Il Consiglio di Stato con propria ordinanza che allego ritene non accoglibile la domanda cautelare del Ministero in relazione alla sentenza del TAR LAZIO n. 06547/2012.
Riporto la parte saliente:
[i]Rilevato che:
dall’istruttoria procedimentale versata in atti non emergono elementi puntuali che evidenzino, con specifico riferimento alla posizione dell’odierna appellata, la pericolosità delle apparecchiature commercializzate dalla Bioresearch;
tale rilievo, ovvero la mancata dimostrazione di un pregiudizio grave ed irreparabile, rende la domanda cautelare priva del necessario requisito del periculum in mora.
Ritenuto che, per tale ragione, l’istanza non può essere accolta[/i]