Data: 2012-11-22 15:27:45

preposto e rappresentante

Salve,
relativamente all' attivita' di somministrazione di alimenti e bevande ho trovato in rete un modulo SCIA che
permette la nomina del PREPOSTO e/o del RAPPRESENTANTE (TULPS).
A parte il fatto che si tratta di istituti disciplinati da normative diverse mi sfugge la reale differenza  fra i 2.

In caso di avvenuta nomina chi e' il destinatario delle eventuali sanzioni /ordinanze ecc. : l'imprenditore
o il preposto/rappresentante ?  ( o entrambi solidalmente ? )   

riferimento id:8769

Data: 2012-11-23 06:16:09

Re:preposto e rappresentante

1) preposto è colui che possiede i requisiti professionali
2) rappresentante è chi è nell'esercizio quando il titolare è assente. Potrebbe essere il preposto o altro
3) delle violazioni risponde direttamente l'autore dell'illecito. In sintesi: il legale rappresentate per gli illeciti omissivi e commissivi imputabili alla società. La società in via solidale. Preposto e rappresentante rispondono se sono imputabili direttamente a loro. Dipende dalle fattispecie.

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Data: 2012-11-23 09:17:37

Re:preposto e rappresentante

Provo a farti un esempio concreto perche' su questo argomento non ho le idee chiare.
Poniamo il caso di avvenuta nomina del preposto e si intenda organizzare nell' esercizio un pubblico spettacolo (del tipo soggetto
all'art. 68 , non di quelli liberalizzati).
In questi casi e' il PREPOSTO, in quanto effettivo gestore dell' esercizio a rapportarsi con il Comune per l'ottenimento della licenza ?
(diventandone intestatario e quindi responsabile in caso di inottemperanza alle prescrizioni)
Potrebbe anche farlo l' IMPRENDITORE oppure, avendo delegato la gestione ad altri, si e'  "spogliato"  di questa facolta' ?

riferimento id:8769

Data: 2012-11-23 14:46:31

Re:preposto e rappresentante

In questi casi e' il PREPOSTO, in quanto effettivo gestore dell' esercizio a rapportarsi con il Comune per l'ottenimento della licenza ?
[color=red]NOOOOOOOOOOOOOOOO
Il preposto non è assolutamente l'effettivo gestore. Il preposto è un PRESTANOME, colui che ha il requisito professionale, punto e basta.
Il legale rappresentante rimane il SOLO PLENIPOTENZIARIO, cioluii che deve richiedere la licenza.
Ovviamente il titolare, legale rappresentante, può conferire i propri poteri a terzi, COMPRESO IL PREPOSTO, ma lo deve fare con atto di procura notarile espressa e non basta la semplice nomina a preposto
[/color]
(diventandone intestatario e quindi responsabile in caso di inottemperanza alle prescrizioni)
[color=red]NOOO, vedi sopra[/color]

Potrebbe anche farlo l' IMPRENDITORE oppure, avendo delegato la gestione ad altri, si e'  "spogliato"  di questa facolta' ?
[color=red]Non ha delegato a nessuno i propri poteri di imprenditore.[/color]

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Data: 2012-11-25 09:36:10

Re:preposto e rappresentante

Ma alla fin fine il  PREPOSTO , che tu definisci  anche "PRESTANOME" , quale funzione avrebbe ? Semplicemente quella di permettere la conduzione di una attivita' quando il titolare risulta privo dei requisiti professionali  ?
Ti riporto uno stralcio della recente circolare MISE n. 3656/C del 12.9.2012 n. 1.4.3.  :
“ la preposizione deve essere effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse responsabilita’ , e non solo nominalistica e limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti “.
..... i conseguenti poteri e le connesse responsabilita' ............ come interpretare correttamente ?

riferimento id:8769

Data: 2012-11-25 14:51:38

Re:preposto e rappresentante


Ma alla fin fine il  PREPOSTO , che tu definisci  anche "PRESTANOME" , quale funzione avrebbe ? Semplicemente quella di permettere la conduzione di una attivita' quando il titolare risulta privo dei requisiti professionali  ?
Ti riporto uno stralcio della recente circolare MISE n. 3656/C del 12.9.2012 n. 1.4.3.  :
“ la preposizione deve essere effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse responsabilita’ , e non solo nominalistica e limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti “.
..... i conseguenti poteri e le connesse responsabilita' ............ come interpretare correttamente ?
[/quote]

Ciao, tu stai citando una CIRCOLARE e non una NORMA.
La formulazione del MISE è ininfluente .... lo dimostra il fatto che:
1) è impossibile l'accertamento degli "effettivi poteri"
2) non esiste sanzione per l'esercizio di poteri non effettivi
3) i vincoli all'esercizio di attività private possono essere contenute solo in LEGGI e non in circolari, o altre non fonti del diritto.

riferimento id:8769

Data: 2012-11-27 12:50:25

Re:preposto e rappresentante

Ti ringrazio molto per i chiarimenti.
Certo non posso non darti ragione : in proposito manca una NORMA chiara, sostituita solo dalle indicazioni di una circolare.
L’art. 71 del DLgs 59/2010 si limita a dire  “eventuale persona preposta all’ attivita’ commerciale “
L’art.. 10 della mia L.R. 29/2005 si limita a dire  “ ….i requisiti di cui all’art. 7 (professionali) devono essere posseduti da …..o da altra persona specificamente preposta all’ attivita’ commerciale….”

Null’ altro , almeno cosi’ mi pare, viene stabilito dalle normative commerciali riguardo alla figura del preposto, ai suoi poteri, ai suoi obblighi, alle modalita’ di nomina .

Che dire :      la conseguenza piu’ evidente e’ che in questo modo  l’imprenditore privo dei requisiti potra’, se lo vuole,  attivare  un’attivita’ commerciale  senza nemmeno preoccuparsi di  una preposizione effettiva, essendogli sufficiente una nomina del tutto formale , difficilmente verificabile  e, oltretutto, non contestabile.

 

riferimento id:8769
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