TAR Lazio (RM) Sez. II-bis n. 7981 del 21 settembre 2012
Elettrosmog. Esercizio del potere di autotutela del Comune e impianti radioelettrici.
In materia d’installazione degli impianti radioelettrici si applica il principio di semplificazione procedimentale, coerente con il quadro normativo di cui all’art. 87 e ss. del d.lgs. n. 259 del 2003, secondo cui l’Amministrazione locale può esercitare ogni proficuo controllo sulla formazione del titolo soltanto nel rispetto delle scansioni temporali imposte dal procedimento delineato dalla suddetta disposizione, senza aggravare le fasi procedimentali, occorre evidenziare che la riscontrata situazione di inesistenza del traliccio e la omessa attivazione da parte del gestore nei termini, come prescritto, hanno provocato anomalie che hanno condizionato il procedimento, consentendo l’esercizio del potere di autotutela. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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