AGRITURISMO - limitazioni di accesso alle strade agricole - CdS 18/10/2012
Cons. Stato Sez. III, Sent., 18-10-2012, n. 5363
1. L'appellante, già ricorrente in primo grado, è proprietario e gestore di un complesso agrituristico (più precisamente un bed & breakfast, un'azienda agricola agrituristica ed un appartamento-vacanze) in Comune di Cannobio, nella località denominata Alpeggi di Monte Giove.
Il complesso agrituristico è raggiungibile mediante una strada classificata "agro-silvo-pastorale" secondo la legislazione regionale piemontese. Di tale legislazione viene ora in considerazione la L.R. n. 45 del 1989, art. 2, comma 6, il cui testo attuale (modificato da ultimo con L.R. n. 10 del 2011) dispone
"Le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale sono interdette al passaggio di veicoli a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza ed antincendio, dei mezzi dei proprietari o possessori o conduttori dei fondi serviti, nonché dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali, o accedere a strutture agrituristiche"
2. Il consiglio comunale di Cannobio, il 22 settembre 2010, ha adottato un regolamento comunale per l'accesso e il transito sulla strada (o pista) agro-silvo-pastorale degli Alpeggi di Monte Giove.
Il contenuto più rilevante di questo regolamento è il ruolo affidato ad un soggetto (di diritto privato) denominato Consorzio Migliorie Alpeggi Monte Giove, al quale è demandata la gestione della strada con le funzioni e i poteri previsti dal regolamento stesso.
Fra l'altro, l'art. 3 del regolamento attribuisce all'ente gestore la facoltà di attuare, a propria discrezione, la chiusura "al traffico veicolare con idonea barriera munita di chiave o pistone azionato con telecomando o dispositivo elettronico". Inoltre, l'art. 8 precisa che il transito è sottoposto ad autorizzazione rilasciata dal gestore "qualora sussistano i requisiti necessari" con espressa indicazione dei soggetti che possono ottenerla, e con specificazione che le autorizzazioni rilasciate saranno annotate su un apposito registro "con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed eventuale importo incassato". Seguono altre disposizioni di dettaglio concernenti le modalità di rilascio delle autorizzazioni, gli oneri imposti ai soggetti autorizzati, etc..
Al regolamento è annessa una convenzione fra il Comune e il Consorzio.
3. L'attuale appellante ha proposto ricorso al T.A.R. Piemonte contro le delibere comunali con cui sono stati approvati rispettivamente il regolamento e la convenzione. Le sue doglianze sono state respinte dal T.A.R. e vengono ora riproposte in appello.
In sede di trattazione della domanda cautelare le parti hanno aderito alla definizione immediata ed il Collegio ritiene di poter procedere in tal senso.
4. L'interessato espone che la disciplina risultante dai due atti incide negativamente sulla sua attività di gestore del complesso agrituristico, in quanto rende praticamente impossibile o comunque assai difficile l'accesso degli avventori, soprattutto quelli occasionali.
In particolare denuncia che l'esercizio della facoltà di accesso, spettante ai soggetti direttamente indicati dalla legge regionale, sia ora subordinato al rilascio di un'autorizzazione espressa che deve essere chiesta al Consorzio e si traduce nella iscrizione nominativa in un apposito registro, a pagamento. L'impugnazione investe anche una serie di altre clausole del regolamento e della convenzione.
Il T.A.R. ha respinto integralmente l'impugnazione con una sentenza "interpretativa di rigetto", basata essenzialmente sulla considerazione che, al di là delle espressioni usate (che la sentenza stessa ammette possano apparire fuorvianti), gli atti impugnati debbono essere interpretati in armonia con la legge regionale. La sentenza accetta la premessa del ricorrente, e cioè che la facoltà di accesso spetta ope legis a chi possiede i requisiti indicati dalla legge regionale, sicché la cosiddetta "autorizzazione" di competenza del Consorzio va piuttosto intesa come un atto meramente ricognitivo e certificativo, una presa d'atto priva di margini di discrezionalità.
Le altre censure, riferite alle diverse clausole del regolamento e della convenzione, sono state al loro volta respinte con un analogo procedimento logico "interpretativo di rigetto".
5. Questo Collegio osserva, innanzi tutto, che l'interesse dichiaratamente fatto valere dal ricorrente è quello di poter ospitare tutti gli avventori, anche occasionali, della sua azienda agrituristica senza che costoro siano ostacolati o comunque scoraggiati dalle formalità al cui adempimento è subordinato l'accesso - supposto che di mere formalità si tratti e non di decisioni rimesse alla discrezione del Consorzio.
Ma se questo è vero, ne consegue che è inammissibile l'impugnazione di tutte le altre clausole regolamentari (pure scrutinate nel merito dal T.A.R.) che non interferiscono con quell'interesse: ad esempio, quella che consente al Consorzio di autorizzare manifestazioni sportive, o quella che (apparentemente) gli consente di estendere il permesso a soggetti diversi da quelli considerati dalla legge regionale, o ancora quella che lo esonera dalla responsabilità per i danni eventualmente prodotti da comportamenti colposi dei soggetti autorizzati. Per questa parte, il ricorso è carente d'interesse a ricorrere. Se non altro, vale il principio che le disposizioni regolamentari, in linea di massima, non sono direttamente impugnabili per carenza di un interesse attuale, salva la loro impugnabilità (o se del caso disapplicazione) nel momento in cui intervengano atti applicativi concretamente lesivi.
6. Ristretta, così, la materia del contendere, si osserva che il ricorso è invece ammissibile e altresì fondato nella misura in cui si rivolge contro quelle disposizioni che, subordinando l'accesso al previo esperimento di determinate formalità, ostacolano o comunque dissuadono gli avventori, anche occasionali, del complesso agrituristico del ricorrente.
Ed invero, come si è visto e come riconosce anche il T.A.R., la L.R. n. 45 del 1989, art. 2, comma 6, individua direttamente le categorie dei soggetti che ope legis sono esonerati dal generale divieto di accesso con veicoli a motore alle strade agro-silvo-pastorali. In linea di principio, dunque, chi possieda obiettivamente i requisiti prescritti può esercitare senz'altro la facoltà di accesso. I controlli potranno essere solo successivi, vale a dire che vi dovrà essere un servizio di vigilanza per l'accertamento di eventuali violazioni e l'irrogazione delle conseguenti sanzioni. Ciò non toglie che sia possibile anche l'installazione di cancelli o sbarre, ma sempreché ciò venga fatto con modalità e accorgimenti tali da consentirne l'apertura (immediata e non subordinata a complicate formalità) quante volte si presenti un soggetto che appartiene alle categorie autorizzate. Categorie fra le quali, oggi, vi è anche quella di chi "debba rectius: voglia accedere a strutture agrituristiche" e questa espressione include indubbiamente anche gli avventori occasionali, non solo chi voglia usufruire di soggiorni su prenotazione.
Gli atti impugnati sono, dunque illegittimi e vanno annullati nella parte in cui non rispettano tali esigenze. Sarà compito del Comune riformulare il regolamento in modo da conciliare al meglio l'interesse alla salvaguardia del territorio e dell'ambiente con quelli (legittimi) dell'operatore turistico e della sua clientela.
In conclusione, l'appello va accolto nei limiti ora precisati - tenuto anche conto della parziale inammissibilità del ricorso introduttivo - ma si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie per quanto di ragione l'appello e in riforma della sentenza appellata accoglie il ricorso di primo grado nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate per l'intero giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Buongiorno,
quali sono gli elementi rilevanti che caratterizzano questa sentenza?
grazie
Buongiorno,
quali sono gli elementi rilevanti che caratterizzano questa sentenza?
grazie
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In estrema sintesi il Consiglio di Stato dice che NON SI POSSONO creare ostacoli per far accedere i clienti di un agriturismo a strade anche di campagna mediante barriere o richieste di identificazione preventiva.
Un cliente deve poter accedere alla struttura e, ovviamente, potrà essere controllato (successivamente) per verificare se "fa il furbo" e si reca altrove. In questo caso dovranno esservi dei controlli successivi.
Si possono mettere anche barriere e catene ma con sistemi AUTOMATICI di accesso (es. si deve poter attivare l'apertura senza l'intervento di terzi)