Data: 2012-11-22 21:52:49

cessione taxi e apertura ncc.

Gentilissimo Dott. Chiarelli,mi trovo in procinto di cedere la mia licenza Taxi da piazza entro pochi giorni,volevo avere maggiori informazioni sulla possibilità di partecipare ad un bando o acquisirne una tramite acquisto per Noleggio con conducente.Ovvio che prima di procedere alla domanda per il bando o all'acquisto di attività NCC sono consapevole che avrò già dovuto cedere l'attività taxi .
La legge quadro 1992 n.21 enuncia che: Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
La mia domanda è se ci sono limitazioni temporali di  chi ha ceduto un attività taxi e chi vuole avviare subito dopo attività NCC, suppongo che per "altra" si intenda licenza della medesima natura ma vorrei essere rassicurato .
La ringrazio anticipatamente per la Sua risposta.

Cordiali saluti.

Filippo Toma.

riferimento id:8775

Data: 2012-11-23 06:07:58

Re:cessione taxi e apertura ncc.


Gentilissimo Dott. Chiarelli,mi trovo in procinto di cedere la mia licenza Taxi da piazza entro pochi giorni,volevo avere maggiori informazioni sulla possibilità di partecipare ad un bando o acquisirne una tramite acquisto per Noleggio con conducente.Ovvio che prima di procedere alla domanda per il bando o all'acquisto di attività NCC sono consapevole che avrò già dovuto cedere l'attività taxi .
La legge quadro 1992 n.21 enuncia che: Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
La mia domanda è se ci sono limitazioni temporali di  chi ha ceduto un attività taxi e chi vuole avviare subito dopo attività NCC, suppongo che per "altra" si intenda licenza della medesima natura ma vorrei essere rassicurato .
La ringrazio anticipatamente per la Sua risposta.

Cordiali saluti.

Filippo Toma.
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Salve,
quella che hai fornito è la MIA INTERPRETAZIONE che ho già indicato in questa risposta:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=3936.msg8853#msg8853

Secondo me l'incompatibilità vale TAXI su TAXI e NCC su NCC e non nel caso indicato di chi voglia esercitare NCC dopo essere stato titolare di licenza di TAXI.

Purtroppo recentemente il Consiglio di Stato si è pronunciato nel senso sotto indicato e quindi ha assunto un orientamento di contrario avviso:

Consiglio di Stato sez. V 25/1/2012 n. 325
(omissis)
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. A seguito della Deliberazione della Giunta Comunale di Roma n. 95 del 23.2.2005, con Determinazione Dirigenziale n. 1391 del 4.8.2005 veniva approvato un bando di concorso pubblico per titoli, per l'assegnazione di n. 300 licenze per il servizio taxi.
Tra i requisiti richiesti per partecipare al concorso, il bando prescriveva il non aver mai trasferito licenze taxi o autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 della L. n. 21 del 1992.
Con raccomandata del 9 maggio 2007, a firma del Dirigente competente, veniva comunicato al signor M.M. l'avvio del procedimento per la sua esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione delle licenze oggetto del concorso, perché era risultato che l'interessato aveva trasferito, in data 7 aprile 1998, una licenza già posseduta, mentre nella domanda di partecipazione al concorso aveva dichiarato altrimenti.
Con Provvedimento Dirigenziale del 9 luglio 2007, il signor M. veniva escluso dalla graduatoria con la suindicata motivazione.
L'interessato impugnava innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio il provvedimento di esclusione dal concorso e gli atti collegati, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della L. n. 21 del 1992, comma 3 e dell'art. 8 della L.R. del Lazio n. 58 del 1993, violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, nonché eccesso di potere sotto vari profili e, pur non contestando di aver trasferito una licenza per servizio taxi, tuttavia sosteneva che ciò non dovesse comportare la sua esclusione dal concorso, essendo trascorsi oltre cinque anni tra la data del trasferimento della originaria licenza e la domanda di partecipazione alla selezione in vertenza.
Il Comune di Roma, costituitosi in giudizio, eccepiva l'irricevibilità del ricorso perché tardivo, se ed in quanto diretto avverso il bando di concorso, sostenendone, in ogni caso, l'infondatezza nel merito.
Con sentenza n.947, in data 2 febbraio 2011, il TAR, prescindendo dall'esame della eccezione di irricevibilità sollevata dal Comune, respingeva il gravame.
Avverso la sentenza del T.A.R. il sig. M. ha ora proposto appello, assumendo che la lettura dell'art. 9 della L. n. 21 del 1992 condurrebbe a conclusioni diverse, atteso che la norma sarebbe da interpretare nel senso che "colui il quale abbia trasferito la propria licenza taxi, può acquistarne un'altra mediante trasferimento e può, altresì, concorrere ad una nuova attribuzione/assegnazione con concorso pubblico, purchè, in entrambi i casi, siano trascorsi cinque anni dal trasferimento della precedente licenza".
La circostanza che la condizione costituita dall'intervenuto decorso di cinque anni dal trasferimento della licenza sia menzionata a chiusura del dettato normativo dimostrerebbe, ad avviso dell'odierno appellante, che l'intenzione del legislatore sarebbe di applicarla, in egual modo, ad entrambe le fattispecie citate, altrimenti avrebbe formulato diversamente la norma stessa, invertendo la casistica.
L'appellante sostiene, altresì, che tale interpretazione sarebbe la più conforme a Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza e sotto il profilo della uguaglianza .
Tali argomentazioni sono state approfondite con motivi aggiunti.
Roma Capitale si è costituita, eccependo tra l'altro l'irritualità dei motivi aggiunti.
2, Il Collegio ritiene di poter prescindere dall'esame delle cennate questioni in rito, dal momento che l'appello e i relativi motivi aggiunti appaiono infondati nel merito.
Premesso che l'art. 8 della L. 15 gennaio 1992, n. 21, dispone che la licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione ad esercitare servizio di noleggio con conducente sono riferite ad un singolo veicolo e non è ammesso ad alcuno di cumulare più licenze per il servizio taxi, va osservato che l'art. 9 consente che la licenza per il servizio in parola possa essere trasferita dal titolare, ma solo in presenza di precise condizioni, tra le quali l'essere divenuto titolare di licenza o di autorizzazione da almeno cinque anni.
L'art. 9 dispone, inoltre, che "al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima".
Tali previsioni (già da tempo vigenti all'epoca del trasferimento, avvenuto nel 1998, della originaria licenza) sono riprodotte, senza appezzabili differenze, nell'art. 8 della L.R. n. 58 del 26 ottobre 1993 e nel regolamento comunale che disciplina gli autoservizi pubblici non di linea.
Le norme richiamate, così come ritenuto dall'Amministrazione e dal T.A.R. nella sentenza impugnata, impediscono in via definitiva, a chiunque abbia trasferito la propria licenza, di conseguirne una nuova per concorso pubblico, mentre l'interessato può solo ottenere una nuova licenza in via traslativa, quindi, a titolo oneroso, sempre che siano trascorsi almeno cinque anni dal trasferimento della originaria licenza.
Qualora il legislatore non avesse inteso porre distinzioni in ordine alle due fattispecie, quanto alla acquisizione di una nuova licenza da parte di chi abbia in precedenza trasferito la propria, avrebbe utilizzato una formula più semplice, prevedendo unitariamente la impossibilità per chiunque di conseguire una nuova licenza taxi, se non decorsi almeno cinque anni dalla cessione di quella precedentemente posseduta.
La ratio della norma - e ciò la sottrae ai profili di illogicità dedotti dall'appellante - è da individuare, poi, nell'avvertita esigenza di evitare possibili fenomeni speculativi, atteso che la licenza conseguita per concorso è di carattere gratuito.
In caso di differente interpretazione della norma, infatti, chi abbia ceduto onerosamente la propria licenza, potrebbe acquisirne altra con cadenza periodica, per poi cederla e trarne profitto.
E, nel caso di specie, la precedente licenza era stata alienata dal sig. M. appena sette anni prima della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione per l'assegnazione delle nuove licenze di cui è causa.
Le censure mosse nel merito dall'appellante avverso l'impugnata sentenza non vanno ritenute, pertanto, fondate, per cui gli atti adottati dal Comune di Roma risultano legittimi
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Attese le problematiche di natura prettamente interpretativa attinenti la vicenda di cui è causa, sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del grado di giudizio:

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta).
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese del giudizio compensate tra le parti, come da motivazione.
(omissis)

************************

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 02-02-2011, n. 947 Trasporto pubblico
Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il ricorrente ha partecipato al concorso per il rilascio di n. 300 licenze per il servizio taxi di cui alla determinazione dirigenziale del Comune di Roma n. 1391 del 4 agosto 2005.

Tra i requisiti prescritti dal bando di concorso per gli aspiranti vi è, ai sensi del richiamato art. 9, terzo comma della legge n. 21 del 1992, il "non aver mai trasferito licenze taxi o autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente".

Con nota in data 9 maggio 2007 il Comune di Roma ha inoltrato al ricorrente, utilmente collocato nella graduatoria provvisoria, comunicazione di avvio del procedimento di esclusione per avere trasferito la licenza in precedenza posseduta..

Quindi con atto dirigenziale n. 2120 del 9 luglio 2007 il Comune di Roma ha determinato di procedere all'esclusione del ricorrente dalla graduatoria in ragione di quanto già rilevato in sede di comunicazione di avvio del procedimento

Avverso la detta esclusione è dunque proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge n. 21 del 1992 e dell'art. 8 della legge regionale n. 58 del 1993, violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere sotto più profili.

In sostanza il ricorrente lamenta l'erroneità della interpretazione resa dal Comune di Roma delle norme di riferimento, non contestando in fatto di aver trasferito una licenza per servizio taxi, ma ritenendo che tale evento non sia escludente, essendosi verificato a distanza di oltre cinque anni

dalla data di presentazione della domanda per l'attuale selezione, in quanto il tempo che andava rispettato al fine di poter legittimamente partecipare al concorso era quello quinquennale.

Si è costituito in giudizio il Comune di Roma preliminarmente eccependo l'irricevibilità del proposto ricorso, se ed in quanto diretto avverso il bando di concorso, comunque affermandone la infondatezza nel merito.

Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Ciò posto ritiene il Collegio di poter prescindere dall'esame di questioni in rito per essere il ricorso infondato, e dunque da respingere.

Occorre muovere dal quadro normativo di riferimento.

Dispone l'art. 8 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 che la licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata. La detta licenza è riferita ad un singolo veicolo. Non è ammesso, quindi, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi. Il successivo art. 9, che più direttamente interessa, stabilisce che la licenza per l'esercizio del servizio di taxi è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni: a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni; b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età; c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Al terzo comma, il richiamato art. 9 dispone infine che "al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima". Le richiamate disposizioni, compresa quella da ultimo richiamata, sono nella sostanza riprodotte nell'art. 8 della legge regionale 26 ottobre 1993 n. 58.

Ciò premesso, la lettura delle norme richiamate non può essere che quella legittimamente fornita dalla resistente Amministrazione: l'aver trasferito la licenza inibisce al soggetto già titolare della stessa l'attribuzione di una nuova licenza per concorso pubblico, senza limiti di tempo. Decorsi cinque anni, tuttavia, l'interessato può conseguire una nuova licenza, ma esclusivamente per (nuovo) trasferimento. Nel senso della netta distinzione tra le due ipotesi contemplate nel terzo comma dell'art. 9 depone innanzitutto il dato letterale, che appare inequivoco nel senso sopra esposto. Ma è la stessa ratio della disciplina in questione che conforta la tesi esposta. La preclusione all'attribuzione a mezzo di concorso di licenza in favore di coloro che hanno trasferito la licenza di cui erano già titolari mira con ogni evidenza ad evitare ipotizzabili fenomeni speculativi e distorsivi in un settore peraltro particolarmente delicato quale quello del trasporto pubblico. La licenza che si consegue a mezzo di concorso è, con ogni evidenza, licenza gratuita. E sia la norma che consente il trasferimento di licenza a condizione che chi la trasferisce ne sia già titolare da almeno cinque anni (art. 9, comma 1, lett,a) che quella che condiziona la possibilità di nuovi trasferimenti in favore di chi era già stato titolare di licenza ad un intervallo di cinque anni dal trasferimento della prima licenza (art. 9, comma 3) vanno lette quali espressioni della volontà del legislatore di disarticolare la stessa possibilità di un indebito "commercio" delle licenze. In questa logica significato precipuo assume, allora, la disposizione, che il bando richiama e di cui si è fatta applicazione nel caso di specie, secondo cui chi ha trasferito la propria licenza non può aspirare a conseguirne gratuitamente, a mezzo del concorso, un'altra, quale che sia il lasso di tempo trascorso dal trasferimento. Il legislatore vuole, in altri termini, che il concorso sia lo strumento per immettere in questo specifico settore di attività nuovi soggetti, atteso che come non può essere attribuita la licenza a chi ha in precedenza trasferito quello di cui era già titolare così, verrebbe da dire a maggior ragione, quella di origine concorsuale non può esser conferita a chi risulta in atto essere titolare di licenza.

Sulla scorta di quanto rilevato e considerato, deve dunque ritenersi legittimo l'operato del Comune di Roma e non fondate le censure dedotte avverso le sue determinazioni.

Il ricorso, quindi, va respinto.

Sussistono, tuttavia, giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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