Un'azienda agrituristica autorizzata in data 14.6.2007 entro quale data e con che modalità deve ottemperare a quanto previsto dall'art. 30 della L.R. 80/2009?
Nel caso specifico mi sono accorta che il titolare dell'azienda non ha presentato, entro i tre anni dal rilascio, la dichiarazione circa il mantenimento dei requisiti prevista dall'art. 7 della L. 30/03; tale obbligo non mi sembra però previsto nelle modifiche alla L.R. 30/2003 che sono entrate in vigore il 15.4.2010 e quindi in data anteriore a quella della scadenza dell'obbligo.
In via generale ho anche altre aziende che non mi hanno presentato la dichiarazione triennale e quindi non so quale data, ai fini dell'applicazione del suddetto art. 30, prendere in considerazione; un professionista mi ha parlato di una scadenza ad oggi 15 aprile 2011???
Per ottemperare a quanto previsto dall'art. 30 della L.R. 80/2009, comma 4, l'imprenditore deve presentare una dia? E per gli adempimenti di cui al comma 5?
Un ultimo quesito: non avendo ancora provveduto all'aggiornamento dell' archivio delle aziende agrituristiche esistenti come richiesto dall'ARTEA che conseguenze ci possono essere? Grazie
Occorre precisare che l’art. 30 della L.R. 80/2009 riporta due diverse disposizioni transitorie per gli adeguamenti delle strutture esistenti.
Il comma 5, che riguarda l’obbligo di apposizione della segnaletica e l’eliminazione delle barriere architettoniche, impone il termine di 1 anno dalla data di entrata in vigore delle “nuove” disposizioni e cioè entro il 15/04/2011. Questo termine prescinde dalla data della prima autorizzazione, è uguale per tutte le strutture .
Il comma 4, invece, impone l’obbligo di adeguamento ai nuovi articoli 7 e 8 della legge 30/03 nel termine di 3 anni “successivi alla presentazione dell’ultima variazione o conferma della relazione agrituristica”. In questo caso il termine si aggancia all’ultima variazione della relazione agrituristica (con o senza modifica del titolo autorizzatorio) o all’ultima conferma di questa (la vecchia autocertificazione triennale di cui all’art. 7, comma 5 della L.R 30703 ante modifica – disposizione non più in vigore).
Quindi, se un azienda ha presentato un’autocertificazione triennale il 14/04/10 (il giorno prima che entrasse in vigore la nuova normativa) questa azienda ha tempo fino al 14/04/13 per adeguarsi (caso limite in favore dell’azienda). Posto questo caso limite è possibile andare a ritroso e capire che l’azienda che ha presentato autocertificazione triennale (o ottenuto autorizzazione) in data 14/06/2007 aveva l’obbligo di adeguamento nel termine del 14/06/2010.
Il problema delle aziende che non hanno mai provveduto a presentare autocertificazione triennale è molto diffuso. Per tali aziende è incerta l’applicazione del giusto termine. C’è da dire che l'autocertificazione triennale posta dall’art. 7, comma 5 della “vecchia” legge non ha mai trovato applicazione nel regolamento e quindi, in mancanza di precise modalità, sarebbe possibile affermare che il silenzio triennale equivale alla conferma triennale.
L’art. 25 della legge attuale recita che "l’esercizio delle attività agrituristica può essere sospeso con provvedimento del comune qualora le aziende non si sono adeguate entro i termini di cui all’art. 4 e 5 della L.R. 80/2009". Il fatto che il comune “può” ma non “deve” la dice lunga sulla discrezionalità con cui è possibile affrontare il problema da te posto.
L’adeguamento agli artt. 7 e 8 della nuova legge vuol dire presentare DUA con relazione agrituristica sul portale ARTEA e SCIA al SUAP con allegata la relazione, come da indicazione del “nuovo” regolamento - vedi allegato C (tutto telematicamente, naturalmente).