     
                              Art. 3


Modifiche  all'articolo  258  del  decreto  del  Presidente  della
                Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

  1. All'articolo 258, comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) alla lettera b):
      1) dopo la parola: «autoveicoli», sono aggiunte,  in  fine,  le
seguenti: «e loro rimorchi»;
      2) al numero 1), dopo la parola:  «veicoli»  sono  inserite  le
seguenti: «e loro rimorchi»;
      3) al numero 2), dopo la parola: «autoveicoli» sono inserite le
seguenti: «e loro rimorchi»;
    b) alla lettera c), le parole: «veicoli trainati da  autoveicoli»
sono sostituite dalle seguenti: «carrelli appendice»;
    c) alla lettera d), le parole: «dei rimorchi degli  autoveicoli,»
e le parole: «III. 4/d,» e:  «III.  4/t,»  sono  soppresse;  dopo  le
parole: «targhe EE per autoveicoli e loro  rimorchi  comprese  quelle
ripetitrici» sono inserite le seguenti: «per carrelli appendice».

       
     
                              Art. 4


Modifiche  all'articolo  259  del  decreto  del  Presidente  della
                Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

  1. All'articolo 259, comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) alla lettera a), le parole: «dei rimorchi,» sono soppresse;
    b) alla lettera b), le parole: «dei rimorchi,» sono soppresse.

       
     
                              Art. 5


Modifiche  all'articolo  260  del  decreto  del  Presidente  della
                Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

  1. All'articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
      1) dopo le parole: «per autoveicoli» sono inserite le seguenti:
«, loro rimorchi»;
      2) alla lettera a), la parola: «scritte»  e'  sostituita  dalla
seguente: «scritta» e la parola: «RIMORCHIO,» e' soppressa;
    b) al comma 3, al secondo periodo, dopo la parola:  «autoveicoli»
sono inserite le seguenti: «, dei rimorchi».

       
     
                              Art. 6


Modifiche alle appendici al titolo III  del  decreto  del  Presidente
              della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

  1.  Al  titolo  III,  appendice  XII-Art.  257,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) al numero 1:
      1) alla lettera a), dopo le parole:  «degli  autoveicoli»  sono
inserite  le  seguenti:  «,  nonche'  quella  posteriore  dei  loro
rimorchi»;
      2) la lettera b) e' soppressa;
      3) alla lettera h), le parole: «rimorchi e» sono soppresse;
      4) alla lettera p), dopo le parole: «autoveicoli» sono inserite
le seguenti: «e targhe di immatricolazione dei loro rimorchi»;
      5) la lettera q) e' soppressa;
      6) alla lettera r), le parole: «rimorchi e» sono soppresse;
    b) al numero 3:
      1) al primo  periodo,  dopo  la  parola:  «  rimorchiati»  sono
inserite le seguenti: «che ne devono essere dotati»;
      2) al terzo periodo,  le  parole  da:  «rispettivamente»  a:  «
"Escursionisti  Esteri"  »  sono  sostituite  dalle    seguenti:
«rispettivamente per i carrelli appendice  trainati  da  autoveicoli,
per i veicoli trainati da macchine agricole od  operatrici  e  per  i
carrelli appendice trainati da autoveicoli "Escursionisti Esteri" ».
  2. Al titolo III, appendice  XIII-Art.  260  DISCIPLINARE  TECNICO,
numero 1,  punto  1.3.  Colori,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  la  lettera  m)  e'  sostituita
dalla seguente: «m) le targhe ripetitrici dei veicoli trainati per  i
quali sono previste.».

       
     
                              Art. 7


Modifiche agli allegati al titolo  III  del  decreto  del  Presidente
              della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

  1. Agli allegati al titolo III del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a) nell'intestazione della TABELLA III.3/a  Art.  257,  le  parole:
«per  rimorchi  trainati  da  autoveicoli»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per carrelli  appendice  trainati  da  autoveicoli»  e  le
parole: «per rimorchi "escursionisti esteri" » sono sostituite  dalle
seguenti: «per carrelli appendice "escursionisti esteri" »;
  b) nell'intestazione della TABELLA III.3/b  Art.  257,  le  parole:
«veicoli» sono sostituite dalle seguenti: «carrelli appendice»;
  c) nell'intestazione  della  TABELLA  III.3/e  Art.  257,  dopo  le
parole:  «per  autoveicoli»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  loro
rimorchi»;
  d)  alla  figura  III  4/b  Art.  258,  e'  inserita  la  seguente
didascalia: «TARGA DI IMMATRICOLAZIONE POSTERIORE PER  AUTOVEICOLI  E
LORO RIMORCHI (formato A)»;
  e)  alla  figura  III  4/c  Art.  258,  e'  inserita  la  seguente
didascalia: «TARGA DI IMMATRICOLAZIONE POSTERIORE PER  AUTOVEICOLI  E
LORO RIMORCHI (formato B)»;
  f) la figura III 4/d Art. 258 e' soppressa;
  g) alla figura III 4/l  Art.  258,  nella  didascalia,  le  parole:
«VEICOLI TRAINATI DA AUTOVEICOLI»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«CARRELLI APPENDICE»;
  h) alla figura III 4/m  Art.  258,  nella  didascalia,  le  parole:
«VEICOLI TRAINATI DA AUTOVEICOLI»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«CARRELLI APPENDICE»;
  i) alla figura III 4/s Art. 258, nella didascalia, dopo le  parole:
« "ESCURSIONISTI ESTERI" » sono aggiunte, in fine,  le  seguenti:  «E
PER I LORO RIMORCHI»;
  l) la figura III 4/t Art. 258 e' soppressa;
  m) alla figura III 4/u  Art.  258,  nella  didascalia,  la  parola:
«VEICOLI» e' sostituita dalle seguenti: «CARRELLI APPENDICE».

       
     
                              Art. 8


                  Disposizioni transitorie e finali

  1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 entrano in  vigore
a  decorrere  dal  novantesimo  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione del presente decreto e, per effetto  dell'articolo  11,
comma 8, della legge 29 luglio 2010, n. 120,  si  applicano  ai  soli
rimorchi immatricolati successivamente alla predetta data di  entrata
in vigore, fatta salva la facolta' di immatricolare nuovamente quelli
gia' immessi in circolazione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 28 settembre 2012

                            NAPOLITANO


                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri

                                Passera,        Ministro        delle
                                infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, registro n. 14, foglio n. 328

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