LA LEGGE REGIONALE 7/2012 MODIFICA la L.R. 73/1989 COME SEGUE:
"2 bis. Le funzioni svolte dalle Commissioni Provinciali per l’Artigianato (CPA) ai sensi delle normative di cui al comma 1 sono attribuite alle Camere di commercio”…
DA CIO' SI DESUME CHE SIANO LE CCIAA A DOVER VERIFICARE I REQUISITI.
POI, PERO', SE SI CONSIDERA:
art. 2 della legge 161/1963, oggi abrogato dall'art. 15 del correttivo alla direttiva servizi da cui è previsto che dal 14 settembre la Camera di commercio non ha quindi più alcuna competenza).
RIPOSTO SOTTO L'ART. 15...
Art. 15
Modificazioni alla legge 17 agosto 2005, n. 174, e all’articolo 77 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all’attivita’ di acconciatore
1. Alla legge 17 agosto 2005, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 2, come modificato dall’articolo 77, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita’» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita’» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;
b) all’articolo 3, comma 5-bis, come inserito dall’articolo 77, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010, dopo la parola: «acconciatore» sono aggiunte le seguenti: «ed e’ iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attivita’».
2. All’articolo 77 del decreto legislativo n. 59 del 2010, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: «2-bis.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente comma sono abrogati gli articoli 1, commi terzo, quarto, quinto e sesto e 2, 2-bis, 3, 4 e 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 161. Al secondo comma dell’articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, le parole: “degli articoli successivi” sono sostituite dalle seguenti: “legislative vigenti in materia”.».
QUESTIONE:
1) DA DOVE RIESCO A DESUMERE NELL'ART. SOPRA CITATO DEL PASSAGGIO DI COMPETENZE DALLA CCIAA AI COMUNI?
2) IN SINTESI, PER LA VERIFICA DEI REQUISITI PROFESSIONALI DELL'ATTIVITA' IN OGGETTO, CHI SE NE DEVE OCCUPARE, IL COMUNE O LA CCIAA?
Grazie
[i]Legge 14 febbraio 1963, n. 161
....
Art. 2.
Il regolamento di cui al precedente articolo deve prevedere apposita autorizzazione valevole per l’intestatario
della stessa e per i locali in essa indicati.
Detta autorizzazione deve essere concessa previo accertamento:
a) del possesso da parte dell’impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l’autorizzazione,
dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860;
....
L’accertamento di cui alla lettera a) spetta alla Commissione provinciale per l’artigianato...[/i]
Venute a meno le competenze della CPA, il controllo sulla legittimità dell'attività, prima soggetta ad autorizzazione ora a SCIA, compreso l'accertamento della qualifica professionale, compete al SUAP ai sensi dell'art. 5 del DPR 160/2010.
Confermo quanto scritto da Donato, che mi ha anticipato...
Il d.lgs. 147/2012 ha modificato l'art. 77 del d.lgs. 59/2010, in particolare abrogando l'art. 2 della L. 14-2-1963 n. 161 Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini, il quale prevedeva che: [i]L'accertamento di quest'ultima condizione[/i] (qualificazione professionale NDR) [i][b]spetta alla commissione provinciale per l'artigianato[/b], la quale rilascia la relativa certificazione previa indagine circa l'effettività del precedente esercizio professionale qualificato. Si ritiene comunque conseguita la qualificazione professionale con un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente[/i].
Scusate se intervengo ancora ma allora qual'è il senso dell'art. 55, comma 13 della L.R. n. 7 del 18 aprile 2012 che così recita:
13. Dopo il comma 2 dell’articolo 21 bis della l.r. 73/89è inserito il seguente:
“2 bis. Le funzioni svolte dalle Commissioni Provinciali per l’Artigianato (CPA) ai sensi delle normative di cui al
comma 1 sono attribuite alle Camere di commercio.”.
e di cui allego testo?
Stiamo parlando di due livelli diversi e due momenti diversi:
La [b]Regione[/b] ad [b]aprile[/b] ci dice che "Le funzioni svolte dalle Commissioni Provinciali per l’Artigianato (CPA) ai sensi delle normative di cui al comma 1 sono attribuite alle Camere di commercio"
Lo [b]Stato[/b] ad [b]agosto[/b] ci dice che le commissioni sono abolite.
Ma lo Stato abolisce le CPA ma attribuisce di conseguenza ai COMUNI la verifica o è interpretativa la cosa?
L'art 5 del DPR 160, al comma 4 dice:
"Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica,
con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione
e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia
automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via
telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni
e agli uffici competenti, in conformita' all'Allegato tecnico di cui
all'articolo 12, commi 5 e 6."
Si parla di VERIFICA DI COMPLETEZZA FORMALE e non di SOSTANZA.
Inoltre il punto 10.2 del 147/2012 cita:
"10.2 Il comma 2 dell’articolo 15 provvede all’abrogazione esplicita di alcuni articoli della legge
14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina delle attività di parrucchiere, barbiere e affini) recanti
disposizioni ormai superate dalla normativa successivamente intervenuta (in particolare con la
legge 17 agosto 2005, n. 174, recante “Disciplina dell’attività di acconciatore” e successive
modifiche ed integrazioni, nonché con alcune disposizioni del D.Lgs. 59/2010) oppure comunque
in essa presenti (vedasi ad es. il divieto di esercizio dell’attività in forma ambulante, che permane
ai sensi dell’art. 2 comma 4 della citata legge 174/2002). Si ritiene opportuno richiamare
l’attenzione sull’abrogazione dell’art. 2 della legge 161/1963, che prevedeva, oltre
all’autorizzazione comunale, ormai pienamente sostituita dalla SCIA, l’accertamento della
qualificazione professionale del titolare o del responsabile tecnico, da parte delle Commissioni
provinciali per l’artigianato. Deve ritenersi quindi ormai chiarito che le imprese possano avviare le
attività di acconciatore e di estetista con la presentazione della SCIA al Comune competente per
territorio, al quale spetta la verifica del possesso dei requisiti professionali, salvi gli adempimenti e
le verifiche di competenza delle stesse Commissioni provinciali dell’artigianato o degli uffici
competenti a tal fine individuati dalla normativa regionale, relativamente e limitatamente
all’eventuale riconoscimento della qualificazione artigiana.
Riprendendo il punto 10.2 del 147/12 "...al comune spetta la verifica (QUALE?) del possesso dei requisiti..."
Nel DPR 160 è specificato, VERIFICA FORMALE, nel DLGS 147 si parla solo di VERIFICA del POSSESSO dei requisiti...
La sostanza della norma è chiara:
- con la SCIA l'imprenditore avvia l'attività perchè autocertifica il possesso dei requisiti;
- il SUAP verifica i requisiti previsti dalla Legge 17 agosto 2005, n. 174 e dal Reg. Reg. 6/2011.
I controlli devono essere [b]formali[/b] alla ricezione (c'è la SCIA? è allegata la scheda 3? ...., arriva con PEC? è firmata digitalmente?), [b]sostanziali[/b] nei 60 giorni successivi (art. 19 della 241/90).
Quali sono quelli sostanziali: la verifica che i requisiti (morali e professionali) siano corretti, che la destinazione d'uso dei locali sia conforme, che abbiano l'agibilità,... cioè quelle verifiche che è impossibile fare immediatamente alla ricezione.
L'abolizione delle Commissioni è logica consegueza della spending review.
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